CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 266/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5166/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12306/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti, chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente
(TEFA), relativo agli anni 2018 – 2023, del 15.11.2024, notificato il 2.12.2024, con il quale Roma Capitale ha intimato il pagamento di € 7.108,00.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto, in quanto l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri. a norme del coniuge Nominativo_1, che ha regolarmente dichiarato la tassa e il tributo oggetto di accertamento.
Roma Capitale, pur non essendosi costituita in giudizio, ritenendo pienamente fondate le ragioni della contribuente, in relazione all'istanza in autotutela, ha comunicato provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
La ricorrente insiste per la condanna alle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato totalmente.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate. Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA BE AG OL AN RU
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BR PAOLO ANTONIO, Presidente
MAGRO MARIA BEATRICE, Relatore
NICOLETTI ALBERTO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5166/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490077330 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12306/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti, chiede la condanna alle spese.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'Avviso di Accertamento Esecutivo d'Ufficio per omessa dichiarazione della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) e del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'Ambiente
(TEFA), relativo agli anni 2018 – 2023, del 15.11.2024, notificato il 2.12.2024, con il quale Roma Capitale ha intimato il pagamento di € 7.108,00.
La ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto, in quanto l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito ai fini Ta.Ri. a norme del coniuge Nominativo_1, che ha regolarmente dichiarato la tassa e il tributo oggetto di accertamento.
Roma Capitale, pur non essendosi costituita in giudizio, ritenendo pienamente fondate le ragioni della contribuente, in relazione all'istanza in autotutela, ha comunicato provvedimento di annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato.
La ricorrente insiste per la condanna alle spese.
All'udienza del 02/12/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, esaminato il ricorso e gli atti e i documenti prodotti, ha deciso come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta che l'atto impugnato è stato annullato totalmente.
Pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate. Così deciso a Roma, il 2 dicembre 2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
IA BE AG OL AN RU