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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente presentato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo ha respinto l'istanza di rimborso dell'IVA, pari a euro 31.284,00, relativa al periodo d'imposta 2016.
L'imposta oggetto di richiesta di rimborso afferiva a fatture emesse dalla contribuente nei confronti di un proprio cliente, il quale, tuttavia, non provvedeva al pagamento dei corrispettivi dovuti e veniva successivamente assoggettato a procedura fallimentare.
La procedura concorsuale si concludeva senza alcun soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente, in ragione dell'insufficienza dell'attivo fallimentare, con conseguente definitiva inesigibilità del credito commerciale.
A seguito della chiusura del fallimento, la contribuente presentava istanza di rimborso dell'IVA assolta sulle fatture rimaste insolute, ritenendo integrati i presupposti per il recupero dell'imposta versata e mai incassata.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza sul presupposto della mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito e della ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa interna vigente ratione temporis.
Avverso tale diniego la contribuente ha proposto ricorso, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili di fatto e di diritto.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, evidenziando come il diritto alla restituzione dell'imposta sia sorto a seguito della chiusura infruttuosa della procedura fallimentare del debitore, intervenuta in data 5 ottobre 2022, con conseguente presentazione dell'istanza entro il termine biennale di decadenza previsto dalla normativa vigente.
Con un ulteriore motivo, la parte ha censurato la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione ratione temporis applicabile, sostenendo che l'interpretazione seguita dall'Ufficio risulta incompatibile con i principi del diritto unionale, come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in particolare in tema di neutralità dell'IVA e di irrilevanza di adempimenti meramente formali ove sia dimostrata l'infruttuosità del credito.
La ricorrente ha altresì dedotto di avere fornito idonea prova dell'inesigibilità del credito, mediante produzione di documentazione proveniente dalla curatela fallimentare, dalla quale risulta l'assoluta incapienza dell'attivo e la conseguente impossibilità di conseguire qualsivoglia soddisfacimento del credito, anche in ipotesi di tempestiva insinuazione al passivo.
La stessa ha inoltre evidenziato come l'elevato ammontare del passivo della società fallita confermi, sul piano logico e fattuale, l'oggettiva impossibilità di ottenere il pagamento delle fatture emesse, peraltro regolarmente documentate, contabilizzate e dichiarate ai fini fiscali, con integrale assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono state inoltre prospettate la violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, poiché
l'Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui la comunicazione del Curatore del fallimento non sarebbe idonea a soddisfare i requisiti sostanziali per il rimborso, anche interpretando la normativa ratione temporis (ante 2021) in modo conforme al diritto dell'Unione. Da ultimo, la ricorrente ha eccepito vizi di legittimità dell'atto sotto il profilo della notifica e della sottoscrizione, con conseguente lesione delle garanzie procedimentali.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, che in via preliminare, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale, gravando su di lui l'onere della prova dei presupposti del diritto fatto valere.
Con riferimento alla tempestività dell'istanza, l'Ufficio ha riconosciuto che la domanda è stata presentata entro il termine di cui all'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, individuando il dies a quo nella data di chiusura del fallimento, ma ha precisato che tale valutazione resta subordinata alla corretta individuazione del presupposto per la restituzione.
Nel merito, l'Amministrazione ha sostenuto la corretta applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ratione temporis, rilevando che, al momento dell'apertura della procedura concorsuale del debitore (2017), l'emissione della nota di variazione era subordinata sia all'insinuazione al passivo sia alla chiusura infruttuosa della procedura. In mancanza dell'insinuazione, la fattispecie legittimante la variazione non si sarebbe mai perfezionata.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la mera chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo non sarebbe, di per sé, idonea a fondare il diritto al rimborso in assenza della dimostrazione dell'avvenuta partecipazione al concorso e dell'infruttuosità del credito nell'ambito della procedura stessa tenuto conto che l'azienda sottoposta a procedura concorsuale era una ditta individuale e che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esdebitazione del fallito e, pertanto, il presunto credito non si è estinto, né per mancata insinuazione al fallimento, né per chiusura dello stesso.
Quanto alla giurisprudenza unionale, l'Ufficio ha osservato che la sentenza della CGUE C-146/19 non imporrebbe una disapplicazione automatica della normativa interna, riconoscendo agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'introdurre condizioni formali volte a tutelare la riscossione dell'imposta e a prevenire fenomeni evasivi. La modifica normativa del 2021, inoltre, sarebbe espressamente limitata alle procedure concorsuali avviate successivamente alla sua entrata in vigore, con esclusione di ogni efficacia retroattiva.
L'Ufficio ha infine sollevato dubbi circa l'effettività delle operazioni e la prova del mancato pagamento, evidenziando l'assenza di documentazione attestante la consegna della merce, l'inerzia nella riscossione del credito e la mancata deduzione della perdita su crediti.
Quanto ai dedotti vizi formali dell'atto impugnato, l'Ufficio ne ha eccepito l'infondatezza, sostenendo la piena regolarità della notifica e della sottoscrizione del provvedimento di diniego.
Con successive memorie illustrative, la parte istante ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, insistendo sull'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria.
In particolare, è stato chiarito che l'inquadramento dell'istanza nell'ambito dell'art. 30-ter del d.P.R. n.
633/1972, operato dallo stesso Ufficio, conferma la correttezza della domanda e rende irrilevante l'assenza di un richiamo normativo espresso nell'istanza originaria, dovendo prevalere la sostanza della pretesa sul formalismo.
