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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.334/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 334/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 539/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 14.09.2022 a conclusione del giudizio n. 2246/2018 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da inadempimento contrattuale”, vertente tra
c.f. titolare dell'omonima Impresa Edile, P. IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliato in Campobasso, C.so Mazzini n. 101 presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Marco Pizzuti che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. Controparte_2
; c.f. ; c.f. P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2 CP_4 Parte_2
; , c.f. ; c.f. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4 , tutti elettivamente domiciliati in Campobasso, C.so Bucci n. 78/C presso lo C.F._5
studio degli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure in calce alla comparsa di costituzione in appello.
CP_5
e
-APPELLATO non costituito- Controparte_6
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, assegnati i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 il di Campobasso, Controparte_2
, , ed Controparte_6 Parte_5 Parte_6 Pt_3
convenivano in giudizio nella qualità di titolare dell'omonoma impresa
[...] Parte_1
edile, al fine di far accertare la responsabilità del convenuto per i “vizi e difetti costruttivi del
manto impermeabilizzato di copertura del fabbricato condominiale, delle conseguenti
infiltrazioni di acqua, da tal vizi causate nel solaio e nei muri comuni e nei soffitti e nelle
pareti degli appartamenti di proprietà dei condomini istati”.
Chiedevano, quindi, la condanna dell' al pagamento dell'importo Controparte_7
di €17.429,26 (comprensivo di iva) in favore del Condominio, € 12.008,11 oltre iva in favore dei coniugi € 8.302,77 oltre iva in favore dei coniugi , nonché Controparte_8 CP_9
€ 3.843,59 oltre iva in favore di . Controparte_6
Inoltre chiedevano la condanna del convenuto alla rifusione delle spese della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. in precedenza intrapreso dagli attori, nonché delle competenze legali relative sia alla fase di accertamento tecnico preventivo che del giudizio di merito. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della Parte_1
domanda giudiziaria in quanto i rapporti dedotti in giudizio dagli attori erano coperti da giudicato irrevocabile derivante dal decreto ingiuntivo n. 51/2013 Ing. del Tribunale di
Campobasso ottenuto dal convenuto per il pagamento del corrispettivo del contratto Pt_1
di appalto intercorso tra le parti.
Eccepiva, inoltre , la decadenza della domanda di garanzia e la prescrizione della relativa azione essendo decorsi i termini previsti sia dall'art. 1667 c.c. che dall'art. 1669 c,c. dalla data in cui gli attori avevano denunciato la presenza dei pretesi vizi e difetti.
Nel merito contestava le domande svolte dagli attori perché fondate esclusivamente sulla
C.T.U. espletata nel procedimento di AT.P. in quanto lacunosa e superficiale, avendo il
Consulente omesso di considerare la decisione assunta nel corso dell'esecuzione dei lavori di utilizzare un diverso tipo di guaina nonché l'assenza di un progetto delle opere da realizzare risultando agli atti solamente un computo metrico predisposto dal D.L. peraltro modificato in corso d'opera.
Infine, contestate le pretese economiche degli attori giacchè superiori rispetto al computo metrico elaborato dal C.T.U., invocava il disposto dell'art. 1227 c.c. avendo gli attori concorso con l'aggravamento del danno in quanto avevano agito in giudizio a distanza di parecchi anni dalla manifestazione delle contestate infiltrazioni.
Concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e,
in ogni caso, per il rigetto delle avverse pretese con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi l'incidenza causale del comportamento mantenuto dagli attori nella vicenda che, procrastinando l'introduzione del giudizio avevano contribuito alla produzione dell'evento dannoso, conseguentemente chiedendo ridursi proporzionalmente la misura del risarcimento del danno eventualmente ad essi dovuto.
In fase istruttoria venivano ammesse ed assunte prove testimoniali ed espletata nuova C.T.U.
finalizzata a verificare le cause dei danni lamentati dagli attori e, all'esito del giudizio, con sentenza n. 539/2022, l'adito Tribunale di Campobasso, in accoglimento delle domande,
condannava l'Impresa edile convenuta al pagamento in favore degli attori,
[...]
”, e , Controparte_10 Controparte_3 Parte_5 [...]
e nonché al pagamento delle somme, Pt_3 Parte_4 Controparte_6
rispettivamente, pari a € 12.378,67, ad € 12.008,11, ad € 8.302,77 e ad € 3.843,59, oltre ai compensi per il C.T.U. e spese di lite relative al procedimento per A.T.P e al giudizio di merito.
