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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7548 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI CA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa AT AR Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 6744 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2025 e vertente
TRA
), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
MU ( in virtù di procura in calce alla comparsa C.F._1
di costituzione e risposta del grado di appello
- PARTE APPELLANTE -
E
( , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe de pag. 1 di 18 GO ( ), AR RA ( ) C.F._2 C.F._3
e IA LA OD ( in virtù di procura in calce C.F._4
alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 5810/2020
pubblicata il 6.4.2020 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somme dovute per occupazione di suolo stradale ex art. 27 d.lgs. 285/1992 ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione dell'11.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 1321/2017 del 19.1.2017 il Tribunale di Roma ingiunse a
(già il pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2
della ricorrente della somma di € Parte_1
1.426.995,66, oltre interessi moratori e spese del procedimento , portata (al netto di una nota di credito di € 8.037,46) da tre fatture emesse in relazione ai canoni ex art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 (nuovo codice della strada)
maturati negli anni 2013, 2014 e 2015 per l'occupazione della rete viaria della Regione Lazio con impianti di distribuzione di energia elettrica .
Con atto di citazione notificato il 28.3.2017 propose Controparte_1
opposizione, deducendo di essere la società concessionaria del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e di aver occupato, per l'esercizio della propria attività, alcuni tratti della rete viaria regionale;
ciò a pag. 2 di 18 fronte dell'obbligo di corrispondere i canoni di cui all'art. 27 del d.lgs. n.
285/1992, la cui riscossione è demandata ad Pt_1
Rilevò come quest'ultima non avesse assolto all'onere di individuare in modo puntuale le occupazioni per le quali era stato richiesto il pagamento dei canoni, ciò precludendo l'accertamento del fatto costitutivo della pretesa azionata in via monitoria.
Eccepì, inoltre, che alcuni dei canoni richiesti da per le occupazioni Pt_1
effettivamente avvenute sarebbero stati, comunque, calcolati in modo err ato,
ciò dando luogo a una pretesa eccessiva rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina regionale che regola la liquidazione dei canoni in questione (deliberazione G.R. n. 216 del 3.4.2009 e determinazione n. G11042 del 30.7.2014).
Concluse, pertanto, nei termini di seguito riportati, non modificati con l a memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.:
«nel merito in via principale, accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto data l'infondatezza della domanda creditoria per cui è causa per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto;
- ancora nel merito in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza di un credito a favore della Società opposta, in ogni caso accertare la minore entità del medesimo per le ragioni sopra esposte nella misura che verrà provata in corso di causa, con conseguente dichiarazione di nullità e nessun effetto del decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso condannare la parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio. In via istruttoria si richiede sin d'ora l'ammissione di una CTU tesa a stabilire la corretta quantificazione dei corrispettivi dovuti per le fattispecie sottese alle fatture in pag. 3 di 18 contestazione, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, concludere e articolare mezzi istruttori nei termini di rito».
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale concesse la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 307.278,06, non contestato dall'opponente.
Il Tribunale adito, espletata consulenza tecnica d'ufficio tesa a verificare «la correttezza dei criteri di calcolo degli importi fatturati oggetto della domanda monitoria, sulla base del contenuto degli atti di concessione e delle relative convenzioni in atti, e dei parametri previsti dalla normativa di settore, oltre che di eventuali elementi non oggetto di contestazioni tra le parti» (v. ordinanza del 23.11.2018), decise la causa con sentenza n. 17789/2019, nel senso di accogliere in parte l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo;
condannò poi al Controparte_1
pagamento in favore di del minore importo di € 331.587,00, Parte_1
oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo , con compensazione delle spese di lite e spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Il Tribunale, in particolare, ritenne non raggiunta la prova dei fatti costitutivi della maggior pretesa creditoria azionata da non essendo stati Pt_1
depositati tutti gli atti concessori e la documentazione preparatoria agli stessi da cui desumere i dati necessari per la determinazione dei canoni. Cosicché
reputò, per le concessioni di importo superiore a € 250,00 (ossia quelle di cui l'opponente aveva contestato la debenza), il difetto degli elementi indispensabili per calcolare la tariffa secondo i parametri determinati dalla legge, mentre per le occupazioni prive dell'indicazione del luogo presso cui pag. 4 di 18 erano stati istallati gli impianti di E -ON (c.d. «chilometrica di riferimento») la mancanza di qualsiasi dato idoneo a stabilire se le stesse fossero ancora in essere e a calcolare il canone eventualmente dovuto .