La ricorrente ha poi insistito sul primato del diritto unionale, sottolineando che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia producono effetti ex tunc e che la pronuncia C-146/19 ha chiarito in modo vincolante l'illegittimità di una disciplina nazionale che subordini il diritto alla riduzione dell'IVA a un adempimento puramente formale, qualora sia dimostrata l'inutilità dell'insinuazione al passivo. In tale prospettiva, la limitazione temporale introdotta dal legislatore nazionale nel 2021 non potrebbe impedire l'applicazione dei principi unionali ai rapporti ancora pendenti. Quanto ai dubbi sollevati sull'effettività delle operazioni, la ricorrente ha evidenziato come le fatture siano state regolarmente emesse, registrate e dichiarate, che le descrizioni risultano coerenti con l'attività esercitata. Le contestazioni dell'Ufficio sono state qualificate come mere supposizioni, non supportate da concreti elementi probatori.
La ricorrente, infine, eccepisce l'inammissibilità dei motivi ulteriori introdotti dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, rilevando come le contestazioni ivi svolte in ordine all'effettività delle operazioni, al contenuto delle fatture e ai rapporti con i fornitori risultino del tutto estranee al perimetro motivazionale del provvedimento di diniego impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Fermo ha negato alla contribuente il rimborso dell'IVA assolta su fatture emesse nei confronti di un cliente successivamente dichiarato fallito, rimaste integralmente insolute a seguito della chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo applicabile ratione temporis.
Per il periodo d'imposta 2016 trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 18 del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021.
Secondo tale disciplina, il diritto alla variazione in diminuzione dell'imposta era subordinato all'infruttuosità della procedura concorsuale e, secondo l'interpretazione amministrativa allora dominante, alla previa insinuazione del creditore al passivo fallimentare.
Tale assetto normativo è stato tuttavia inciso in modo rilevante dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, dall'art. 90 della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, la quale ha affermato che il principio di neutralità dell'IVA impone agli Stati membri di consentire la riduzione della base imponibile quando il credito risulti definitivamente inesigibile, senza poter subordinare tale diritto a condizioni eccessivamente restrittive, quali l'obbligo di insinuazione al passivo.
In attuazione di tali principi, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l. n. 73/2021, riconoscendo espressamente il diritto alla variazione IVA anche in caso di mancata insinuazione al passivo, purché sussista la definitiva inesigibilità del credito.
Sul piano interpretativo, la stessa Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 181 del 7 aprile 2022, ha preso atto del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, chiarendo che, anche per le procedure concorsuali aperte anteriormente al 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche in assenza di insinuazione al passivo, qualora il contribuente dimostri l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo, restando fermo che il diritto è esercitabile solo alla chiusura della procedura.
Ne consegue che, già prima dell'intervento legislativo del 2021, la disciplina interna doveva essere interpretata in conformità ai principi unionali, consentendo il rimborso dell'IVA in presenza di un credito definitivamente inesigibile, purché il contribuente fornisca idonea prova di tale condizione. Quanto alla prova dell'inesigibilità del credito, la censura dell'Ufficio non può essere condivisa.
La contribuente ha prodotto documentazione proveniente dalla procedura concorsuale dalla quale emerge in modo univoco la definitiva incapienza dell'attivo fallimentare, a fronte di un passivo di entità tale da assorbire integralmente le risorse disponibili, con prioritaria soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio.
In tale contesto, la posizione creditoria della contribuente – pacificamente chirografaria – risulta collocata in una graduazione tale da rendere oggettivamente e definitivamente impossibile qualsiasi soddisfacimento, anche nell'ipotesi di formale insinuazione al passivo. La sproporzione tra attivo e passivo, unitamente all'elevatissimo ammontare dei crediti muniti di prelazione, consente di ritenere raggiunta, già in corso di procedura, una ragionevole e documentata certezza dell'inesigibilità del credito.
Deve ribadirsi che l'insinuazione al passivo fallimentare non costituisce un presupposto indefettibile per la prova dell'inesigibilità, qualora risulti dimostrato, sulla base di elementi oggettivi e documentali, che tale adempimento sarebbe stato meramente formale e privo di qualsiasi concreta utilità ai fini del recupero del credito. In tal senso, l'eventuale insinuazione della contribuente, in quanto creditrice chirografaria, non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato satisfattivo, risolvendosi in un inutile aggravio procedurale.
Parimenti, anche eventuali iniziative successive alla chiusura della procedura concorsuale riferite alla posizione personale del soggetto fallito (quali interventi, azioni recuperatorie o ulteriori attività di sollecito) risultano, alla luce del quadro complessivo della procedura e della struttura del passivo, intrinsecamente inidonee a mutare l'esito, essendo il credito sostanzialmente inesigibile.
Ne consegue che la prova dell'infruttuosità della procedura – e, quindi, della definitiva inesigibilità del credito – deve ritenersi raggiunta, con conseguente insussistenza del presupposto impeditivo opposto dall'Ufficio.
Per quanto riguarda il dies a quo del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, non può essere condivisa neppure la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui, nell'ipotesi di disapplicazione della normativa interna ratione temporis, il dies a quo del termine biennale di cui all'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 dovrebbe essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno
2020.
Il diritto alla restituzione dell'IVA non incassata non sorge in via astratta per effetto della pronuncia della
Corte di giustizia, ma in concreto quando il credito diviene definitivamente inesigibile, ossia quando il soggetto passivo acquisisce la certezza oggettiva e irreversibile dell'impossibilità di recuperare il corrispettivo. Solo da tale momento il diritto diviene esercitabile e, correlativamente, decorre il termine per la presentazione dell'istanza.
