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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/11/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Emanuela Gallo, all'esito della trattazione cartolare del 12 novembre 2025; rilevato che con decreto del 23.10.2025 l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti e le conclusioni rassegnate con note illustrative
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Trani, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Emanuela Gallo,
ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6091/2015 del Ruolo Generale
tra
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Caputi, giusta procura alle liti in atti
-attori-
e
in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv.to Antonio Adriani, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
nonché
e , rappresentati e difesi dagli avv. Carmine Sarcinelli e Sabino CP_2 Controparte_3
Liuni, giusta procura in atti,
-convenuti -
OGGETTO: “risarcimento danni da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
Per le parti costituite: come da note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1 Parte_2 [...] rispettivamente padre, fratello e madre del defunto , hanno convenuto Pt_3 Persona_1
in giudizio quale impresa assicurativa di nonché Controparte_1 Controparte_3
e chiedendo accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si Controparte_3 CP_2
è verificato per esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, sentir condannare tutti i CP_2
convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di €1.623.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, comprensive delle spese di atp, con condanna per responsabilità aggravata.
A tal fine, gli attori hanno premesso che l'1.6.2012 in Minervino Murge alle ore 21:45 circa Per_1
, mentre era alla guida dell'autovettura di sua proprietà OR ES targata Dr 282 CM di
[...]
colore nero (assicurata con la Liguria Ass.ni s.p.a.) percorreva a circa 70-75 km/h la s.p. 4 in direzione
Minervino Murge, quando, giunto al km 10+500, iniziava manovra di sorpasso di un veicolo più lento sulla sua stessa corsia di marcia spostandosi verso la propria sinistra di marcia e veniva urtato da tergo dall'autovettura Fiat BR targata AN 339 GX di colore verde, di proprietà di , Controparte_3
condotta da (assicurata con con polizza n.070518643); che l'urto CP_2 CP_4
interessava il frontale della Fiat BR e la fascia paraurti posteriore della OR ES e si concretizzava in prossimità del centro della carreggiata;
che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità dello il quale, in violazione degli artt.141 commi 1,2 e 11 e 187, co.1, CP_2
codice della strada, procedendo ad una velocità elevata (pari a circa 85 km/h) non mantenendo la distanza di sicurezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), tamponava l'autovettura del , essendo invece irrilevante la circostanza che il presentasse un tasso Parte_1 Parte_1
alcolemico di 0,76 g/l, poiché di poco superiore al limite di 0,5 g/l e di molto inferiore alla soglia di
1.5 g/l indicata per lo stato di ubriachezza.
A seguito dell'impatto, riferiscono gli attori che perdeva il controllo del veicolo, Persona_1
veniva sbalzato sul lato destro della carreggiata e si cappottava più volte, subendo gravissime lesioni,
tanto da rendere necessario l'intervento di un'autoambulanza del 118 che lo trasportava prima presso l'ospedale civile di Andria, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Bari;
che, a seguito del sinistro, subiva una contusione cerebellare destra, Persona_1
fratture costali multiple, pneumotorace e pneumomediastino, frattura dei processi trasversi di D4-D5,
frattura della scapola sinistra, frattura della milza, shock emorragico e trattamenti di tracheotomia,
splenectomia, multipli interventi per lesione ulcerosa dello stomaco, emoperitoneo, ematoma della loggia splenica, infine embolizzazione di ramo dell'arteria splenica;
che le gravi lesioni e la lunga degenza ospedaliera gli hanno provocato un severo disturbo depressivo crescente che l'ha portato il
4.1.2013 a togliersi la vita;
che prima del decesso il aveva subito un danno non patrimoniale Parte_1
biologico di natura permanente pari all' 80%, con ITT di 120 giorni.
Precisavano gli attori che in data 24.5.2013 l' corrispondeva a e ai suoi CP_1 Persona_1
eredi la somma di €45.000,00, mediante assegno n.2001348902-07, somma accettata dagli attori a titolo di acconto;
che essi in seguito proponevano il 17.11.2014 un ricorso ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. al fine di accertare e determinare il credito derivante dal fatto illecito descritto e per, più
precisamente, quantificare le lesioni subite dal defunto e valutare la compatibilità eziologica tra la morte per suicidio e le menomazioni conseguenti all'incidente; che il ctu il 4.9.2015 depositava l'elaborato peritale, ritenendo sussistente un forte nesso di causalità tra l'evento suicidario e le gravissime lesioni subite, quantificando il danno biologico di prima del decesso Persona_1
in 70% oltre 120 giorni di ITT e 98 di Itp al 60%; che, in conseguenza del decesso del loro congiunto,
gli attori hanno patito un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quantificabile
€328.000,00 in favore della madre alla quale è stata diagnosticata “sindrome depressiva reattiva maggiore permanente di grado grave con intercalati episodi ossessivi-compulsivi a comparsa più
frequenti, ipertensione arteriosa” ed € 240.000,00 in favore del padre ed €75.000,00 in favore del fratello;
che agli stessi spetta infine una somma iure hereditatis di €980.000,00.
Con comparsa di risposta dell'11.2.2016, si è costituita eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del procedimento di atp espletato mediante conferimento dell'incarico al dott.
stante l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dagli artt.696 bis e 696 Persona_2
c.p.c.; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, poiché destituita di ogni fondamento e priva di conforto probatorio, ovvero, in subordine, chiedendo di commisurare l'accoglimento della domanda in proporzione all'esito degli espletandi accertamenti processuali riguardanti anche eventuali profili di responsabilità concorsuale ascrivibile ai conducenti i mezzi antagonisti, in ogni caso, condannare e a rimborsare le somme da essa già corrisposte e quelle Controparte_3 CP_2
eventualmente da corrispondere, avendo la prima contra legem consentito al secondo di condurre il veicolo in stato di alterazione psico-fisica.
Con comparsa di risposta depositata l'11.2.2016 si sono costituiti e CP_2 Controparte_3
eccependo l'inammissibilità del procedimento di atp espletato mediante conferimento dell'incarico al dott. stante l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dagli artt.696 bis e Persona_2
696 c.p.c., nel merito, contestando la responsabilità nella causazione del sinistro dello avendo CP_2
il , con un tasso alcolemico di 0,76 g/l a distanza di ore dal sinistro, effettuato il sorpasso Parte_1
dell'auto che lo precedeva senza accertarsi che da tergo non sopraggiungesse nessuna auto, e deducendo l'assenza di impatto tra le auto, come desumibile dai riscontri fotografici dai quali si evincerebbe la mancanza di segni di contatto sul retro del veicolo guidato dal defunto e sulla parte anteriore del veicolo guidato dallo CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co, c.p.c., formulata una proposta conciliativa dal giudice istruttore, non accettata dai convenuti, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali ed una consulenza tecnico-ricostruttiva, volta ad “accertare la dinamica del sinistro, sulla base della dinamica effettuabile in base ai rilievi effettuati in loco e comparando ogni dato così ricavabile con la condotta di guida tenuta da e;
verificare la compatibilità della dinamica del CP_2 Persona_1
sinistro come verificatosi con quella riferita dagli attori, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi coinvolti e del luogo ove ebbe a verificarsi l'evento; chiarire in particolare, quale condotta abbia avuto efficienza causale rispetto al sinistro ed in quale misura;
accertare ove possibile, sulla base delle tracce di frenata e dei punti di urto rilevati dai verbalizzanti e dei danni riportati dai veicoli, la velocità tenuta dai conducenti, in modo da verificare il rispetto dei limiti imposti dalla segnaletica vigente in quel punto”. Con nota di trattazione scritta del 12.6.2021 la compagnia assicurativa convenuta precisando le proprie conclusioni ha chiesto per la prima volta la restituzione della somma di €45.000,00 da essa liquidata agli attori.
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Successivamente, rimessa la causa sul ruolo per rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sentito nuovamente un testimone, richiesti chiarimenti al ctu, la causa è stata rinviata per la decisione e discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, in applicazione del criterio processuale della “ragione più liquida”,
il presente giudizio può essere deciso con una pronuncia di merito, senza che sia necessario esaminare la questione preliminare sollevata dai convenuti in ordine alla inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi a seguito del ricorso depositato il 17.11.2014, che rimane assorbita per difetto di interesse.
Orbene, la domanda attorea è infondata e per l'effetto va rigettata per difetto di prova. Non risulta infatti provata la ricostruzione attorea del sinistro e l'esclusiva responsabilità dello nella CP_2
causazione dello stesso. Sul punto, si ricordi che in tema di sinistri stradali, nel caso in cui sia impossibile una ricostruzione certa ed accurata del sinistro, aderente alle prospettazioni del danneggiato ed assistita dal grado di certezza espresso dal canone del 'più probabile che non', non rimane che dichiarare l'inadeguatezza del quadro probatorio acquisito agli atti di causa, con conseguente rigetto della domanda dell'attore (Corte appello Lecce sez. I, 07/09/2022, n.688).
Ed ancora, va rammentato che “in tema di sinistri stradali, va respinta la domanda di risarcimento del danno qualora dal complesso delle risultanze processuali emerga un quadro di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro, posto che tale assoluta incertezza comporta l'impossibilità di affermare alcunché di preciso in ordine a tale dinamica e non consente,
pertanto, di corroborare con idonea prova dei fatti la domanda di risarcimento proposta”. Ebbene le risultanze processuali acquisite risultano inadeguate a fornire una ricostruzione precisa del sinistro.
Le parti hanno fornito due diverse ricostruzioni dell'incidente, mentre è incontestato che l'incidente sia avvenuto il 1.6.2012 tra le 21:00 e le 22:00 in Minervino Murge.
In particolare, le dichiarazioni del teste , conducente della vettura che precedeva Testimone_1
quelle del danneggiato ( e del convenuto ( al momento Persona_1 CP_2
dell'incidente, risultano contraddittorie ed inattendibili, oltre a non essere neanche supportate da ulteriori elementi probatori.
Nell'informativa redatta dai carabinieri si legge che dichiarava (cfr. pag.3) :“Verso Testimone_1
le ore 21.45 del 01.06.2012 mentre rientrava da Andria unitamente a sua moglie e sua figlia, giunto in prossimità di un dosso sulla S.P.230 direzione Minervino Murge, udiva una frenata di auto provenire da dietro di lui. Nel frattempo, vedeva un'autovettura di colore scuro che tentava di sorpassarlo ma all'improvviso, altra autovettura che percorreva la strada nello stesso senso di marcia,
tamponava la vettura che lo stava sorpassando facendola sbalzare sul lato destro della carreggiata,
cappottandosi due volte. Nello stesso frangente, l'auto che aveva tamponato, si fermava poco più
avanti nella cunetta opposta”. Sentito all'udienza dell'11.04.2018, , dopo aver Testimone_1
confermato quanto dichiarato ai militari della Stazione CC di Minervino Murge in data 2.06.2012 –
il giorno dopo il sinistro –, dichiarava “ad un certo punto ho sentito un rumore fortissimo dietro di me, e una macchina mi ha tagliato quasi la strada, che era una macchina di medie dimensioni di colore scuro e che è andata a finire sul fossato sulla destra(…) di aver visto, dopo aver sentito la frenata, la macchina scura volarmi davanti. Preciso che secondo me si è trattato delle conseguenze di un tamponamento”. All'udienza del 28.02.2024, sentito nuovamente il teste, ha dichiarato : “posso dire che confermo, mi trovavo sulla strada S.P. 230 , direzione Minervino Murge, strada a due corsie di percorrenza in opposte direzioni di marcia e non avevo nessun veicolo davanti a me né nella mia corsia né veniva alcun veicolo dall' altra corsia;
io ho visto all' improvviso il veicolo OR ST (
condotto da ) che prima non avevo visto (ricordo che avevo appena superato un Persona_1 dosso) e quando l' ho visto si trovava alla mia sinistra, aveva invaso l' opposta corsia di marcia e stava effettuando il sorpasso del mio veicolo, per cui mentre il veicolo era alla mia sinistra, ho sentito forti rumori che mi hanno allertato, sicuramente il rumore di una frenata e di un impatto tra due auto,
non ho però potuto vedere nulla perché stavo guidando”.
Dal confronto tra le dichiarazioni rese dal ai Carabinieri e quelle da lui rese prima all'udienza Tes_1
dell'11.4.2018 poi a quella del 28.2.2024 emerge una insuperabile contraddizione. Ed infatti, per quanto dal teste riferito ai Carabinieri il giorno 02.06.2012 si deduce una percezione visiva e diretta del presunto tamponamento dell'auto dello ai danni della vettura del , nell'audizione CP_2 Parte_1
testimoniale dell'11.04.2018 il teste chiarisce che il tamponamento è frutto di una sua valutazione personale (“Preciso che secondo me si è trattato della conseguenza di un tamponamento”),
nell'audizione testimoniale del 28.2.2024 il teste precisa di non aver visto l'impatto tra le due autovetture, in quanto impegnato a guidare la propria automobile, chiarendo di aver sentito dei forti rumori, uno di frenata e uno di un impatto tra due auto, così riferendo di una percezione solo uditiva del presunto tamponamento.
L'insuperabile incoerenza tra le dichiarazioni rese porta a ritenere le dichiarazioni del teste inattendibili.
Né il teste ha fornito alcun elemento in ordine all'andatura dei veicoli o alla dedotta inosservanza dello della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, non potendo ritenersi sufficiente CP_2
a tal fine il fatto che egli abbia in maniera estremamente generica all'udienza del 28.2.2024 riferito:
“preciso che subito dopo aver sentito i forti rumori, che ho sentito alla mia sinistra, la mia attenzione si è rivolta verso l' auto OR ST, che, come ho detto, ho visto volare davanti a me, poi, ho visto,
dopo qualche secondo, la seconda auto, quella che stava dietro la ford ST, a fianco a me che mi ha superato per poi fermarsi sulla sinistra;
preciso che sono passati tanti anni e sono ricordi lontani”.
Quanto alle dichiarazioni rese dall'altro teste, escusso all'udienza del 21 marzo 2019, Tes_2
la stessa non ha riferito nulla di rilevante in ordine alla dinamica del sinistro, essendosi limitata a dichiarare di non ricordare la distanza tra le due auto (con riferimento alle vetture dello e del CP_2 ), essendo trascorso molto tempo e che queste ultime “andavano velocemente”. Dunque, Parte_1
dall'esame attento delle sue dichiarazioni testimoniali emerge che la stessa nulla ha riferito in merito all'impatto tra le due auto, né peraltro risulta provato il mancato rispetto da parte del convenuto,
della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva o del limite di velocità, avendo CP_2
sul punto il teste espresso esclusivamente una propria valutazione, peraltro estremamente generica
(“le due auto che ci sorpassavano andavano velocemente”).
A ciò si aggiunga infine che anche dalla lettura della denuncia querela presentata da Per_1
non emerge alcun elemento a sostegno della ricostruzione attorea. In tale documento il
[...]
danneggiato riferiva :“ dopo aver percorso 3-4 km di distanza dalla , sempre diretto Parte_4
verso Minervino Murge, improvvisamente ho sentito ricevere un colpo sulla mia auto e in conseguenza di ciò sono finito fuori strada, perdendo immediatamente conoscenza. Non sono in grado di precisare in quale parte della mia autovettura abbia ricevuto il su descritto urto (…) né posso riferire se lo mi abbia o meno tamponato, determinando la mia uscita fuori strada”. CP_2
Considerate dunque le contraddizioni in cui è incorso il teste , tenuto conto che l'altro teste Tes_1
non ha riferito nulla sul presunto impatto tra le due auto né ricordava la distanza tra i veicoli, valutato altresì quanto emerge dalla denuncia querela in atti, nonché quanto si ricava dall'ampia ed esaustiva relazione di consulenza tecnica redatta dal nominato ctu, va esclusa la prova Persona_3
della dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori.
Ed infatti in un giudizio di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, la prova del fatto,
del nesso di causalità e dell'entità dei danni deve essere fornita in modo chiaro e inequivocabile.
Testimonianze generiche e non corroborate da ulteriori elementi probatori non sono sufficienti a fondare una condanna al risarcimento (Tribunale di Torre Annunziata, sent.n.3149 del 9.12.2024).
