CASS
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 17709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17709 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ND nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma in data 09/01/2025 preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla trattazione orale in presenza udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli udite le conclusioni con le quali il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AS RR D'UI ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Angelo Staniscia che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2025 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 20/06/2024, ha applicato nei confronti di AN ND, in relazione ai reati contestati ai capi 1) (art. 416, comma 1, 2, 3, 5 e 416 bis.1 cod. pen.) e 12) (artt. 81, 648 bis, 416 bis.1 cod. pen.), la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso AN tramite il suo difensore articolando i 1 ,21A- Penale Sent. Sez. 2 Num. 17709 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/04/2025 seguenti motivi : 2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1 - bis cod. proc. pen.). L'atto di impugnazione difetterebbe di specificità ; non avendo il Pubblico ministero censurato adeguatamente le argomentazioni con le quali il Gip aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere non avendo ravvisato, rispetto alla posizione di AN, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e "apoditticità" della motivazione / avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, sulla base di contatti e rapporti con diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento penale, senza enucleare profili di illiceità ,tanto più che la condotta contestata all'indagato al capo 12) era risalente nel tempo (anno 2018) e che l'ultimo reato fine dell'ipotizzata associazione, risalirebbe al 2021. 3. Con memoria datata 24/03/2025, l'avv. Angelo Staniscia ha presentato motivi nuovi con i quali ha insistito nel'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente va osservato che la censura difensiva sollevata all'odierna udienza dall' avvocato Angelo Staniscia circa la nullità assoluta del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio, è manifestamente infondata. Il difensore assume di non avere ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 309 cod. proc. pen. per il giorno 09/01/2025, pur avendo comunicato all'Ufficio GUP del Tribunale di Roma, via PEC, in data 09/07/2024 e cioè in data antecedente all'avviso di fissazione udienza ( datato 08/11/2024), l'atto di nomina. Rileva il Collegio che dall'esame degli atti processuali / cui il Collegio ha accesso data la natura del vizio, e dalla produzione documentale effettuata dalla difesa all'odierna udienza, emerge chiaramente come la comunicazione dell'atto di nomina, inviata dal difensore via PEC, non riguardasse l'odierno procedimento rubricato al n. 43398 r.g.n.r., ma altro procedimento recante il numero 43389 r.g.n.r. ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), per tale motivo deve ritenersi che il Tribunale non abbia avuto contezza della nomina dell'avv. Staniscia ai fini dell'avviso posto che l'errore nell'indicazione del numero di procedimento, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non rappresenta un mero refuso, ma è stato determinante ai fini della allegazione (o meno) della nomina agli atti al fascicolo, trattandosi di errore che ha riguardato un elemento essenziale del procedimento, rilevante ai fini dell'identificazione dello stesso. 3. Venendo ora al merito delle questioni sollevate. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero in relazione ai capi 2 1) e 12) della contestazione provvisoria , avuto riguardo al solo profilo delle esigenze cautelari. Si sostiene che l'appello sarebbe generico per avere l'impugnante omesso di opporre alle considerazioni del G.i.p., che non aveva ravvisato il pericolo di reiterazione dei reati, specifiche deduzioni. Invero, l'impugnazione del Pubblico Ministero appare tutt'altro che generica in quanto è la motivazione del G.i.p., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ad essere mancante rispetto alla posizione effettivamente ricoperta dal ricorrente. Il giudice ha rigettato la misura cautelare per mancanza delle esigenze cautelari "in ragione della personalità dei singoli desunta dai precedenti penali e di polizia e dalle concrete attività poste in essere, nonché del lasso di tempo intercorso dai fatti. Nello specifico, con riguardo a soggetti che hanno ricoperto un ruolo di mero partecipe dell'associazione con mansioni di monetizzatori oppure di fittizio intestatario, hanno ben maggiore incidenza le misura caute/ari rea/i, di cui si dirà in seguito". Al riguardo il Pubblico Ministero pertinentemente osservava che la stringata motivazione dell'ordinanza di rigetto non era riferibile ad AN il quale, per come emerge dai capi di incolpazione, non era affatto un partecipe con mansioni di "monetizzatore" o "intestatario fittizio", ma era un associato pienamente inserito nell'attività del sodalizio, cui forniva un consistente apporto organizzativo collaborando in maniera continuativa con i partecipanti al sodalizio di maggiore spessore. 