La pronuncia della Corte di giustizia ha natura interpretativa e non individua un autonomo momento di insorgenza del diritto, né introduce un nuovo termine decadenziale, limitandosi a chiarire che l'IVA non può gravare definitivamente sul soggetto passivo in assenza di incasso del corrispettivo.
In coerenza con tale impostazione, la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 181 del
2022, ha chiarito che, per i crediti sorti anteriormente alla riforma del 2021, il termine biennale decorre dal momento in cui il diritto al rimborso diviene concretamente esercitabile, ossia dal verificarsi dell'evento che rende definitiva l'inesigibilità del credito.
Nel caso di specie, tale certezza è maturata solo con la chiusura del fallimento del debitore, avvenuta in data 5 ottobre 2022 per insufficienza dell'attivo, come documentalmente attestato dagli atti della curatela fallimentare prodotti in giudizio. Solo a partire da tale evento la contribuente ha potuto acquisire piena conoscenza della definitiva perdita del credito e, conseguentemente, della non recuperabilità dell'IVA ad esso afferente. La contribuente, cessata la partita IVA in data 31 dicembre 2017 e non potendo pertanto emettere nota di variazione, ha correttamente presentato istanza di rimborso in data 11 luglio 2023 ai sensi dell'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, entro il termine biennale decorrente dalla chiusura della procedura concorsuale.
Anticipare il dies a quo alla data della sentenza della Corte di giustizia comporterebbe un'irragionevole compressione del diritto al rimborso, facendo decorrere il termine decadenziale prima ancora che il diritto stesso sia concretamente sorto.
Ne consegue che l'istanza di rimborso deve ritenersi tempestiva.
La ricorrente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei rilievi svolti dall'Ufficio in ordine alla presunta carenza di prova circa l'effettività delle operazioni documentate dalle fatture oggetto di rimborso.
L'eccezione è fondata.
L'Ufficio ha ipotizzato la fittizietà delle operazioni di vendita valorizzando, tra gli altri elementi, la ritenuta genericità della descrizione dei beni indicata nelle fatture, nelle quali compare la dicitura “calzature”, senza ulteriore specificazione della tipologia (sandali, stivali, ecc.).
Va premesso che la normativa IVA richiede che la fattura consenta una chiara individuazione della natura dell'operazione e dei beni ceduti, ma non impone una descrizione analitica o dettagliata tale da rendere identificabile il singolo prodotto o la sua specifica variante commerciale.
Nel caso di specie, l'indicazione della categoria merceologica “calzature” risulta idonea a individuare il bene oggetto della cessione, in quanto coerente con l'attività esercitata dalla contribuente (vendita all'ingrosso di calzature) e sufficiente a qualificare la natura dell'operazione economica.
La specificazione della tipologia di calzatura (sandali, stivali, scarpe, ecc.), peraltro, non avrebbe apportato un concreto valore identificativo ulteriore ai fini fiscali, trattandosi comunque di beni fungibili e appartenenti al medesimo comparto merceologico.
Ne consegue che la descrizione utilizzata non presenta profili di intrinseca inattendibilità né può essere ritenuta, di per sé, sintomatica dell'inesistenza delle operazioni.
L'Ufficio ha inoltre valorizzato, quale ulteriore indice di inattendibilità delle operazioni, la circostanza che nelle fatture fosse riportata la dicitura “trasporto a cura del cedente”, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità del trasporto, rilevando che la ricorrente non disponeva di mezzi propri.
Sul punto, va precisato che la fattura, anche se immediata, deve certamente contenere elementi idonei a consentire l'individuazione dell'operazione economica tuttavia, la dicitura “trasporto a cura del cedente” costituisce una formula commerciale di uso comune, idonea a individuare il regime della consegna, e la sua eventuale genericità non può essere automaticamente elevata a indice sintomatico di inesistenza dell'operazione, in assenza di ulteriori elementi oggettivi che facciano dubitare dell'effettiva movimentazione della merce.
L'Ufficio ha fondato il diniego anche sulla presunta mancanza di riscontri oggettivi circa l'effettività delle operazioni e il mancato pagamento delle fatture, richiamando l'assenza di dati nelle proprie banche informative, la mancata trasmissione dello spesometro da parte del cliente fallito, l'assenza di scritture contabili nella procedura concorsuale, il regime di contabilità semplificata adottato dalla ricorrente e la mancata deduzione della perdita su crediti in sede dichiarativa. Tali elementi, tuttavia, non risultano idonei a fondare una presunzione di fittizietà delle operazioni. L'assenza di riscontri nelle banche dati dell'Amministrazione e la mancata tenuta della contabilità da parte del debitore fallito costituiscono circostanze imputabili esclusivamente a quest'ultimo e alla sua situazione patologica, come attestato dalla curatela, e non possono riflettersi in senso sfavorevole sulla posizione della cedente.
Parimenti, il regime di contabilità semplificata legittimamente adottato dalla ricorrente non consente, per sua natura, una tracciabilità analitica degli incassi e dei pagamenti, senza che ciò possa essere valorizzato quale indice di inattendibilità delle operazioni, in assenza di specifici elementi contrari.
Né assume rilievo decisivo la mancata deduzione della perdita su crediti in dichiarazione, trattandosi di circostanza non univocamente significativa, tanto più in un contesto in cui l'attività è cessata in perdita. Va, infatti, considerato che la ricorrente ha cessato l'attività in una situazione economica negativa, circostanza pienamente coerente con l'inadempimento del principale cliente e con il mancato incasso dei corrispettivi fatturati.