Il primo giudice ha disatteso la preliminare eccezione di giudicato in quanto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sarebbe un atto ”meramente ricognitivo/dichiarativo (semmai
necessario per l'esecuzione del titolo)”, conseguentemente ritenendo che avendo il convenuto
”provveduto, dopo lo spirare dei detti termini (n.d.r. per impugnare il decreto ingiuntivo) e
sebbene prima dell'emissione del detto decreto di esecutorietà, alla riparazione a sue spese
delle parti danneggiate del manto di copertura (da essa convenuta precedentemente
realizzato) dell'edificio condominiale, ha così di fatto riconosciuto i vizi e difetti presenti in
tali opere”.
Ciò determinerebbe, secondo il Tribunale, il “sorgere di una nuova obbligazione in capo
all'esecutore di esse riparazioni e ciò non foss'altro che per il solo fatto di averle eseguite”.
Quindi ha rilevato che il convenuto non aveva specificamente contestato, con le conseguenze derivanti dall'art. 115 c.p.c., l'applicazione dei “dettami (e dei correlati termini di decadenza
e prescrizione) di cui all'art. 1669 c.c. e non già di quelli di cui all'art. 1667 c.c.”, ritenendo,
altresì, che dall'istruttoria espletata si potesse rilevare la conferma (1) della “linea espositiva
fattuale che parte attrice risulta aver formalizzato sin dal proprio atto introduttivo” nonché
dalle risultanze della C.T.U. (2) “la sussistenza delle problematiche lamentate/azionate, le
correlate cause siccome in sostanza riconducibili ai lavori eseguiti ed ai materiali al riguardo
utilizzati … ed i costi necessari per i relativi ripristini sia con riferimento alle parti
condominiali sia a quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini”. Con citazione notificata il 19.10.2022 per l'udienza del 20.02.2023, il soccombente ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed in particolare la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
della domanda in virtù del giudicato formale e sostanziale derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2013 Ing. del Tribunale di Campobasso.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'iniziativa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, in via subordinata chiedendo accertarsi e dichiararsi il concorso degli attori nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. , conseguentemente riducendo proporzionalmente l'entità dell'eventuale risarcimento del danno ad essi ritenuto dovuto.
Con comparsa del 28.01.2023 si sono costituiti in giudizio sia il sia i singoli CP_2
condomini chiedendo il rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e comunque e infondato, sia in fatto che indiritto con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Nello specifico i convenuti costituiti hanno assunto che la preliminare eccezione di giudicato riproposta dall'appellante sarebbe ininfluente per la decisione del giudizio, in quanto il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo precluderebbe al committente la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione contrattuale, non anche quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, che ha un petitum e una causa petendi diversi dalla domanda di pagamento del prezzo dell'opera appaltata.
Allo stesso modo infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione e decadenza della domanda di garanzia in quanto, trattandosi di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., soggiace a termini diversi da quelli previsti dall'art. 15667 c.c. ma, in ogni caso, l'effettuazione di lavori di riparazione determinerebbe il sorgere di una nuova obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria.
Nel merito hanno dedotto la correttezza della sentenza impugnata in quanto emessa sulla base di risultanze istruttorie e hanno contestato il concorso di colpa assumendo di essersi immediatamente attivati a denunciare i vizi nella realizzazione delle opere, così non potendo aver contribuito ad aggravare i danni.
Invece l'altro appellato non si è costituito. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività Controparte_6
della notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti.
Nel merito, propriamente, dei motivi di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato da lui sollevata.
Egli ha sostenuto che il decreto ingiuntivo di pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto, non opposto dal , è passato in giudicato nel momento in cui il decreto stesso, ai sensi dell'art. CP_2
647 c.p.c., è stato dichiarato esecutivo e non, come sostenuto dal primo giudice, nel momento antecedente in cui è scaduto il termine di quaranta giorni per proporre opposizione.
Di conseguenza, ritenuto che l'impresa ha eseguito le riparazioni del manto di copertura Pt_1
dell'edificio condominiale dopo la scadenza del suddetto termine di quaranta giorni per proporre opposizione, ma prima della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., non
è sorta una nuova obbligazione a suo carico, come affermato dal Tribunale, poiché detti lavori di riparazione del manto di copertura sono stati realizzati prima della formazione del giudicato.
La tesi dell'appellante si palesa ininfluente ai fini della decisione.