Passando all'esame della consulenza tecnica, il ctu, all'esito di un attento esame di tutte le risultanze documentali, analizzata la meccanica e cinematica del sinistro nelle sue fasi, con motivazione coerente ed esauriente e con valutazione immune da vizi logico- giuridici, alle cui conclusioni questo giudice integralmente si riporta, non essendovi validi motivi per discostarsene (Cass. nn. 3881/2006, 10202/2008: qualora il giudice condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata) ha ricostruito la più probabile dinamica del sinistro. Si legge: il giorno
01.06.2012, verso le ore 21:45, , alla guida del veicolo OR ES tg. DR282CM Persona_1
stava percorrendo la SP. 4 (ex 230) Canosa di Puglia – Minervino Murge in direzione di Minervino
Murge, preceduto da (unico testimone che ha riferito ai carabinieri una dinamica Testimone_1
del sinistro che è stata ritenuta la più verosimile) viaggiava con la moglie e la figlia a bordo del suo
veicolo NON identificato dalle autorità, quando ad un certo punto la OR ES è giunta a ridosso
di detto veicolo, molto probabilmente a causa della maggiore velocità, e quindi, , Persona_1
non riuscendo a frenare, istintivamente ha agito drasticamente sullo sterzo, sterzando prima verso
sinistra, nel tentativo di sorpassare il veicolo che lo precedeva, e subito dopo verso destra, forse
perché il veicolo stava sbandando verso sinistra, ma questa repentina doppia sterzata sinistra-destra,
faceva perdere il controllo del mezzo a , per cui, la OR ES, dopo avere Persona_1
scarrocciato solo con le ruote di sinistra per m. 20,00, a causa della forza centrifuga e dopo avere
invaso la corsia di marcia opposta per m 1,70, nel punto di massimo sbandamento, su una larghezza
di 3 metri della semicarreggiata, scarrocciava per ulteriori m 15,80 secondo una traiettoria
curvilinea volgente a destra, forse nel tentativo di rientrare nella sua corsia di pertinenza, ma
purtroppo, a causa dell'elevata velocità, il veicolo usciva fuori strada (…)ed entrava nella cunetta
posta sulla destra secondo la direzione Minervino Murge, compiendo un testa-coda fino a ruotare in
senso orario di un angolo pari a circa 180° rispetto alla inclinazione con la quale l'auto era uscita
dalla carreggiata. Di conseguenza, il sottoscritto c.t.u. evidenzia che il conducente della OR ES
non ha frenato quando è arrivato a ridosso del veicolo che lo precedeva, ma ha agito istintivamente
sullo sterzo in modo troppo repentino e questo ha fatto perdere a il controllo del Persona_1
mezzo che stava conducendo> (cfr. pagg. 18-19 della consulenza). In definitiva, secondo la ricostruzione del ctu, il sinistro è avvenuto in quanto , Persona_1
arrivato a ridosso del veicolo che lo precedeva, accortosi di viaggiare ad una velocità superiore a quella del , ha sterzato istintivamente l'auto verso sinistra nel tentativo di sorpassare l'auto, Tes_1
resosi conto che stava per finire nella cunetta di sinistra della carreggiata a causa della manovra repentina ha controsterzato verso destra così sbilanciando l'auto e facendogli perdere il controllo del mezzo ( pag.32) .
Da ultimo, il ctu ha riferito che con elevata probabilità nessuna delle due vetture stesse rispettando la distanza di sicurezza, il rispetto all'auto del , lo rispetto all'auto del Parte_1 Tes_1 CP_2
, viaggiando entrambi ad una velocità entro il limite della segnaletica ma non prudenziale Parte_1
rispetto allo stato dei luoghi (strada stretta e priva di illuminazione).
Tuttavia, come precisato, secondo la ricostruzione effettuata dal ctu, non emerge alcuna prova in ordine all'incidenza causale tra le violazioni delle regole cautelari che gli attori attribuiscono allo e la causazione del sinistro (velocità elevata, violazione della distanza di sicurezza, guida sotto CP_2
effetto di stupefacenti). Ed infatti “in tema di responsabilità da sinistro stradale non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purchè lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso”.
Con riguardo alla diversa ricostruzione del sinistro effettuata dagli attori, il ctu ha riferito di non aver individuato nella documentazione in atti elementi oggettivi ed inconfutabili tali da poter affermare che lo sbandamento e la successiva fuoriuscita di strada della OR ES possa essere stata causata dal presunto tamponamento ad opera del convenuto In particolare in merito ai rilievi CP_2
ricostruttivi dei carabinieri che, secondo la prospettazione attorea, assieme alla deposizione dell'unico testimone oculare e ai danni subiti dalle autovetture, dimostrerebbero l'impatto tra le due auto, va rilevato che le foto effettuate dai carabinieri (contenute nel fascicolo dei rilievi fotografici) alle auto coinvolte nel sinistro ritraggono un danno presente sulla fiancata posteriore destra della Fiat BR
che viene attribuito al presunto contatto con la OR ES (cfr. ultima pagina del fascicolo in atti), mentre secondo la prospettazione attorea la Fiat BR seguiva e non precedeva la OR ES, dunque il punto ritenuto dai carabinieri come verosimile punto di collisione tra le due auto è del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro allegata dagli attori.
In ordine ai presunti danni individuati dal ctp, dott. , sul paraurti posteriore della OR ES Per_4
come prova dell'impatto tra i veicoli, il ctu ha escluso che tali danni possano essere univocamente riconducibili al tamponamento tra le due auto, in ragione del fatto che il veicolo di Persona_1
per effetto dell'incidente per cui è causa ha urtato contro muretti, arbusti e cespugli di erba, essendo finito nella cunetta erbosa percorrendola per ben 11,70 metri prima di fermarsi.
A seguito della richiesta di chiarimenti al ctu effettuata con ordinanza del 19.6.2024, l'ingegnere in merito ai danni rinvenuti sulle auto dal ctp e da lui identificati come punti di impatto Persona_3
ha riferito che: esiste una sensibile differenza di altezza (misurata in condizioni statiche sui veicoli)
tra i presunti punti d'urto (…)Infatti, l'altezza del paraurti posteriore della OR ES, dove si trova
il danno che ha individuato il dott. , decentrato di cm 20 circa verso destra, al di sotto Per_4
della targa, risulta essere pari a cm 55 circa, mentre, l'altezza del paraurti anteriore della Fiat
BR, dove sono visibili i lievi graffi di vernice che sarebbero stati generati a seguito del contatto
con il paraurti posteriore della OR ES, risulta essere pari a cm 45 circa e quindi circa 10
centimetri più in basso, per cui è lecito ammettere che, con questi elementi a disposizione, in realtà,
non c'è compatibilità geometrica tra i presunti punti d'urto cui fa riferimento il CTP. Infine, il
sottoscritto CTU ritiene opportuno evidenziare che le lievi rigature di vernice visibili nella parte
superiore centrale del paraurti anteriore della Fiat BR, non sono per niente compatibili, per
tipologia e per entità, con il danno evidenziato sulla parte frontale del paraurti posteriore della OR
ES, secondo la dinamica del sinistro che è stata descritta, che vedrebbe la Fiat BR tamponare
la OR ES in modo parallelo eccentrico verso destra. (cfr. pagg.
3-6 dei chiarimenti resi dal Ctu).
Il ctu ha poi affermato che entrambe le auto viaggiassero al massimo entro il limite degli 80 km/h e che non risulta corretta la ricostruzione del ctp secondo cui il veicolo OR ES viaggiasse a 73
km/h e la Fiat BR a 84 km/ h , dal momento che se il CTP avesse inserito nel software di calcolo il valore 0,5 anziché il valore 0,3 per il coefficiente di resistenza all'avanzamento, se avesse tenuto conto anche di tutta l'energia cinetica dissipata dalla vettura nell'effettuare le evoluzioni (testa-coda e rotazioni varie) che ha compiuto dal momento in cui ha iniziato a scarrocciare solo con le ruote di sinistra, fino a raggiungere la posizione di quiete (elementi che lo scrivente non ha rilevano dal calcolo prospettato dal CTP) e avesse inserito lo sviluppo corretto della lunghezza della traccia di scarroccia-
mento, sicuramente la velocità della OR ES sarebbe risultata almeno identica a quella che il CTP
ha ottenuto per la Fiat BR, ovvero 84 km/h.
A tale proposito però è doveroso precisare che data l'approssimazione ammessa dalle formule e dai calcoli effettuati, è possibile affermare che entrambe le auto stessero viaggiando al massimo entro il limite degli 80 km/h, tenuto conto che anche per la Fiat BR, il CTP non aveva a disposizione tutti gli elementi per valutare l'esatta energia cinetica che detta auto aveva dissipato nel percorrere m 90,50
fino a raggiungere la posizione di quiete.
