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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 23/02/2026, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1515/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2564/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia - Via Umberto 131 95032 Fiumefreddo Di Sicilia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6487/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2794 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 847/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6487/2023 del 22.09.2023, depositata il 24.10.2023, la C.G.T. di primo grado Catania rigettava il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso del Comune di Fiumefreddo, di accertamento dell'insufficiente versamento della imposta IMU per l'anno 2016, non avendo dato prova, il ricorrente, del possesso, in capo alla affittuaria Nominativo_1, del titolo di imprenditore agricolo a titolo principale, atta a legittimare, a termini dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011, conv. nella L. 214/2011, la esenzione di detta imposta per il fondo rustico condotto in affitto, nulla disponendo sulle spese di giudizio per non avere svolto l'intimato Comune attività difensiva.
Con il proposto appello, il Ricorrente_1 insiste sulla illegittimità dell'impugnato accertamento per il preteso insufficiente versamento della imposta IMU per l'anno 2016, per fondarsi su una pretesa natura edificabile del cespite al progressivo n. 16 del quadro catastale e contabile riportato nell' accertamento e per avere assoggettato a detta imposta i cespiti riportati ai progressivi 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19 e 22 del suddetto quadro catastale e contabile, seppure esenti da detta imposta, per trattarsi di fondi rustici condotti in affitto da Nom._1
, imprenditore agricolo a titolo principale, ha chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, annullarsi l'impugnato avviso di accertamento, con le spese.
L'appellato Comune di Fiumefreddo non ha spiegato attività difensiva.
La causa si è decisa nella adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, non avendo dato prova, il ricorrente, con riferimento ai cespiti riportati ai sopradetti progressivi 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19 e 22, della asserita veste di imprenditore agricolo a titolo principale della Nominativo_1, presupposto cui è condizionata la invocata esenzione, non rilevando che detto titolo sia stato rilasciato da detto Comune in via provvisoria, se non confermato dal titolo che riconosca siffatta, asserita qualifica in via definitiva.
In quanto al valore assegnato al cespite n.16 del quadro catastale e contabile riportato nell' accertamento,
l'appellante non ha neppure indicato quale la diversa destinazione urbanistica del predetto suolo, documentata anche a mezzo di un certificato di destinazione urbanistica e tale da legittimare un diverso inferiore valore dello stesso.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese non avendo spiegato l'ente impositore attività difensiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia , Sezione 17,
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
TA NI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
16/05/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SCHININA' GIAMBATTISTA, Presidente e Relatore
FAILLA CARMELO, Giudice
SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 16/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2564/2024 depositato il 24/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumefreddo Di Sicilia - Via Umberto 131 95032 Fiumefreddo Di Sicilia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6487/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
7 e pubblicata il 24/10/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2794 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 847/2025 depositato il
23/05/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 6487/2023 del 22.09.2023, depositata il 24.10.2023, la C.G.T. di primo grado Catania rigettava il ricorso proposto dal Ricorrente_1 avverso l'avviso del Comune di Fiumefreddo, di accertamento dell'insufficiente versamento della imposta IMU per l'anno 2016, non avendo dato prova, il ricorrente, del possesso, in capo alla affittuaria Nominativo_1, del titolo di imprenditore agricolo a titolo principale, atta a legittimare, a termini dell'art. 8 bis del D.L. 201/2011, conv. nella L. 214/2011, la esenzione di detta imposta per il fondo rustico condotto in affitto, nulla disponendo sulle spese di giudizio per non avere svolto l'intimato Comune attività difensiva.
Con il proposto appello, il Ricorrente_1 insiste sulla illegittimità dell'impugnato accertamento per il preteso insufficiente versamento della imposta IMU per l'anno 2016, per fondarsi su una pretesa natura edificabile del cespite al progressivo n. 16 del quadro catastale e contabile riportato nell' accertamento e per avere assoggettato a detta imposta i cespiti riportati ai progressivi 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19 e 22 del suddetto quadro catastale e contabile, seppure esenti da detta imposta, per trattarsi di fondi rustici condotti in affitto da Nom._1
, imprenditore agricolo a titolo principale, ha chiesto, pertanto, in riforma della appellata sentenza, annullarsi l'impugnato avviso di accertamento, con le spese.
L'appellato Comune di Fiumefreddo non ha spiegato attività difensiva.
La causa si è decisa nella adunanza in camera di consiglio del 16.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, non avendo dato prova, il ricorrente, con riferimento ai cespiti riportati ai sopradetti progressivi 5, 6, 7, 8, 15, 16, 19 e 22, della asserita veste di imprenditore agricolo a titolo principale della Nominativo_1, presupposto cui è condizionata la invocata esenzione, non rilevando che detto titolo sia stato rilasciato da detto Comune in via provvisoria, se non confermato dal titolo che riconosca siffatta, asserita qualifica in via definitiva.
In quanto al valore assegnato al cespite n.16 del quadro catastale e contabile riportato nell' accertamento,
l'appellante non ha neppure indicato quale la diversa destinazione urbanistica del predetto suolo, documentata anche a mezzo di un certificato di destinazione urbanistica e tale da legittimare un diverso inferiore valore dello stesso.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese non avendo spiegato l'ente impositore attività difensiva.
La Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia , Sezione 17,
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Nulla sulle spese.
Catania lì 16.05.2025 Il Presidente relatore
TA NI