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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 01/08/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SULMONA
In composizione monocratica, nella persona del Giudice On. Dott. ssa Daniela D'Ambrosio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 542/2022 R.G. instaurato tra:
(P.IVA in persona del l. CP_1 Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. GIACOMO GENTILE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n.10, con indirizzo di posta elettronica come nell'atto di citazione indicato;
Attore
( ) rappresentato e difeso _2 C.F._1 dall'Avv. JERKUNICA VICTOR, elettivamente domiciliato nel suo studio in Milano via Ludovico Settala n.2, con indirizzo di posta elettronica come nell'atto di costituzione in giudizio indicato;
Convenuto
Oggetto: Risarcimento danni per prodotto difettoso ed inadempimento del contraente.
Conclusioni: come da note di trattazione ex art. 127-ter cpc
FATTO E DIRITTO
1) Visto l'atto di citazione notificato in data 13.07.2022 con il quale la Società proprietaria di autovetture da Parte_2 competizione, ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale il GN chiedendo accertarsi l'inadempimento di _2 quest'ultimo per aver fornito un motore da competizione difettoso e per l'effetto, condannarlo alla restituzione della somma di € 12.100,00 versata a titolo di corrispettivo per l'acquisto di un motore nuovo, oltre al risarcimento del danno quantificato nella somma complessiva di €
1.623,53 (pari alla differenza tra l'importo corrisposto di € 12.100,00 e quello del nuovo motore di € 13.723,53) nonché all'ulteriore risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c. terzo comma c.p.c. da quantificarsi in via equitativa;
2) Parte attrice ha dedotto che:
a) nel mese di novembre 2019 la Società istante aveva commissionato al GN la fornitura di un motore di marca BMW, modello M3 _2
E46 per una vettura da competizione;
b) il motore in questione veniva consegnato nel mese di giugno 2020 (termine posticipato rispetto a quello iniziale, fissato a febbraio 2020, a causa della pandemia) presso un'officina della suddetta società sita in Castel Di Sangro;
c) per tale fornitura veniva stabilito e convenuto tra le parti, il prezzo complessivo di € 12.100,00 interamente corrisposto da parte attrice con un iniziale bonifico effettuato in data 2.03.2020 di € 6.100,00 oltre ad ulteriori n.2(due) versamenti pari ad € 3.000,00 ciascuno e corrisposti in contanti a nei mesi di maggio e di giugno 2020; _2
d) in data 6.07.2020, in occasione della prima prova su circuito del motore oggetto di causa, il pilota , alle ore 12:00 circa, Persona_1 riscontrava delle “problematiche di resa” tempestivamente comunicate a il quale, a sua volta, suggeriva di sospendere la sessione e il _2 successivo turno di prova delle ore 14,00 con lo scopo di scongiurare l'esecuzione di un test a temperature troppo elevate e quindi rischioso;
e) le prove riprendevano alle 17:00 e di lì a breve tempo, e precisamente al terzo giro di pista, si registrava la rottura del motore;
f) la società parte attrice e il pilota GN contestavano Persona_1 immediatamente l'accaduto, direttamente al GN invitandolo a _2 provvedere alla riparazione del danno o, in alternativa, alla restituzione delle somme percepite;
g) in data 28.07.2020 la Società istante inoltrava comunicazione scritta a
, invitandolo ad un componimento bonario della vicenda;
quest'ultimo, _2 con pec del 7.08.2020, contestava le richieste di parte attrice;
h) all'esito della negoziazione assistita promossa da parte attrice il GN
, nonostante l'iniziale adesione, non provvedeva a sottoscrivere la _2 convenzione, impedendo così la conclusione del procedimento;
i) in data 12.02.2021 veniva incaricata la Società Rennsport di SI IN (ditta specializzata nell'allestimento, preparazione e supporto in pista di veicoli da competizione e stradali ed in particolare specializzata nella preparazione di motori e prove al banco di questi) al fine di veder redatta una consulenza tecnica sulla vettura e sul motore danneggiato;
