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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/09/2025, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7128/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7128 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IVA , in persona del legale rapp.te p.te, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Mario Caliendo, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._1
Marcellino (CE) al Corso Europa n. 337;
- opponente
E
C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Rizzuto, C.F.
, e Alessandro Giorgi, C.F. , presso C.F._2 C.F._3
il cui studio elettivamente domicilia in Roma (RM) alla Via A. Bertoloni n. 29;
- opposta
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 30.6.2022, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di Euro 8.397,46 oltre gli interessi, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto in forza dei lavori eseguiti presso lo stabilimento di
L'Aquila alla Via Amiterum nr. 31/33, come da fattura elettronica n. 20/22 per la fornitura di quadri da cantiere, l'installazione di impianto da cantiere e messa a terra di tutte le utenze.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'infondatezza della Parte_1
pretesa creditoria poiché la fornitura di quadri da cantiere, installazione di impianto da cantiere e di messa a terra di tutte le utenze, così come descritte nella fattura n.
20/22, tra l'altro immediatamente contestata, non erano mai state commissionate dalla medesima, né tantomeno mai eseguite in suo favore.
Ancora, assumeva che i quadri da cantiere e accessori venivano acquistati e poi installati dalla stessa soc. e non dalla opposta, e che in riferimento al CP_2
cantiere in Aquila via Amiternum, essendo solo una delle ditte esecutrici, la richiesta di pagamento doveva essere, semmai, inoltrata esclusivamente alla società
Pag. 2 a 9 appaltatrice;
ancora, che un eventuale subappalto doveva essere autorizzato da Contr parte della
Insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che, in data 9 marzo 2021, la società conferiva CP_2
Contr alla società l'incarico per la fornitura di quadri da cantiere e relativa installazione, ai fini della predisposizione dell'impianto da cantiere e messa a terra di tutte le utenze, come da progetto consegnato a quest'ultima via mail in pari data;
che in data 8 aprile 2021 la MD si recava, con proprio personale, presso il cantiere nel Comune L'Aquila, Via Amiternum nr. 31/33, al fine di provvedere alla posa in opera del cavo di messa a terra, nonché al posizionamento quadro generale e sottoquadro;
che i predetti quadri venivano installati presso il cantiere sopra indicato e nei luoghi così come riportati nel Layout cantiere mediante l'utilizzo dei seguenti materiali: fornitura Quadro Principale sotto contatore composto da n 5 magnetotermici differenziali come da layout;
fornitura quadro da cantiere Modello
GW68473 con rilascio della relativa certificazione;
fornitura quadro da cantiere
Modello GW68482. Contr I lavori commissionati prevedevano, altresì, che provvedesse al collegamento elettrico delle strutture mobili (c.d. baracche), che avrebbero dovuto ospitare il personale presente in cantiere ovvero gli spogliati, uffici, depositi (per materiali), magazzini e montaggio faretti.
Ancora, rilevava che, completati i lavori di installazione dei quadri di Contr cantiere, la società provvedeva al posizionamento, mediante passaggio alimentazione e montaggio picchetti di messa a terra, del quadro elettrico ai fini del funzionamento del silos nonché al collegamento gru e realizzazione impianto gru;
Contr che, realizzati così tutti i lavori oggetto di affidamento, la società provvedeva alle prove e misurazioni degli stessi, con il rilascio delle relative certificazioni e in particolare dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto, successivamente depositata anche presso l'NA, manuale inerente impianti
Pag. 3 a 9 elettrici, elettronici - uso civile, successivamente depositato presso il Comune di
L'Aquila, tutte poi inviate, via mail, all'incaricato della società , tale CP_2
il quale, a sua volta, provvedeva all'inoltro alla società. Testimone_1
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 9.3.2023 a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ritenuta l'opposizione generica, non fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione, ritenuto che, di contro, il credito della parte opposta risulti comprovato dalla documentazione allegata, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e la causa veniva rinviata all'udienza del
12.9.2023 con concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
Pag. 4 a 9 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1 comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente, come si evince dal contenuto della comunicazione PEC del 4 aprile 2022, proveniente dalla medesima opponente la quale, dando atto della realizzazione degli impianti, contesta il pro Contr forma inviatole da nel solo ammontare.
