Decreto cautelare 28 agosto 2025
Ordinanza cautelare 26 settembre 2025
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 30/04/2026, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00739/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00758/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2025, proposto da
Ditta Dal Milanese S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Pilia, Francesca Piga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- dell’ordinanza dirigenziale n. 53 del 25 agosto 2025 avente ad oggetto la chiusura dell’attività commerciale costituita dal ristorante “Casa BO, a firma del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità;
- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto, incluso, ove occorrer possa, dell’ordinanza sindacale n. 52 del 10 luglio 2025 (non conosciuta e non conoscibile – perché non pubblicata - mediante consultazione del sito istituzionale dell’ente).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. La ditta “Dal Milanese S.r.l.” ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 53 del 25/08/2025 avente ad oggetto la chiusura dell’attività commerciale costituita dal ristorante “Casa BO , a firma del Dirigente del Settore SUAPE, Manutenzioni e Viabilità.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, il Dirigente “PREMESSO che in data 29/05/2025 e in data 23/06/2025, personale appartenente all’Ufficio di Polizia Commerciale del Comando di Polizia Locale di Olbia, a seguito di ispezione presso l’attività commerciale denominata “Casa BO, sita ad Olbia, in Località San Pantaleo, Piazza della Chiesa, n. 3, della Ditta Dal Milanese S.r.l., p.iva 11510270967, accertava la violazione dell’art. 20, commi 3 e 4 del D.lgs n. 285/1992 e s.m.i (Codice della strada) e redigevano il verbale n. 180056K del 29/05/2025 e il verbale n. 290050K del 23/06/2025, riportando le seguenti rispettive motivazioni: - - […accertavano occupazione di suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione… nello specifico si riscontrava la presenza di 26 tavolini, 52 sedie, 3 ombrelloni, 2 botti, 1 tavolo in legno e 5 fioriere, il tutto per un totale di m. 14x5 crca…]; contemporaneamente si intimava la rimozione da effettuarsi entro cinque giorni; […occupava l’area antistante all’attività stessa con 25 tavoli, 37 sedie e 2 panchine per mq. 41,27 senza il prescritto titolo…]; contemporaneamente si intimava la rimozione. CONSIDERATO che nel caso specifico ricorre la fattispecie per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 16-17 e 18 della Legge n. 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, la quale in particolare prevede che, nei casi di accertamento dell’illecito di indebita occupazione di suolo pubblico ai sensi dell’art. 20 del .lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Codice della strada), il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, ove trattasi di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o delle prestazioni di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) giorni; PRESO ATTO che le violazioni, nell’ambito di un’occupazione a fine di commercio, sono state commesse su una strada urbana di questo Comune, e precisamente in località San Pantaleo, in Piazza della Chiesa, ove è ubicato il citato esercizio commerciale; VISTA la necessità di inibire l’utilizzo del suolo pubblico, in assenza di idonea concessione, ed in violazione del Codice della strada; CONSIDERATO che il crescente fenomeno di occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di titolari di esercizi commerciali è oggetto di persistenti segnalazioni da parte dei cittadini, e da numerose sanzioni erogate dagli organi di vigilanza, tale da generare un fenomeno di degrado avente dimensione collettiva e radicata nel contesto urbano, tale da rendere necessaria una nuova valutazione generale dell’equilibrio tra l’interesse pubblico di massima fruizione del suolo pubblico, da un lato, e l’interesse pubblico di tutela del patrimonio, dall’altro; CONSIDERATO che il mancato ricorso a detto potere inibitorio, ex art 3 della legge n. 94/2009, incentiverebbe l’utilizzo irregolare del patrimonio pubblico cittadino, con un sicuro impatto sulla fruibilità dello stesso, e ponendo a rischio i pedoni, costretti a transitare quasi al centro della carreggiata anziché sulla porzione di superficie occupata abusivamente […]” ha ritenuto di ordinare l’immediata rimozione dell’occupazione abusiva del suolo pubblico e il ripristino dello stato dei luoghi, a spese del ricorrente, disponendo altresì la chiusura dell’attività commerciale ubicata ad Olbia, in località San Pantaleo, in Piazza della Chiesa, per un periodo di 5 (cinque) giorni consecutivi a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell’ordinanza impugnata e comunque fino al pieno adempimento dell’ordine.