In tale quadro, assume rilievo anche l'entità complessiva del passivo della ditta fallita, risultante pari a oltre sei milioni di euro, elemento che rende altamente implausibile – secondo criteri di normalità economica – che il debitore abbia provveduto al pagamento selettivo delle fatture emesse dalla ricorrente, lasciando insoddisfatta la generalità dei creditori. Tale circostanza rafforza, sul piano logico e fattuale, la coerenza della tesi del mancato incasso e si pone in linea con l'esito infruttuoso della procedura concorsuale.
In conclusione, gli elementi valorizzati dall'Ufficio si risolvono in carenze informative, difficoltà di riscontro documentale e circostanze di natura meramente indiziaria, in larga parte riconducibili alla situazione patologica del cliente successivamente dichiarato fallito e all'assenza delle relative scritture contabili, evenienza che non può essere imputata alla ricorrente né tradursi in un aggravio dell'onere probatorio a suo carico.
Tali elementi non risultano idonei a superare la presunzione di veridicità delle fatture regolarmente emesse, contabilizzate e dichiarate, anche in considerazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte della contribuente.
La prova della fittizietà delle operazioni avrebbe richiesto l'emersione di elementi ben più significativi e univoci, tali da dimostrare che le cessioni non si siano mai verificate nella realtà economica, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
La parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei rilievi ulteriori introdotti dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, con i quali l'Amministrazione ha svolto considerazioni aggiuntive in ordine all'effettività delle operazioni sottostanti alle fatture oggetto di rimborso, richiamando anche presunte anomalie relative ai fornitori della contribuente.
Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento di diniego impugnato risulta motivato essenzialmente con riferimento alla mancata insinuazione al passivo fallimentare del debitore, alla ritenuta insussistenza – secondo la disciplina interna ratione temporis applicabile – dei presupposti per il rimborso dell'IVA, nonché a profili concernenti l'effettività delle operazioni di vendita effettuate dalla ricorrente nei confronti del cliente poi fallito.
Nel diniego non risultano invece formulate specifiche contestazioni in ordine alle operazioni di acquisto poste in essere dalla contribuente, né vengono in esso esaminati i rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori (Società_1 S.r.l., Società_2 S.n.c. e Nominativo_1), sotto il profilo della detraibilità dell'IVA o della veridicità delle operazioni.
Ciò nondimeno, anche a voler ritenere che le deduzioni svolte dall'Ufficio in sede di controdeduzioni possano essere considerate non già come una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto, bensì come meri elementi difensivi o indiziari a sostegno della tesi erariale, deve rilevarsi che gli stessi non assumono, nel caso di specie, carattere decisivo.
I rilievi prospettati, infatti, si fondano su elementi riferiti a rapporti commerciali diversi e in un caso temporalmente non coincidenti con quelli oggetto dell'istanza di rimborso, senza che emerga un nesso concreto e univoco idoneo a dimostrare la fittizietà delle operazioni di vendita poste in essere dalla ricorrente.
In ogni caso, tali elementi non sono idonei a integrare un quadro presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'ordinamento per superare la presunzione di veridicità delle fatture regolarmente emesse, contabilizzate e dichiarate, con il regolare versamento dell'IVA relativa.
Le ulteriori doglianze della ricorrente non possono essere accolte.
Il provvedimento di diniego risulta adeguatamente motivato, avendo chiaramente indicato le ragioni essenziali poste a fondamento del rigetto dell'istanza, nonché i riferimenti normativi ritenuti applicabili. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diniego di rimborso, non avendo natura impositiva, non
è soggetto ai medesimi stringenti requisiti motivazionali previsti per gli atti di accertamento, essendo sufficiente che consenta al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione
e di approntare un'adeguata difesa.
Quanto al dedotto difetto di notifica e di sottoscrizione dell'atto, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che la notifica è stata eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è pacifico che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'avvenuta tempestiva impugnazione. Eventuali vizi della notificazione, quand'anche sussistenti, devono pertanto ritenersi sanati ai sensi del principio del raggiungimento dello scopo.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla sottoscrizione dell'atto. Il provvedimento di diniego risulta formato come documento informatico e sottoscritto con firma digitale da funzionario munito di valida delega, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. La copia notificata alla contribuente reca l'indicazione della sua conformità all'originale informatico conservato dall'Amministrazione, senza che siano state dedotte specifiche e circostanziate difformità.
Ne consegue che non sussistono i dedotti vizi di nullità o inesistenza dell'atto, dovendosi ritenere regolarmente formato, sottoscritto e notificato.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CP se dovuti per legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CELESTE ALBERTO, Presidente
DE ACUTIS STEFANIA, Relatore
MANCINI DAVID, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 570/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Fermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 7 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente presentato, la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato il provvedimento di diniego con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo ha respinto l'istanza di rimborso dell'IVA, pari a euro 31.284,00, relativa al periodo d'imposta 2016.
L'imposta oggetto di richiesta di rimborso afferiva a fatture emesse dalla contribuente nei confronti di un proprio cliente, il quale, tuttavia, non provvedeva al pagamento dei corrispettivi dovuti e veniva successivamente assoggettato a procedura fallimentare.
La procedura concorsuale si concludeva senza alcun soddisfacimento del credito vantato dalla ricorrente, in ragione dell'insufficienza dell'attivo fallimentare, con conseguente definitiva inesigibilità del credito commerciale.
A seguito della chiusura del fallimento, la contribuente presentava istanza di rimborso dell'IVA assolta sulle fatture rimaste insolute, ritenendo integrati i presupposti per il recupero dell'imposta versata e mai incassata.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento impugnato, rigettava l'istanza sul presupposto della mancata insinuazione al passivo fallimentare del credito e della ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa interna vigente ratione temporis.
Avverso tale diniego la contribuente ha proposto ricorso, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili di fatto e di diritto.
In particolare, la ricorrente ha sostenuto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del rimborso ai sensi dell'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, evidenziando come il diritto alla restituzione dell'imposta sia sorto a seguito della chiusura infruttuosa della procedura fallimentare del debitore, intervenuta in data 5 ottobre 2022, con conseguente presentazione dell'istanza entro il termine biennale di decadenza previsto dalla normativa vigente.
Con un ulteriore motivo, la parte ha censurato la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione ratione temporis applicabile, sostenendo che l'interpretazione seguita dall'Ufficio risulta incompatibile con i principi del diritto unionale, come chiariti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in particolare in tema di neutralità dell'IVA e di irrilevanza di adempimenti meramente formali ove sia dimostrata l'infruttuosità del credito.
La ricorrente ha altresì dedotto di avere fornito idonea prova dell'inesigibilità del credito, mediante produzione di documentazione proveniente dalla curatela fallimentare, dalla quale risulta l'assoluta incapienza dell'attivo e la conseguente impossibilità di conseguire qualsivoglia soddisfacimento del credito, anche in ipotesi di tempestiva insinuazione al passivo.
La stessa ha inoltre evidenziato come l'elevato ammontare del passivo della società fallita confermi, sul piano logico e fattuale, l'oggettiva impossibilità di ottenere il pagamento delle fatture emesse, peraltro regolarmente documentate, contabilizzate e dichiarate ai fini fiscali, con integrale assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto.
Sono state inoltre prospettate la violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità dell'imposta sul valore aggiunto, nonché la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, poiché
l'Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui la comunicazione del Curatore del fallimento non sarebbe idonea a soddisfare i requisiti sostanziali per il rimborso, anche interpretando la normativa ratione temporis (ante 2021) in modo conforme al diritto dell'Unione. Da ultimo, la ricorrente ha eccepito vizi di legittimità dell'atto sotto il profilo della notifica e della sottoscrizione, con conseguente lesione delle garanzie procedimentali.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Fermo, che in via preliminare, ha richiamato il principio secondo cui, in materia di rimborso, il contribuente assume la posizione di attore in senso sostanziale, gravando su di lui l'onere della prova dei presupposti del diritto fatto valere.
Con riferimento alla tempestività dell'istanza, l'Ufficio ha riconosciuto che la domanda è stata presentata entro il termine di cui all'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, individuando il dies a quo nella data di chiusura del fallimento, ma ha precisato che tale valutazione resta subordinata alla corretta individuazione del presupposto per la restituzione.
Nel merito, l'Amministrazione ha sostenuto la corretta applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ratione temporis, rilevando che, al momento dell'apertura della procedura concorsuale del debitore (2017), l'emissione della nota di variazione era subordinata sia all'insinuazione al passivo sia alla chiusura infruttuosa della procedura. In mancanza dell'insinuazione, la fattispecie legittimante la variazione non si sarebbe mai perfezionata.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, la mera chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo non sarebbe, di per sé, idonea a fondare il diritto al rimborso in assenza della dimostrazione dell'avvenuta partecipazione al concorso e dell'infruttuosità del credito nell'ambito della procedura stessa tenuto conto che l'azienda sottoposta a procedura concorsuale era una ditta individuale e che la ricorrente non ha fornito alcuna prova dell'esdebitazione del fallito e, pertanto, il presunto credito non si è estinto, né per mancata insinuazione al fallimento, né per chiusura dello stesso.
Quanto alla giurisprudenza unionale, l'Ufficio ha osservato che la sentenza della CGUE C-146/19 non imporrebbe una disapplicazione automatica della normativa interna, riconoscendo agli Stati membri un margine di discrezionalità nell'introdurre condizioni formali volte a tutelare la riscossione dell'imposta e a prevenire fenomeni evasivi. La modifica normativa del 2021, inoltre, sarebbe espressamente limitata alle procedure concorsuali avviate successivamente alla sua entrata in vigore, con esclusione di ogni efficacia retroattiva.
L'Ufficio ha infine sollevato dubbi circa l'effettività delle operazioni e la prova del mancato pagamento, evidenziando l'assenza di documentazione attestante la consegna della merce, l'inerzia nella riscossione del credito e la mancata deduzione della perdita su crediti.
Quanto ai dedotti vizi formali dell'atto impugnato, l'Ufficio ne ha eccepito l'infondatezza, sostenendo la piena regolarità della notifica e della sottoscrizione del provvedimento di diniego.
Con successive memorie illustrative, la parte istante ha ribadito le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo, insistendo sull'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione finanziaria.
In particolare, è stato chiarito che l'inquadramento dell'istanza nell'ambito dell'art. 30-ter del d.P.R. n.
633/1972, operato dallo stesso Ufficio, conferma la correttezza della domanda e rende irrilevante l'assenza di un richiamo normativo espresso nell'istanza originaria, dovendo prevalere la sostanza della pretesa sul formalismo.