3. Il Pubblico ministero ha posto in evidenza che la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416, aggravato ex 416 bis.l. cod. pen. implicava, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, Rv.257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Rv. 258664). E stato anche rilevato che può fare eccezione il caso in cui per l'apoditticità della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Sez. 6, n. 277, cit.). 3. Nel caso di specie l'ordinanza del G.i.p. in merito all'esistenza delle esigenze cautelari in relazione ai capi 1) e 12), risulta laconica e all'evidenza condizionata dal mancato rilievo della reale posizione del ricorrente il quale invece, come osservato dal Tribunale, era stato ritenuto diretto collaboratore di NT OL soggetto di vertice dell'associazione ( cfr. pag. 4), era inserito nel sodalizio criminoso ( cfr. nota a pag. 4 in cui si da' atto dell'intervenuto giudicato cautelare) con un ruolo affatto marginale, trattandosi di un soggetto inserito in maniera organica e stabile nel sodalizio che aveva collaborato in maniera continuativa con i partecipanti di maggiore spessore criminale e, con riferimento al capo 12) che non si trattava di mero prestanome, ma di un soggetto che concorreva con LL e AG, soci occulti, alla gestione di fatto delle società utilizzate per le operazioni di riciclaggio ( cfr. pagg. 22 e 23 dell'ordinanza). In conclusione, quanto al primo motivo devono escludersi profili di genericità ,potendo il P.M. appellante ripr,o4rre, a fronte di una motivazione del G.i.p. mancante in relazione al profilo delle esigenze cautelari riferite ad AN, richiamare gli elementi invocati al fine di suffragare la sussistenza di esigenze cautelari. 4. Il secondo motivo che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari perché "apodittica", è manifestamente infondato. Il Tribunale ha indicato le ragioni del proprio convincimento in merito alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, spiegando che il fatto che la consumazione dei reati fine si fosse arrestata al 2012,, non escludeva la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, poichè risultava che AN, negli anni successivi, aveva continuato ad intrattenere rapporti economici con diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento;
pertanto la condotta dello stesso, lungi dall'essere improntata ad un diverso stile di vita dimostrava la perduranza nel tempo di rapporti illeciti ( cfr. pag. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata in cui la Corte indica i soggetti coinvolti nel procedimento con i quali AN ha continuato ad avere contatti negli anni successivi sino al 2022, come riportato nell'informativa di PG del 03/05/2024). 5. Inoltre, osservava il Tribunale che in relazione al delitto associativo aggravato ex art. 416 bis. 1 cod,. pen„ la difesa non aveva addotto elementi idonei a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., risultando piuttosto dimostrata la perdurante disponibilità di AN verso capi e organizzatori del sodalizio. Il Tribunale si è adeguato al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, nella specie risalenti al 2018, non può da solo, nel caso di reati ricompresi nel catalogo di quelli indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rappresentare la prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, come uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari ( Sez.2, n.7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; conf. Sez.5, n.16434 del 21/02/2024, Rv. 286267; Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766; Sez.2, n.38848 del 14/07/20 21, Rv. 282131; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631). Il Collegio è consapevole dell'emersione di un orientamento giurisprudenziale che onera il giudice di una motivazione specifica in caso di sussistenza di un significativo "tempo silente"; di recente, infatti, è stato affermato che "In tema di misure caute/ari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un 4 rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte de/l'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen." ( Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, Rv.285895; Sez.6, n.31587 del 30/05/2023, Rv.285272). In realtà, i due orientamenti non presentano una sostanziale contrapposizione in quanto non vi è dubbio che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che può, tuttavia, essere superata in quanto il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", è comunque tenuto a valutare, anche in forza delle massime di esperienza sui diversi tipi di associazione criminale, gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti, non essendo consentito nel nostro ordinamento alcun automatismo valutativo (cfr. Sez.5, n.806 del 27/09/2023, Rv.285879; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698), dovendosi comunque ritenere necessario motivare adeguatamente sull'esistenza delle esigenze cautelari laddove siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti le ragioni per escluderle. 6. Nella specie l'ordinanza impugnata ha fornito sul punto una motivazione congrua e specifica, evidenziando che dagli atti investigativi era emerso che il ricorrente aveva continuato ad avere rapporti con i soggetti appartenenti al sodalizio criminoso e si era reso disponibile nei loro confronti, considerando questi aspetti rilevanti al fine di valutare il concreto rischio di recidivanza. A fronte di tali evidenze processuali, il solo decorso del tempo dalla commissione dei fatti,, non può essere considerato elemento dirimente per vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di altre circostanze che possano indurre a ritenere che AN abbia effettivamente reciso i legami con gli associati. 7. Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 09/04/2025
udite le conclusioni dell'avv. Angelo Staniscia che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 09/01/2025 il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero e in riforma dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 20/06/2024, ha applicato nei confronti di AN ND, in relazione ai reati contestati ai capi 1) (art. 416, comma 1, 2, 3, 5 e 416 bis.1 cod. pen.) e 12) (artt. 81, 648 bis, 416 bis.1 cod. pen.), la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso AN tramite il suo difensore articolando i 1 ,21A- Penale Sent. Sez. 2 Num. 17709 Anno 2025 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 09/04/2025 seguenti motivi : 2.1. violazione di legge processuale (art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1 - bis cod. proc. pen.). L'atto di impugnazione difetterebbe di specificità ; non avendo il Pubblico ministero censurato adeguatamente le argomentazioni con le quali il Gip aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere non avendo ravvisato, rispetto alla posizione di AN, il pericolo concreto ed attuale di reiterazione dei reati. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e "apoditticità" della motivazione / avendo il Tribunale ritenuto la sussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione del reato, sulla base di contatti e rapporti con diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento penale, senza enucleare profili di illiceità ,tanto più che la condotta contestata all'indagato al capo 12) era risalente nel tempo (anno 2018) e che l'ultimo reato fine dell'ipotizzata associazione, risalirebbe al 2021. 3. Con memoria datata 24/03/2025, l'avv. Angelo Staniscia ha presentato motivi nuovi con i quali ha insistito nel'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. 2. Preliminarmente va osservato che la censura difensiva sollevata all'odierna udienza dall' avvocato Angelo Staniscia circa la nullità assoluta del provvedimento impugnato per violazione del principio del contraddittorio, è manifestamente infondata. Il difensore assume di non avere ricevuto la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata ex art. 309 cod. proc. pen. per il giorno 09/01/2025, pur avendo comunicato all'Ufficio GUP del Tribunale di Roma, via PEC, in data 09/07/2024 e cioè in data antecedente all'avviso di fissazione udienza ( datato 08/11/2024), l'atto di nomina. Rileva il Collegio che dall'esame degli atti processuali / cui il Collegio ha accesso data la natura del vizio, e dalla produzione documentale effettuata dalla difesa all'odierna udienza, emerge chiaramente come la comunicazione dell'atto di nomina, inviata dal difensore via PEC, non riguardasse l'odierno procedimento rubricato al n. 43398 r.g.n.r., ma altro procedimento recante il numero 43389 r.g.n.r. ( cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata), per tale motivo deve ritenersi che il Tribunale non abbia avuto contezza della nomina dell'avv. Staniscia ai fini dell'avviso posto che l'errore nell'indicazione del numero di procedimento, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale del riesame, non rappresenta un mero refuso, ma è stato determinante ai fini della allegazione (o meno) della nomina agli atti al fascicolo, trattandosi di errore che ha riguardato un elemento essenziale del procedimento, rilevante ai fini dell'identificazione dello stesso. 3. Venendo ora al merito delle questioni sollevate. Il ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dell'appello del Pubblico ministero in relazione ai capi 2 1) e 12) della contestazione provvisoria , avuto riguardo al solo profilo delle esigenze cautelari. Si sostiene che l'appello sarebbe generico per avere l'impugnante omesso di opporre alle considerazioni del G.i.p., che non aveva ravvisato il pericolo di reiterazione dei reati, specifiche deduzioni. Invero, l'impugnazione del Pubblico Ministero appare tutt'altro che generica in quanto è la motivazione del G.i.p., in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, ad essere mancante rispetto alla posizione effettivamente ricoperta dal ricorrente. Il giudice ha rigettato la misura cautelare per mancanza delle esigenze cautelari "in ragione della personalità dei singoli desunta dai precedenti penali e di polizia e dalle concrete attività poste in essere, nonché del lasso di tempo intercorso dai fatti. Nello specifico, con riguardo a soggetti che hanno ricoperto un ruolo di mero partecipe dell'associazione con mansioni di monetizzatori oppure di fittizio intestatario, hanno ben maggiore incidenza le misura caute/ari rea/i, di cui si dirà in seguito". Al riguardo il Pubblico Ministero pertinentemente osservava che la stringata motivazione dell'ordinanza di rigetto non era riferibile ad AN il quale, per come emerge dai capi di incolpazione, non era affatto un partecipe con mansioni di "monetizzatore" o "intestatario fittizio", ma era un associato pienamente inserito nell'attività del sodalizio, cui forniva un consistente apporto organizzativo collaborando in maniera continuativa con i partecipanti al sodalizio di maggiore spessore. 3. Il Pubblico ministero ha posto in evidenza che la gravità indiziaria in ordine al delitto di cui all'art. 416, aggravato ex 416 bis.l. cod. pen. implicava, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., anche la sussistenza delle esigenze cautelari. La Corte di cassazione ha più volte rilevato che i motivi di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione ma devono soddisfare, a pena di inammissibilità, il requisito della specificità, consistente nella precisa indicazione dei punti censurati e delle questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame (Sez. 6, n. 277 del 7/11/2013, Rv.257772; Sez. 6, n. 47546 del 1/10/2013, Rv. 258664). E stato anche rilevato che può fare eccezione il caso in cui per l'apoditticità della decisione del G.I.P. sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta (Sez. 6, n. 277, cit.). 3. Nel caso di specie l'ordinanza del G.i.p. in merito all'esistenza delle esigenze cautelari in relazione ai capi 1) e 12), risulta laconica e all'evidenza condizionata dal mancato rilievo della reale posizione del ricorrente il quale invece, come osservato dal Tribunale, era stato ritenuto diretto collaboratore di NT OL soggetto di vertice dell'associazione ( cfr. pag. 4), era inserito nel sodalizio criminoso ( cfr. nota a pag. 4 in cui si da' atto dell'intervenuto giudicato cautelare) con un ruolo affatto marginale, trattandosi di un soggetto inserito in maniera organica e stabile nel sodalizio che aveva collaborato in maniera continuativa con i partecipanti di maggiore spessore criminale e, con riferimento al capo 12) che non si trattava di mero prestanome, ma di un soggetto che concorreva con LL e AG, soci occulti, alla gestione di fatto delle società utilizzate per le operazioni di riciclaggio ( cfr. pagg. 22 e 23 dell'ordinanza). In conclusione, quanto al primo motivo devono escludersi profili di genericità ,potendo il P.M. appellante ripr,o4rre, a fronte di una motivazione del G.i.p. mancante in relazione al profilo delle esigenze cautelari riferite ad AN, richiamare gli elementi invocati al fine di suffragare la sussistenza di esigenze cautelari. 4. Il secondo motivo che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari perché "apodittica", è manifestamente infondato. Il Tribunale ha indicato le ragioni del proprio convincimento in merito alla sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati, spiegando che il fatto che la consumazione dei reati fine si fosse arrestata al 2012,, non escludeva la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, poichè risultava che AN, negli anni successivi, aveva continuato ad intrattenere rapporti economici con diversi soggetti coinvolti nel presente procedimento;
