Art. 2.
Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , ed alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', per conto e nome dello Stato.
Per i versamenti relativi alle quote di partecipazione italiana al Fondo monetario internazionale ed alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, di cui alla legge 23 marzo 1947, n. 132 , ed alla presente legge, il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facolta' di concedere agli Istituti finanziari italiani medesimi le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle proprie disponibilita', per conto e nome dello Stato.