all'esito della verifica la Società Rennsport confermava che la rottura del motore era riconducibile all'operato di;
_2
l) l'odierna attrice ha dovuto acquistare un nuovo motore, al costo complessivo di € 13.723,53 deducendo e lamentando il comportamento volutamente non collaborativo di parte convenuta ipotesi di lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c. III c.p.c.;
m) pervenendo infine alle seguenti conclusioni:“…. accertare e dichiarare l'inadempimento del Signor per aver questi fornito alla _2 un motore da competizione difettoso, erratamente Parte_2 configurato ed erroneamente installato, pertanto non adeguato alle esigenze specifiche della committente ed inutilizzabile. Per l'effetto condannare il medesimo alla restituzione verso e in favore della del Parte_2 prezzo da questa corrisposto pari ad € 12.100,00; condannare altresì parte convenuta al risarcimento del danno in favore della parte attrice quantificato nella somma complessiva di € 1.623,53, pari alla differenza tra il corrispettivo versato di € 12.100,00 e quello occorso per l'acquisto del nuovo motore pari ad
€ 13.723,53, ovvero la somma diversa, maggiore o minore, ope iudicis;
condannare altresì il Signor al risarcimento del danno ai sensi e _2 per gli effetti dell'art. 96 c. III c.p.c., in favore della parte attrice, che sarà quantificato ope iudicis in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge”.
3. Vista la comparsa di costituzione con contestuale domanda riconvenzionale del convenuto GN il quale ha _2 impugnato e contestato tutto quanto dedotto, richiesto e prodotto dalla società attrice, chiedendo in via preliminare accertarsi e dichiararsi l'intervenuta decadenza e prescrizione della domanda attorea, nel merito il rigetto delle domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice alla corresponsione, in favore del convenuto, della somma di € 2.500,00 ovvero delle somme maggiori o minori come risultanti in corso di causa, oltre il danno da svalutazione monetaria e interessi legali, eccependo nello specifico che:
a) oggetto della prestazione lavorativa non è stata né la fornitura né l'istallazione del motore oggetto di causa;
b) il GN nel mese di novembre 2019 era stato incaricato di _2 redigere una consulenza per studio e progetto di sviluppo di un motore da competizione BMW, modello M3 E-46 per il quale redigeva due alternative preliminari di collaborazione;
c) in data 16.01.2020 aveva ricevuto da un motore da Parte_2 competizione BMW, modello M3 E-46 e al fine di redigere le proposte definitive di collaborazione apriva il suddetto motore, già usato, per analizzarlo e, una volta smontato, riscontrava la necessità di svolgere ulteriori lavori per il buon funzionamento dello stesso;
d) la società attrice non acconsentiva ai citati lavori, ritenendo i costi preventivati troppo alti e richiedeva la restituzione del motore che avveniva in data 29.05.2020;
e) per tale attività di consulenza le parti concordavano il corrispettivo di € 6.100,00, regolarmente pagati dalla società attrice, evidenziando che non vi sono state altre somme corrisposte da parte di Parte_2
f) successivamente commissionava alla ditta Rennsport di Parte_2
IN SI di effettuare dei test di prova nonché la mappatura del motore BMW modello M3 E-46; successivamente i meccanici addetti, dopo la programmazione della centralina, installavano il predetto motore sulla vettura;
g) in data 06.07.2020 parte attrice denunciava la rottura del motore verificatasi in data 01.07.2020 nel turno di prova delle ore 14:00 presso il circuito di Vallelunga;
h) sempre nella medesima data e poco prima delle prove programmate l'odierno convenuto veniva contattato dal pilota della vettura, _2 GN , il quale lo informava della sussistenza di problemi al Persona_1 motore, suggerendo la sospensione delle prove vista la probabilità di un eccessivo surriscaldamento del medesimo motore;
