Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 2150/2024, trattenuto in decisione all'udienza in presenza del 18/04/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 12/09/2024 da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. ROTUNNO FLORIANA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in Capua S. Angelo in Formis in data 21/05/2005; Per_ rilevato, altresì, che dal matrimonio sono nati due figli: (13/04/2006) e (12/01/2010); Per_2 rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1) I coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, dalla data del presente, con diritto di fissare la propria residenza nel territorio dell'Unione Europea e con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge;
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso. Per Per_2
l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
3) La casa coniugale, sita in Portico di Caserta, al Corso Vittoria Vico II verrà assegnata alla Sig.ra Parte_1 con i beni e gli arredi ivi contenuti;
[...]
4) Il si allontanerà entro il 15/09/2024; Parte_2
5) Per quanto riguarda l'obbligo patrimoniale del padre di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle esigenze di vita di quest'ultimi e sulla base del contesto familiare e sociale e di appartenenza, il signor verserà alla signora entro e non oltre il giorno 5 di Parte_2 Parte_1
Per_ ogni mese, a titolo di contributo per mantenimento dei figli e a decorrere dal mese del deposito Per_2
del ricorso, un assegno mensile, di € 500,00- ( 200,00 per ogni figlio da rivalutarsi annualmente, in misura pari agli indici ISTAT);
6) Per quanto riguarda la gestione delle spese, il padre e la madre provvederanno al pagamento delle spese di Per_ ortodonzia, dentistiche, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche, dei minori e al 50%, nonché, nella stessa misura, le altre straordinarie singolarmente individuate;
Per_2
7) Il Sig. potrà fare visita al figlio quando vorrà nelle ore diurne (in ogni caso almeno due vote alla Pt_2 settimana) e, previo accordo telefonico, tenerlo con sé per alcune ore del giorno;
in detti giorni il padre riaccompagnerà il figlio a casa della madre, prima di cena entro e non oltre le ore 20,30. In ogni caso, salvo accordo tra i coniugi e compatibilmente con gli impegni scolastici del minore sarà possibile in determinate circostanze, innanzi a comprovate esigenze da valutare di volta in volta, che la signora possa consentire Pt_1 che il minore pranzi o ceni con il padre.
8) Il padre, tratterrà, altresì, il minore ove o volessero, il sabato e la domenica a fine settimane alterne: Per_2 nel periodo che coincide con quello scolastico il sabato di propria spettanza preleverà i figli all'uscita della scuola e la ricondurrà la domenica presso la madre entro le ore 20,30. Nel periodo estivo e comunque, una volta terminato l'anno scolastico, per quanto concerne il fine settimana di propria spettanza, il signor preleverà Pt_2 presso la casa della signora il sabato mattina alle ore 10,00 per ricondurvela alle ore 21,00 Per_2 Pt_1 del giorno seguente (domenica) sempre ove lo volesse il figlio;
9) Il signor avrà con sé il figlio ove o volessero nel periodo estivo per 15 giorni a luglio e per 15 Pt_2 Per_2 giorni ad agosto ad anni alterni, comunicando alla signora almeno il mese precedente, il periodo Pt_1 interessato. I genitori alternativamente trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale ed il giorno di
Natale, così come l'ultimo giorno dell'anno ed il Capodanno, con il minore. Altrettanto resta stabilito per il giorno di Pasqua e Pasquetta o secondo le modalità stabilite in maniera concorde e preventiva dai coniugi, permettendo ad entrambe i figli di godere, ove possibile, della vicinanza di entrambi i genitori durante le festività.
10) Fin da ora i coniugi scelgono che il figlio fino alla maggiore età sarà annessi nel passaporto materno;
11) entrambi i genitori si impegnano a non far frequentare i figli agli eventuali, futuri rispettivi parteners, salvo trattarsi di relazioni stabili e durature;
12) i coniugi si impegneranno a far mantenere buoni i rapporti tra i figli ed i parenti tutti delle rispettive famiglie. rilevato che all'udienza del 18/04/2025 le parti personalmente comparse hanno dichiarato, a modifica delle condizioni di cui al ricorso, di aver raggiunto il seguente accordo:
- Affido condiviso del figlio minore con collocamento presso il padre, nel periodo di permanenza della madre a
Milano per lavoro;
quando la madre tornerà stabilmente in Campania, il minore sarà collocato presso la madre;
- Diritto di visita del genitore non convivente da esercitarsi in modalità libera, tenuto conto dell'età del minore e del collocamento a Milano della madre;
- La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra con la precisazione che, nel tempo in cui la stessa sarà a Pt_1
Milano per lavoro, il padre vivrà nella casa coniugale assieme ai figli;
3
- Quando la madre ritornerà da Milano, il padre si trasferirà a vivere in un'abitazione adiacente alla casa coniugale e sita nello stesso stabile, di proprietà della famiglia del Pt_2
- Per quanto concerne il contributo di mantenimento a carico dei genitori, il padre provvederà integralmente alle esigenze dei figli nel tempo in cui il predetto vivrà nella casa coniugale;
quando la madre rientrerà nella casa coniugale, il padre verserà 500,00€ di mantenimento mensili (ovvero € 250,00 a figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del Protocollo di questo Tribunale;
- Assegno Unico al 100% alla madre. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
rilevato che le parti si sono separate consensualmente all'udienza in presenza del 18/04/2025; rilevato che i coniugi hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e nato il Parte_1 Parte_2
27/02/1976 in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAPUA - S.ANGELO IN FORMIS (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 16, parte II, serie A, anno 2005);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 18/04/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese