CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA con Parte_1 domicilio in VIALE DELLE RIMEMBRANZE 52 MODENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BALLOTTI MARCO con domicilio in VIA P. CP_1 GIARDINI 456/C 41124 MODENA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 282/2025, resa dal Tribunale di Modena all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione Rg. n. 3981/2024, sentenza pubblicata il 24/2/25 e notificata il
11/3/25.
La Corte
pagina 1 di 7 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 594/2021 del 12/4/2021, il Tribunale di Modena omologava gli accordi di separazione tra i coniugi – , stabilendo l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere € 200 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
ancora autosufficiente, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie al 50%.
Con ricorso ex art 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 31/8/2024 dinnanzi al Tribunale di Modena,
chiedeva la modifica delle condizioni riportate nella sentenza n. 594/21, con suo esonero CP_1
da ogni obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. A tal fine adduceva, da un lato, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e, dall'altro, chiedeva il Per_2
mantenimento diretto per , posto che già vi provvedeva in misura paritaria rispetto alla madre. Per_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste del marito e formulando Parte_1
domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia . Per_1
Alla prima udienza del 15/1/25, il Giudice Relatore formulava proposta transattiva a verbale, nei seguenti termini: “estinzione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a far data Per_2
dalla domanda paterna 1/8/24; - a far data dalla domanda materna (16/12/24) aumento del contributo
Per_ paterno per il mantenimento ordinario di di € 150 mensili;
- percezione integrale da parte della
madre, sempre a far data dal 16/12/24, dell'assegno unico per la prole erogato dall'Inps: - ferme
naturalmente tutte le altre condizioni già concordate in sede separativa che non subiranno alcun
mutamento; spese di lite in toto compensate”.
Il ricorrente aderiva alla proposta, mentre la difesa della convenuta, dopo la concessione di un termine,
pagina 2 di 7 non la riteneva congrua.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 282/2025 pubblicata il 24/2/25, il Tribunale di Modena così
disponeva:
“
1. revoca, a far data dal 01/08/2024, l'obbligo del padre di mantenere il figlio maggiorenne
, nato il [...], e dunque di versare alla madre somme a tale titolo;
Per_2
2. obbliga il padre, a far data dal 16/12/2024, a versare alla madre euro 150,00 mensili a titolo di
Per_ contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore , nata il [...], in [...] anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le
famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
(…)
3. autorizza la convenuta a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno unico per la
prole a far data dal 16/12/2024;
4. conferma il resto;
5. condanna la convenuta a rifondere al ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in euro 2.750,00 per
compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre
costi vivi di causa documentati;
6. compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite”
proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo: mancato esame delle condizioni reddituali del marito e delle altre circostanze utili a rideterminare in misura superiore l'assegno di mantenimento per . Per_1
Secondo motivo: sulla condanna alle spese di lite – errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Quindi, l'appellante concludeva chiedendo, in principale “in accoglimento dell'appello proposto, ed in
riforma del capo 2 della decisione, dichiarare il signor tenuto al versamento della CP_1
Per_ somma di € 400 mensili per il mantenimento della figlia minore , ovvero di quella diversa somma,
pagina 3 di 7 maggiore o minore, che sarà ritenuta all'esito del giudizio, ed oltre al pagamento del 50% delle spese
straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Modena e delle spese per la babysitter.
Inoltre, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma del capo 5 della decisione, compensare le
spese di lite del primo grado, ovvero, in via subordinata, dichiarare le stesse dovute in un importo non
superiore ad € 726,50”.
Si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'appello ed “eventualmente, CP_1
riesaminando le richieste e conclusioni del ricorso introduttivo ex 473 bis. 12 ss c.p.c. per la modifica
delle condizioni della separazione (tra cui “disporre il mantenimento diretto della figlia minore
” confermando la cessazione del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ed Per_3
autosufficiente economicamente , a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di Per_2
separazione)”; in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello, di rideterminare il compenso e le spese di lite del primo grado secondo i parametri di legge.
Il Procuratore Generale, pur regolarmente intervenuto, non formulava conclusioni.
**********
Innanzitutto, la Corte prende atto del chiarimento offerto dalla difesa della parte appellata nel corso dell'odierna udienza secondo cui, con la costituzione sopra richiamata, essa non ha inteso proporre appello incidentale.
Deve, dunque, la Corte esaminare esclusivamente l'appello proposto da Parte_1
1-
chiedeva, innanzitutto, in riforma del capo 2 della decisione, che Parte_1 CP_1
venisse dichiarato “tenuto al versamento della somma di € 400 mensili per il mantenimento della figlia
Per_ minore , ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta all'esito del
giudizio, ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di
Modena e delle spese per la babysitter”.
Deduce l'appellante che la retribuzione di sarebbe ora ben superiore rispetto a quella che CP_1
pagina 4 di 7 egli percepiva al momento della separazione;
inoltre, egli, diversamente da quanto era stato prospettato nella separazione, non sosterrebbe alcuna spesa per le esigenze del vitto e alloggio, visto che si è
trasferito a vivere con la madre -per cui alloggerebbe e fruirebbe dell'appartamento di proprietà di
Per_ quest'ultima gratuitamente-; a ciò si aggiunga che il padre “si prende cura di per un tempo
inferiore a quello stabilito nella sentenza di separazione, adducendo motivi lavorativi e di trasferta”.
Tuttavia, nessuna di queste circostanze sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale di
Modena.
Il motivo di impugnazione deve essere respinto.
Dalla dichiarazione fiscale '24 (redd. '23) risulta avere un reddito medio mensile di € CP_1
1.800, da cui deve essere sottratta la rata del mutuo di € 584, interamente sostenuto da lui e acceso per l'acquisto della casa familiare assegnata alla controparte;
deve inoltre ritenersi che -in certa misura-
egli contribuisca alle spese di casa (per affitto e utenze), pur essendo ospitato dalla madre.
D'altro canto, ha prodotto la busta paga di agosto '24 -di € 1.390- e di settembre Parte_1
'24 -di € 1.772-: l'odierna udienza, inoltre, è stato dato atto che i redditi dell'appellante sono invariati rispetto all'anno precedente e la circostanza non è stata oggetto di contestazione. A ciò, inoltre, deve aggiungersi che l'intero importo dell'Assegno Unico di Sofia viene percepito dalla madre e che il figlio
, economicamente autonomo, presumibilmente contribuisce -in certa misura- alle spese di Per_2
casa.
Dal raffronto della posizione reddituale delle parti, deve concludersi che l'aumento del contributo al mantenimento della figlia minore (da € 100 ad € 150 mensili) sia congrua ed adeguata, anche Per_1
tenuto conto del fatto che la misura del precedente contributo era stata concordata dalle parti in sede di omologa nell'aprile 2021.
Per altro, questa non è la sede nella quale possa aver rilievo il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento (spese straordinarie) o di assistenza (permanenza di presso il padre). Per_1
pagina 5 di 7 2-
Passando ad esaminare la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite, in quanto la sentenza avrebbe “inopinatamente e ingiustificatamente condannato la Sig.ra al pagamento delle Parte_1
spese di lite”, si osserva che il Giudice di primo grado le ha liquidate ai sensi del d.m. 147/2022,
considerando la controversia di valore indeterminabile basso, ritenendo svolte le quattro fasi, con complessità media per le fasi di studio e introduttiva, e minima per quelle di trattazione e decisionale;
tale somma è stata, poi, compensata in ragione della metà in quanto “l'esito del giudizio risulta
conforme alla proposta conciliativa accettata dal ricorrente e rifiutata dalla convenuta”.
Effettivamente, l'art. 91 c.p.c. prevede che il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore
all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, il che escluderebbe la liquidazione della sola fase decisionale. Per altro, tuttavia, non vi è alcun motivo per limitare alla complessità minima -e non prossima a quella media- la fase di trattazione, con la conseguenza che la somma complessiva, seppure diversamente calcolata, rimane quella di € 5.500.
Questa, poi, deve essere compensata in ragione della metà, a fronte della reciproca soccombenza
(revoca mantenimento del figlio , lieve aumento del contributo al mantenimento di ). Per_2 Per_1
Pertanto, la condanna alle spese di lite per come disposto dal Giudice di primo grado (per quanto con motivazione parzialmente diversa) appare congrua e condivisibile.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in Parte_1
favore dell'appellato, delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.500 (valore indeterminabile basso, complessità minima, per tre fasi, non essendovi stata fase istruttoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 282/2025, resa dal Tribunale di Modena all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione Rg. n. 3981/2024, sentenza pubblicata il 24/2/25 e notificata il 11/3/25, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1
in € 3.500, oltre a spese generali, Iva e Cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 638/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BERGAMINI MARIA CRISTINA con Parte_1 domicilio in VIALE DELLE RIMEMBRANZE 52 MODENA
APPELLANTE contro con il patrocinio dell'avv. BALLOTTI MARCO con domicilio in VIA P. CP_1 GIARDINI 456/C 41124 MODENA
APPELLATO
e con
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 282/2025, resa dal Tribunale di Modena all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione Rg. n. 3981/2024, sentenza pubblicata il 24/2/25 e notificata il
11/3/25.
La Corte
pagina 1 di 7 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Luisa Poppi;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 594/2021 del 12/4/2021, il Tribunale di Modena omologava gli accordi di separazione tra i coniugi – , stabilendo l'obbligo, a carico del padre, di corrispondere € 200 CP_1 Parte_1
mensili per il mantenimento della figlia minore e del figlio , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
ancora autosufficiente, importo annualmente rivalutabile secondo l'indice Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre le spese straordinarie al 50%.
Con ricorso ex art 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 31/8/2024 dinnanzi al Tribunale di Modena,
chiedeva la modifica delle condizioni riportate nella sentenza n. 594/21, con suo esonero CP_1
da ogni obbligo di mantenimento nei confronti dei figli. A tal fine adduceva, da un lato, il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e, dall'altro, chiedeva il Per_2
mantenimento diretto per , posto che già vi provvedeva in misura paritaria rispetto alla madre. Per_1
Si costituiva in giudizio opponendosi alle richieste del marito e formulando Parte_1
domanda riconvenzionale per l'aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia . Per_1
Alla prima udienza del 15/1/25, il Giudice Relatore formulava proposta transattiva a verbale, nei seguenti termini: “estinzione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne a far data Per_2
dalla domanda paterna 1/8/24; - a far data dalla domanda materna (16/12/24) aumento del contributo
Per_ paterno per il mantenimento ordinario di di € 150 mensili;
- percezione integrale da parte della
madre, sempre a far data dal 16/12/24, dell'assegno unico per la prole erogato dall'Inps: - ferme
naturalmente tutte le altre condizioni già concordate in sede separativa che non subiranno alcun
mutamento; spese di lite in toto compensate”.
Il ricorrente aderiva alla proposta, mentre la difesa della convenuta, dopo la concessione di un termine,
pagina 2 di 7 non la riteneva congrua.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 282/2025 pubblicata il 24/2/25, il Tribunale di Modena così
disponeva:
“
1. revoca, a far data dal 01/08/2024, l'obbligo del padre di mantenere il figlio maggiorenne
, nato il [...], e dunque di versare alla madre somme a tale titolo;
Per_2
2. obbliga il padre, a far data dal 16/12/2024, a versare alla madre euro 150,00 mensili a titolo di
Per_ contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore , nata il [...], in [...] anticipata
entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le
famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente
Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
(…)
3. autorizza la convenuta a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno unico per la
prole a far data dal 16/12/2024;
4. conferma il resto;
5. condanna la convenuta a rifondere al ricorrente ½ delle spese di lite, liquidate in euro 2.750,00 per
compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre
costi vivi di causa documentati;
6. compensa tra le parti il restante ½ delle spese di lite”
proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
Primo motivo: mancato esame delle condizioni reddituali del marito e delle altre circostanze utili a rideterminare in misura superiore l'assegno di mantenimento per . Per_1
Secondo motivo: sulla condanna alle spese di lite – errata applicazione dell'art. 91 c.p.c.
Quindi, l'appellante concludeva chiedendo, in principale “in accoglimento dell'appello proposto, ed in
riforma del capo 2 della decisione, dichiarare il signor tenuto al versamento della CP_1
Per_ somma di € 400 mensili per il mantenimento della figlia minore , ovvero di quella diversa somma,
pagina 3 di 7 maggiore o minore, che sarà ritenuta all'esito del giudizio, ed oltre al pagamento del 50% delle spese
straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di Modena e delle spese per la babysitter.
Inoltre, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma del capo 5 della decisione, compensare le
spese di lite del primo grado, ovvero, in via subordinata, dichiarare le stesse dovute in un importo non
superiore ad € 726,50”.
Si costituiva nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto dell'appello ed “eventualmente, CP_1
riesaminando le richieste e conclusioni del ricorso introduttivo ex 473 bis. 12 ss c.p.c. per la modifica
delle condizioni della separazione (tra cui “disporre il mantenimento diretto della figlia minore
” confermando la cessazione del contributo al mantenimento per il figlio maggiorenne ed Per_3
autosufficiente economicamente , a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di Per_2
separazione)”; in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche solo parziale dell'appello, di rideterminare il compenso e le spese di lite del primo grado secondo i parametri di legge.
Il Procuratore Generale, pur regolarmente intervenuto, non formulava conclusioni.
**********
Innanzitutto, la Corte prende atto del chiarimento offerto dalla difesa della parte appellata nel corso dell'odierna udienza secondo cui, con la costituzione sopra richiamata, essa non ha inteso proporre appello incidentale.
Deve, dunque, la Corte esaminare esclusivamente l'appello proposto da Parte_1
1-
chiedeva, innanzitutto, in riforma del capo 2 della decisione, che Parte_1 CP_1
venisse dichiarato “tenuto al versamento della somma di € 400 mensili per il mantenimento della figlia
Per_ minore , ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta all'esito del
giudizio, ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo del Tribunale di
Modena e delle spese per la babysitter”.