i) il pilota effettuava ciononostante sia il turno di prova delle ore 12:00 sia quello delle ore 14:00 come attestato dalla telemetria delle prove effettuate e a seguito di ciò si verificava la rottura del motore;
j) dopo la rottura del motore nessuna censura è stata avanzata all'odierno convenuto da parte attrice la quale provvedeva solo all'invio della telemetria;
k) in data 10.07.2020 la società Snow Riving srl di Roccaraso provvedeva a consegnare ad n.2 due motori, il primo, marca BMW E46 da Parte_2 riparare;
il secondo invece, da utilizzare eventualmente come pezzi di ricambio per il primo motore;
l) dopo lo smontaggio del motore oggetto di causa si constatava la rottura dello stesso a causa di surriscaldamento;
m) in data 22.07.2020 la Società attrice provvedeva a reinviare i due motori (BMW M3 e BMW E46) alla società Rennsport di Controparte_3
n) La Società non ha provveduto a pagare il compenso per Parte_2 suddetta attività pari ad € 2.500,00 per la quale circostanza in data 28.07.2020 riceveva la relativa costituzione in mora, contestata successivamente con pec del 07.08.2020;
o) in data 23.11.2020 riceveva l'invito a partecipare alla negoziazione assistita e, il 07.12.2020, proponeva altro incontro andato poi deserto;
p) perveniva dunque alle seguenti conclusioni: in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e prescrizione della domanda attorea;
nel merito respingere le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
in via riconvenzionale condannare la parte attrice a corrispondere alla parte convenuta l'importo di € 2.500,00 ovvero quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa, oltre il danno da svalutazione monetaria e gli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo. In ogni caso con vittoria di competenze legali sia per la fase stragiudiziale, sia alle spese e competenze di causa, maggiorate del 15% ex art. 2 dm 55/2014, di CPA ed IVA da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario.
4. All'udienza del 28.11.2022 il Giudice, su richiesta delle parti, assegnava i termini ex art. 183 cpc., rinviando per l'ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza dell'8.05.2023 e, all'esito della riserva, con ordinanza del 4.03.2024 venivano ammessi i documenti prodotti dalle parti nonché ammessa la prova testimoniale articolata da parte attrice, riservando ogni valutazione in merito alle ulteriori istanze istruttorie e rinviando per l'espletamento all'udienza del 20.05.2024.
5. Rigettate le ulteriori richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 24.02.2025 e successivamente trattenuta a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
6. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento con le precisazioni di seguito esposte.
7. All'esito della analisi della documentazione prodotta dalle parti in atti e dell'espletata istruttoria orale a mezzo escussione dei testi ammessi, la società attrice ha fornito prova dei fatti rappresentati.
8. Nello specifico risulta accertato che:
a. la società nel mese di novembre 2019 ha richiesto Parte_2 all'odierno convenuto la fornitura di un motore da corsa;
b. all'esito del preventivo redatto da , ritenendolo troppo _2 oneroso, la decideva di commissionare a Controparte_4 quest'ultimo lo studio, l'analisi, l'elaborazione e l'evoluzione di un motore stradale usato, già di proprietà della medesima Controparte_5
c. in data 16.01.2020 la spediva il motore di sua Parte_2 proprietà a (su questo punto il teste , circostanza _2 Persona_1 sub 2) di parte attrice, ha dichiarato: “Ricordo che mandammo un motore di nostra proprietà ) che avrebbe dovuto elaborare non Parte_2 _2 al costo del preventivo precedente”);
d. per tale attività consistente nella rielaborazione del motore veniva pattuito fra le parti l'importo di € 12.100,00 di cui € 6.100,00 sono stati corrisposti a mezzo bonifico bancario mentre la residua somma di € 6.000,00 è stata corrisposta con n.2(due) distinti versamenti in contanti di € 3.000,00 ciascuno;
e. in data 29 maggio 2020 provvedeva a rispedire alla società _2 attrice il motore commissionato e da lui elaborato;
e. fin dalle prime accensioni il motore risultava incostante nella rotazione, con difficoltà di avviamento e con accelerazioni brusche;
f. in data 29.05.2020 il convenuto si recava presso l'officina di Castel _2 di Sangro della per apportare migliorie e modifiche sul Parte_2 motore (sul punto il pilota e , Persona_1 Persona_2 interrogati sulla circostanza sub 7 hanno confermato i fatti);
g. in occasione della prima prova sul circuito avvenuta in data 06.07.2020, il pilota, GN , fin dai primi giri di pista già alle ore 12, Persona_1 riscontrava le problematiche di resa del motore e segnalava tempestivamente quanto constatato (sul punto il teste , interrogato sulla Persona_1 circostanza sub 8), ha dichiarato: “Sì, confermo la circostanza. Infatti ricordo che il motore non aveva potenza sufficiente ed i valori delle temperature dei liquidi erano elevati già dai primi giri di pista. Infatti al quarto giro sono stato costretto a fermarmi proprio per le problematiche che avevo riscontrato. Appena sceso dall'autovettura chiamai per telefono il per _2 rappresentargli i problemi che avevo riscontrato”; e ancora sullo stesso punto le dichiarazioni rese dal teste GN confermano la Persona_2 veridicità della circostanza: “Sì, è vera la circostanza;
ciò so in quanto io ero presente e rimasi quel pomeriggio presso la pista di prova che si trova a Vallelunga in provincia di Roma”);
h. il convenuto suggeriva di sospendere le prove su pista per scongiurare l'eccessivo surriscaldamento del motore indicando di riprenderle nelle ore meno calde della giornata;
i. il pilota si atteneva alle dette indicazioni pur non Persona_1 condividendole e riprendeva le prove alle ore 17; quasi immediatamente interrompeva le prove a causa della rottura del motore (sul punto il teste ha dichiarato: “A tal riguardo ricordo di avere avuto uno Persona_1 scontro verbale con . Contestai che le prove dovevano essere fatte alle _2 ore 17 da lui indicato. Infatti la potenza del motore certo non si poteva sanare con il differimento dell'orario. Chiesi al come mai non fosse venuto di _2 persona e lui rispose che era impegnato”; ed ancora: “La prova che feci in effetti alle ore 17 e comunque dopo pranzo come indicato dallo stesso , durò _2 assai poco perché il motore si ruppe e mi dovetti necessariamente fermare. Quindi informai immediatamente per telefono, il quale mi disse di _2 rimandare alla sua officina il motore per capire cosa fosse successo”).
9. Risulta accertato che:
-la Società in data 10.07.2020 ha provveduto alla spedizione del CP_1 motore a al fine di ottenere la sua sistemazione progettuale;
_2
- il convenuto in data 22.07.2020, dopo avere ricevuto e smontato il motore, ha provveduto a recapitarlo alla Rennsport di IN SI, per la verifica dell'effettivo stato del motore, della riparazione e del suo funzionamento (sul punto il teste circostanza sub 15- ha dichiarato: “Sì è vera la Persona_1 circostanza. Infatti in quella data venne rispedito. Infatti ricordo che quando smontammo il motore in precedenza per essere rispedito al questo _2 presentava già un buco nel monoblocco di difficile riparazione. Fu recapitato in effetti alla officina di Ferrara in quanto dopo avere interloquito con lo stesso
si convenne di farlo visionare dalla Rennsport società di alta _2 preparazione tecnica sui motori per essere periziato”. Il teste precisava altresì:” aprì completamente il motore per constatare i danni nel primo _2 intervento prima di essere trasferito a Ferrara dalla Rennsport”);
-la società Rennsport, dopo aver eseguito una disamina tecnica, ha riscontrato la rottura del motore con la motivazione della errata configurazione del circuito di raffreddamento dell'acqua.
10. In punto di diritto ed in via preliminare occorre inquadrare la fattispecie negoziale in esame.
11. Il convenuto ha eccepito la decadenza e la prescrizione della domanda attorea, rappresentando che tra le parti sarebbe intercorso un contratto d'opera, con relativa applicazione dei termini di cui all'art. 2226 c.c.
