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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22_IMU - 328 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5210/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in materia IMU n. AC22_IMU - 328 del
12/12/2024, notificato in data 12 giugno 2025, relativo all'anno 2022, pari all'importo complessivo di € 373,00, di cui € 270,00 a titolo di imposta, € 81,00 per sanzioni ed euro 20,06 per interessi, in relazione all'unità immobiliare a destinazione abitativa iscritta al catasto fabbricati del comune di SS NC, al foglio 196, particella 5531, sub. 54, categoria A04, nonché in relazione all'area scoperta di pertinenza adibita a posto auto, iscritta al foglio 196, particella 5531, sub. 54, categoria C06 . Deduce la violazione dell'art. 1, comma
772, legge 27 dicembre 2013, n. 147, comportante duplicazione d'imposta, posto che il versamento IMU anno 2022, oggetto di recupero, risulta comunque eseguito al Comune di SS NC (all.to 4 – mod.
F24), anziché al Comune di Cellole, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.L. 201/2011,
a riscuotere l'imposta in relazione all'ubicazione dell'immobile accertato, situato in Località Baia Domizia
Sud, anche se catastalmente iscritto nel Comune di SS NC (all.to 5 – visura catastale). Aggiunge che, alla luce del delineato quadro normativo, si è attivato a segnalare – a mezzo di reiterate apposite comunicazioni ed istanze di riversamento sia al comune incompetente di SS NC (3 aprile 2024, 23 maggio 2024, 9 gennaio 2025, 5 giugno 2025 - all.to 6), sia al comune competente di Cellole (5 aprile 2023,
3 aprile 2024, 5 giugno 2025 - all.to 7) – nonché a documentare (cfr. f24 - all.to 4) la predetta circostanza, sollecitando, conseguentemente, il primo Ente a trasferire le imposte al secondo Ente. Avendo l'ente agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 cpc. Si costituiva il comune di Cellole che non nega che il ricorrente avesse operato il pagamento al comune di SS NC che, tuttavia, a sua volta, non aveva proceduto al riversamento dell'importo corrispostogli dal contribuente, assumendo di non volere proseguire l'azione nei confronti di quest'ultimo, ma chiedendo di chiamare in causa il comune di SS NC. Il giudice ha deciso la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto Non è contestata e neppure in discussione la circostanza che il contribuente, attuale istante, abbia provveduto a corrispondere , sebbene ad ente locale non competente, l'importo dovuto
, tanto che lo stesso comune di Cellole in costituzione assume di non intendere proseguire l'azione pure intentata nei confronti di quest'ultimo, lamentando soltanto il mancato riversamento del dovuto da parte del comune di SS NC . Deve per ciò solo annullarsi l'atto impugnato , neppure sussistendo gli estremi per la chiamata in causa del comune di SS NC, in ragione della tardività della costituzione del comune di Cellole e dell'assenza nella specie di litisconsorzio necessario. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, pur non sussistendo gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
accoglie ed annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3357/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC22_IMU - 328 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5210/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in materia IMU n. AC22_IMU - 328 del
12/12/2024, notificato in data 12 giugno 2025, relativo all'anno 2022, pari all'importo complessivo di € 373,00, di cui € 270,00 a titolo di imposta, € 81,00 per sanzioni ed euro 20,06 per interessi, in relazione all'unità immobiliare a destinazione abitativa iscritta al catasto fabbricati del comune di SS NC, al foglio 196, particella 5531, sub. 54, categoria A04, nonché in relazione all'area scoperta di pertinenza adibita a posto auto, iscritta al foglio 196, particella 5531, sub. 54, categoria C06 . Deduce la violazione dell'art. 1, comma
772, legge 27 dicembre 2013, n. 147, comportante duplicazione d'imposta, posto che il versamento IMU anno 2022, oggetto di recupero, risulta comunque eseguito al Comune di SS NC (all.to 4 – mod.
F24), anziché al Comune di Cellole, territorialmente competente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, D.L. 201/2011,
a riscuotere l'imposta in relazione all'ubicazione dell'immobile accertato, situato in Località Baia Domizia
Sud, anche se catastalmente iscritto nel Comune di SS NC (all.to 5 – visura catastale). Aggiunge che, alla luce del delineato quadro normativo, si è attivato a segnalare – a mezzo di reiterate apposite comunicazioni ed istanze di riversamento sia al comune incompetente di SS NC (3 aprile 2024, 23 maggio 2024, 9 gennaio 2025, 5 giugno 2025 - all.to 6), sia al comune competente di Cellole (5 aprile 2023,
3 aprile 2024, 5 giugno 2025 - all.to 7) – nonché a documentare (cfr. f24 - all.to 4) la predetta circostanza, sollecitando, conseguentemente, il primo Ente a trasferire le imposte al secondo Ente. Avendo l'ente agito in violazione dei principi di correttezza e buona fede, conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite anche ex art. 96 cpc. Si costituiva il comune di Cellole che non nega che il ricorrente avesse operato il pagamento al comune di SS NC che, tuttavia, a sua volta, non aveva proceduto al riversamento dell'importo corrispostogli dal contribuente, assumendo di non volere proseguire l'azione nei confronti di quest'ultimo, ma chiedendo di chiamare in causa il comune di SS NC. Il giudice ha deciso la controversia .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto Non è contestata e neppure in discussione la circostanza che il contribuente, attuale istante, abbia provveduto a corrispondere , sebbene ad ente locale non competente, l'importo dovuto
, tanto che lo stesso comune di Cellole in costituzione assume di non intendere proseguire l'azione pure intentata nei confronti di quest'ultimo, lamentando soltanto il mancato riversamento del dovuto da parte del comune di SS NC . Deve per ciò solo annullarsi l'atto impugnato , neppure sussistendo gli estremi per la chiamata in causa del comune di SS NC, in ragione della tardività della costituzione del comune di Cellole e dell'assenza nella specie di litisconsorzio necessario. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge, pur non sussistendo gli estremi della lite temeraria.
P.Q.M.
accoglie ed annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.