In conclusione, le contraddizioni in cui è incorso l'unico testimone oculare dell'incidente, l'assenza di danni sulle auto compatibili con la ricostruzione attorea del sinistro, l'inattendibilità dei rilievi fotografici dei Carabinieri di Minervino Murge, gli elementi forniti dalla denuncia-querela del danneggiato, non consentono di ricostruire in maniera chiara la dinamica del sinistro. Non risultano provate tutte le violazioni delle regole cautelari ascritte dagli attori allo e il relativo ed CP_2
indispensabile nesso di causalità con il sinistro, né infine risulta provato che tra la OR ES e la
Fiat BR vi sia stato uno scontro.
Per tali ragioni non vi è la prova della responsabilità dello nel sinistro per cui è causa, né può CP_2
farsi applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art.2054, comma 2 c.c.
Ed infatti l'assenza di prova di uno scontro tra le autovetture di e impedisce altresì Parte_1 CP_2
di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cassazione n. 19282/2022, Cass. n. 3764/2021, Cass. n. 3704/2012, Cass.
n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995,
Cass. n. 3814/1979). L'applicazione estensiva della norma in parola è quindi possibile solo nel caso,
diverso da quello per cui è causa, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro, sempre che sia già stata positivamente accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro stesso (Cass. n. 3764/2021, Cass.
n. 3704/2012, Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996).
Venendo all'esame dell'eccezione di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata la bozza della relazione trasmessa alle parti in ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Giudice (in data 21 aprile e non entro il 15 aprile), va evidenziato che, secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, trattasi di un fatto irrilevante, non avendo lo stesso determinato alcuna lesione del contraddittorio (Cass., 13 luglio 2018,
n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493). Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il ritardo del C.T.U. non ha impedito alle parti di formulare le osservazioni alla bozza di relazione, che sono state dal predetto trascritte ed esaminate formulando le relative conclusioni (cfr. Corte d'appello di
L'aquila 1526 del 10.11.2020) e rispetto alle quali peraltro sono stati necessari anche ulteriori chiarimenti, come richiesti con ordinanza del 20.3.2024.
In ordine all'ulteriore eccezione di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio proposta dagli attori, secondo i quali il ctu, per rispondere ai chiarimenti chiesti con provvedimento fuori udienza del 20.3.2024, avrebbe effettuato un esperimento giudiziale senza coinvolgere i difensori e i tecnici di parte, la stessa è infondata e, come tale, va disattesa. In primo luogo, non si comprende come l'attività svolta dal ctu in sede di chiarimenti potrebbe inficiare la validità della relazione peritale svolta e completata precedentemente. Ad ogni modo, nel merito va osservato come il secondo comma dell'art. 194 c.p.c. disciplina e garantisce il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, affermando che queste ultime hanno piena facoltà di intervenire nelle indagini svolte dal C.T.U., su commissione del giudice, mediante la formulazione del quesito peritale.
Nel dettaglio, nell'ambito della fase dell'istruzione probatoria, il legislatore ha infatti inteso assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio mediante: 1) la possibilità data alle parti di nominare propri consulenti;
2) l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali, 3) la facoltà riconosciuta alle parti e ai loro consulenti tecnici di presenziare alle operazioni, nonché fare richieste, domande e osservazioni al consulente tecnico d'ufficio, delle quali questi dovrà tener conto.
Nel corso del giudizio, la consulenza è stata svolta nel pieno rispetto degli art. 191 e segg. c.p.c.
In seguito al deposito della consulenza, il giudice con la predetta ordinanza, preso atto delle osservazioni formulate dalle parti avverso l'elaborato peritale, ha invitato il CTU a rendere i chiarimenti espressamente indicati nella suddetta ordinanza, ritenendo non necessaria la convocazione del CTU in contraddittorio con i CTP essendo sufficiente assegnare al CTU un termine per la relazione di chiarimenti.
Nel contesto riferito, non avendo il Tribunale demandato al CTU alcun supplemento di indagine,
essendosi limitato a richiedere dei semplici chiarimenti necessari per effetto delle osservazioni svolte dalle parti, non vi era alcuna necessità di concedere alle parti alcun termine per osservazioni,
trattandosi, si ribadisce, di semplici chiarimenti alla perizia già depositata nel rispetto del contradditorio delle parti. (cfr. Corte d'appello di Torino n. sez. II - Torino, 05/02/2025, n. 130).
Peraltro, nel rispondere ai chiarimenti il ctu si è avvalso di un disegno delle sagome in scala già agli atti del giudizio, in quanto contenuto nelle osservazioni del ctp della compagnia assicurativa.
Come precisato, l'infondatezza della domanda attorea comporta l'irrilevanza e l'assorbimento dell'esame relativo alle questioni concernenti l'atp, attinenti al nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza.
In ordine alla domanda di restituzione avanzata dalla CP_1
Quanto, infine, alla domanda di restituzione della somma di €45.000,00 erogata ante causam (a mezzo di assegno n. 2001348902-07) dalla convenuta al sig. e agli CP_5 Persona_1 odierni attori a titolo di offerta di risarcimento danni, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto proposta tardivamente e precisamente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale richiesta, invero, non trova corrispondenza nella domanda ritualmente proposta nell'atto di costituzione in giudizio dell'11.02.2016, nella quale parte convenuta si limitava a chiedere, “in via gradata” contenendo, per l'effetto, il risarcimento a riconoscersi rigorosamente entro i limiti del
giusto e del provato, dichiarando, in ogni caso, per l'effetto congruo e satisfattivo il risarcimento già
liquidato-corrisposto da questa convenuta nella fase pregiudiziale;
”.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo ravvisabili profili di temerarietà dell'azione, di malafede o colpa grave dell'attore, tenuto conto della circostanza che la carenza di prova dipende in modo importante dal fatto che i testi sono stati escussi per la prima volta solo 6 anni dopo la verificazione del sinistro, che i rilievi fotografici dei Carabinieri erano irrilevanti,
che i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati distrutti prima nell'inizio del processo civile.
Venendo infine alle spese processuali, la soccombenza ne governa il regime sicché gli attori sono condannati in solido al pagamento delle stesse, in favore dei convenuti, per la somma liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva,
sulla base dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra €1.000.000,00
a €2.000.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 per le quattro fasi, per assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, per assenza di particolare difficoltà dell'affare, non essendovi peculiari contrasti giurisprudenziali.
Le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto del 23.5.2022, devono porsi definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, in quanto accertamento necessario ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Emanuela Gallo –
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 6091/2015 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1.rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in narrativa;
2.condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di e della complessiva somma di euro 18.977,00 oltre IVA CP_2 Controparte_3
e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
3.condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di della complessiva somma di euro 18.977,00 oltre IVA e CPA se Controparte_6
dovute e rimborso spese generali come per legge;
4.pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto del
23.5.2022.
Trani, 13.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Gallo
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Emanuela Gallo, all'esito della trattazione cartolare del 12 novembre 2025; rilevato che con decreto del 23.10.2025 l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicata alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti e le conclusioni rassegnate con note illustrative
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Trani, 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Emanuela Gallo,
ha pronunciato ex artt.127 ter e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6091/2015 del Ruolo Generale
tra
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Parte_1 Parte_2 Parte_3
Caputi, giusta procura alle liti in atti
-attori-
e
in persona del procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dall' Controparte_1
avv.to Antonio Adriani, giusta procura alle liti in atti
-convenuta-
nonché
e , rappresentati e difesi dagli avv. Carmine Sarcinelli e Sabino CP_2 Controparte_3
Liuni, giusta procura in atti,
-convenuti -
OGGETTO: “risarcimento danni da sinistro stradale”
CONCLUSIONI
Per le parti costituite: come da note sostitutive dell'udienza del 12.11.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, Parte_1 Parte_2 [...] rispettivamente padre, fratello e madre del defunto , hanno convenuto Pt_3 Persona_1
in giudizio quale impresa assicurativa di nonché Controparte_1 Controparte_3
e chiedendo accertarsi e dichiararsi che il sinistro per cui è causa si Controparte_3 CP_2
è verificato per esclusiva responsabilità di e, per l'effetto, sentir condannare tutti i CP_2
convenuti in solido al risarcimento dei danni nella misura di €1.623.000,00, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese di lite, comprensive delle spese di atp, con condanna per responsabilità aggravata.