pertanto la condotta dello stesso, lungi dall'essere improntata ad un diverso stile di vita dimostrava la perduranza nel tempo di rapporti illeciti ( cfr. pag. 23 e 24 dell'ordinanza impugnata in cui la Corte indica i soggetti coinvolti nel procedimento con i quali AN ha continuato ad avere contatti negli anni successivi sino al 2022, come riportato nell'informativa di PG del 03/05/2024). 5. Inoltre, osservava il Tribunale che in relazione al delitto associativo aggravato ex art. 416 bis. 1 cod,. pen„ la difesa non aveva addotto elementi idonei a superare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3 bis, cod. proc. pen., risultando piuttosto dimostrata la perdurante disponibilità di AN verso capi e organizzatori del sodalizio. Il Tribunale si è adeguato al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il "tempo silente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso temporale tra l'emissione della misura ed i fatti contestati, nella specie risalenti al 2018, non può da solo, nel caso di reati ricompresi nel catalogo di quelli indicati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rappresentare la prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, come uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari ( Sez.2, n.7837 del 12/02/2021, Rv. 280889; conf. Sez.5, n.16434 del 21/02/2024, Rv. 286267; Sez.2, n.6592 del 25/01/2022, Rv.282766; Sez.2, n.38848 del 14/07/20 21, Rv. 282131; Sez.5, n.35848 del 11/06/2018, Rv. 273631). Il Collegio è consapevole dell'emersione di un orientamento giurisprudenziale che onera il giudice di una motivazione specifica in caso di sussistenza di un significativo "tempo silente"; di recente, infatti, è stato affermato che "In tema di misure caute/ari, ai fini del superamento della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,anche in relazione al reato di partecipazione ad associazioni mafiose "storiche" deve essere espressamente considerato dal giudice, alla luce di una esegesi costituzionalmente orientata della citata presunzione, il tempo trascorso dai fatti contestati, ove si tratti di un 4 rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte de/l'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra "gli elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze caute/ari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen." ( Sez.6, n.2112 del 22/12/2023, Rv.285895; Sez.6, n.31587 del 30/05/2023, Rv.285272). In realtà, i due orientamenti non presentano una sostanziale contrapposizione in quanto non vi è dubbio che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che può, tuttavia, essere superata in quanto il giudice, senza dover dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", è comunque tenuto a valutare, anche in forza delle massime di esperienza sui diversi tipi di associazione criminale, gli elementi astrattamente idonei a escludere tale presunzione, desunti dalla fattispecie di reato per il quale si procede, dalle concrete modalità del fatto e dalla risalenza dei fatti illeciti, non essendo consentito nel nostro ordinamento alcun automatismo valutativo (cfr. Sez.5, n.806 del 27/09/2023, Rv.285879; Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698), dovendosi comunque ritenere necessario motivare adeguatamente sull'esistenza delle esigenze cautelari laddove siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti le ragioni per escluderle. 6. Nella specie l'ordinanza impugnata ha fornito sul punto una motivazione congrua e specifica, evidenziando che dagli atti investigativi era emerso che il ricorrente aveva continuato ad avere rapporti con i soggetti appartenenti al sodalizio criminoso e si era reso disponibile nei loro confronti, considerando questi aspetti rilevanti al fine di valutare il concreto rischio di recidivanza. A fronte di tali evidenze processuali, il solo decorso del tempo dalla commissione dei fatti,, non può essere considerato elemento dirimente per vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in assenza di altre circostanze che possano indurre a ritenere che AN abbia effettivamente reciso i legami con gli associati. 7. Per tutte queste ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
p.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen. Così deciso il 09/04/2025