La ricorrente ha poi insistito sul primato del diritto unionale, sottolineando che le sentenze interpretative della Corte di Giustizia producono effetti ex tunc e che la pronuncia C-146/19 ha chiarito in modo vincolante l'illegittimità di una disciplina nazionale che subordini il diritto alla riduzione dell'IVA a un adempimento puramente formale, qualora sia dimostrata l'inutilità dell'insinuazione al passivo. In tale prospettiva, la limitazione temporale introdotta dal legislatore nazionale nel 2021 non potrebbe impedire l'applicazione dei principi unionali ai rapporti ancora pendenti. Quanto ai dubbi sollevati sull'effettività delle operazioni, la ricorrente ha evidenziato come le fatture siano state regolarmente emesse, registrate e dichiarate, che le descrizioni risultano coerenti con l'attività esercitata. Le contestazioni dell'Ufficio sono state qualificate come mere supposizioni, non supportate da concreti elementi probatori.
La ricorrente, infine, eccepisce l'inammissibilità dei motivi ulteriori introdotti dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, rilevando come le contestazioni ivi svolte in ordine all'effettività delle operazioni, al contenuto delle fatture e ai rapporti con i fornitori risultino del tutto estranee al perimetro motivazionale del provvedimento di diniego impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Fermo ha negato alla contribuente il rimborso dell'IVA assolta su fatture emesse nei confronti di un cliente successivamente dichiarato fallito, rimaste integralmente insolute a seguito della chiusura della procedura concorsuale per insufficienza dell'attivo.
Va preliminarmente richiamato il quadro normativo applicabile ratione temporis.
Per il periodo d'imposta 2016 trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 18 del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021.
Secondo tale disciplina, il diritto alla variazione in diminuzione dell'imposta era subordinato all'infruttuosità della procedura concorsuale e, secondo l'interpretazione amministrativa allora dominante, alla previa insinuazione del creditore al passivo fallimentare.
Tale assetto normativo è stato tuttavia inciso in modo rilevante dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, dall'art. 90 della direttiva 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza 11 giugno 2020, causa C-146/19, la quale ha affermato che il principio di neutralità dell'IVA impone agli Stati membri di consentire la riduzione della base imponibile quando il credito risulti definitivamente inesigibile, senza poter subordinare tale diritto a condizioni eccessivamente restrittive, quali l'obbligo di insinuazione al passivo.
In attuazione di tali principi, il legislatore nazionale è intervenuto con il d.l. n. 73/2021, riconoscendo espressamente il diritto alla variazione IVA anche in caso di mancata insinuazione al passivo, purché sussista la definitiva inesigibilità del credito.
Sul piano interpretativo, la stessa Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 181 del 7 aprile 2022, ha preso atto del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, chiarendo che, anche per le procedure concorsuali aperte anteriormente al 26 maggio 2021, il diritto alla variazione in diminuzione sorge anche in assenza di insinuazione al passivo, qualora il contribuente dimostri l'infruttuosità della procedura per mancanza di attivo, restando fermo che il diritto è esercitabile solo alla chiusura della procedura.
Ne consegue che, già prima dell'intervento legislativo del 2021, la disciplina interna doveva essere interpretata in conformità ai principi unionali, consentendo il rimborso dell'IVA in presenza di un credito definitivamente inesigibile, purché il contribuente fornisca idonea prova di tale condizione. Quanto alla prova dell'inesigibilità del credito, la censura dell'Ufficio non può essere condivisa.
La contribuente ha prodotto documentazione proveniente dalla procedura concorsuale dalla quale emerge in modo univoco la definitiva incapienza dell'attivo fallimentare, a fronte di un passivo di entità tale da assorbire integralmente le risorse disponibili, con prioritaria soddisfazione dei crediti assistiti da privilegio.
In tale contesto, la posizione creditoria della contribuente – pacificamente chirografaria – risulta collocata in una graduazione tale da rendere oggettivamente e definitivamente impossibile qualsiasi soddisfacimento, anche nell'ipotesi di formale insinuazione al passivo. La sproporzione tra attivo e passivo, unitamente all'elevatissimo ammontare dei crediti muniti di prelazione, consente di ritenere raggiunta, già in corso di procedura, una ragionevole e documentata certezza dell'inesigibilità del credito.
Deve ribadirsi che l'insinuazione al passivo fallimentare non costituisce un presupposto indefettibile per la prova dell'inesigibilità, qualora risulti dimostrato, sulla base di elementi oggettivi e documentali, che tale adempimento sarebbe stato meramente formale e privo di qualsiasi concreta utilità ai fini del recupero del credito. In tal senso, l'eventuale insinuazione della contribuente, in quanto creditrice chirografaria, non avrebbe potuto condurre ad alcun risultato satisfattivo, risolvendosi in un inutile aggravio procedurale.
Parimenti, anche eventuali iniziative successive alla chiusura della procedura concorsuale riferite alla posizione personale del soggetto fallito (quali interventi, azioni recuperatorie o ulteriori attività di sollecito) risultano, alla luce del quadro complessivo della procedura e della struttura del passivo, intrinsecamente inidonee a mutare l'esito, essendo il credito sostanzialmente inesigibile.
Ne consegue che la prova dell'infruttuosità della procedura – e, quindi, della definitiva inesigibilità del credito – deve ritenersi raggiunta, con conseguente insussistenza del presupposto impeditivo opposto dall'Ufficio.
Per quanto riguarda il dies a quo del termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, non può essere condivisa neppure la tesi dell'Amministrazione finanziaria secondo cui, nell'ipotesi di disapplicazione della normativa interna ratione temporis, il dies a quo del termine biennale di cui all'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972 dovrebbe essere individuato nella data di pubblicazione della sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno
2020.
