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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240036099042001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/10/2024, l'Agente della Riscossione notificava a Ricorrente_1. la cartella di pagamento n. 298 2024 00360990 42 001, relativa ad imposta di registro per l'anno 2019 (euro 200), oltre sanzioni e interessi.
La società Ricorrente_1 S.p.a. proponeva ricorso sostenendo di aver già provveduto al pagamento dell'imposta richiesta, a seguito di precedente avviso di liquidazione n. 2048/2019 notificato dall'Agenzia delle Entrate;
sosteneva così di aver tempestivamente effettuato il versamento di € 200,00 in data 29/06/2022, appunto derivante dall'avviso di liquidazione n. 2048/2019.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha
contro
-dedotto che l'imposta iscritta a ruolo si riferisce al diverso avviso di liquidazione n. 2019/005/EM/000002048/0/001, notificato il 31/05/2023 tramite PEC
(collegato alla registrazione di una ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Siracusa in una procedura promossa dalla Ricorrente_1 S.p.a.)
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricostruzione fornita dall'Agenzia, peraltro rimasta incontestata, appare assolutamente convincente.
In effetti, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (avviso, messaggio-pec più quietanza datata 29.06.22) emerge che l'avviso a cui si riferisce la quietanza esibita è proprio il n. 19/005/DI/0000020480 notificato il 5.5.22 (imposta dovuta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 dpr 633/72
e dell'articolo 40 del dpr 131/86 - rep 683/2020 - attori: blue factor spa / indirinella vincenza) e non già il
2019/005/EM/000002048/0/001 notificato il 31/05/2023 (imposta collegata al procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Ricorrente _1 s.p.a. nei confronti di Nominativo_1).
Deve così ritenersi che la prova di pagamento offerta dal ricorrente non documenti affatto l'estinzione del debito portato dalla cartella impugnata (ma piuttosto una parallela pretesa): l'iscrizione a ruolo e la pretesa portata dall'impugnata cartella risulta pertanto immune da censure.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 200,00
Siracusa, 4 luglio 2025 Il Giudice monocratico
ND AL
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica: PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 36/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1-
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820240036099042001 REGISTRO 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17/10/2024, l'Agente della Riscossione notificava a Ricorrente_1. la cartella di pagamento n. 298 2024 00360990 42 001, relativa ad imposta di registro per l'anno 2019 (euro 200), oltre sanzioni e interessi.
La società Ricorrente_1 S.p.a. proponeva ricorso sostenendo di aver già provveduto al pagamento dell'imposta richiesta, a seguito di precedente avviso di liquidazione n. 2048/2019 notificato dall'Agenzia delle Entrate;
sosteneva così di aver tempestivamente effettuato il versamento di € 200,00 in data 29/06/2022, appunto derivante dall'avviso di liquidazione n. 2048/2019.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha
contro
-dedotto che l'imposta iscritta a ruolo si riferisce al diverso avviso di liquidazione n. 2019/005/EM/000002048/0/001, notificato il 31/05/2023 tramite PEC
(collegato alla registrazione di una ordinanza di assegnazione somme emessa dal Tribunale di Siracusa in una procedura promossa dalla Ricorrente_1 S.p.a.)
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricostruzione fornita dall'Agenzia, peraltro rimasta incontestata, appare assolutamente convincente.
In effetti, dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (avviso, messaggio-pec più quietanza datata 29.06.22) emerge che l'avviso a cui si riferisce la quietanza esibita è proprio il n. 19/005/DI/0000020480 notificato il 5.5.22 (imposta dovuta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10 dpr 633/72
e dell'articolo 40 del dpr 131/86 - rep 683/2020 - attori: blue factor spa / indirinella vincenza) e non già il
2019/005/EM/000002048/0/001 notificato il 31/05/2023 (imposta collegata al procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Ricorrente _1 s.p.a. nei confronti di Nominativo_1).
Deve così ritenersi che la prova di pagamento offerta dal ricorrente non documenti affatto l'estinzione del debito portato dalla cartella impugnata (ma piuttosto una parallela pretesa): l'iscrizione a ruolo e la pretesa portata dall'impugnata cartella risulta pertanto immune da censure.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 200,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in euro 200,00
Siracusa, 4 luglio 2025 Il Giudice monocratico
ND AL