A tal fine, gli attori hanno premesso che l'1.6.2012 in Minervino Murge alle ore 21:45 circa Per_1
, mentre era alla guida dell'autovettura di sua proprietà OR ES targata Dr 282 CM di
[...]
colore nero (assicurata con la Liguria Ass.ni s.p.a.) percorreva a circa 70-75 km/h la s.p. 4 in direzione
Minervino Murge, quando, giunto al km 10+500, iniziava manovra di sorpasso di un veicolo più lento sulla sua stessa corsia di marcia spostandosi verso la propria sinistra di marcia e veniva urtato da tergo dall'autovettura Fiat BR targata AN 339 GX di colore verde, di proprietà di , Controparte_3
condotta da (assicurata con con polizza n.070518643); che l'urto CP_2 CP_4
interessava il frontale della Fiat BR e la fascia paraurti posteriore della OR ES e si concretizzava in prossimità del centro della carreggiata;
che il sinistro si sarebbe verificato per esclusiva responsabilità dello il quale, in violazione degli artt.141 commi 1,2 e 11 e 187, co.1, CP_2
codice della strada, procedendo ad una velocità elevata (pari a circa 85 km/h) non mantenendo la distanza di sicurezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (cannabinoidi), tamponava l'autovettura del , essendo invece irrilevante la circostanza che il presentasse un tasso Parte_1 Parte_1
alcolemico di 0,76 g/l, poiché di poco superiore al limite di 0,5 g/l e di molto inferiore alla soglia di
1.5 g/l indicata per lo stato di ubriachezza.
A seguito dell'impatto, riferiscono gli attori che perdeva il controllo del veicolo, Persona_1
veniva sbalzato sul lato destro della carreggiata e si cappottava più volte, subendo gravissime lesioni,
tanto da rendere necessario l'intervento di un'autoambulanza del 118 che lo trasportava prima presso l'ospedale civile di Andria, per poi essere trasferito nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Paolo di Bari;
che, a seguito del sinistro, subiva una contusione cerebellare destra, Persona_1
fratture costali multiple, pneumotorace e pneumomediastino, frattura dei processi trasversi di D4-D5,
frattura della scapola sinistra, frattura della milza, shock emorragico e trattamenti di tracheotomia,
splenectomia, multipli interventi per lesione ulcerosa dello stomaco, emoperitoneo, ematoma della loggia splenica, infine embolizzazione di ramo dell'arteria splenica;
che le gravi lesioni e la lunga degenza ospedaliera gli hanno provocato un severo disturbo depressivo crescente che l'ha portato il
4.1.2013 a togliersi la vita;
che prima del decesso il aveva subito un danno non patrimoniale Parte_1
biologico di natura permanente pari all' 80%, con ITT di 120 giorni.
Precisavano gli attori che in data 24.5.2013 l' corrispondeva a e ai suoi CP_1 Persona_1
eredi la somma di €45.000,00, mediante assegno n.2001348902-07, somma accettata dagli attori a titolo di acconto;
che essi in seguito proponevano il 17.11.2014 un ricorso ai sensi dell'art.696 bis c.p.c. al fine di accertare e determinare il credito derivante dal fatto illecito descritto e per, più
precisamente, quantificare le lesioni subite dal defunto e valutare la compatibilità eziologica tra la morte per suicidio e le menomazioni conseguenti all'incidente; che il ctu il 4.9.2015 depositava l'elaborato peritale, ritenendo sussistente un forte nesso di causalità tra l'evento suicidario e le gravissime lesioni subite, quantificando il danno biologico di prima del decesso Persona_1
in 70% oltre 120 giorni di ITT e 98 di Itp al 60%; che, in conseguenza del decesso del loro congiunto,
gli attori hanno patito un danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, quantificabile
€328.000,00 in favore della madre alla quale è stata diagnosticata “sindrome depressiva reattiva maggiore permanente di grado grave con intercalati episodi ossessivi-compulsivi a comparsa più
frequenti, ipertensione arteriosa” ed € 240.000,00 in favore del padre ed €75.000,00 in favore del fratello;
che agli stessi spetta infine una somma iure hereditatis di €980.000,00.
Con comparsa di risposta dell'11.2.2016, si è costituita eccependo in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del procedimento di atp espletato mediante conferimento dell'incarico al dott.
stante l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dagli artt.696 bis e 696 Persona_2
c.p.c.; nel merito, chiedendo il rigetto della domanda, poiché destituita di ogni fondamento e priva di conforto probatorio, ovvero, in subordine, chiedendo di commisurare l'accoglimento della domanda in proporzione all'esito degli espletandi accertamenti processuali riguardanti anche eventuali profili di responsabilità concorsuale ascrivibile ai conducenti i mezzi antagonisti, in ogni caso, condannare e a rimborsare le somme da essa già corrisposte e quelle Controparte_3 CP_2
eventualmente da corrispondere, avendo la prima contra legem consentito al secondo di condurre il veicolo in stato di alterazione psico-fisica.
Con comparsa di risposta depositata l'11.2.2016 si sono costituiti e CP_2 Controparte_3
eccependo l'inammissibilità del procedimento di atp espletato mediante conferimento dell'incarico al dott. stante l'insussistenza dei presupposti di diritto previsti dagli artt.696 bis e Persona_2
696 c.p.c., nel merito, contestando la responsabilità nella causazione del sinistro dello avendo CP_2
il , con un tasso alcolemico di 0,76 g/l a distanza di ore dal sinistro, effettuato il sorpasso Parte_1
dell'auto che lo precedeva senza accertarsi che da tergo non sopraggiungesse nessuna auto, e deducendo l'assenza di impatto tra le auto, come desumibile dai riscontri fotografici dai quali si evincerebbe la mancanza di segni di contatto sul retro del veicolo guidato dal defunto e sulla parte anteriore del veicolo guidato dallo CP_2
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co, c.p.c., formulata una proposta conciliativa dal giudice istruttore, non accettata dai convenuti, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali ed una consulenza tecnico-ricostruttiva, volta ad “accertare la dinamica del sinistro, sulla base della dinamica effettuabile in base ai rilievi effettuati in loco e comparando ogni dato così ricavabile con la condotta di guida tenuta da e;
verificare la compatibilità della dinamica del CP_2 Persona_1
sinistro come verificatosi con quella riferita dagli attori, tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi coinvolti e del luogo ove ebbe a verificarsi l'evento; chiarire in particolare, quale condotta abbia avuto efficienza causale rispetto al sinistro ed in quale misura;
accertare ove possibile, sulla base delle tracce di frenata e dei punti di urto rilevati dai verbalizzanti e dei danni riportati dai veicoli, la velocità tenuta dai conducenti, in modo da verificare il rispetto dei limiti imposti dalla segnaletica vigente in quel punto”. Con nota di trattazione scritta del 12.6.2021 la compagnia assicurativa convenuta precisando le proprie conclusioni ha chiesto per la prima volta la restituzione della somma di €45.000,00 da essa liquidata agli attori.
La causa, quindi, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza indetta è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Successivamente, rimessa la causa sul ruolo per rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sentito nuovamente un testimone, richiesti chiarimenti al ctu, la causa è stata rinviata per la decisione e discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. all'udienza del
12.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che, in applicazione del criterio processuale della “ragione più liquida”,
il presente giudizio può essere deciso con una pronuncia di merito, senza che sia necessario esaminare la questione preliminare sollevata dai convenuti in ordine alla inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo svoltosi a seguito del ricorso depositato il 17.11.2014, che rimane assorbita per difetto di interesse.
Orbene, la domanda attorea è infondata e per l'effetto va rigettata per difetto di prova. Non risulta infatti provata la ricostruzione attorea del sinistro e l'esclusiva responsabilità dello nella CP_2
causazione dello stesso. Sul punto, si ricordi che in tema di sinistri stradali, nel caso in cui sia impossibile una ricostruzione certa ed accurata del sinistro, aderente alle prospettazioni del danneggiato ed assistita dal grado di certezza espresso dal canone del 'più probabile che non', non rimane che dichiarare l'inadeguatezza del quadro probatorio acquisito agli atti di causa, con conseguente rigetto della domanda dell'attore (Corte appello Lecce sez. I, 07/09/2022, n.688).
