Ordinanza cautelare 15 febbraio 2023
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 07/05/2026, n. 8443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8443 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08443/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16211/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16211 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Federica Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, via T. Tasso n. 31;
contro
CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Napolitano e Luca Masotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data, e delle successive motivazioni in corso di pubblicazione, del provvedimento di cancellazione di iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi comunicato in data 31 marzo 2022, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l’11 febbraio 2022 per le norme 3 relative alla figura dell’agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l’art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) il Regolamento FIGC del 1 febbraio 2022,il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022 entrambi per le norme relative alla figura dell’agente domiciliato e degli atti presupposti, connessi e/o conseguenti anche se non conosciuti
con richiesta di risarcimento del danno
subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI n. -OMISSIS-comunicata in data 22 febbraio 2023 contenente le motivazioni del dispositivo distinto al Prot. n. -OMISSIS- del 21 ottobre 2022 comunicato in pari data già oggetto di impugnazione con il ricorso principale nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la delibera della Commissione Agenti Sportivi CONI, il Regolamento Agenti Sportivi CONI deliberato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 385 del 18 novembre 2021 e approvato il 10 febbraio 2022 dal Dipartimento per lo Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato l'11 febbraio 2022 per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato (e quindi a titolo non esaustivo l'art. 2, comma 1, lettera g, art. 21, comma 10, art. 23, art. 25, art. 26, comma 2) il Regolamento FIGC del 1 febbraio 2022,il Regolamento FIGC pubblicato il 27 aprile 2022 entrambi per le norme relative alla figura dell'agente domiciliato) con richiesta di risarcimento del danno subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati
con richiesta di risarcimento del danno
subito in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Federazione Italiana Giuoco Calcio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 aprile 2026 la dott.ssa ON IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la presente controversia ha ad oggetto la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente nell’Elenco degli Agenti domiciliati per l’anno 2022;
Considerato che con atto depositato in data 21 aprile 2026 ha dichiarato di non avere un interesse concreto e attuale all’emanazione del provvedimento giudiziale richiesto e di volere, pertanto, rinunciare al ricorso proposto, con richiesta di compensazione delle spese di lite, anche in ragione della natura e della peculiarità della vicenda;
Considerato che il CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano, preso atto di quanto sopra, ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, insistendo per la compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che la suddetta dichiarazione di rinuncia al ricorso, anche in assenza delle formalità previste dai commi 1 e 3 dell’art. 84 cod. proc. amm., deve essere considerata espressione dell’elisione dell’interesse alla definizione del merito del presente giudizio;
Ritenuto, pertanto, di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese legali, ricorrendone giusti motivi, tenuto conto della specificità e risalenza della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AN, Presidente FF
ON IC, Primo Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| ON IC | IA AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.