2. Dell’impugnato provvedimento la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti anche in forma monocratica, lamentando:
I. la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 ;
II. la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 16, della l. n. 94/2009, il difetto di motivazione, l’erroneità dei presupposti e l’incompetenza. In sintesi, la ricorrente ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della norma richiamata in rubrica, atteso che l’occupazione (non totalmente abusiva, essendo egli titolare di concessione di suolo pubblico) ha riguardato una porzione di piazza e non una strada e non vi sarebbero ragioni di sicurezza pubblica riferibili al contesto specifico della piazza di San Pantaleo. In via residuale, il ricorrente ha rilevato anche il vizio d’incompetenza relativa, atteso che la norma attribuisce al Sindaco il potere di assumere tali ordinanze, mentre nel caso specifico l’ordinanza è stata emessa da un dirigente in assenza di una delega di funzioni.
3. Con decreto monocratico del 28 agosto 2025, il T.A.R. ha concesso la tutela cautelare richiesta dalla ricorrente.
4. Il Comune di Olbia si è costituito in giudizio, in data 22 settembre 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare ed eccependo, tra le altre cose, l’inammissibilità del ricorso atteso che la ricorrente non ha impugnato i verbali sottesi all’ordinanza, provvedendo altresì al pagamento delle sanzioni con gli stessi irrogate e al ripristino dello stato dei luoghi. Ciò renderebbe inammissibile l’impugnazione limitata alla sola sanzione della chiusura dell’esercizio commerciale che rappresenterebbe una conseguenza automatica dell’accertata occupazione di suolo pubblico.
5. Con ordinanza del 26 settembre 2025, resa all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha confermato la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato, già disposta mediante decreto presidenziale.
5.1. In previsione della decisione del merito, le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm.
5.2. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale. Invero, la mancata impugnazione dei verbali di accertamento e il pagamento delle relative sanzioni da parte del ricorrente non può risolversi in una rinuncia ad esercitare il proprio diritto d’azione, che avrebbe richiesto una esplicita e univoca manifestazione di piena adesione al provvedimento amministrativo. Al contrario, il ricorrente, pur procedendo in tal senso, si è tempestivamente rivolto a questo T.A.R. invocando altresì la tutela monocratica e contestando in radice l’esistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio (tanto sotto il profilo ripristinatorio, quanto con riferimento alla chiusura dell’esercizio commerciale).
Ciò è sufficiente per rigettare l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa comunale, non essendovi stata alcuna acquiescenza ai provvedimenti impugnati.
1.1. Venendo al merito, il ricorso non è fondato.
1.2. Occorre procedere, in primo luogo, all’esame del dettato normativo e, segnatamente, dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 che così dispone “il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”.
La giurisprudenza amministrativa, al riguardo, ha già affermato che “non vi è ragione per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale secondo cui la disposizione normativa succitata autorizza il sindaco ad ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di indebita occupazione di suolo pubblico, senza attribuirgli al riguardo alcun potere discrezionale, in ragione dell'interesse pubblico generale da tutelare, consistente nella piena fruibilità delle strade urbane da parte di tutti i cittadini; la chiusura dell'esercizio per un periodo di cinque giorni rappresenta la misura minima della sanzione in caso di occupazione indebita di suolo pubblico per fini commerciali” (Cons. Stato Sez. V, 07 giugno 2022, n. 4651; in senso analogo Cons. Stato, V, 14 giugno 2017, n. 2892; 27 marzo 2015, nn. 1611 e 1621; 14 ottobre 2014, n. 5066). E, ancora, “[…] La misura interdittiva di che trattasi è suscettibile, dunque, di legittima applicazione a fronte delle violazioni consumate dall’occupazione di suolo pubblico “abusiva” (in assenza di titolo; ovvero, laddove sia stata rilasciata la concessione, in eccedenza rispetto alla superficie in essa contemplata e per la relativa porzione di suolo)” (v. ex multis , T.A.R. Lazio, sentenza n. 588/2014).