Ed ancora, va rammentato che “in tema di sinistri stradali, va respinta la domanda di risarcimento del danno qualora dal complesso delle risultanze processuali emerga un quadro di assoluta incertezza in ordine alla ricostruzione della effettiva dinamica del sinistro, posto che tale assoluta incertezza comporta l'impossibilità di affermare alcunché di preciso in ordine a tale dinamica e non consente,
pertanto, di corroborare con idonea prova dei fatti la domanda di risarcimento proposta”. Ebbene le risultanze processuali acquisite risultano inadeguate a fornire una ricostruzione precisa del sinistro.
Le parti hanno fornito due diverse ricostruzioni dell'incidente, mentre è incontestato che l'incidente sia avvenuto il 1.6.2012 tra le 21:00 e le 22:00 in Minervino Murge.
In particolare, le dichiarazioni del teste , conducente della vettura che precedeva Testimone_1
quelle del danneggiato ( e del convenuto ( al momento Persona_1 CP_2
dell'incidente, risultano contraddittorie ed inattendibili, oltre a non essere neanche supportate da ulteriori elementi probatori.
Nell'informativa redatta dai carabinieri si legge che dichiarava (cfr. pag.3) :“Verso Testimone_1
le ore 21.45 del 01.06.2012 mentre rientrava da Andria unitamente a sua moglie e sua figlia, giunto in prossimità di un dosso sulla S.P.230 direzione Minervino Murge, udiva una frenata di auto provenire da dietro di lui. Nel frattempo, vedeva un'autovettura di colore scuro che tentava di sorpassarlo ma all'improvviso, altra autovettura che percorreva la strada nello stesso senso di marcia,
tamponava la vettura che lo stava sorpassando facendola sbalzare sul lato destro della carreggiata,
cappottandosi due volte. Nello stesso frangente, l'auto che aveva tamponato, si fermava poco più
avanti nella cunetta opposta”. Sentito all'udienza dell'11.04.2018, , dopo aver Testimone_1
confermato quanto dichiarato ai militari della Stazione CC di Minervino Murge in data 2.06.2012 –
il giorno dopo il sinistro –, dichiarava “ad un certo punto ho sentito un rumore fortissimo dietro di me, e una macchina mi ha tagliato quasi la strada, che era una macchina di medie dimensioni di colore scuro e che è andata a finire sul fossato sulla destra(…) di aver visto, dopo aver sentito la frenata, la macchina scura volarmi davanti. Preciso che secondo me si è trattato delle conseguenze di un tamponamento”. All'udienza del 28.02.2024, sentito nuovamente il teste, ha dichiarato : “posso dire che confermo, mi trovavo sulla strada S.P. 230 , direzione Minervino Murge, strada a due corsie di percorrenza in opposte direzioni di marcia e non avevo nessun veicolo davanti a me né nella mia corsia né veniva alcun veicolo dall' altra corsia;
io ho visto all' improvviso il veicolo OR ST (
condotto da ) che prima non avevo visto (ricordo che avevo appena superato un Persona_1 dosso) e quando l' ho visto si trovava alla mia sinistra, aveva invaso l' opposta corsia di marcia e stava effettuando il sorpasso del mio veicolo, per cui mentre il veicolo era alla mia sinistra, ho sentito forti rumori che mi hanno allertato, sicuramente il rumore di una frenata e di un impatto tra due auto,
non ho però potuto vedere nulla perché stavo guidando”.
Dal confronto tra le dichiarazioni rese dal ai Carabinieri e quelle da lui rese prima all'udienza Tes_1
dell'11.4.2018 poi a quella del 28.2.2024 emerge una insuperabile contraddizione. Ed infatti, per quanto dal teste riferito ai Carabinieri il giorno 02.06.2012 si deduce una percezione visiva e diretta del presunto tamponamento dell'auto dello ai danni della vettura del , nell'audizione CP_2 Parte_1
testimoniale dell'11.04.2018 il teste chiarisce che il tamponamento è frutto di una sua valutazione personale (“Preciso che secondo me si è trattato della conseguenza di un tamponamento”),
nell'audizione testimoniale del 28.2.2024 il teste precisa di non aver visto l'impatto tra le due autovetture, in quanto impegnato a guidare la propria automobile, chiarendo di aver sentito dei forti rumori, uno di frenata e uno di un impatto tra due auto, così riferendo di una percezione solo uditiva del presunto tamponamento.
L'insuperabile incoerenza tra le dichiarazioni rese porta a ritenere le dichiarazioni del teste inattendibili.
Né il teste ha fornito alcun elemento in ordine all'andatura dei veicoli o alla dedotta inosservanza dello della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, non potendo ritenersi sufficiente CP_2
a tal fine il fatto che egli abbia in maniera estremamente generica all'udienza del 28.2.2024 riferito:
“preciso che subito dopo aver sentito i forti rumori, che ho sentito alla mia sinistra, la mia attenzione si è rivolta verso l' auto OR ST, che, come ho detto, ho visto volare davanti a me, poi, ho visto,
dopo qualche secondo, la seconda auto, quella che stava dietro la ford ST, a fianco a me che mi ha superato per poi fermarsi sulla sinistra;
preciso che sono passati tanti anni e sono ricordi lontani”.
Quanto alle dichiarazioni rese dall'altro teste, escusso all'udienza del 21 marzo 2019, Tes_2
la stessa non ha riferito nulla di rilevante in ordine alla dinamica del sinistro, essendosi limitata a dichiarare di non ricordare la distanza tra le due auto (con riferimento alle vetture dello e del CP_2 ), essendo trascorso molto tempo e che queste ultime “andavano velocemente”. Dunque, Parte_1
dall'esame attento delle sue dichiarazioni testimoniali emerge che la stessa nulla ha riferito in merito all'impatto tra le due auto, né peraltro risulta provato il mancato rispetto da parte del convenuto,
della distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva o del limite di velocità, avendo CP_2
sul punto il teste espresso esclusivamente una propria valutazione, peraltro estremamente generica
(“le due auto che ci sorpassavano andavano velocemente”).
A ciò si aggiunga infine che anche dalla lettura della denuncia querela presentata da Per_1
non emerge alcun elemento a sostegno della ricostruzione attorea. In tale documento il
[...]
danneggiato riferiva :“ dopo aver percorso 3-4 km di distanza dalla , sempre diretto Parte_4
verso Minervino Murge, improvvisamente ho sentito ricevere un colpo sulla mia auto e in conseguenza di ciò sono finito fuori strada, perdendo immediatamente conoscenza. Non sono in grado di precisare in quale parte della mia autovettura abbia ricevuto il su descritto urto (…) né posso riferire se lo mi abbia o meno tamponato, determinando la mia uscita fuori strada”. CP_2
Considerate dunque le contraddizioni in cui è incorso il teste , tenuto conto che l'altro teste Tes_1
non ha riferito nulla sul presunto impatto tra le due auto né ricordava la distanza tra i veicoli, valutato altresì quanto emerge dalla denuncia querela in atti, nonché quanto si ricava dall'ampia ed esaustiva relazione di consulenza tecnica redatta dal nominato ctu, va esclusa la prova Persona_3
della dinamica del sinistro come ricostruita dagli attori.
Ed infatti in un giudizio di risarcimento dei danni derivanti da un sinistro stradale, la prova del fatto,
del nesso di causalità e dell'entità dei danni deve essere fornita in modo chiaro e inequivocabile.
Testimonianze generiche e non corroborate da ulteriori elementi probatori non sono sufficienti a fondare una condanna al risarcimento (Tribunale di Torre Annunziata, sent.n.3149 del 9.12.2024).
Passando all'esame della consulenza tecnica, il ctu, all'esito di un attento esame di tutte le risultanze documentali, analizzata la meccanica e cinematica del sinistro nelle sue fasi, con motivazione coerente ed esauriente e con valutazione immune da vizi logico- giuridici, alle cui conclusioni questo giudice integralmente si riporta, non essendovi validi motivi per discostarsene (Cass. nn. 3881/2006, 10202/2008: qualora il giudice condivida i risultati della consulenza tecnica d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata) ha ricostruito la più probabile dinamica del sinistro. Si legge: il giorno
01.06.2012, verso le ore 21:45, , alla guida del veicolo OR ES tg. DR282CM Persona_1
stava percorrendo la SP. 4 (ex 230) Canosa di Puglia – Minervino Murge in direzione di Minervino
Murge, preceduto da (unico testimone che ha riferito ai carabinieri una dinamica Testimone_1
del sinistro che è stata ritenuta la più verosimile) viaggiava con la moglie e la figlia a bordo del suo
veicolo NON identificato dalle autorità, quando ad un certo punto la OR ES è giunta a ridosso
di detto veicolo, molto probabilmente a causa della maggiore velocità, e quindi, , Persona_1
non riuscendo a frenare, istintivamente ha agito drasticamente sullo sterzo, sterzando prima verso
sinistra, nel tentativo di sorpassare il veicolo che lo precedeva, e subito dopo verso destra, forse
perché il veicolo stava sbandando verso sinistra, ma questa repentina doppia sterzata sinistra-destra,
faceva perdere il controllo del mezzo a , per cui, la OR ES, dopo avere Persona_1
scarrocciato solo con le ruote di sinistra per m. 20,00, a causa della forza centrifuga e dopo avere
invaso la corsia di marcia opposta per m 1,70, nel punto di massimo sbandamento, su una larghezza
di 3 metri della semicarreggiata, scarrocciava per ulteriori m 15,80 secondo una traiettoria
curvilinea volgente a destra, forse nel tentativo di rientrare nella sua corsia di pertinenza, ma
purtroppo, a causa dell'elevata velocità, il veicolo usciva fuori strada (…)ed entrava nella cunetta
posta sulla destra secondo la direzione Minervino Murge, compiendo un testa-coda fino a ruotare in
senso orario di un angolo pari a circa 180° rispetto alla inclinazione con la quale l'auto era uscita
dalla carreggiata. Di conseguenza, il sottoscritto c.t.u. evidenzia che il conducente della OR ES
non ha frenato quando è arrivato a ridosso del veicolo che lo precedeva, ma ha agito istintivamente
sullo sterzo in modo troppo repentino e questo ha fatto perdere a il controllo del Persona_1
mezzo che stava conducendo> (cfr. pagg. 18-19 della consulenza). In definitiva, secondo la ricostruzione del ctu, il sinistro è avvenuto in quanto , Persona_1
arrivato a ridosso del veicolo che lo precedeva, accortosi di viaggiare ad una velocità superiore a quella del , ha sterzato istintivamente l'auto verso sinistra nel tentativo di sorpassare l'auto, Tes_1
resosi conto che stava per finire nella cunetta di sinistra della carreggiata a causa della manovra repentina ha controsterzato verso destra così sbilanciando l'auto e facendogli perdere il controllo del mezzo ( pag.32) .
Da ultimo, il ctu ha riferito che con elevata probabilità nessuna delle due vetture stesse rispettando la distanza di sicurezza, il rispetto all'auto del , lo rispetto all'auto del Parte_1 Tes_1 CP_2
, viaggiando entrambi ad una velocità entro il limite della segnaletica ma non prudenziale Parte_1
rispetto allo stato dei luoghi (strada stretta e priva di illuminazione).
Tuttavia, come precisato, secondo la ricostruzione effettuata dal ctu, non emerge alcuna prova in ordine all'incidenza causale tra le violazioni delle regole cautelari che gli attori attribuiscono allo e la causazione del sinistro (velocità elevata, violazione della distanza di sicurezza, guida sotto CP_2
effetto di stupefacenti). Ed infatti “in tema di responsabilità da sinistro stradale non già la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale è di per sé fonte di responsabilità in sede risarcitoria, bensì il comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, purchè lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso”.
Con riguardo alla diversa ricostruzione del sinistro effettuata dagli attori, il ctu ha riferito di non aver individuato nella documentazione in atti elementi oggettivi ed inconfutabili tali da poter affermare che lo sbandamento e la successiva fuoriuscita di strada della OR ES possa essere stata causata dal presunto tamponamento ad opera del convenuto In particolare in merito ai rilievi CP_2
ricostruttivi dei carabinieri che, secondo la prospettazione attorea, assieme alla deposizione dell'unico testimone oculare e ai danni subiti dalle autovetture, dimostrerebbero l'impatto tra le due auto, va rilevato che le foto effettuate dai carabinieri (contenute nel fascicolo dei rilievi fotografici) alle auto coinvolte nel sinistro ritraggono un danno presente sulla fiancata posteriore destra della Fiat BR
che viene attribuito al presunto contatto con la OR ES (cfr. ultima pagina del fascicolo in atti), mentre secondo la prospettazione attorea la Fiat BR seguiva e non precedeva la OR ES, dunque il punto ritenuto dai carabinieri come verosimile punto di collisione tra le due auto è del tutto incompatibile con la dinamica del sinistro allegata dagli attori.
In ordine ai presunti danni individuati dal ctp, dott. , sul paraurti posteriore della OR ES Per_4
come prova dell'impatto tra i veicoli, il ctu ha escluso che tali danni possano essere univocamente riconducibili al tamponamento tra le due auto, in ragione del fatto che il veicolo di Persona_1
per effetto dell'incidente per cui è causa ha urtato contro muretti, arbusti e cespugli di erba, essendo finito nella cunetta erbosa percorrendola per ben 11,70 metri prima di fermarsi.
A seguito della richiesta di chiarimenti al ctu effettuata con ordinanza del 19.6.2024, l'ingegnere in merito ai danni rinvenuti sulle auto dal ctp e da lui identificati come punti di impatto Persona_3
ha riferito che: esiste una sensibile differenza di altezza (misurata in condizioni statiche sui veicoli)
tra i presunti punti d'urto (…)Infatti, l'altezza del paraurti posteriore della OR ES, dove si trova
il danno che ha individuato il dott. , decentrato di cm 20 circa verso destra, al di sotto Per_4
della targa, risulta essere pari a cm 55 circa, mentre, l'altezza del paraurti anteriore della Fiat
BR, dove sono visibili i lievi graffi di vernice che sarebbero stati generati a seguito del contatto
con il paraurti posteriore della OR ES, risulta essere pari a cm 45 circa e quindi circa 10
centimetri più in basso, per cui è lecito ammettere che, con questi elementi a disposizione, in realtà,
non c'è compatibilità geometrica tra i presunti punti d'urto cui fa riferimento il CTP. Infine, il
sottoscritto CTU ritiene opportuno evidenziare che le lievi rigature di vernice visibili nella parte
superiore centrale del paraurti anteriore della Fiat BR, non sono per niente compatibili, per
tipologia e per entità, con il danno evidenziato sulla parte frontale del paraurti posteriore della OR
ES, secondo la dinamica del sinistro che è stata descritta, che vedrebbe la Fiat BR tamponare
la OR ES in modo parallelo eccentrico verso destra. (cfr. pagg.
3-6 dei chiarimenti resi dal Ctu).
Il ctu ha poi affermato che entrambe le auto viaggiassero al massimo entro il limite degli 80 km/h e che non risulta corretta la ricostruzione del ctp secondo cui il veicolo OR ES viaggiasse a 73
km/h e la Fiat BR a 84 km/ h , dal momento che se il CTP avesse inserito nel software di calcolo il valore 0,5 anziché il valore 0,3 per il coefficiente di resistenza all'avanzamento, se avesse tenuto conto anche di tutta l'energia cinetica dissipata dalla vettura nell'effettuare le evoluzioni (testa-coda e rotazioni varie) che ha compiuto dal momento in cui ha iniziato a scarrocciare solo con le ruote di sinistra, fino a raggiungere la posizione di quiete (elementi che lo scrivente non ha rilevano dal calcolo prospettato dal CTP) e avesse inserito lo sviluppo corretto della lunghezza della traccia di scarroccia-
mento, sicuramente la velocità della OR ES sarebbe risultata almeno identica a quella che il CTP
ha ottenuto per la Fiat BR, ovvero 84 km/h.
A tale proposito però è doveroso precisare che data l'approssimazione ammessa dalle formule e dai calcoli effettuati, è possibile affermare che entrambe le auto stessero viaggiando al massimo entro il limite degli 80 km/h, tenuto conto che anche per la Fiat BR, il CTP non aveva a disposizione tutti gli elementi per valutare l'esatta energia cinetica che detta auto aveva dissipato nel percorrere m 90,50
fino a raggiungere la posizione di quiete.
