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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/09/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CALGARO CHRISTIAN e BERTHET AUGUSTA ( ) VIA PORTA C.F._2
PRETORIA 65 11100 AOSTA, elettivamente domiciliato in VIA CROCE DI CITTA'. 23 11100
AOSTA, presso il difensore avv. CALGARO CHRISTIAN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIONAZ SACHA e Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHAMBERY N. 51 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
BIONAZ SACHA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando I coniugi di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione, di fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti il designando Giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto pagina 1 di 8 dall'art. 473-bis.51 c.p.c. e che l'Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, voglia dichiarare la separazione coniugale dei signori e alle seguenti condizioni: TE Parte_1
1. autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2. il signor si obbliga, con successivo atto Parte_1
notarile, a trasferire la propria quota del 50% del diritto di proprietà senza corresponsione di alcun importo, senza spirito di liberalità ed in esecuzione degli accordi assunti nel presente atto di separazione, ex art. 1376 cod. civ., alla signora TE
(già proprietaria per la quota di 500/1000), che fin d'ora accetta ed acquista, la quota di 500/1000 del seguente immobile siti nel Comune
di Charvensod, e precisamente (doc.
4 - visura): Charvensod (AO),
località Capoluogo n. 74, foglio n. 9 – part. 184 , sub. 5 e 10 –
piano S1 – Zona 1 Cat. C/6 – A/2 – Classe U, Consistenza 16 mq e 4,5
vani – R.C. € 41,32 e € 522,91
3. Gli immobili sopra descritti saranno trasferiti dal signor per la propria quota di 500/1000, alla signora Parte_1
che ne diverrà proprietaria esclusiva, a corpo, TE
nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili oggi si trovano, stato noto alla parte Cessionaria che lo accetta, con tutti i relativi diritti, ragioni, accessori, azioni, pertinenze,
dipendenze, servitù attive e passive, passaggi soliti sinora esercitati.
Le parti dichiarano che è in atto un mutuo con garanzia da ipoteca e,
nello specifico: mutuo garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili stipulato con in data 16.06.2022 (doc. 6). Parte_3
Il predetto mutuo, previa autorizzazione della Spett.le Pt_3
pagina 2 di 8 Controparte_2
verrà pagato interamente dalla signora che, pertanto, TE
manleva il signor da ogni eventuale pretesa Parte_1
economica relativa all'immobile di cui sopra. La signora T_
si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo predetto o,
[...]
nel caso in cui la finanziaria non lo concedesse, a reperire altro ed idoneo garante che subentri al signor Parte_1
Il rogito notarile avverrà entro e non oltre tre mesi decorrenti dalla sentenza di omologa della separazione avanti ad un notaio scelto dalla signora e della cui parcella, nonché di TE
ogni eventuale derivante e/o conseguente altra spesa, imposta, tassa o onere derivante da detto trasferimento, si farà integralmente carico la stessa, fermo restando che le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n° 74 “esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
4. il signor potrà prelevare dalla casa Parte_1
coniugale, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a sue esclusive spese e previo appuntamento da concordarsi con la moglie, i seguenti beni: vetrinetta, tutti i mobili da esterno e gli oleandri;
5. la signora verserà al signor TE Parte_1
, a titolo di rimborso spese, in relazione alla sostituzione dei
[...]
serramenti della casa coniugale, ed entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, la somma di euro 6.000,00 tramite assegno circolare o bonifico bancario;
6. il conto corrente in comune tra i coniugi (Banca Intesa San Paolo
– Filiale di Aosta n. 00119/1000/00066288) è stato estinto in data pagina 3 di 8 14.04.2025, ed i ricorrenti sul punto dichiarano di non avere nulla che pretendere l'uno dall'altro;
7. i figli minori e saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2
tra i genitori con collocamento paritario e residenza anagrafica fissata presso la madre.
Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: lunedì e martedì e staranno con la madre, Per_1 Per_2
il mercoledì il padre li preleverà alle ore 12.00 e gli stessi staranno con lui sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola per poi stare con la madre sino al venerdì alle ore 16.30. I
weekend saranno alternati tra i genitori (nel fine settimana di competenza del padre dal venerdì sera sino al lunedì mattina, mentre in quelli di competenza della madre staranno con la stessa dal sabato alle 18.30).
8. seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno i figli a passeranno 24/12 con un genitore ed il 25/12 con Per_1 Per_2
l'altro (Natale 2025 con la madre) e il giorno di Capodanno e l'Epifania sempre in maniera alternata (Capodanno 2026 con il padre e l'Epifania con la madre). Allo stesso modo i bambini passeranno in maniera alternata il giorno di Pasqua (anno 2025 con il padre).