12. Parte attrice ha insistito per il rigetto delle suesposte eccezioni, evidenziando soprattutto che la fattispecie giuridica fosse da inquadrare quale contratto d'opera intellettuale in quanto avente ad oggetto la consulenza effettuata dal convenuto sul motore di proprietà _2 di con conseguente inapplicabilità delle disposizioni Parte_2 contenute nell'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione per la eterogeneità della prestazione intellettuale rispetto alla prestazione di tipo tecnico eseguita manualmente sul motore.
13. Deve ritenersi che parte convenuta abbia ricevuto un incarico specifico implicante attività di “consulenza per studio e progetti di un motore da competizione BMW, modello E-46”; anche la terminologia usata nella documentazione contabile è chiara e depone in tal senso qualificando l'attività prestata dal quale attività di “consulenza” svolta in favore _2 della società . Parte_2
14. Il rapporto contrattuale intercorso fra le parti in causa perciò può qualificarsi come contratto di prestazione d'opera con la precisazione che l'oggetto dell'attività in esame afferisce alla prestazione di un'opera tecnico- specialistica, caratterizzata da autonomia e da assunzione di rischio a carico del prestatore della medesima opera nonché eseguita con mezzi propri.
15. Deve essere escluso ogni riferimento ad altre tipologie contrattuali quali l'appalto (mancando completamente la struttura imprenditoriale del convenuto) nonchè il contratto d'opera intellettuale da intendersi in senso stretto, in quanto l'oggetto della prestazione non è riservato a professionisti iscritti ad albi e coinvolge anche attività prettamente manuali.
16. Ritenuto:
a) che ai sensi dell'art. 2222 c.c. “Il contratto d'opera è il contratto con il quale una persona si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, verso un corrispettivo”;
b) che nel caso specie si applica l'art. 2226 c.c. riguardante il caso di vizi e difformità dell'opera;
c) che l'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la Società attrice ha denunciato i vizi tempestivamente;
d) che dal giorno della prova dell'autovettura del 06.07.2020, la denuncia dei vizi è avvenuta con la comunicazione telefonica intercorsa tra il pilota
[...]
e così pure attraverso i successivi ulteriori contatti e Per_1 _2 solleciti, anche scritti, che ne sono seguiti, come documentato.
17. E' principio consolidato in giurisprudenza che la denuncia del vizio non richiede necessariamente la forma scritta, potendo avvenire anche in forma orale, purché chiara, tempestiva e dimostrabile (Ex multis Cass. Civ., Sez. II, 30.03.2017, n. 8369: “La denuncia dei vizi dell'opera, prevista dall'art. 2226 c.c., può avvenire anche verbalmente, purché rivesta i caratteri della certezza, tempestività e univocità, ed emerga da comportamenti concludenti idonei a portare a conoscenza dell'operaio l'esistenza dei difetti”).
18. Nel caso concreto è emerso che, successivamente alla denuncia dei vizi il abbia effettuato l'apertura completa del motore ed abbia provveduto _2 alla sua analisi interna, posto che l'intento dichiarato dal medesimo convenuto era quello di individuarne i difetti e di procedere alla riparazione.
19. La prova testimoniale svolta sul punto ha confermato tale circostanza (cfr. le dichiarazioni prima del teste , poi del teste i quali Persona_1 Per_2 hanno confermato il tentativo del di apportare utili modifiche senza _2 riuscire a raggiungere il risultato sperato).
20. Le condotte tenute dal convenuto, sia in data successiva all'evento del 06.07.2020, sia in data antecedente alla consegna del motore alla Società Rennsport, configurano da sole un implicito riconoscimento da parte dello stesso dell'esistenza di un vizio nel motore con conseguente assunzione della relativa responsabilità (rectius dell'obbligo di garanzia) ex art. 2226 c.c.
21. Tale assunto non smentito né confutato dal convenuto determina ulteriore interruzione dei termini di decadenza e prescrizione dovendo considerarsi come riattualizzata l'obbligazione contrattuale tra le parti.