Nello specifico, parte opposta ha depositato il progetto consegnato alla Pt_1
via mail (cfr. doc. n.
3 - comunicazione mail con Layout cantiere Rev. 02), Layout di cantiere (cfr. doc. n. 4), certificazione quadro cantiere Modello GW68473 con
Pag. 5 a 9 rilascio della relativa certificazione (cfr. doc. 5), certificazione quadro cantiere
Modello GW68482 (cfr. doc. 6), dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto, successivamente depositata anche presso l'NA (cfr. doc.
n. 7), manuale inerente impianti elettrici, elettronici- uso civile, successivamente depositato presso il Comune dell'Aquila (cfr. doc. n. 8).
Ancora, provava documentalmente di aver inviato le certificazioni di cui sopra all'incaricato della società , (cfr. doc. 9), il quale, a Pt_1 Testimone_1
sua volta, provvedeva all'inoltro alla società (cfr. docc. nn. 10/11/12).
Tali circostanze, poi, trovavano piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, ed , i quali rispettivamente Testimone_2 Testimone_3
affermavano “lavoro dal 2020 per la società opposta con le mansioni di responsabile tecnico e gestisco i cantieri;
noi dovevamo fare l'impianto a terra e di sicurezza del cantiere e abbiamo aggiunto due quadri di proprietà del committente;
abbiamo poi clabato un quadro e installato altri due quadri piccoli;
siamo tornati più volte sul cantiere perché una volta non era disponibile il silos, altre volte perché il geometra di nome , di ed il sig. , CP_4 CP_2 Tes_1
responsabile di cantiere insieme a tale ci chiesero di aggiungere Controparte_5
dei faretti per illuminare il cantiere;
siamo stati sul cantiere una decina di volte;
ricordo che il geometra di ci misurava con il termometro la temperatura CP_2
perché eravamo nel periodo del covid;
quando siamo arrivati c'era soltanto lo scavo per innalzare la struttura ed erano presenti soltanto i ferri;
ricordo che il primo giorno c'era anche la neve;
la documentazione l'ho redatta io e l'ho inviata via mail al sig. e non ricordo se mandai per conoscenza la documentazione Tes_1
alla società ; il sig. successivamente mi chiese una nuova copia di tutta CP_2 Tes_1
la documentazione da presentare all'Ispettorato del lavoro e io gliela inviai;
non so se l abbia acquistato dei quadri da , posso dire che ci CP_2 CP_6 CP_2
consegnò due quadretti da aggiungere, mentre i quadri principali e l'altro materiale indicato nella fattura sono stati forniti da noi;
ci diede i due CP_2
quadretti e i faretti che ci fece installare;
inoltre i quadri della gru e quelli del
Pag. 6 a 9 silos che ci chiese di installare ci furono forniti da quest'ultima; quando CP_2
siamo arrivati sul cantiere la prima volta c'era soltanto un quadretto piccolo di smistamento che non era idoneo a sorreggere l'intero impianto e non era a norma, non esisteva l'impianto di messa a terra e tutte le opere che abbiamo realizzato noi” e che “sono stato dipendente per due anni e fino a due anni fa con le mansioni di elettricista-meccanico; mi sono recato in quel cantiere;
ricordo di essere andato un paio di volte con il collega e poi circa una decina di volte da Testimone_2
solo; ricordo di aver installato due quadri di cantiere e uno generale;
abbiamo effettuato la messa a terra e abbiamo installato dei faretti nelle baracche;
abbiamo Contr messo in funzione la mettendo il cavo di alimentazione della corrente e abbiamo messo in funzione il silos passando il cavo della corrente e abbiamo installato altra messa in terra intorno al ponteggio che si trovava attorno alla palazzina che stavano costruendo;
ricordo che era l'anno 2021 ma non ricordo esattamente il periodo;
ricordo che ho trovato la neve sul posto;
è vero sono quelle le lavorazioni e posso dire che nella fattura non è stata indicata l'ulteriore prestazione della messa a terra intorno al ponteggio”.