Gli attori, infatti, hanno proposto un'azione di risarcimento dei danni;
detta azione è autonoma rispetto alla domanda dell'appaltatore di pagamento del saldo del corrispettivo. Diversi sono i fatti generatori delle due distinte domande, ossia il mancato pagamento del saldo del prezzo preteso dall'impresa e il risarcimento dei danni richiesto dagli attori per l'esecuzione dei lavori non eseguiti a regola d'arte.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo preclude al committente, che abbia rilevato vizi e difetti dell'opera appaltata, l'azione della riduzione del prezzo o per la risoluzione del contrato di appalto, ma non quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, che ha un petitum e una causa petendi diversi dalla domanda di pagamento del prezzo dell'opera appaltata e lascia invariato il credito dell'appaltatore (Cass. n. 1386/1979; Cass,
n, 4606/1981; Cass. n, 644/1999; Cass. 5496/2002; Cass. n. 6009/2012; Cass. 20707/2013 ed altre).
Alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, dunque, il giudicato formatosi, in forza del decreto ingiuntivo non opposto, sul diritto dell'impresa ad ottenere il saldo del corrispettivo Pt_1
dell'appalto, a prescindere dal momento in cui si è formato, nessun effetto immediato e diretto ha comportato sul diritto al risarcimento dei danni del Condominio e dei condomini che hanno patito nocumenti alle rispettive proprietà individuali. La domanda di risarcimento danni oggetto di questo giudizio, quindi, non è coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, azionato dall'impresa per il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori di cui Pt_1
trattasi.
Fermo quanto sopra, va evidenziato che, secondo l'insegnamento della S.C. , anche per il decreto ingiuntivo, che, se non opposto acquista autorità ed efficacia di giudicato al pari di una sentenza di condanna, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce l'unico effetto di rendere indiscutibile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che il committente anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo possa agire contro l'appaltatore per i vizi e i difetti dell'opera appaltata (Cass.
2.08.2002 n. 11602).
Ed è proprio la ulteriore giurisprudenza di legittimità richiamata all'appellante in comparsa conclusionale, ed, in particolare, l'ordinanza n. 76655 del 2023 della Corte di Cassazione a confermare la ininfluenza nel presente giudizio e, comunque, l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui a seguito della declaratoria di definitiva esecutorietà del monitorio non opposto,
qualsivoglia azione relativa ai lavori oggetto del contratto di appalto risulta essere preclusa in quanto sarebbe stato onere del Condominio proporre opposizione per poter far valere proficuamente gli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere. La Suprema Corte, infatti, ha testualmente affermato nella motivazione della ordinanza n. 7665/2023,
citata dall'appellante, che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un
decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti
impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e
non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che
comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al
ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo (Cass. ordinanza n. 19113 del 18.07.2018; sentenza n.
11360 del 11.05.2010; sentenza n. 6628 del 24.03.2006)”.
Orbene, nella fattispecie che ne occupa è incontestato e comunque comprovato con certezza dagli atti di causa (lettera del Direttore dei Lavori, geom. del 13.09.2013 – doc. n. 4 del fascicolo di CP_11
parte attrice nel giudizio di primo grado – e deposizione testimoniale resa dallo stesso geom.
che i fatti per cui è stata proposta la domanda di risarcimento dal e dai CP_11 CP_2
condomini direttamente danneggiati si sono manifestati e sono stati accertati, nonché riconosciuti dall'impresa solo nel settembre 2013 e quindi sicuramente dopo la formazione del giudicato Pt_1
sul decreto ingiuntivo n. 51/2013 emesso il 1° febbraio 2013, notificato il 21 febbraio 2013 e quindi passato in giudicato il 3 aprile 2013 dopo la infruttuosa scadenza del termine di 40 giorni per l'opposizione (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta nella causa di primo grado n.2246/2018
r.g.).