In conclusione, le contraddizioni in cui è incorso l'unico testimone oculare dell'incidente, l'assenza di danni sulle auto compatibili con la ricostruzione attorea del sinistro, l'inattendibilità dei rilievi fotografici dei Carabinieri di Minervino Murge, gli elementi forniti dalla denuncia-querela del danneggiato, non consentono di ricostruire in maniera chiara la dinamica del sinistro. Non risultano provate tutte le violazioni delle regole cautelari ascritte dagli attori allo e il relativo ed CP_2
indispensabile nesso di causalità con il sinistro, né infine risulta provato che tra la OR ES e la
Fiat BR vi sia stato uno scontro.
Per tali ragioni non vi è la prova della responsabilità dello nel sinistro per cui è causa, né può CP_2
farsi applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art.2054, comma 2 c.c.
Ed infatti l'assenza di prova di uno scontro tra le autovetture di e impedisce altresì Parte_1 CP_2
di utilizzare la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., essendo detta previsione applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l'estensione del concetto di 'scontro' a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l'evento lesivo, contrasta sia con l'inequivoca lettera della legge -dato che l'espressione 'scontro' indica soltanto la collisione fisica- sia con la sistematica e la ratio della fattispecie (Cassazione n. 19282/2022, Cass. n. 3764/2021, Cass. n. 3704/2012, Cass.
n. 12370/2006, Cass. n. 12750/2001, Cass. n. 10026/1998, Cass. n. 10110/1997, Cass. n. 9051/1995,
Cass. n. 3814/1979). L'applicazione estensiva della norma in parola è quindi possibile solo nel caso,
diverso da quello per cui è causa, in cui occorre graduare il concorso di colpa tra più veicoli di cui solo alcuni coinvolti nello scontro, sempre che sia già stata positivamente accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro stesso (Cass. n. 3764/2021, Cass.
n. 3704/2012, Cass. n. 10751/2002 e Cass. n. 3131/1996).
Venendo all'esame dell'eccezione di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata la bozza della relazione trasmessa alle parti in ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Giudice (in data 21 aprile e non entro il 15 aprile), va evidenziato che, secondo il costante e condivisibile orientamento della Corte di Cassazione, trattasi di un fatto irrilevante, non avendo lo stesso determinato alcuna lesione del contraddittorio (Cass., 13 luglio 2018,
n. 18522; Cass., 9 ottobre 2017, n. 23493). Infatti, come emerge dalla documentazione in atti, il ritardo del C.T.U. non ha impedito alle parti di formulare le osservazioni alla bozza di relazione, che sono state dal predetto trascritte ed esaminate formulando le relative conclusioni (cfr. Corte d'appello di
L'aquila 1526 del 10.11.2020) e rispetto alle quali peraltro sono stati necessari anche ulteriori chiarimenti, come richiesti con ordinanza del 20.3.2024.
In ordine all'ulteriore eccezione di nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio proposta dagli attori, secondo i quali il ctu, per rispondere ai chiarimenti chiesti con provvedimento fuori udienza del 20.3.2024, avrebbe effettuato un esperimento giudiziale senza coinvolgere i difensori e i tecnici di parte, la stessa è infondata e, come tale, va disattesa. In primo luogo, non si comprende come l'attività svolta dal ctu in sede di chiarimenti potrebbe inficiare la validità della relazione peritale svolta e completata precedentemente. Ad ogni modo, nel merito va osservato come il secondo comma dell'art. 194 c.p.c. disciplina e garantisce il rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, affermando che queste ultime hanno piena facoltà di intervenire nelle indagini svolte dal C.T.U., su commissione del giudice, mediante la formulazione del quesito peritale.
Nel dettaglio, nell'ambito della fase dell'istruzione probatoria, il legislatore ha infatti inteso assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio mediante: 1) la possibilità data alle parti di nominare propri consulenti;
2) l'obbligo del consulente tecnico d'ufficio di dare avviso dell'inizio delle operazioni peritali, 3) la facoltà riconosciuta alle parti e ai loro consulenti tecnici di presenziare alle operazioni, nonché fare richieste, domande e osservazioni al consulente tecnico d'ufficio, delle quali questi dovrà tener conto.
Nel corso del giudizio, la consulenza è stata svolta nel pieno rispetto degli art. 191 e segg. c.p.c.
In seguito al deposito della consulenza, il giudice con la predetta ordinanza, preso atto delle osservazioni formulate dalle parti avverso l'elaborato peritale, ha invitato il CTU a rendere i chiarimenti espressamente indicati nella suddetta ordinanza, ritenendo non necessaria la convocazione del CTU in contraddittorio con i CTP essendo sufficiente assegnare al CTU un termine per la relazione di chiarimenti.
Nel contesto riferito, non avendo il Tribunale demandato al CTU alcun supplemento di indagine,
essendosi limitato a richiedere dei semplici chiarimenti necessari per effetto delle osservazioni svolte dalle parti, non vi era alcuna necessità di concedere alle parti alcun termine per osservazioni,
trattandosi, si ribadisce, di semplici chiarimenti alla perizia già depositata nel rispetto del contradditorio delle parti. (cfr. Corte d'appello di Torino n. sez. II - Torino, 05/02/2025, n. 130).
Peraltro, nel rispondere ai chiarimenti il ctu si è avvalso di un disegno delle sagome in scala già agli atti del giudizio, in quanto contenuto nelle osservazioni del ctp della compagnia assicurativa.
Come precisato, l'infondatezza della domanda attorea comporta l'irrilevanza e l'assorbimento dell'esame relativo alle questioni concernenti l'atp, attinenti al nesso di causalità giuridica tra danno evento e danno conseguenza.
In ordine alla domanda di restituzione avanzata dalla CP_1
Quanto, infine, alla domanda di restituzione della somma di €45.000,00 erogata ante causam (a mezzo di assegno n. 2001348902-07) dalla convenuta al sig. e agli CP_5 Persona_1 odierni attori a titolo di offerta di risarcimento danni, la stessa è da ritenersi inammissibile in quanto proposta tardivamente e precisamente per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale richiesta, invero, non trova corrispondenza nella domanda ritualmente proposta nell'atto di costituzione in giudizio dell'11.02.2016, nella quale parte convenuta si limitava a chiedere, “in via gradata” contenendo, per l'effetto, il risarcimento a riconoscersi rigorosamente entro i limiti del
giusto e del provato, dichiarando, in ogni caso, per l'effetto congruo e satisfattivo il risarcimento già
liquidato-corrisposto da questa convenuta nella fase pregiudiziale;
”.
Va altresì rigettata la domanda di condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., non essendo ravvisabili profili di temerarietà dell'azione, di malafede o colpa grave dell'attore, tenuto conto della circostanza che la carenza di prova dipende in modo importante dal fatto che i testi sono stati escussi per la prima volta solo 6 anni dopo la verificazione del sinistro, che i rilievi fotografici dei Carabinieri erano irrilevanti,
che i veicoli coinvolti nel sinistro sono stati distrutti prima nell'inizio del processo civile.
Venendo infine alle spese processuali, la soccombenza ne governa il regime sicché gli attori sono condannati in solido al pagamento delle stesse, in favore dei convenuti, per la somma liquidata come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia in cui è stata espletata l'attività difensiva,
sulla base dei valori minimi relativi allo scaglione di riferimento-valore della causa tra €1.000.000,00
a €2.000.000,00 di cui ai D.M. 55/2014 per le quattro fasi, per assenza di questioni giuridiche e di fatto di particolare complessità, per assenza di particolare difficoltà dell'affare, non essendovi peculiari contrasti giurisprudenziali.
Le spese di ctu, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto del 23.5.2022, devono porsi definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, in quanto accertamento necessario ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Emanuela Gallo –
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al 6091/2015 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1.rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in narrativa;
2.condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di e della complessiva somma di euro 18.977,00 oltre IVA CP_2 Controparte_3
e CPA se dovute e rimborso spese generali come per legge;
3.condanna in solido , e al pagamento in Parte_1 Parte_2 Parte_3
favore di della complessiva somma di euro 18.977,00 oltre IVA e CPA se Controparte_6
dovute e rimborso spese generali come per legge;
4.pone le spese di ctu definitivamente a carico delle parti in ragione di un terzo ciascuno, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto del
23.5.2022.
Trani, 13.11.2025.
Il Giudice dott.ssa Emanuela Gallo