In definitiva, entrambi i testi confermavano che, in data 08 aprile 2021, su ordine di servizio della società di essersi recati da Gaeta Controparte_1
(LT) con personale della società presso il cantiere nel Comune L'Aquila, Via
Amiternum nr. 31/33, che i quadri, messi a disposizione della CP_1
erano costituiti da un Quadro Principale sotto contatore composto da n. 5
[...]
magnetotermici differenziali nonché, da un quadro da cantiere Modello GW68473 nonché da quadro da cantiere Modello GW68482, di poi installati sulla base del documento denominato “layout di cantiere” all'interno del cantiere nel Comune
L'Aquila, Via Amiternum nr. 31/33.
Quindi, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Pag. 7 a 9 Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
Invero, i testi di parte opponente escussi nulla potevano riferire in ordine all'incarico affidato dalla società alla avendo espressamente Pt_1 CP_1
dichiarato di aver appreso di tale circostanza da altri dipendenti;
segnatamente il teste , escusso alla udienza del 19.4.2024 riferiva “non ero presente Tes_4
quando il materiale è stato installato ma mi sono interfacciato con il tecnico arch.
che ha già testimoniato, il quale mi riferii che operai dell'arca Tes_5
installarono detto materiale nel cantiere”.
Ancora, risulta per tabulas che i materiali oggetto di acquisto dalla società Contr Punto Luce S.r.l. risultavano del tutto diversi da quelli forniti dalla società ed utilizzati, di poi, in un diverso contesto temporale, per altre lavorazioni relative, fra l'altro, ad un diverso incarico affidato alla società Parte_2
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2022, e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
Pag. 8 a 9 B) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 25.9.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7128 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
P. IVA , in persona del legale rapp.te p.te, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Mario Caliendo, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in San C.F._1
Marcellino (CE) al Corso Europa n. 337;
- opponente
E
C.F. e P. IVA , in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv.ti Andrea Rizzuto, C.F.
, e Alessandro Giorgi, C.F. , presso C.F._2 C.F._3
il cui studio elettivamente domicilia in Roma (RM) alla Via A. Bertoloni n. 29;
- opposta
CONCLUSIONI
Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto
n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata telematicamente (ai sensi della Legge n. 53 del 1994) in data 30.6.2022, la proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2022, con il quale le veniva intimato il pagamento in favore della Controparte_1
della somma di Euro 8.397,46 oltre gli interessi, nonché spese della procedura, quale corrispettivo dovuto in forza dei lavori eseguiti presso lo stabilimento di
L'Aquila alla Via Amiterum nr. 31/33, come da fattura elettronica n. 20/22 per la fornitura di quadri da cantiere, l'installazione di impianto da cantiere e messa a terra di tutte le utenze.
A sostegno dell'opposizione, la eccepiva l'infondatezza della Parte_1
pretesa creditoria poiché la fornitura di quadri da cantiere, installazione di impianto da cantiere e di messa a terra di tutte le utenze, così come descritte nella fattura n.
20/22, tra l'altro immediatamente contestata, non erano mai state commissionate dalla medesima, né tantomeno mai eseguite in suo favore.
Ancora, assumeva che i quadri da cantiere e accessori venivano acquistati e poi installati dalla stessa soc. e non dalla opposta, e che in riferimento al CP_2
cantiere in Aquila via Amiternum, essendo solo una delle ditte esecutrici, la richiesta di pagamento doveva essere, semmai, inoltrata esclusivamente alla società
Pag. 2 a 9 appaltatrice;
ancora, che un eventuale subappalto doveva essere autorizzato da Contr parte della
Insisteva nell'accoglimento dell'opposizione, chiedendo la revoca del D.I.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e, segnatamente, assumendo che, in data 9 marzo 2021, la società conferiva CP_2
Contr alla società l'incarico per la fornitura di quadri da cantiere e relativa installazione, ai fini della predisposizione dell'impianto da cantiere e messa a terra di tutte le utenze, come da progetto consegnato a quest'ultima via mail in pari data;
che in data 8 aprile 2021 la MD si recava, con proprio personale, presso il cantiere nel Comune L'Aquila, Via Amiternum nr. 31/33, al fine di provvedere alla posa in opera del cavo di messa a terra, nonché al posizionamento quadro generale e sottoquadro;
che i predetti quadri venivano installati presso il cantiere sopra indicato e nei luoghi così come riportati nel Layout cantiere mediante l'utilizzo dei seguenti materiali: fornitura Quadro Principale sotto contatore composto da n 5 magnetotermici differenziali come da layout;
fornitura quadro da cantiere Modello
GW68473 con rilascio della relativa certificazione;
fornitura quadro da cantiere
Modello GW68482. Contr I lavori commissionati prevedevano, altresì, che provvedesse al collegamento elettrico delle strutture mobili (c.d. baracche), che avrebbero dovuto ospitare il personale presente in cantiere ovvero gli spogliati, uffici, depositi (per materiali), magazzini e montaggio faretti.