Il diritto alla restituzione dell'IVA non incassata non sorge in via astratta per effetto della pronuncia della
Corte di giustizia, ma in concreto quando il credito diviene definitivamente inesigibile, ossia quando il soggetto passivo acquisisce la certezza oggettiva e irreversibile dell'impossibilità di recuperare il corrispettivo. Solo da tale momento il diritto diviene esercitabile e, correlativamente, decorre il termine per la presentazione dell'istanza.
La pronuncia della Corte di giustizia ha natura interpretativa e non individua un autonomo momento di insorgenza del diritto, né introduce un nuovo termine decadenziale, limitandosi a chiarire che l'IVA non può gravare definitivamente sul soggetto passivo in assenza di incasso del corrispettivo.
In coerenza con tale impostazione, la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 181 del
2022, ha chiarito che, per i crediti sorti anteriormente alla riforma del 2021, il termine biennale decorre dal momento in cui il diritto al rimborso diviene concretamente esercitabile, ossia dal verificarsi dell'evento che rende definitiva l'inesigibilità del credito.
Nel caso di specie, tale certezza è maturata solo con la chiusura del fallimento del debitore, avvenuta in data 5 ottobre 2022 per insufficienza dell'attivo, come documentalmente attestato dagli atti della curatela fallimentare prodotti in giudizio. Solo a partire da tale evento la contribuente ha potuto acquisire piena conoscenza della definitiva perdita del credito e, conseguentemente, della non recuperabilità dell'IVA ad esso afferente. La contribuente, cessata la partita IVA in data 31 dicembre 2017 e non potendo pertanto emettere nota di variazione, ha correttamente presentato istanza di rimborso in data 11 luglio 2023 ai sensi dell'art. 30-ter del d.P.R. n. 633/1972, entro il termine biennale decorrente dalla chiusura della procedura concorsuale.
Anticipare il dies a quo alla data della sentenza della Corte di giustizia comporterebbe un'irragionevole compressione del diritto al rimborso, facendo decorrere il termine decadenziale prima ancora che il diritto stesso sia concretamente sorto.
Ne consegue che l'istanza di rimborso deve ritenersi tempestiva.
La ricorrente ha, inoltre, eccepito l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dei rilievi svolti dall'Ufficio in ordine alla presunta carenza di prova circa l'effettività delle operazioni documentate dalle fatture oggetto di rimborso.
L'eccezione è fondata.
L'Ufficio ha ipotizzato la fittizietà delle operazioni di vendita valorizzando, tra gli altri elementi, la ritenuta genericità della descrizione dei beni indicata nelle fatture, nelle quali compare la dicitura “calzature”, senza ulteriore specificazione della tipologia (sandali, stivali, ecc.).
Va premesso che la normativa IVA richiede che la fattura consenta una chiara individuazione della natura dell'operazione e dei beni ceduti, ma non impone una descrizione analitica o dettagliata tale da rendere identificabile il singolo prodotto o la sua specifica variante commerciale.
Nel caso di specie, l'indicazione della categoria merceologica “calzature” risulta idonea a individuare il bene oggetto della cessione, in quanto coerente con l'attività esercitata dalla contribuente (vendita all'ingrosso di calzature) e sufficiente a qualificare la natura dell'operazione economica.
La specificazione della tipologia di calzatura (sandali, stivali, scarpe, ecc.), peraltro, non avrebbe apportato un concreto valore identificativo ulteriore ai fini fiscali, trattandosi comunque di beni fungibili e appartenenti al medesimo comparto merceologico.
Ne consegue che la descrizione utilizzata non presenta profili di intrinseca inattendibilità né può essere ritenuta, di per sé, sintomatica dell'inesistenza delle operazioni.
L'Ufficio ha inoltre valorizzato, quale ulteriore indice di inattendibilità delle operazioni, la circostanza che nelle fatture fosse riportata la dicitura “trasporto a cura del cedente”, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità del trasporto, rilevando che la ricorrente non disponeva di mezzi propri.
Sul punto, va precisato che la fattura, anche se immediata, deve certamente contenere elementi idonei a consentire l'individuazione dell'operazione economica tuttavia, la dicitura “trasporto a cura del cedente” costituisce una formula commerciale di uso comune, idonea a individuare il regime della consegna, e la sua eventuale genericità non può essere automaticamente elevata a indice sintomatico di inesistenza dell'operazione, in assenza di ulteriori elementi oggettivi che facciano dubitare dell'effettiva movimentazione della merce.
L'Ufficio ha fondato il diniego anche sulla presunta mancanza di riscontri oggettivi circa l'effettività delle operazioni e il mancato pagamento delle fatture, richiamando l'assenza di dati nelle proprie banche informative, la mancata trasmissione dello spesometro da parte del cliente fallito, l'assenza di scritture contabili nella procedura concorsuale, il regime di contabilità semplificata adottato dalla ricorrente e la mancata deduzione della perdita su crediti in sede dichiarativa. Tali elementi, tuttavia, non risultano idonei a fondare una presunzione di fittizietà delle operazioni. L'assenza di riscontri nelle banche dati dell'Amministrazione e la mancata tenuta della contabilità da parte del debitore fallito costituiscono circostanze imputabili esclusivamente a quest'ultimo e alla sua situazione patologica, come attestato dalla curatela, e non possono riflettersi in senso sfavorevole sulla posizione della cedente.
Parimenti, il regime di contabilità semplificata legittimamente adottato dalla ricorrente non consente, per sua natura, una tracciabilità analitica degli incassi e dei pagamenti, senza che ciò possa essere valorizzato quale indice di inattendibilità delle operazioni, in assenza di specifici elementi contrari.
