Art. 7. Riscossione dei contributi 1. Ogni ordine forma i ruoli dei contributi annuali previsti dagli articoli 13, comma 1, lettera 1), e 22, comma 1, lettera g), i quali vengono resi esecutivi ai sensi delle disposizioni vigenti e trasmessi ai competenti concessionari della riscossione che provvedono all'incasso con le forme ed i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. 2. I ruoli sono pubblicati e posti in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. 3. Il concessionario della riscossione provvede a rimettere agli ordini regionali ed all'ordine nazionale l'importo delle rispettive quote.
Articolo 6Articolo 8
Articolo 7 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Versione
11 febbraio 1994
11 febbraio 1994
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Potenza, sentenza 07/05/2026, n. 314
- Cass. civ., sez. II, sentenza 15/06/1999, n. 5917
- Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/03/2002, n. 3869
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2017, n. 27583
- Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2006, n. 10134
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 400
- Articolo 12 della Legge 2 maggio 1990, n. 103