Ancora, rilevava che, completati i lavori di installazione dei quadri di Contr cantiere, la società provvedeva al posizionamento, mediante passaggio alimentazione e montaggio picchetti di messa a terra, del quadro elettrico ai fini del funzionamento del silos nonché al collegamento gru e realizzazione impianto gru;
Contr che, realizzati così tutti i lavori oggetto di affidamento, la società provvedeva alle prove e misurazioni degli stessi, con il rilascio delle relative certificazioni e in particolare dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto, successivamente depositata anche presso l'NA, manuale inerente impianti
Pag. 3 a 9 elettrici, elettronici - uso civile, successivamente depositato presso il Comune di
L'Aquila, tutte poi inviate, via mail, all'incaricato della società , tale CP_2
il quale, a sua volta, provvedeva all'inoltro alla società. Testimone_1
Concludeva, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per il rigetto della proposta opposizione perché infondata, vinte le spese.
Con ordinanza del 9.3.2023 a scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, ritenuta l'opposizione generica, non fondata su idonea prova scritta, né di pronta soluzione, ritenuto che, di contro, il credito della parte opposta risulti comprovato dalla documentazione allegata, veniva concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, e la causa veniva rinviata all'udienza del
12.9.2023 con concessione dei termini ex art. 183, VI comma cpc.
All'esito del deposito delle memorie, ammessa ed espletata la prova testimoniale, mutata la persona del giudicante, la causa veniva introitata a sentenza con i termini di legge.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ.
n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05;
Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere
Pag. 4 a 9 adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass. 9439/08;
Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Ciò, fermo restando l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115,1 comma, c.p.c.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto
(Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'opposta ha provato la fonte del suo diritto attraverso la produzione della documentazione allegata, inoltre, l'esistenza del rapporto contrattuale non è stata contestata dall'opponente, come si evince dal contenuto della comunicazione PEC del 4 aprile 2022, proveniente dalla medesima opponente la quale, dando atto della realizzazione degli impianti, contesta il pro Contr forma inviatole da nel solo ammontare.
Nello specifico, parte opposta ha depositato il progetto consegnato alla Pt_1
via mail (cfr. doc. n.
3 - comunicazione mail con Layout cantiere Rev. 02), Layout di cantiere (cfr. doc. n. 4), certificazione quadro cantiere Modello GW68473 con
Pag. 5 a 9 rilascio della relativa certificazione (cfr. doc. 5), certificazione quadro cantiere
Modello GW68482 (cfr. doc. 6), dichiarazione di conformità per la messa in esercizio dell'impianto, successivamente depositata anche presso l'NA (cfr. doc.
n. 7), manuale inerente impianti elettrici, elettronici- uso civile, successivamente depositato presso il Comune dell'Aquila (cfr. doc. n. 8).
Ancora, provava documentalmente di aver inviato le certificazioni di cui sopra all'incaricato della società , (cfr. doc. 9), il quale, a Pt_1 Testimone_1
sua volta, provvedeva all'inoltro alla società (cfr. docc. nn. 10/11/12).
