Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Giuliana Segna Presidente relatore dott. Benedetto Sieff Giudice dott. Enrica Poli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 710/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv. ZAMAGNI ANGELO e , elettivamente C.F._2
domiciliatI in VIA S.GIOVANNI BOSCO 3 38122 TRENTO, presso il difensore avv. ZAMAGNI
ANGELO
ATTORi
contro
:
, quale procuratrice di (C.F. ), con il patrocinio Parte_3 CP_1 P.IVA_1 dell'avv. MARSICO ALESSANDRO e BRENTARI SANDRO ( ) *VIA C.F._3
BRIGATA ACQUI 4 38122 TRENTO;
elettivamente domiciliato in VIA CORFU' 102 25124
BRESCIA presso lo studio dell'avv. MARSICO ALESSANDRO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
ATTORI: accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate dei signori Parte_2
e in data 22/04/2008 e della fideiussione rilasciata dal prof. in data
[...] Parte_1 Pt_1
16/11/2010; ovvero, in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o comunque pagina 1 di 8
in data 22/04/2008 e di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione rilasciata dal prof. in Pt_1 Pt_1
data 16/11/2010 e di conseguenza accertare e dichiarare la decadenza della creditrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della possibilità di agire nei confronti dei garanti fideiussori, in virtù delle predette fideiussioni sottoscritte dai signori e in data 22/04/2008 Parte_2 Parte_1
e della fideiussione sottoscritta dal prof. in data 16/11/2010; Parte_1
− accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o l'inefficacia delle clausole contenute all'art. 7 delle fideiussioni sottoscritte dai signori e in data 22/04/2008 e all'art. Parte_2 Parte_1
6 della fideiussione sottoscritta da in data 16/11/2010, in quanto vessatorie ai sensi Parte_1 dell'art. 1341, co. 2, c.c. e degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo, di conseguenza accertare e dichiarare la decadenza della creditrice della possibilità di agire nei confronti dei garanti fideiussori, in virtù delle predette fideiussioni sottoscritte dai signori e in data Parte_2 Parte_1
22/04/2008 e della fideiussione sottoscritta dal prof. in data 16/11/2010, ai sensi e per Parte_1 gli effetti dell'art. 1957 comma 1 c.c.;
− per l'effetto, accertare e dichiarare la liberazione di e da ogni Parte_2 Parte_1
obbligazione assunta a titolo di garanzia in favore di Parte_4
− in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e competenze della difesa, maggiorate del rimborso forfetario 15%, di CNPA ed IVA nella misura di legge, se ed in quanto dovuti, con istanza di distrazione delle spese in favore del legale antistatario.
CONVENUTA: in via pregiudiziale, confermare la competenza territoriale del Tribunale di ER;
In via preliminare: concedersi la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di tutti gli ingiunti, non essendo l'opposizione promossa fondata su prova scritta.
In via principale: rigettare l'avversa opposizione e tutte le relative domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il D.I. opposto;
In subordine: condannare la società e i sig.ri e Controparte_2 Parte_1 [...] al pagamento dell'importo ingiunto, pari ad € 1.755.990,65, quanto al debitore Parte_2 principale, € 1.505.579,76, quanto al fideiussore e € 1.225.579,76 quanto alla Sig.ra Parte_1
o della diversa maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, oltre Parte_2
interessi come da ricorso.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione dd.
3.3.23 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio la quale procuratrice speciale di asserendo Parte_3 CP_1 pagina 2 di 8 che, con decreto ingiuntivo n.156/20 dd. 11.5.2020, il Tribunale di ER aveva intimato alla , quale debitore principale, ed a e Controparte_2 Parte_1 [...]
quali fideiussori (e nei limiti della fideiussione, pari ad € 1.505.579,79), di Parte_2
corrispondere la somma di € 1.755.990,65, oltre ad interessi e spese.
Hanno asserito che la ed i fideiussori avevano proposto opposizione avverso tale Parte_4
decreto, chiedendo al Tribunale di ER di dichiarare la nullità delle fideiussioni rilasciate o comunque l'inefficacia delle clausole in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale tra banche.
