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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2963/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1261 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA OR ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1261 dell'11.10.2024, notificato in data 04.02.2025 dal Comune di Reggio Calabria, riferito alla Tari annualità dal 2018 al 2023 (Euro 5.012,00).
Parte ricorrente premette di aver inoltrato al Comune, una volta ricevuto l'atto, istanza in autotutela ai fini dello sgravio.
Quindi deduce che l'immobile di Indirizzo_1 è stato sempre locato, con regolari contratti di affitto, debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate ed allegati;
per l'altro immobile ( Indirizzo_2), inoltre, è stato pagato il dovuto in occasione della precedente ricezione dell'avviso di pagamento.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, evidenziando di aver ritenuto fondata la doglianza, per cui ha provveduto, in autotutela, al discarico integrale dell'atto opposto, con richiesta, quindi, di dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto sgravio va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate per come indicato nel dispositivo, tenuto anche conto che il contribuente aveva presentato tempestiva istanza in autotutela in data 20.02.2025 e, quindi, aveva notificato il ricorso in data 04.04.2025, mentre il discarico è stato effettuato in data 31.12.2025, con oggettiva tardività rispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovuto porre in essere (sul punto, di recente, Cass. n. 9878/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento).
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente e Relatore
BUCARELLI ENZO, Giudice
CISTERNA ALBERTO MICHELE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2963/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Via S Anna Ii Tronco Palazzo Cedir 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1261 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA OR ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 1261 dell'11.10.2024, notificato in data 04.02.2025 dal Comune di Reggio Calabria, riferito alla Tari annualità dal 2018 al 2023 (Euro 5.012,00).
Parte ricorrente premette di aver inoltrato al Comune, una volta ricevuto l'atto, istanza in autotutela ai fini dello sgravio.
Quindi deduce che l'immobile di Indirizzo_1 è stato sempre locato, con regolari contratti di affitto, debitamente registrati presso l'Agenzia delle Entrate ed allegati;
per l'altro immobile ( Indirizzo_2), inoltre, è stato pagato il dovuto in occasione della precedente ricezione dell'avviso di pagamento.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, evidenziando di aver ritenuto fondata la doglianza, per cui ha provveduto, in autotutela, al discarico integrale dell'atto opposto, con richiesta, quindi, di dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione delle spese.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tenuto conto dell'intervenuto sgravio va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
le spese seguono il principio della soccombenza virtuale e vengono liquidate per come indicato nel dispositivo, tenuto anche conto che il contribuente aveva presentato tempestiva istanza in autotutela in data 20.02.2025 e, quindi, aveva notificato il ricorso in data 04.04.2025, mentre il discarico è stato effettuato in data 31.12.2025, con oggettiva tardività rispetto alla necessaria attività difensiva che il contribuente ha dovuto porre in essere (sul punto, di recente, Cass. n. 9878/2025).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 (cinquecento).