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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 768/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1931/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1931/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 159 relativo all'omesso pagamento di IMU anno 2019 per
€.285,00 notificato dal Comune di Villa San Giovanni il 20.12.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in ogni caso, l'omessa applicazione della esenzione prevista per la prima abitazione. Espone il ricorrente che in data 14/11/2016 il signor Nominativo_2, padre del ricorrente, ha dichiarato di usufruire del diritto di abitazione come prima casa dell'immobile tassato, in quanto coniuge superstite della proprietaria deceduta e che tale adempimento ha già comportato lo sgravio dell'imposta per gli anni 2012-2015
Espone, ancora, che in data 31/01/2025 ha presentato istanza in autotutela al comune di Villa San Giovanni rappresentando la propria non tenutezza come soggetto passivo in quanto l'immobile era nella disponibilità come prima casa e come diritto di abitazione del di lui padre Signor Nominativo_2 e che nessuna risposta è intervenuta alla stessa.
Il Comune di Villa San Giovanni non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'atto della propria costituzione in giudizio, a comprova di quanto asserito in ricorso, il contribuente ha provveduto al deposito telematico di copia della istanza inviata in via di autotutela con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulta che l'immobile oggetto dell'accertamento, nell'anno 2019, era adibito a residenza del proprio genitore che godeva del diritto di abitazione in quanto coniuge superstite. Tale documentazione, ivi compreso il suo contenuto, non è stata contestata dal comune, non costituitosi in giudizio.
Alla luce della suddetta comprovata circostanza il ricorso appare fondato in quanto l'immobile, nell'anno in questione in cui il genitore del ricorrente era ancora in vita, godeva della esenzione in quanto prima abitazione adibita a residenza principale.
Conclusivamente la doglianza è fondata ed il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Reggio Calabria Il Giudice Antonio Barrile
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRILE ANTONIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1931/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa San Giovanni
elettivamente domiciliato presso Comune Di Villa San Giovanni Comune 89018 Villa San Giovanni
RC
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 159 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 250/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1931/2025), il sig. Ricorrente_1 agisce per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 159 relativo all'omesso pagamento di IMU anno 2019 per
€.285,00 notificato dal Comune di Villa San Giovanni il 20.12.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta il proprio difetto di legittimazione passiva ed, in ogni caso, l'omessa applicazione della esenzione prevista per la prima abitazione. Espone il ricorrente che in data 14/11/2016 il signor Nominativo_2, padre del ricorrente, ha dichiarato di usufruire del diritto di abitazione come prima casa dell'immobile tassato, in quanto coniuge superstite della proprietaria deceduta e che tale adempimento ha già comportato lo sgravio dell'imposta per gli anni 2012-2015
Espone, ancora, che in data 31/01/2025 ha presentato istanza in autotutela al comune di Villa San Giovanni rappresentando la propria non tenutezza come soggetto passivo in quanto l'immobile era nella disponibilità come prima casa e come diritto di abitazione del di lui padre Signor Nominativo_2 e che nessuna risposta è intervenuta alla stessa.
Il Comune di Villa San Giovanni non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'atto della propria costituzione in giudizio, a comprova di quanto asserito in ricorso, il contribuente ha provveduto al deposito telematico di copia della istanza inviata in via di autotutela con allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà da cui risulta che l'immobile oggetto dell'accertamento, nell'anno 2019, era adibito a residenza del proprio genitore che godeva del diritto di abitazione in quanto coniuge superstite. Tale documentazione, ivi compreso il suo contenuto, non è stata contestata dal comune, non costituitosi in giudizio.
Alla luce della suddetta comprovata circostanza il ricorso appare fondato in quanto l'immobile, nell'anno in questione in cui il genitore del ricorrente era ancora in vita, godeva della esenzione in quanto prima abitazione adibita a residenza principale.
Conclusivamente la doglianza è fondata ed il ricorso viene accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in €. 143,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 143,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, da corrispondersi in favore del difensore distrattario. Reggio Calabria Il Giudice Antonio Barrile