Hanno affermato che con comparsa dd. 12.12.2021 si era costituita la quale Parte_3
procuratrice della cessionaria chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Hanno precisato che, con sentenza n.101/22 il Tribunale di ER aveva dichiarato l'incompetenza del Tribunale di ER in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese del Tribunale di Trento ed aveva revocato il decreto ingiuntivo.
Hanno affermato che, con ricorso dd. 8.6.2022, aveva impugnato tale Parte_3
sentenza con regolamento di competenza ex art. 42 cpc e che, con ordinanza dd 5.12.2022, la
Suprema Corte aveva accolto in parte il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di
ER quanto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di imprese, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti.
Hanno, pertanto, dichiarato di voler riassumere il giudizio ed hanno chiesto che fosse dichiarata la nullità delle fideiussioni (o di alcune clausole delle fideiussioni) rilasciate dagli attori. Hanno chiesto, inoltre, che fosse dichiarata la decadenza della creditrice ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. della possibilità di agire nei confronti dei garanti fideiussori.
Con comparsa dd.
7.7.2023 si è costituita la quale procuratrice speciale di Parte_3
asserendo che era pendente un giudizio tra le medesime parte ed avente il medesimo CP_1
oggetto.
Ha chiesto, pertanto, che fosse disposta la riunione dei procedimenti.
Ha affermato che la nullità delle fideiussioni poteva essere invocata solo da un consumatore e che gli attori avevano rivestito la carica di liquidatore e legale rappresentante della società debitrice.
pagina 3 di 8 Ha asserito che non poteva essere affermata la nullità delle fideiussioni e che controparte avrebbe potuto svolgere solo una domanda risarcitoria. Ha affermato, inoltre, che non era intervenuta alcuna decadenza.
Ha chiesto, pertanto, che fosse rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo opposto e che, in subordine, la società ed i fideiussori fossero condannati a pagare l'importo Parte_4
ingiunto.
***
La Corte di Cassazione, con ordinanza dd 5.12.2022, accogliendo il ricorso proposto dalla ha dichiarato la competenza del Tribunale di ER quanto alla causa di Parte_3
opposizione a decreto ingiuntivo, e la competenza del Tribunale di Trento, sezione specializzata in materia di imprese, quanto alla causa relativa alla domanda riconvenzionale degli opponenti.
Ne consegue che nel presente giudizio va esaminata solo tale domanda riconvenzionale, non sussistendo alcuna competenza del Tribunale di Trento, sezione specializzata imprese, con riferimento al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che riguarda, al contrario,
l'accertamento anche delle eventuali decadenze intervenute e la sussistenza o meno del diritto della attuale convenuta ad ottenere il pagamento di quanto richiesto).
Si evidenzia, invero, che le domande relative all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo avrebbero dovuto essere riassunte avanti al Tribunale di ER (essendo stata cassata, con ordinanza dd. 11.11.2022, la sentenza del Tribunale di ER che aveva dichiarato la propria incompetenza relativamente all'intera vicenda, ed aveva conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo).
L'eventuale mancata riassunzione del distinto giudizio avanti al Tribunale di ER potrebbe aver determinato l'estinzione ex art. 307 cpc di tale procedimento, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (la cui revoca dipendeva ed era connessa alla dichiarazione, poi annullata, di incompetenza). Ma ogni valutazione al riguardo, e l'eventuale adozione del provvedimento ex art. 305 cpc spetta al Tribunale di ER.
La questione oggetto della presente causa, pertanto, può concernere solo la domanda relativa alla richiesta di accertamento della nullità delle fideiussioni per contrasto con norme imperative in materia di antitrust.
pagina 4 di 8 Inoltre, la pronuncia della Cassazione, che ha individuato il Tribunale di Trento quale giudice territorialmente competente (in mancanza, è evidente, di qualsiasi eccezione al riguardo) preclude, quindi, una diversa valutazione da parte del presente Tribunale;
con la conseguenza che non era accoglibile la richiesta di riunione del presente procedimento con altro giudizio
(pendente tra le medesime parti), nell'ambito del quale era stata, invece, eccepita la competenza del Tribunale di Milano, Sezione imprese.