Né assume rilievo decisivo la mancata deduzione della perdita su crediti in dichiarazione, trattandosi di circostanza non univocamente significativa, tanto più in un contesto in cui l'attività è cessata in perdita. Va, infatti, considerato che la ricorrente ha cessato l'attività in una situazione economica negativa, circostanza pienamente coerente con l'inadempimento del principale cliente e con il mancato incasso dei corrispettivi fatturati.
In tale quadro, assume rilievo anche l'entità complessiva del passivo della ditta fallita, risultante pari a oltre sei milioni di euro, elemento che rende altamente implausibile – secondo criteri di normalità economica – che il debitore abbia provveduto al pagamento selettivo delle fatture emesse dalla ricorrente, lasciando insoddisfatta la generalità dei creditori. Tale circostanza rafforza, sul piano logico e fattuale, la coerenza della tesi del mancato incasso e si pone in linea con l'esito infruttuoso della procedura concorsuale.
In conclusione, gli elementi valorizzati dall'Ufficio si risolvono in carenze informative, difficoltà di riscontro documentale e circostanze di natura meramente indiziaria, in larga parte riconducibili alla situazione patologica del cliente successivamente dichiarato fallito e all'assenza delle relative scritture contabili, evenienza che non può essere imputata alla ricorrente né tradursi in un aggravio dell'onere probatorio a suo carico.
Tali elementi non risultano idonei a superare la presunzione di veridicità delle fatture regolarmente emesse, contabilizzate e dichiarate, anche in considerazione dell'avvenuto assolvimento dell'imposta da parte della contribuente.
La prova della fittizietà delle operazioni avrebbe richiesto l'emersione di elementi ben più significativi e univoci, tali da dimostrare che le cessioni non si siano mai verificate nella realtà economica, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
La parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità dei rilievi ulteriori introdotti dall'Ufficio in sede di controdeduzioni, con i quali l'Amministrazione ha svolto considerazioni aggiuntive in ordine all'effettività delle operazioni sottostanti alle fatture oggetto di rimborso, richiamando anche presunte anomalie relative ai fornitori della contribuente.
Occorre preliminarmente osservare che il provvedimento di diniego impugnato risulta motivato essenzialmente con riferimento alla mancata insinuazione al passivo fallimentare del debitore, alla ritenuta insussistenza – secondo la disciplina interna ratione temporis applicabile – dei presupposti per il rimborso dell'IVA, nonché a profili concernenti l'effettività delle operazioni di vendita effettuate dalla ricorrente nei confronti del cliente poi fallito.
Nel diniego non risultano invece formulate specifiche contestazioni in ordine alle operazioni di acquisto poste in essere dalla contribuente, né vengono in esso esaminati i rapporti commerciali intrattenuti con i fornitori (Società_1 S.r.l., Società_2 S.n.c. e Nominativo_1), sotto il profilo della detraibilità dell'IVA o della veridicità delle operazioni.
Ciò nondimeno, anche a voler ritenere che le deduzioni svolte dall'Ufficio in sede di controdeduzioni possano essere considerate non già come una inammissibile integrazione postuma della motivazione dell'atto, bensì come meri elementi difensivi o indiziari a sostegno della tesi erariale, deve rilevarsi che gli stessi non assumono, nel caso di specie, carattere decisivo.
I rilievi prospettati, infatti, si fondano su elementi riferiti a rapporti commerciali diversi e in un caso temporalmente non coincidenti con quelli oggetto dell'istanza di rimborso, senza che emerga un nesso concreto e univoco idoneo a dimostrare la fittizietà delle operazioni di vendita poste in essere dalla ricorrente.
In ogni caso, tali elementi non sono idonei a integrare un quadro presuntivo dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'ordinamento per superare la presunzione di veridicità delle fatture regolarmente emesse, contabilizzate e dichiarate, con il regolare versamento dell'IVA relativa.
Le ulteriori doglianze della ricorrente non possono essere accolte.
Il provvedimento di diniego risulta adeguatamente motivato, avendo chiaramente indicato le ragioni essenziali poste a fondamento del rigetto dell'istanza, nonché i riferimenti normativi ritenuti applicabili. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diniego di rimborso, non avendo natura impositiva, non
è soggetto ai medesimi stringenti requisiti motivazionali previsti per gli atti di accertamento, essendo sufficiente che consenta al contribuente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione
e di approntare un'adeguata difesa.
Quanto al dedotto difetto di notifica e di sottoscrizione dell'atto, si osserva che dalla documentazione in atti emerge che la notifica è stata eseguita secondo le modalità previste dalla normativa vigente ed è pacifico che l'atto abbia raggiunto il suo scopo, come dimostrato dall'avvenuta tempestiva impugnazione. Eventuali vizi della notificazione, quand'anche sussistenti, devono pertanto ritenersi sanati ai sensi del principio del raggiungimento dello scopo.
Parimenti infondate sono le doglianze relative alla sottoscrizione dell'atto. Il provvedimento di diniego risulta formato come documento informatico e sottoscritto con firma digitale da funzionario munito di valida delega, in conformità alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale. La copia notificata alla contribuente reca l'indicazione della sua conformità all'originale informatico conservato dall'Amministrazione, senza che siano state dedotte specifiche e circostanziate difformità.
Ne consegue che non sussistono i dedotti vizi di nullità o inesistenza dell'atto, dovendosi ritenere regolarmente formato, sottoscritto e notificato.
Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ascoli Piceno accoglie il ricorso;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CP se dovuti per legge.