2. Con atto di citazione notificato il 12.12.2020 ha proposto Parte_1
appello, fondato su tre motivi, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni formulate in primo grado;
ha reiterato,
altresì, le istanze istruttorie già ivi formulate.
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio e varie riassegnazioni a causa di eventi riguardanti il giudice relatore e la composizione del collegio , con decreto del
2.4.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note difensive.
All'udienza dell'11.12.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al termine, la Corte ha provveduto ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n.
149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023
dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 164/2024).
5. L'appello è articolato in tre motivi.
Con il primo l'appellante censura la decisione del primo giudice di ritenere non assolto da l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa Pt_1
creditoria, disattendendo l'istanza dell'ordine di esibizione delle concessioni anteriori al 2007 rilasciate dal proprio dante causa NA s.p.a. , a cui è Pt_1
pag. 5 di 18 succeduta nella gestione delle strade trasferite alla Regione in forza del Pt_1
d.p.c.m. del 21.2.2000.
Trattandosi di documenti essenziali ai fini del decidere detenuti dal debitore opponente e non anche della creditrice opposta, sarebbero sussistiti tutti i presupposti previsti dall'art. 210 c.p.c. per ordinarne l'esibizione; il che avrebbe consentito di accertare i fatti costitutivi della maggior pretesa creditoria fatta valere in via monitoria da Pt_1
6. Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza nella parte in cui ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta da ai fini Pt_1
dell'accertamento del maggior credito oggetto di ingiunzione.
L'opponente, infatti, non avrebbe contestato l'esistenza dei rapporti istaurati in forza delle concessioni non depositate, essendosi limitata a eccepire l'erronea quantificazione dei canoni dovuti.
Le produzioni documentali dell'opposta, aventi ad oggetto anche le schede tecniche contenenti i dati riepilogativi delle concessioni a suo tempo perfezionate da NA, avrebbero consentito, di contro, di accertare come dovute le maggiori somme richieste dall a creditrice opposta, tenuto altresì
conto dei precisi elementi risultanti dalle fatture allegate al ricorso monitorio, contenenti i dati identificativi dei rapporti concessori sottostanti.
7. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata nella parte in cui,
recependo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ha quantificato il credito nel minore importo di € 24.308,94, oltre a quello già riconosciuto dalla stessa opponente, pari a € 307.278,06.
pag. 6 di 18 Deduce l'appellante che la c.t.u. richiamata nella sentenza di primo grado sarebbe errata, in quanto le schede tecniche depositate da , su Controparte_1
cui si sarebbe basata la decisione, avrebbero recepito dati erronei , quali ubicazione, dimensione e natura d elle occupazioni.
Inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe tenuto in debita considerazione che il pagamento da parte dell'opponente delle somme non controverse per €
307.278,06 avrebbe dimostrato la generale correttezza dei criteri impiegati da per calcolare i canoni maturati nei confronti di E -ON. Pt_1
8. I tre motivi, da esaminare congiuntamente, stante la loro stretta connessione logico-giuridica, attenendo alla prova e alla quantificazione del credito, sono infondati.
Reputa la Corte che siano del tutto condivisibili le statuizioni del giudice di primo grado, in quanto fondate su una completa valutazione degli atti di causa e delle puntuali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che hanno portato a ritenere infondati i fatti costitutivi della maggior e pretesa creditoria fatta valere dall'opposta Pt_1
8.1. Giova premettere che, secondo il consolidato orientamento della S.C.,
l'opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura di impugnazione, ma configura un ordinario giudizio di cognizione. In tale contesto, il giudice non si limita a verificare la legittimità dell'ingiunzione emessa, ma è tenuto a valutare il fondamento della pretesa creditoria, accertando l'effettiva esistenza del credito. Ne consegue l'applicazione delle ordinarie regole processuali, secondo le quali il creditore opposto conserva la posizion e di pag. 7 di 18 attore sostanziale, mentre il debitore opponente assume quella di convenuto
(cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. n. 9640/2025).
In ossequio all'art. 2697 c.c. incombeva, pertanto, su l'onere di Pt_1
provare i fatti costitutivi del credito azionato, mentre incombeva sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza di eventuali fatti Controparte_1
impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cass. S.U. n. 13533/2001) .
8.2. Nel corso del giudizio di primo grado l'opponente ha Controparte_1
riconosciuto la debenza di taluni dei canoni oggetto di ingiunzione, dei quali erano provati o non contestati gli elementi costituenti i parametri di calcolo;
canoni che si era resa disponibile a pagare in via conciliativa anche prima dell'instaurazione del giudizio di opposizione.
La stessa opponente ha contestato espressamente, invece, vuoi i criteri di calcolo impiegati dall'ingiungente/opposta per quantificare i canoni Pt_1
superiori a € 250,00 (o meglio € 251,00, come precisato dal c.t.u.), richiesti in relazione alle concessioni a suo tempo rilasciate da NA (non depositate in giudizio), di cui era nota la c.d. chilometrica di riferimento , vuoi la debenza degli importi richiesti per le installazioni di cui, in mancanza dei relativi atti concessori, non era possibile stabilire con precisione l'ubicazione, le dimensioni né la perdurante esistenza (v. atto di opposizione,
pp. 9 e 10).
Più specificamente, quanto alla prima categoria di occupazioni (n. 161 di valore superiore a € 251,00 annui), ne ha contestato Controparte_1
dimensioni e natura, eccependo che si trattasse anche di “attraversamenti” e non sempre di “fiancheggiamenti”, come invece sostenuto da il che Pt_1
pag. 8 di 18 avrebbe determinato la liquidazione di canon i significativamente inferiori rispetto a quanto preteso dall'opposta (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3,
c.p.c., p. 5).
Quanto alle occupazioni (n. 515) di cui non è indicata l'ubicazione o l'estensione (c.d. “chilometrica”), l'opponente ha contestato, invece, le somme ingiunte, deducendo l'impossibilità di verificare i presupposti dei canoni richiesti, stante la lacunosità della documentazione prodotta da Pt_1
che non consentiva di individuare le occupazioni a cui si riferiscono i canoni oggetto di ingiunzione per € 38.556,15 annui (v. atto di opposizione, p. 9).
Dette contestazioni non possono ritenersi superate – diversamente da quanto sostenuto da Astal – dalle menzionate «schede tecniche riepilogative» delle concessioni a suo tempo rilasciate da NA, relative a occupazioni di cui è
nota almeno l'ubicazione.
Si tratta, infatti, di documenti non partecipativi di formazione unilaterale, in quanto tali privi di autonomo valore probatorio (v. Cass. n. 21288/2025;
Cass. n. 28231/1024; Cass. n. 25085/2023).
Alcune schede, peraltro, recano la dicitura «causa non fatturabilità [...]
probabile doppione»; il che conferma la valenza meramente interna e orientativa di tali documenti, formati in assenza di una rigorosa disamina degli atti sottostanti e della effettiva attualità dei dati ivi riportati (si vedano ,
in via esemplificativa, le schede identificate con i codici nn. 9995, 2402,
13293, 12082, 12588, 15028, 6433, 9434).
Infine, come osservato dal c.t.u., dette schede non contengono tutti i parametri fissati dalla disciplina di settore (delibera G.R. n. 216/2009;
pag. 9 di 18 determinazione G11042 del 30.7.2014), ai fini del calcolo dei canoni dovuti,
essendo prive di ogni riferimento, tra l'altro, alla larghezza, al valore al metro lineare delle opere insistenti sulla rete viari a e ai coefficienti di maggiorazione (v. relazione c.t.u., p. 23).
Quanto alle occupazioni prive dell'indicazione della precisa ubicazione delle
“interferenze”, non è stato fornito nessun dato utile (quale i dati riguardanti la lunghezza e l'ubicazione) per verificare l'esistenza dell'occupazione e per calcolare l'ipotetico canone.