9. in estate i genitori potranno trascorrere con e Per_1 Per_2
tre settimane di vacanza di cui due consecutive. I signori e Pt_1
dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di T_
ferie e le destinazioni di vacanza con i bambini entro il 31 maggio di ogni anno;
10. i genitori, in relazione alle esigenze dei minori nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata purché vi sia accordo pagina 4 di 8 tra di loro;
11. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé i figli;
12. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
13. la signora percepirà in via esclusiva e per TE
l'intero sia l'assegno unico che l'assegno di invalidità del figlio
; Per_2
14. stante l'affidamento alternato dei figli, il signor
[...]
nei mesi in cui la signora non percepirà Parte_1 TE
l'assegno di invalidità per di cui al punto precedente, Per_2
verserà alla moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 240,00
mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 del mese. TE
15. Nei mesi in cui, invece, la signora percepirà TE
l'assegno di invalidità del figlio, il signor Parte_1
nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento per i figli;
16. I coniugi concordano che dalla data di omologa della sentenza di separazione l'assegno unico riconosciuto in favore dei figli verrà
integralmente percepito dalla Sig.ra e pertanto il TE
Sig. si impegna sin d'ora a prestare il Parte_1
consenso alla presentazione delle relative dichiarazioni pagina 5 di 8 amministrative agli uffici preposti.
17. il signor si impegna a contribuire per il Parte_1
50% a tutte le spese straordinarie relative ai figli, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si produce sub doc. 5;
18. i signori e si impegnano Parte_1 TE
reciprocamente ad inserire nell'equilibrio familiare minorile i propri eventuali futuri partners con modalità estremamente graduali e crescenti;
19. oltre alle condizioni sopra previste, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico di dare avere e di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione;
20. i sig.ri e dichiarano Parte_1 TE
infine di rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza;
21. spese legali interamente compensate tra le parti.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi pagina 6 di 8 dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
, nata a [...] l'[...], C.F. TE
C.F._3
e
, nato ad [...] l'[...], C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 agosto 2015 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.6 parte II
Serie C;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 7 di 8 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3/9/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott. Davide Paladino - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 636/2025 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
CALGARO CHRISTIAN e BERTHET AUGUSTA ( ) VIA PORTA C.F._2
PRETORIA 65 11100 AOSTA, elettivamente domiciliato in VIA CROCE DI CITTA'. 23 11100
AOSTA, presso il difensore avv. CALGARO CHRISTIAN
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIONAZ SACHA e Controparte_1 C.F._3
elettivamente domiciliata in VIA CHAMBERY N. 51 11100 AOSTA presso lo studio dell'avv.
BIONAZ SACHA
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, dichiarando I coniugi di rinunciare sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di omologa della separazione, di fissare l'udienza di comparizione delle parti avanti il designando Giudice relatore per l'adempimento di quanto prescritto pagina 1 di 8 dall'art. 473-bis.51 c.p.c. e che l'Ill.mo Tribunale, in composizione collegiale, voglia dichiarare la separazione coniugale dei signori e alle seguenti condizioni: TE Parte_1
1. autorizzare i coniugi a vivere separati senza interferire l'uno nella vita dell'altro;
2. il signor si obbliga, con successivo atto Parte_1
notarile, a trasferire la propria quota del 50% del diritto di proprietà senza corresponsione di alcun importo, senza spirito di liberalità ed in esecuzione degli accordi assunti nel presente atto di separazione, ex art. 1376 cod. civ., alla signora TE
(già proprietaria per la quota di 500/1000), che fin d'ora accetta ed acquista, la quota di 500/1000 del seguente immobile siti nel Comune
di Charvensod, e precisamente (doc.
4 - visura): Charvensod (AO),
località Capoluogo n. 74, foglio n. 9 – part. 184 , sub. 5 e 10 –
piano S1 – Zona 1 Cat. C/6 – A/2 – Classe U, Consistenza 16 mq e 4,5
vani – R.C. € 41,32 e € 522,91
3. Gli immobili sopra descritti saranno trasferiti dal signor per la propria quota di 500/1000, alla signora Parte_1
che ne diverrà proprietaria esclusiva, a corpo, TE
nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili oggi si trovano, stato noto alla parte Cessionaria che lo accetta, con tutti i relativi diritti, ragioni, accessori, azioni, pertinenze,
dipendenze, servitù attive e passive, passaggi soliti sinora esercitati.
Le parti dichiarano che è in atto un mutuo con garanzia da ipoteca e,
nello specifico: mutuo garantito da ipoteca di primo grado sugli immobili stipulato con in data 16.06.2022 (doc. 6). Parte_3
Il predetto mutuo, previa autorizzazione della Spett.le Pt_3
pagina 2 di 8 Controparte_2
verrà pagato interamente dalla signora che, pertanto, TE
manleva il signor da ogni eventuale pretesa Parte_1
economica relativa all'immobile di cui sopra. La signora T_
si impegna ad accollarsi integralmente il mutuo predetto o,
[...]
nel caso in cui la finanziaria non lo concedesse, a reperire altro ed idoneo garante che subentri al signor Parte_1
Il rogito notarile avverrà entro e non oltre tre mesi decorrenti dalla sentenza di omologa della separazione avanti ad un notaio scelto dalla signora e della cui parcella, nonché di TE
ogni eventuale derivante e/o conseguente altra spesa, imposta, tassa o onere derivante da detto trasferimento, si farà integralmente carico la stessa, fermo restando che le parti chiederanno l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n° 74 “esenzione dell'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
4. il signor potrà prelevare dalla casa Parte_1
coniugale, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a sue esclusive spese e previo appuntamento da concordarsi con la moglie, i seguenti beni: vetrinetta, tutti i mobili da esterno e gli oleandri;
5. la signora verserà al signor TE Parte_1
, a titolo di rimborso spese, in relazione alla sostituzione dei
[...]
serramenti della casa coniugale, ed entro e non oltre 5 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, la somma di euro 6.000,00 tramite assegno circolare o bonifico bancario;
6. il conto corrente in comune tra i coniugi (Banca Intesa San Paolo
– Filiale di Aosta n. 00119/1000/00066288) è stato estinto in data pagina 3 di 8 14.04.2025, ed i ricorrenti sul punto dichiarano di non avere nulla che pretendere l'uno dall'altro;
7. i figli minori e saranno affidati congiuntamente Per_1 Per_2
tra i genitori con collocamento paritario e residenza anagrafica fissata presso la madre.
Il collocamento paritario alternato sarà disciplinato nel modo seguente: lunedì e martedì e staranno con la madre, Per_1 Per_2
il mercoledì il padre li preleverà alle ore 12.00 e gli stessi staranno con lui sino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola per poi stare con la madre sino al venerdì alle ore 16.30. I
weekend saranno alternati tra i genitori (nel fine settimana di competenza del padre dal venerdì sera sino al lunedì mattina, mentre in quelli di competenza della madre staranno con la stessa dal sabato alle 18.30).
8. seguendo il principio dell'alternanza di anno in anno i figli a passeranno 24/12 con un genitore ed il 25/12 con Per_1 Per_2
l'altro (Natale 2025 con la madre) e il giorno di Capodanno e l'Epifania sempre in maniera alternata (Capodanno 2026 con il padre e l'Epifania con la madre). Allo stesso modo i bambini passeranno in maniera alternata il giorno di Pasqua (anno 2025 con il padre).
9. in estate i genitori potranno trascorrere con e Per_1 Per_2
tre settimane di vacanza di cui due consecutive. I signori e Pt_1
dovranno comunicarsi reciprocamente i rispettivi periodi di T_
ferie e le destinazioni di vacanza con i bambini entro il 31 maggio di ogni anno;
10. i genitori, in relazione alle esigenze dei minori nonché dei rispettivi impegni lavorativi, concederanno ogni necessaria variazione all'organizzazione sopra riportata purché vi sia accordo pagina 4 di 8 tra di loro;
11. i coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale, assumendo in accordo le decisioni più importanti relative all'educazione, istruzione e salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, mentre ciascun genitore avrà la facoltà di assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé i figli;
12. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno personale periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
13. la signora percepirà in via esclusiva e per TE
l'intero sia l'assegno unico che l'assegno di invalidità del figlio
; Per_2
14. stante l'affidamento alternato dei figli, il signor
[...]
nei mesi in cui la signora non percepirà Parte_1 TE
l'assegno di invalidità per di cui al punto precedente, Per_2
verserà alla moglie un assegno di mantenimento pari ad euro 240,00
mensili, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il
versamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Sig.ra entro il giorno 15 del mese. TE
15. Nei mesi in cui, invece, la signora percepirà TE
l'assegno di invalidità del figlio, il signor Parte_1
nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento per i figli;
16. I coniugi concordano che dalla data di omologa della sentenza di separazione l'assegno unico riconosciuto in favore dei figli verrà
integralmente percepito dalla Sig.ra e pertanto il TE
Sig. si impegna sin d'ora a prestare il Parte_1
consenso alla presentazione delle relative dichiarazioni pagina 5 di 8 amministrative agli uffici preposti.
17. il signor si impegna a contribuire per il Parte_1
50% a tutte le spese straordinarie relative ai figli, preventivamente concordate e debitamente documentate, in conformità alla ripartizione definita dal Protocollo sottoscritto tra i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Aosta in data 22/02/2019 che qui deve intendersi integralmente richiamato e che si produce sub doc. 5;
18. i signori e si impegnano Parte_1 TE
reciprocamente ad inserire nell'equilibrio familiare minorile i propri eventuali futuri partners con modalità estremamente graduali e crescenti;
19. oltre alle condizioni sopra previste, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto economico di dare avere e di non aver null'altro a che pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o ragione;
20. i sig.ri e dichiarano Parte_1 TE
infine di rinunciare ai termini per l'impugnazione della sentenza;
21. spese legali interamente compensate tra le parti.
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis 51 c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso in data 11 giugno 2025 e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi pagina 6 di 8 dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell' altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da:
, nata a [...] l'[...], C.F. TE
C.F._3
e
, nato ad [...] l'[...], C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 6 agosto 2015 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Gressan al n.6 parte II
Serie C;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte pagina 7 di 8 comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GRESSAN per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3/9/2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 8 di 8