22. A tal proposito la giurisprudenza ha statuito che: “il comportamento del prestatore d'opera che, successivamente alla denuncia dei vizi, accetta la restituzione dell'opera e la sottopone ad analisi e interventi, vale come riconoscimento del vizio e della propria responsabilità” (Cass. Civ., Sez. II, 07.04.2016, n. 6742); ed ancora: “L'accettazione della restituzione del bene viziato da parte del prestatore d'opera e il tentativo di porvi rimedio equivalgono a una rinnovazione dell'obbligazione e quindi a rinuncia implicita all'eccezione di decadenza”(cfr.Cass. Civ. n.26269 del 22.11.2013).
23. Ebbene, la successiva consegna del motore alla Società Rennsport, al fine di ottenere una verifica tecnica, non rileva quale interruzione della responsabilità del convenuto, come dedotto dallo stesso nella sua difesa, bensì costituisce fase ulteriore rispetto al susseguirsi di fatti ed eventi che hanno portato all'accertamento tecnico definitivo dei vizi strutturali del motore (nella specie, la difettosa configurazione del circuito di raffreddamento),con ciò confermando l'inadempimento da parte del debitore, esecutore dell'opera, rispetto alle esigenze specifiche del committente.
23. Pur essendo l'atto di citazione notificato il 13.07.2022, la procedura di negoziazione assistita è stata intrapresa dalla società già in Parte_2 data antecedente 23.11.2020 con l'invio della pec al GN , per cui di _2 fatto e compiutamente è da considerarsi interrotto il decorso della prescrizione.
24. Devono di conseguenza essere rigettate le eccezioni preliminari formulate dal convenuto.
25. Concludendo può ritenersi accertato che la Società attrice ha commissionato a lo studio, l'elaborazione e la modifica di un _2 motore usato da competizione BMW M3 E46, già di proprietà della committente, per renderlo idoneo all'impiego in pista e che per tale prestazione d'opera l'intero corrispettivo richiesto, pari nel totale ad € 12.100,00 è stato pagato.
26. Risulta acclarato che il motore elaborato da abbia presentato dei _2 vizi gravi sin dalla sua prima accensione (irregolare funzionamento e surriscaldamento) e che la rottura definitiva si è verificata dopo che erano già stati rilevati dei malfunzionamenti nella sessione precedente di prova dell'autovettura.
27. Va evidenziata l'utilità in giudizio della consulenza tecnica elaborata dalla Società Rennsport acquisita in atti, ove si attesta l'esistenza di un'errata configurazione del circuito di raffreddamento.
28. Può perciò dirsi raggiunta la prova che il convenuto non abbia adempiuto correttamente alla propria obbligazione, consegnando un motore viziato;
per tale motivo è da ritenersi responsabile ex art. 1218 c.c.: “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”."Nel contratto d'opera, l'obbligo del prestatore è quello di raggiungere il risultato pattuito;
la prova dell'inadempimento è a carico del creditore, salvo che l'opera presenti vizi o difformità, nel qual caso trova applicazione l'art. 2226 c.c." (Cass. civ. Sez. II, 13/07/2017, n. 17204) 29. Il convenuto non ha peraltro provato l'interruzione del nesso di causalità, ovvero che la rottura del motore si è verificata per fatti a lui non imputabili e/o per fatto di terzo.
30. In conseguenza dell'accertato inadempimento, il convenuto _2 deve essere condannato alla restituzione del prezzo pagato in suo
[...] favore dalla Società attrice.
31. Per quanto attiene il quantum debeatur, la Società ha Parte_2 fornito prova documentale dell'avvenuto versamento in favore di , _2 dell'importo complessivo richiesto pari ad € 12.100,00 avendo pagato l'importo di € 6.100,00 e dato prova per mezzo di testimoni del pagamento in contanti del residuo importo in due tranches distinte pari ad € 3.000 ciascuna. La prova testimoniale, in considerazione della natura del contratto, della qualità delle parti e delle circostanze specifiche appare attendibile anche con riferimento all'importo non documentato (Cfr. sentenza Tribunale di Milano, sentenza n. 1234/2019: “La prova del pagamento in contanti, pur in assenza di documentazione scritta, può essere validamente fornita tramite testimonianze che descrivano in modo chiaro e coerente le modalità della transazione. Il giudice valuta la credibilità delle dichiarazioni e la loro coerenza con le altre prove raccolte”).