Risulta, pertanto, pienamente condivisibile la conclusione cui è giunto il giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento, da parte della creditrice opposta, all'onere di provare i fatti costitutivi della maggiore pretesa creditoria. E infatti, in assenza degli atti concessori relativi alle occupazioni che hanno formato oggetto di contestazione da parte di E -
ON e della connessa documentazione tecnica , non è possibile accertare gli elementi che, in applicazione della delibera e della determinazione citate, devono essere considerati ai fini della liquidazione dei canoni di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 285/1992 e che integrano, pertanto, fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata da Pt_1
Né può ritenersi che a tale carenza possa no sopperire i dati (codici alfanumerici e posizionamento d i alcuni impianti) indicati nelle fatture allegate al ricorso monitorio in relazione a ciascun rapporto concessorio ivi dedotto.
pag. 10 di 18 Dette fatture, infatti, non indicano tutti gli elementi necessari ai fini del calcolo dei canoni richiesti, essendo inidonee , anche sotto tale profilo, a costituire prova della debenza delle somme ingiunte.
E-ON, inoltre, al riguardo, ha messo in dubbio l'esistenza delle occupazioni non suffragate dall'indicazione della “chilometrica di riferimento” e ha contestato la corrispondenza dei codici alfanumerici indicati in fattura a eventuali concessioni a suo tempo perfezionate da NA ,
che ha, peraltro, dichiarato di non conoscere (v. memoria ex art. 183, comma
6, n. 3 c.p.c., p. 4).
Dette contestazioni valgono senz'altro a escludere che il contenuto delle fatture prodotte in sede monitoria potesse determinare un'inversione dell'onere di produrre in giudizio gli atti concessori (e la documentazione tecnica collegata) da cui estrapolare gli elementi che assurgono a base di calcolo dei canoni richiesti;
onere che, per quanto detto, nella specie gravava comunque su Pt_1
Ciò alla luce del costante insegnamento della S.C., secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, costituisce prova scritta atta a legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo, ma, qualora nel successivo giudizio di opposizione sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta nella fase monitoria ( cfr. tra le tante, Cass. n.
34831/2024; Cass. n. 19944/2023; Cass. 9542/2018).
pag. 11 di 18 8.3. Le considerazioni che precedono confermano, altresì, la completezza e la correttezza delle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio.
Quest'ultimo, infatti, ha analizzato con precisione la copiosa documentazione prodotta da ritenendo, a fronte degli specifici rilievi sollevati da E- Pt_1
ON, di non potere tenere conto delle sole schede tecniche, in ragione della loro incompletezza e dell'assenza di prova dei fatti unilateralmente considerati quale base di calcolo dei canoni (valore e dimensioni delle tubature, tipologia di interferenza , etc.).
Per tale motivo, in difetto di qualsiasi altro elemento, ha impiegato le basi di calcolo indicate dalla stessa opponente (natura delle interferenze, dimensioni delle opere, valore prospettati e coefficienti di maggiorazione ), come precisate nel corso delle operazioni dal suo consulente di parte, che hanno condotto a riconoscere come dovuti i canoni, sia pure di import i inferiori a quelli richiesti.
Priva di pregio deve reputarsi, dunque, la doglianza dell'appellante secondo la quale l'ausiliario si sarebbe limitato a fare propri i conteggi e le conclusioni a cui era pervenuto il consulente di parte di , Controparte_1
avendo invece il medesimo proceduto a disattendere, con ampie e precise argomentazioni, la quantificazione dei canoni operata d a in ragione Pt_1
dell'impossibilità di verificare la correttezza dei parametri unilateralmente adottati da quest'ultima, la quale, si ribadisce, era onerata di fornire la relativa prova.