Deduce l'appellante che la retribuzione di sarebbe ora ben superiore rispetto a quella che CP_1
pagina 4 di 7 egli percepiva al momento della separazione;
inoltre, egli, diversamente da quanto era stato prospettato nella separazione, non sosterrebbe alcuna spesa per le esigenze del vitto e alloggio, visto che si è
trasferito a vivere con la madre -per cui alloggerebbe e fruirebbe dell'appartamento di proprietà di
Per_ quest'ultima gratuitamente-; a ciò si aggiunga che il padre “si prende cura di per un tempo
inferiore a quello stabilito nella sentenza di separazione, adducendo motivi lavorativi e di trasferta”.
Tuttavia, nessuna di queste circostanze sarebbe stata adeguatamente considerata dal Tribunale di
Modena.
Il motivo di impugnazione deve essere respinto.
Dalla dichiarazione fiscale '24 (redd. '23) risulta avere un reddito medio mensile di € CP_1
1.800, da cui deve essere sottratta la rata del mutuo di € 584, interamente sostenuto da lui e acceso per l'acquisto della casa familiare assegnata alla controparte;
deve inoltre ritenersi che -in certa misura-
egli contribuisca alle spese di casa (per affitto e utenze), pur essendo ospitato dalla madre.
D'altro canto, ha prodotto la busta paga di agosto '24 -di € 1.390- e di settembre Parte_1
'24 -di € 1.772-: l'odierna udienza, inoltre, è stato dato atto che i redditi dell'appellante sono invariati rispetto all'anno precedente e la circostanza non è stata oggetto di contestazione. A ciò, inoltre, deve aggiungersi che l'intero importo dell'Assegno Unico di Sofia viene percepito dalla madre e che il figlio
, economicamente autonomo, presumibilmente contribuisce -in certa misura- alle spese di Per_2
casa.
Dal raffronto della posizione reddituale delle parti, deve concludersi che l'aumento del contributo al mantenimento della figlia minore (da € 100 ad € 150 mensili) sia congrua ed adeguata, anche Per_1
tenuto conto del fatto che la misura del precedente contributo era stata concordata dalle parti in sede di omologa nell'aprile 2021.
Per altro, questa non è la sede nella quale possa aver rilievo il mancato rispetto degli obblighi di mantenimento (spese straordinarie) o di assistenza (permanenza di presso il padre). Per_1
pagina 5 di 7 2-
Passando ad esaminare la doglianza relativa alla condanna alle spese di lite, in quanto la sentenza avrebbe “inopinatamente e ingiustificatamente condannato la Sig.ra al pagamento delle Parte_1
spese di lite”, si osserva che il Giudice di primo grado le ha liquidate ai sensi del d.m. 147/2022,
considerando la controversia di valore indeterminabile basso, ritenendo svolte le quattro fasi, con complessità media per le fasi di studio e introduttiva, e minima per quelle di trattazione e decisionale;
tale somma è stata, poi, compensata in ragione della metà in quanto “l'esito del giudizio risulta
conforme alla proposta conciliativa accettata dal ricorrente e rifiutata dalla convenuta”.
Effettivamente, l'art. 91 c.p.c. prevede che il Giudice “Se accoglie la domanda in misura non superiore
all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la
proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”, il che escluderebbe la liquidazione della sola fase decisionale. Per altro, tuttavia, non vi è alcun motivo per limitare alla complessità minima -e non prossima a quella media- la fase di trattazione, con la conseguenza che la somma complessiva, seppure diversamente calcolata, rimane quella di € 5.500.
Questa, poi, deve essere compensata in ragione della metà, a fronte della reciproca soccombenza
(revoca mantenimento del figlio , lieve aumento del contributo al mantenimento di ). Per_2 Per_1
Pertanto, la condanna alle spese di lite per come disposto dal Giudice di primo grado (per quanto con motivazione parzialmente diversa) appare congrua e condivisibile.
All'integrale rigetto dell'appello consegue la condanna di al pagamento, in Parte_1
favore dell'appellato, delle spese di lite di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.500 (valore indeterminabile basso, complessità minima, per tre fasi, non essendovi stata fase istruttoria), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e accessori.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1
quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 282/2025, resa dal Tribunale di Modena all'esito del giudizio di modifica delle condizioni di separazione Rg. n. 3981/2024, sentenza pubblicata il 24/2/25 e notificata il 11/3/25, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida Parte_1 CP_1
in € 3.500, oltre a spese generali, Iva e Cpa;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13
comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, qualora dovuto.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 27.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Antonella Allegra
pagina 7 di 7