Per quanto concerne il merito della vertenza, va evidenziato che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, la Banca d'AL ha disposto che “gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a),della legge n. 287/90”.
In particolare, l'art. 6 dello schema prevedeva che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato” (riprodotto all'art. 6 delle fideiussioni in oggetto); l'art. 2 dello schema (noto anche come “clausola di reviviscenza”) dichiarava il fideiussore tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2 delle fideiussioni); l'art. 8 sanciva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 2207 del 2005) ha statuito che «la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa
pagina 5 di 8 restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.» (Cass. sentenza n. 29810/17; sentenza n.
13846 del 22/05/2019).
La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.». – la quale ha parlato di nullità anche degli accordi derivati”.
Va precisato che tale «nullità derivata» riguarda tutti i contratti di fideiussione a valle (e non solo le fideiussione omnibus) nei quali vi sia una pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'AL n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).
Sono state depositate dagli attori le fideiussioni sottoscritte dei signori e in Pt_2 Pt_1
data 22/04/2008 e la fideiussione rilasciata dal prof. in data 16/11/2010 (doc.5). Pt_1
Da un esame comparativo emerge che tali atti risultano conformi ai modelli (doc.2) predisposti unilateralmente dalla Associazione bancaria italiana (ABI).
La Suprema Corte – sentenza n. 24044 del 26/09/2019 – ha precisato come “in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt.
1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite”.
Già in precedenti pronunce questo Tribunale aveva ritenuto che dovessero trovare applicazione i principi generali, ed in particolare l'art. 1419 c.c. (considerando, quindi, nulle le clausole sopra evidenziate e non l'intero contratto, il quale, tra l'altro, rientra in uno schema tipico previsto dal codice civile e quindi ha causa lecita).
Tale interpretazione ha trovato conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. sentenza n. 41994 del 30/12/2021): “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli
pagina 6 di 8 artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Va precisato che, come è noto, la nullità parziale di un contratto può comunque importare la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non ne avrebbero concluso alcuno senza quella parte colpita dall'invalidità (art. 1419 c.c.).
Nel caso in esame deve ritenersi che, per quanto riguarda il fideiussore, l'eventuale invalidità delle clausole sopra indicate non inciderebbe sulla sua volontà di conservazione degli effetti del contratto, dal momento che la sua posizione di garanzia risulterebbe meno aggravata, riallineandosi al modello “legale”.
Per quanto riguarda l'istituto bancario il venir meno delle singole clausole certamente procurerebbe una minor salvaguardia delle proprie ragioni creditorie, ma ciò non potrebbe in ogni caso incidere sulla volontà di mantenere in vita un negozio stipulato con il fideiussore, atteso che, seppur ridimensionata, la garanzia risulterebbe comunque valida ed idonea a spiegare la propria funzione.
Pertanto, solo le clausole sopra incriminate vanno dichiarate nulle e vanno sostituite la disciplina prevista dal codice civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno così liquidate (con riduzione del 50 % in considerazione del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria e che la causa riguardava solo la questione relativa alla nullità delle fideiussioni):
fase studio: € 3.544,00;
fase introduttiva: € 2.338,00;
fase istruttoria: € 10.441,00;
fase decisionale: € 6.164,00; totale compensi € 22.457,00 – 50 % = € 11.223,50 per compensi, oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2
D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
pagina 7 di 8 provvede:
1. Dichiara la nullità parziale degli artt. 2, 7 e 9 delle fideiussioni rilasciate dei signori e in data 22/04/2008 e di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione Pt_2 Pt_1
rilasciata dal prof. in data 16/11/2010, in quanto applicazione degli articoli dello Pt_1
schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'AL n. 55/2005;
2. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
3. Condanna la quale procuratrice di a rimborsare a Parte_3 CP_1 Pt_1
e le spese di lite che liquida in € 11.223,50 per compensi,
[...] Pt_2 Parte_2
oltre iva, cnpa e 15 5 ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 23/04/2025 nella camera di consiglio della sezione Contenzioso Ordinario del TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Presidente est.
Dott.ssa Giuliana Segna
pagina 8 di 8