Tali circostanze, poi, trovavano piena conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, ed , i quali rispettivamente Testimone_2 Testimone_3
affermavano “lavoro dal 2020 per la società opposta con le mansioni di responsabile tecnico e gestisco i cantieri;
noi dovevamo fare l'impianto a terra e di sicurezza del cantiere e abbiamo aggiunto due quadri di proprietà del committente;
abbiamo poi clabato un quadro e installato altri due quadri piccoli;
siamo tornati più volte sul cantiere perché una volta non era disponibile il silos, altre volte perché il geometra di nome , di ed il sig. , CP_4 CP_2 Tes_1
responsabile di cantiere insieme a tale ci chiesero di aggiungere Controparte_5
dei faretti per illuminare il cantiere;
siamo stati sul cantiere una decina di volte;
ricordo che il geometra di ci misurava con il termometro la temperatura CP_2
perché eravamo nel periodo del covid;
quando siamo arrivati c'era soltanto lo scavo per innalzare la struttura ed erano presenti soltanto i ferri;
ricordo che il primo giorno c'era anche la neve;
la documentazione l'ho redatta io e l'ho inviata via mail al sig. e non ricordo se mandai per conoscenza la documentazione Tes_1
alla società ; il sig. successivamente mi chiese una nuova copia di tutta CP_2 Tes_1
la documentazione da presentare all'Ispettorato del lavoro e io gliela inviai;
non so se l abbia acquistato dei quadri da , posso dire che ci CP_2 CP_6 CP_2
consegnò due quadretti da aggiungere, mentre i quadri principali e l'altro materiale indicato nella fattura sono stati forniti da noi;
ci diede i due CP_2
quadretti e i faretti che ci fece installare;
inoltre i quadri della gru e quelli del
Pag. 6 a 9 silos che ci chiese di installare ci furono forniti da quest'ultima; quando CP_2
siamo arrivati sul cantiere la prima volta c'era soltanto un quadretto piccolo di smistamento che non era idoneo a sorreggere l'intero impianto e non era a norma, non esisteva l'impianto di messa a terra e tutte le opere che abbiamo realizzato noi” e che “sono stato dipendente per due anni e fino a due anni fa con le mansioni di elettricista-meccanico; mi sono recato in quel cantiere;
ricordo di essere andato un paio di volte con il collega e poi circa una decina di volte da Testimone_2
solo; ricordo di aver installato due quadri di cantiere e uno generale;
abbiamo effettuato la messa a terra e abbiamo installato dei faretti nelle baracche;
abbiamo Contr messo in funzione la mettendo il cavo di alimentazione della corrente e abbiamo messo in funzione il silos passando il cavo della corrente e abbiamo installato altra messa in terra intorno al ponteggio che si trovava attorno alla palazzina che stavano costruendo;
ricordo che era l'anno 2021 ma non ricordo esattamente il periodo;
ricordo che ho trovato la neve sul posto;
è vero sono quelle le lavorazioni e posso dire che nella fattura non è stata indicata l'ulteriore prestazione della messa a terra intorno al ponteggio”.
In definitiva, entrambi i testi confermavano che, in data 08 aprile 2021, su ordine di servizio della società di essersi recati da Gaeta Controparte_1
(LT) con personale della società presso il cantiere nel Comune L'Aquila, Via
Amiternum nr. 31/33, che i quadri, messi a disposizione della CP_1
erano costituiti da un Quadro Principale sotto contatore composto da n. 5
[...]
magnetotermici differenziali nonché, da un quadro da cantiere Modello GW68473 nonché da quadro da cantiere Modello GW68482, di poi installati sulla base del documento denominato “layout di cantiere” all'interno del cantiere nel Comune
L'Aquila, Via Amiternum nr. 31/33.
Quindi, deve considerarsi assolto l'onere della prova incombente in capo alla odierna opposta.
Pag. 7 a 9 Di contro, l'opponente non ha fornito prove in merito alla sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato, contravvenendo così all'onere probatorio su di esso gravante.
Invero, i testi di parte opponente escussi nulla potevano riferire in ordine all'incarico affidato dalla società alla avendo espressamente Pt_1 CP_1
dichiarato di aver appreso di tale circostanza da altri dipendenti;
segnatamente il teste , escusso alla udienza del 19.4.2024 riferiva “non ero presente Tes_4
quando il materiale è stato installato ma mi sono interfacciato con il tecnico arch.
che ha già testimoniato, il quale mi riferii che operai dell'arca Tes_5
installarono detto materiale nel cantiere”.
Ancora, risulta per tabulas che i materiali oggetto di acquisto dalla società Contr Punto Luce S.r.l. risultavano del tutto diversi da quelli forniti dalla società ed utilizzati, di poi, in un diverso contesto temporale, per altre lavorazioni relative, fra l'altro, ad un diverso incarico affidato alla società Parte_2
Ritenuta per tali ragioni la infondatezza dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente procedimento seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n.
55/14, (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), tenuto conto del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
A) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.
2399/2022 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 14.6.2022, e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
Pag. 8 a 9 B) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Aversa, 25.9.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Caradonna
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