32. Costituisce peraltro prova che il pagamento è stato effettuato per intero dalla Società attrice, anche la circostanza che il , nelle more del _2 giudizio e/o in sede di negoziazione assistita, non ha mai inoltrato alcuna diffida per vedere corrisposto il pagamento del residuo importo.
33. Deve essere rigettata in quanto non meritevole di accoglimento l'ulteriore domanda di parte attrice di richiesta di risarcimento del danno quantificabile in € 1.623,53 a titolo di differenza tra il corrispettivo per l'acquisto del nuovo motore, pari ad € 13.723,53 e il corrispettivo versato di € 12.100,00 atteso che Società non ha fornito prova documentale dell'acquisto del nuovo motore, limitandosi a produrre un mero preventivo, peraltro non confermato in giudizio dal sottoscrittore.
34. Va altresì rigettata la richiesta di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 terzo comma cpc in quanto il comportamento tenuto dal convenuto, sebbene non del tutto collaborativo, non integra una ipotesi di responsabilità aggravata. Il rifiuto della negoziazione assistita e la mancata sottoscrizione non bastano cioè da soli ad integrare mala fede o colpa grave. "L'art. 96 c.p.c., comma 3, presuppone un comportamento manifestamente infondato e pretestuoso, che deve risultare provato e non può essere solo desunto dal rigetto della domanda o dall'atteggiamento processuale." (Cass. sez. lav., 15‑2‑2021 n. 3830) e Cass., II sez., 30‑10‑2020 n. 24125. "... "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex pluris, Cass. nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004; 21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004).
35. Costituisce principio consolidato per la giurisprudenza di legittimità, a tal riguardo, quello secondo cui devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi dei danni subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex pluris Cass. nn. 3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016; 22289/2015; 3003/2014; e ancora cfr.sent Trib.Lagonegro n.464/2025 del 15.07.2025:”il creditore opposto, agendo per l'adempimento contrattuale, deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza mentre il debitore che eccepisce l'inesatto adempimento deve allegare in modo preciso la natura e le modalità dell'inadempimento contestato non essendo sufficiente una mera e generica allegazione…”La domanda di condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art.96 cpc richiede la prova incombente sulla parte istante sia dell'an che del quantum debeatur ovvero che gli elementi per la liquidazione anche equitativa siano desumibili dagli atti di causa).
36. Da ultimo deve reputarsi priva di fondamento e va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto. L'attività svolta dal deve _2 considerarsi funzionale alla riparazione del motore già difettoso e non può pertanto generare un diritto autonomo al compenso, facendo parte del tentativo, non andato a buon fine, di porre rimedio al vizio originario del motore.
37. Alla soccombenza segue la condanna alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sulmona, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_2 persona del legale rappresentante p.t. nei confronti di , ogni _2 contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
-Accerta e dichiara l'inadempimento di all'obbligazione _2 assunta in forza del contratto d'opera con la Società Parte_2
e, per l'effetto,
-Condanna alla restituzione della somma di € 12.100,00 a _2 titolo di corrispettivo versato per il motore difettoso, in favore della Società
Parte_2
-Rigetta la domanda attorea del risarcimento del danno di € 1.623,53;
-Rigetta la domanda attorea fondata sull'art. 96, comma 3, c.p.c.;
-Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
-Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in _2 favore della parte attrice, che si liquidano in € 2.540,00 (Parametri D.M. 55/2014-Scaglione da € 5.201-€ 26.000-Val.Minimi) oltre al rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sulmona il giorno 31/07/2025.
Il G. On.
f.to digit. Daniela D'Ambrosio