Si segnala, in particolare, che il c.t.u., ha preso atto delle specifiche e rilevanti incongruenze tra lo stato di fatto e i dati riportati nei prospetti rilevati dal Pt_1
pag. 12 di 18 consulente di parte a seguito dei sopralluoghi effettuati Parte_2
(al. 4), quali la presenza di interferenze non qualificabili come fiancheggiamenti,
dimensioni (larghezza e lunghezza) degli impianti superiori a quelli effettivi e risultanti dai pochissimi provvedimenti concessori prodotti, valore del tipo di occupazione e coefficienti di maggiorazione superiori a quelli richiesti (v.
relazione, pp. 25-27). Incongruenze non superate da con allegazioni Pt_1
precise e documenti contrari.
Tantomeno possono essere condivise le ulteriori censure all'elaborato peritale sollevate con l'atto d'appello, con le note critiche del proprio consulente e con la comparsa conclusionale depositata in primo grado .
Quanto all'assenza di contraddittorio, si evidenzia come il consulente tecnico di parte nominato da sia stato debitamente informato dell'inizio delle Pt_1
operazioni peritali con p.e.c. del 21.1.2019 (v. relazione, all. 5).
Con riferimento alla pretesa erroneità del contenuto delle schede tecniche depositate da , si ribadisce che era onerata di provare Controparte_1 Pt_1
la natura e l'entità delle occupazioni per le quali pretende il pagamento dei relativi canoni.
Ne consegue che, avendo E-ON contestato specificamente i dati offerti da e fornito elementi per dimostrare l'insussistenza dei Pt_1
presupposti da quest'ultima considerati ai fini della quantificazione dei canoni inerenti alle occupazioni per cui era indicata la “chilometrica di riferimento” (v. schede tecniche redatte all'esito di appositi sopralluoghi ,
depositate da ), l'odierna appellante avrebbe dovuto a Controparte_1
maggior ragione dimostrare i (diversi) presupposti della propria pretesa pag. 13 di 18 creditoria (natura delle occupazioni, dimensioni degli impianti, etc.);
dimostrazione che, nel caso di specie, non ha invece fornito, stante l'affermata inidoneità delle schede prodotte in giudizio e dei rilievi fotografici estrapolati da internet contenuti negli atti del primo grado (v.
note autorizzate di all'udienza del 12.3.2018). Pt_1
In definitiva, per provare la debenza dei maggiori canoni richiesti da Pt_1
sarebbe stato indispensabile produrre in giudizio gli atti concessori e la documentazione tecnica collegata , contenenti tutte le indicazioni necessarie per accertare la natura dell e occupazioni, per stabilire la loro perdurante esistenza (quanto alle ipotesi contestate) e per quantificare i canoni eventualmente dovuti.
8.4. A tale scopo in primo grado, aveva formulato istanza di disporre Pt_1
nei confronti dell'opponente «ordine di esibizione di tutte le concessioni detenute» (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, p. 6).
Orbene, è principio consolidato in giurisprudenza, che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. costituisce uno strumento istruttorio di carattere residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti rilevanti ai fini del decidere non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi (v. tra le più recenti, Cass. n. 19271/2025).
L'ordine non può essere impartito, pertanto, per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla parte istante,
presupponendo l'impossibilità per quest'ultima di acquisire altrimenti la documentazione da produrre in giudizio (v. Cass. n. 31251/2021; Cass. n.
13533/2011; Cass. n. 6439/2010).
pag. 14 di 18 Ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.c., inoltre, l'ordine di esibizione richiede un'istanza di parte e presuppone che i documenti ritenuti rilevanti ai fini del decidere siano specificamente individuati o individuabili e che sia noto, o almeno assertivamente indicato, il loro preciso contenuto, influente per la decisione della causa (cfr. Cass. n. 24641/2021; Cass. n. 6511/2016; Cass. n.
13072/2003).
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nella specie, non sussistevano i presupposti per accogliere detta richiesta istruttoria;
l'istante, invero, ben avrebbe potuto procurarsi aliunde i documenti in oggetto, che, in ogni caso,
non erano stati specificamente individuati né erano individuabili, tenuto conto anche delle specifiche contestazioni sollevate da E-ON circa la corrispondenza tra i codici identificativi risultanti dalle fatture e quelli delle concessioni ipoteticamente rilasciate da NA (v. memoria ex art. 183,
comma 3).