1.3. L’orientamento in esame, assolutamente pacifico, determina che l’accertata occupazione di una strada pubblica esclude qualsiasi discrezionalità in capo al Sindaco, in ragione della sussistenza dell’interesse pubblico alla fruibilità delle strade urbane, presunto dal legislatore. La norma, che a ben vedere consente l’esercizio del descritto potere ripristinatorio/sanzionatorio da parte dell’Autorità amministrativa anche “per ogni luogo”, è stata oggetto di opposte interpretazioni in questo giudizio con riferimento alla sussunzione della Piazza (in cui si trova l’esercizio commerciale del ricorrente) nelle nozioni di “strada”, di “sede stradale” o di “altro luogo”. Da ultimo, in previsione della trattazione del merito della causa, l’Amministrazione comunale ha depositato l’attestazione dell’Ufficio viabilità comunale (del 24 settembre 2025) da cui emerge che la Piazza in questione ha caratteristiche oggettive tecniche tali da essere classificata “strada” ai sensi dell’art. 2 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992); nel medesimo senso, l’Amministrazione ha dato atto di come, a giudizio della Polizia Locale, l’area ricompresa nella Piazza della Chiesa si configuri come porzione di corsia stradale per quanto disciplinato dal Codice della Strada, rispetto alla quale il Comune ha deciso di istituire un’area pedonale nella quale sono comunque destinati a transitare mezzi di soccorso, di polizia, di carico e scarico merci.
A fronte di tali attestazioni, il ricorrente non ha svolto alcuna puntuale contestazione, limitandosi a reiterare la propria tesi.
In questo quadro, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia fornito sufficienti elementi per affermare la natura di strada urbana anche dell’area in contestazione tra le parti con la conseguenza che, in applicazione del sopra richiamato orientamento interpretativo, non le era richiesta alcuna specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso alla misura interdittiva adottata. Trattandosi dell’esercizio di un potere vincolato, volto ad interdire lo svolgimento dell’attività commerciale, che discende automaticamente dall’accertata occupazione abusiva, non assume rilievo la lamentata violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto influire sull’esito del procedimento.
1.4. Allo stesso tempo, come già esposto, non deve essere condivisa la tesi per la quale la misura interdittiva sarebbe applicabile alle sole occupazioni totalmente abusive: si tratta, invero, di interpretazione non direttamente riconducibile al testo della norma e, in buona parte, basata sulle peculiarità dei casi concreti richiamati dal ricorrente (ovvero a quelle fattispecie in cui la stessa Autorità comunale si era autovincolata ad applicare l’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 alle sole ipotesi di occupazione totalmente abusiva, v. T.A.R. Lazio, sentenza n. 14214/2023).
1.5. È infondata anche la censura, formulata in via residuale dal ricorrente, mediante la quale è stata contestata la competenza del Dirigente comunale all’adozione della misura interdittiva trattandosi, in tesi, di potere non delegabile dal Sindaco. Si tratta, a ben vedere, di una tesi che la giurisprudenza amministrativa ha già ampiamente disatteso rilevando la natura vincolata del potere esercitato dai Dirigenti comunale delegati, nonché la piena legittimità delle ordinanze comunali adottate a tal fine. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm., si richiamano le plurime sentenze che si sono già espresse su tale profilo: Tar Lazio, Roma, sentenza 2592/2023, sez. II ter 20 dicembre 2022, n. 1716, che richiama Consiglio di Stato sentenza n. 2892/2017; in termini, Consiglio di Stato n. 5066/2014; nonché nn. 1611 e 1621/2015; nello stesso senso Tar Lazio sentenza n. 2245 del 2015, nonché ex multis sentenze nn. 7931 e 7949 del 13 agosto 2013, n. 1055 e n. 7640 del 2015.
1.6. Da ultimo, devono essere disattese anche quelle ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente volte a far derivare l’illegittimità del provvedimento impugnato dalla mancata notifica di uno dei due verbali di accertamento ivi citati o dal successivo rilascio della concessione anche per l’area occupata abusivamente.
Quanto al primo profilo, la doglianza, peraltro non articolata nel ricorso introduttivo, è infondata atteso che non è la recidiva il presupposto per l’applicazione dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, essendo sufficiente anche un solo accertamento di occupazione abusiva.
Relativamente al successivo rilascio del titolo anche per l’area occupata abusivamente, la circostanza per la quale la domanda era stata presentata sin dal mese di aprile 2025 non era sufficiente per considerare lecita la successiva occupazione da parte della ricorrente, né la stessa può essere legittimata dal mero rilievo per il quale il procedimento è stato concluso tardivamente dal Comune.
Per le ragioni esposte, tutti i motivi di impugnazione devono essere rigettati.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della complessità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO