CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2865/2021 R.G., pendente tra e Parte_1 Parte_2
, la Corte, con ordinanza depositata in data
[...]
1.3.2025, concedeva alle parti, a norma dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.3.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 19.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2865/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.5.2021,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Melania Schiano di Cola;
APPELLANTE
E
vico Santa Maria delle Grazie a Controparte_1
Capodimonte 30/24, (C.F.: ), in persona dell'amm.re P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, dall'Avv.
Alessio Piccirillo (C.F. ); C.F._1
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/5 Con atto notificato in data 21.6.2021, la proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la domanda, dalla stessa proposta, tesa ad ottenere la condanna del
[...]
al pagamento della somma Parte_3
di euro 150.358,00 oltre Iva, costituente, secondo l'originaria ricorrente, il corrispettivo non versato del contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato del predetto
. Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellato , Parte_2
resistendo al gravame.
Con ordinanza depositata il 22.4.2024, questa Corte disponeva una
CTU, nominando all'uopo l'ing. . Persona_1
Il predetto CTU, in data 13.12.2024, depositava propria relazione, nella quale comunicava che le parti, all'esito di ampia ed approfondita discussione, avevano transatto la lite.
In senso pienamente coerente con quanto dichiarato dal CTU, poi, le parti, nelle note scritte depositate congiuntamente il 19.3.2025, dichiaravano che la causa era stata tra di esse transatta e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.
Sulla scorta di quanto richiesto concordemente dalle parti e già evidenziato dal CTU, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
pag. 3/5 La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, quindi, essere adottata, in ragione di quanto sopra rilevato, determina, non già
l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione dell'ordinanza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del
2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n.
26299 del 18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta nella citata nota dalle stesse congiuntamente depositata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 4/5 pag. 5/5
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 2865/2021 R.G., pendente tra e Parte_1 Parte_2
, la Corte, con ordinanza depositata in data
[...]
1.3.2025, concedeva alle parti, a norma dell'art. 127 ter co. 4 c.p.c., nuovo termine perentorio, per deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, fino alle 09.30 del giorno 21.3.2025.
Nelle note scritte, ritualmente depositate in data 19.3.2025, le parti chiedevano congiuntamente che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, per intervenuta transazione.
La Corte, esaminata la sopra riportata istanza e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2865/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 26.5.2021,
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura come in atti, dall'Avv. Melania Schiano di Cola;
APPELLANTE
E
vico Santa Maria delle Grazie a Controparte_1
Capodimonte 30/24, (C.F.: ), in persona dell'amm.re P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, dall'Avv.
Alessio Piccirillo (C.F. ); C.F._1
APPELLATO
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto.
Conclusioni: come riportate nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 2/5 Con atto notificato in data 21.6.2021, la proponeva Parte_1
appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Napoli, con la quale era stata rigettata la domanda, dalla stessa proposta, tesa ad ottenere la condanna del
[...]
al pagamento della somma Parte_3
di euro 150.358,00 oltre Iva, costituente, secondo l'originaria ricorrente, il corrispettivo non versato del contratto di appalto per lavori di manutenzione straordinaria al fabbricato del predetto
. Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellato , Parte_2
resistendo al gravame.
Con ordinanza depositata il 22.4.2024, questa Corte disponeva una
CTU, nominando all'uopo l'ing. . Persona_1
Il predetto CTU, in data 13.12.2024, depositava propria relazione, nella quale comunicava che le parti, all'esito di ampia ed approfondita discussione, avevano transatto la lite.
In senso pienamente coerente con quanto dichiarato dal CTU, poi, le parti, nelle note scritte depositate congiuntamente il 19.3.2025, dichiaravano che la causa era stata tra di esse transatta e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.
Sulla scorta di quanto richiesto concordemente dalle parti e già evidenziato dal CTU, deve, quindi, ritenersi venuto meno l'interesse delle parti ad una statuizione di merito, avendo le medesime definito la lite in via transattiva.
pag. 3/5 La declaratoria di cessata materia del contendere, che deve, quindi, essere adottata, in ragione di quanto sopra rilevato, determina, non già
l'inammissibilità dell'appello, bensì la rimozione dell'ordinanza di primo grado, ormai priva di attualità, per avere le parti disciplinato, in via transattiva nell'esercizio della loro autonomia negoziale, il rapporto in origine controverso (cfr. Cass. civ. n. 19160 del 2007; n. 10553 del
2009; Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Sez. 1, Ordinanza n.
26299 del 18/10/2018)
§ 3.
Rileva, da ultimo, il Collegio che alcuna pronuncia si imponga in ordine alle spese processuali, non avendone le parti fatto specifica richiesta nella citata nota dalle stesse congiuntamente depositata.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) nulla sulle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Massimiliano Sacchi) (dr. Alessandro Cocchiara)
pag. 4/5 pag. 5/5