Si aggiunga che, sulla scorta di quanto risultante dal verbale di consegna d ella
Regione Lazio del 2.11.2007 e dalle note ivi richiamate, acquis iti agli atti del fascicolo monitorio (v. doc. 11, allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado) , le concessioni di cui trattasi avrebbero dovuto essere consegnate ad la quale, tuttavia, nulla ha dedotto né Pt_1
tanto meno provato in ordine a tale consegna e alla sua mancata effettuazione.
Peraltro, dalle note conclusive depositate da il 4.11.2025, autorizzate Pt_1
con decreto di fissazione udienza del 2.4.2025, risulta che la trasmissione delle “concessioni ex NA” fosse effettivamente «avvenuta tramite mero pag. 15 di 18 supporto informatico» (v. p. 3), il che non consente, in ogni caso, di comprendere le ragioni del mancato deposito di tali copie informatiche , per gli effetti di cui all'art. 2719 c.c.
In ogni caso, qualora il passaggio di consegne degli originali e la trasmissione delle copie informatiche dei provvedimenti concessori non abbiano avuto luogo, i provvedimenti antecedenti al 2007 si troverebbero nella materiale disponibilità di NA, a cui come detto, è succeduta Pt_1
nella gestione delle strade trasferite alla Regione Lazio in forza del d.p.c.m.
del 21.02.2000, o della Regione Lazio, di cui l'appellante è concessionaria.
Ne consegue che, anche in tale evenienza, onde verificare l'effettiva sussistenza dei fatti costitutivi delle pretese derivanti dalle concessioni a suo tempo rilasciate da NA, prima di agire in sede monitoria, o nel corso del giudizio, l'appellante avrebbe dovuto quantomeno chiedere copia di tali atti,
necessari per estrapolare gli elementi utili al fine di quantificare i canoni effettivamente dovuti dall'odierna appellata.
Né v'è ragione di ritenere che NA, in qualità di dante causa di o la Pt_1
Regione Lazio avrebbero potuto opporre un rifiuto a una simile richiesta proveniente dall'attuale concessionaria.
Di contro, per quanto emerge dall'istanza di proroga del termine per l'integrazione documentale depositata dall'appellante nel procedimento monitorio (v. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di primo grado) e dai documenti ad essa allegati , i soggetti coinvolti nel passaggio di consegne stavano collaborando nello scambio della documentazione necessaria per la ricostruzione dei rapporti giuridici pag. 16 di 18 trasferiti per effetto del subentro di nella gestione delle strade Pt_1
divenute di competenza regionale;
il che conduce a ritenere che, qualora le concessioni non fossero già state trasferite, un'eventuale richiesta di Pt_1
volta a conseguirne una copia sarebbe stata accolta .
Il mancato accoglimento dell'istanza di ordine di esibizione da parte del giudice di prime cure risulta, pertanto, esente da vizi, dal momento che non ha prospettato di non aver ricevuto almeno una copia informatica Pt_1
dei documenti in questione e di non avere potuto conseguire la disponibilità
delle concessioni in poggetto dai propri danti causa, non avendo dedotto né
provato di averne fatto richiesta o di essersi altrimenti attivat a per assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Si ribadisce, da ultimo, che l'istanza ex art. 210 c.p.c. era assolutamente generica, riguardando tutte le concessioni detenute da E. ON;
indicazione che, anche a fronte delle già indicate contestazioni sollevate da quest'ultima, non consentiva di individuare la documentazione da esibire né
il possibile contenuto della stessa .
9. In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese del presente giudizio devono essere rifuse dall'appellante, in forza del principio di soccombenza, e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (come modificato dal d.m. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 1.000.000,01 ed € 2.000.000,00, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e medi per le altre tre fasi, in complessivi € 29.033,00 per compensi (€ 7.418,00 per fase di pag. 17 di 18 studio;
€ 4.313,00 per fase introduttiva;
€ 4.969,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€ 12.333,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 5810/2020 pubblicata il 6.4.2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione delle s pese di Parte_1
lite in favore di che liquida in € 29.033,00 per Controparte_1
compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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