Dunque, premesso che la tesi dell'appellante, secondo cui il decreto ingiuntivo passa in giudicato al momento della declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è condivisibile, poiché è
incontestabile che a nulla rileva la data in cui è stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
(30.10.2013), essendo questa un'attestazione meramente formale che non influisce sul principio in base al quale il decreto ingiuntivo non può essere più messo in discussione alla scadenza del termine per proporre opposizione se questa non è proposta - è, infatti, proprio tale circostanza che costituisce il presupposto per la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso – è indubbio che il giudicato conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2023 che condanna del al pagamento del saldo del prezzo dei lavori contrattuali emesso a favore dell'impresa CP_2
non si estende ai fatti – distacco della giaina di isolamento della copertura del fabbricato e Pt_1
conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche – sulla base ed in ragione dei quali è stata proposta la domanda di risarcimento del e dei condomini danneggiati, sia perchè tali fatti si sono CP_2
manifestati e sono stati accertati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed il suo passaggio in giudicato a seguito della mancata opposizione, sia perché i fatti medesimi comportano evidente, non contestabile, mutamento del petitum e della causa petendi della domanda risarcitoria azionata dal e dai singoli condomini danneggiati rispetto alla domanda di pagamento del residuo suo CP_2
credito contrattuale azionata dalla impresa con il ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo. Pt_1
Sul punto, va evidenziato, inoltre l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza 1° marzo 2006 n. 4510 hanno affermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto accertato e consacrato nel provvedimento monitorio, e cioè in relazione al solo dedotto e non anche al deducibile,
non essendo compatibile l'ambito oggettivo del giudicato cui si riferisce l'art. 1909 c.c. alla natura del procedimento sommario (in motivazione).
Del pari, è priva di pregio la censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della domanda di garanzia per decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c., senza considerare che il aveva contestato la CP_2
presenza di vizi nell'esecuzione delle opere solo nel mese di settembre 2013, allorquando il termine biennale per la proposizione dell'azione di garanzia era già maturato.
Al riguardo, va evidenziato, in primo luogo, che è erroneo il riferimento ai termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1667 c.c., in quanto alla fattispecie per cui è causa non è applicabile la disciplina dettata da tale articolo, ma quella stabilita dall'art. 1669 c.c., atteso che, secondo pacifica giurisprudenza, i vizi del tetto e del terrazzo di copertura di un fabbricato, tali da provocare infiltrazioni all'interno degli appartamenti sottostanti o di altre strutture condominiali, costituiscono gravi difetti rilevanti ai sensi del suddetto articolo 1669 c.c, (ex plurimis: Cass. n. 4692/1999; Cass.
n. 21351 /2005).
Correttamente pertanto il Tribunale ha respinto l'eccezione di scadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., proposta dall' con la comparsa di costituzione e risposta, non ritenendola CP_7
applicabile alla fattispecie che ne occupa.
Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione fondata sul disposto dell'art. 1669 c.c., va rilevato che questa è stata sollevata dall'Impresa convenuta per la prima volta in fase di decisione, con le note conclusive autorizzate per l'udienza del 14.09.2022.
Peraltro, e non risultando – come assume l'appellante nell'atto di gravame – che detta eccezione sia stata in precedenza sollevata con le memorie istruttorie, va evidenziato che questa, per essere tempestiva, doveva essere proposta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata nei termini di legge.
E' evidente, di conseguenza, che l'eccezione di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c,c,
fondata su fatti e presupposti diversi da quelli contemplati dall'art. 1667 c.c., è stata giustamente disattesa dal Tribunale in quanto tardivamente proposta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), sicchè
non può entrare a far parte del “thema decidendum” del giudizio di appello e, va pertanto, dichiarata inammissibile, anche ai sensi dell'art. 345, 2° co., c.p.c..
L'infondatezza dell'eccezione del convenuto, inoltre, deriva anche dal fatto che questi nel settembre
2013 e cioè dopo che era già scaduto – in aprile - , il termine di quaranta giorni per l'opposizione,
effettuò un sopralluogo sul manto di copertura dello stabile con il Direttore dei Lavori, geom.
e, riconosciuta l'esistenza dei difetti dell'opera, provvedeva ad eseguire immediatamente a CP_11
sua cura a e spese la riparazione alle parti danneggiate del manto di copertura dello stabile condominiali. Così, riconoscendo l'esistenza e la responsabilità dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti.
Tali circostanze sono state confermate dal geom. escusso come testimone sulle circostanze CP_11
articolate da parte attrice alle lettere A) e B) della seconda memoria istruttoria. Va a tal riguardo precisato che il riconoscimento dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore,
non dovendosi accompagnare alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità, sussiste anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 00/145; Cass. ord. 08/2794898).
Si aggiunga, in ogni caso che l'effettuazione dei lavori di riparazione, conseguente al riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, come nel caso è avvenuto, costituisce rinuncia dell'appaltatore a far valer l'esonero dalla garanzia e determina il sorgere di una nuova obbligazione che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione sia dell'art. 1667 c,c, che dell'art.1669 c.c., ed è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (Cass. civ, n. 1613/2013; Cass. n. 10342/2020).
Ne consegue, che anche per tale motivo va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante di prescrizione ex art. 1667 c,c,, come va rigettata, pur volendo prescindere dalla sua dedotta inammissibilità, l'avversa eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nel merito, lamentando un vizio di motivazione che non consentirebbe, a suo dire, “di individuare gli elementi da cui il primo giudice ha tratto il propri
convincimento ed in particolare il percorso logico giuridico posto a base della decisione assunta dal
Tribunale”.
L'appello, per tale parte, è inammissibile, in quanto è fondato su un asserito vizio di motivazione,
laddove, invece, esso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ( rilevabile anche d'ufficio):
- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice;
- l'individuazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tali indicazioni mancano nell'appello proposto dall' il quale si è limitato ad CP_7
affermare, peraltro infondatamente, che il primo giudice non ha minimamente considerati le risultanze della CTU ing. , e le dichiarazioni rese dal teste sicchè Persona_1 Testimone_1
la sentenza, in tale parte, è “frutto di omessa e contraddittoria motivazione”.
L'appellante, dunque, non ha indicato le modifiche alla sentenza impugnata richieste alla
Corte, né ha indicato le circostanze che avrebbero determinato una violazione di legge, ma si
è limitato a prospettare una valutazione delle risultanze della CTU e delle dichiarazioni rese dal teste difforme da quella fatta propria dal primo giudice. Testimone_1
Il motivo di impugnazione, oltre che inammissibile, è anche infondato, atteso che la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito e la contrapposizione di una diversa interpretazione prospettata da una parte del processo non concretizza una situazione di motivazione omessa o contraddittoria.
Ad ogni modo è il caso di evidenziare che il Tribunale ha correttamente ritenuto fondata nel merito la domanda attrice, ritenendo:
- che le dichiarazioni rese dai testi escussi coincidenti tra loro anche ”All'esito di sottesa
comparazione con quelle acquisite all'udienza del 25.09.2029, per parte convenuta ammessa
a prova contraria ed a mezzo del figlio del titolare dell'impresa convenuta”, hanno confermato i fatti esposti dalle parti attrici;
- che le risultanze della CTU, congiuntamente a quelle della antecedente CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, recepite e condivise, hanno dato modo di verificare ed accertare la sussistenza delle problematiche lamentate e delle relative cause, riconducibili queste ultime alla cattiva esecuzione dell'opera appaltata ed alla posa in opera di materiali non idonei, nonché l'ammontare dei costi necessari per il ripristino sia delle parti condominiali sia delle parti di proprietà esclusive dei singoli condomini.
Giova ricordare, in proposto, a comprova della correttezza della sentenza impugnata, l'esito degli accertamenti tecnici delle predette consulenze tecniche d'ufficio.
Il c.t.u. arch. , nominato nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2
preventivo, ha accertato che lo stato del manto di copertura “risulta fortemente danneggiato in molti punti, e, soprattutto sui lati corti si riscontra un maggior distaccamento della guaina
liquida cementizia che lascia scoperto e privo di ogni protezione il massetto sottostante, con
conseguente infiltrazione d'acqua durante le piogge e le intemperie. L'acqua, quindi, passa
negli strati sottostanti e lungo i muri attraverso il cappotto termico e il cornicione
impregnando la muratura. Anche la chiusura della vecchia gaveta non ha arrestato il
percorso dell'acqua in quanto questa ristagna lungo il suo perimetro ed in qualche modo
riesce ad incanalarsi anche in alcuni dei vecchi discendenti posti all'interno di muri
perimetrali, permettendo all'acqua di ristagnare all'interno degli stessi e generare umidità
sulle pareti interne.
Questo fenomeno è sato accertato nel momento in cui è stato aperto un foro nel cornicione
dall'appartamento dei sigg.ri . In corrispondenza di un vecchio discendente CP_12
rimosso e collegato la vecchia , dal quale è fuoriuscita un'enorme quantità d'acqua. Pt_7
Tale foro è stato lasciato aperto e nei giorni di pioggia l'evento si ripete (foto 1 e 2). Il
ristagno dell'acqua nella gaveta costituisce una delle cause della condensa sulle pareti
interne dei vari appartamenti”. (cfr. pag. 16 della relazione tecnica).
Sempre il CTU arch. ha accertato che l' non ha utilizzato Per_2 CP_7
l'isolamento 4 cm previsto nel computo metrico del D.L. geom. sostituendolo con CP_11
uno da 3 cm (cfr. pag. 20 della relazione tecnica), senza giustificare il motivo di tale cambio
(cfr. pag. 26 della relazione tecnica), e che il manto impermeabile, costituito da guaina liquida bicomponente, “non rispetta a pieno le giuste proporzioni dei componenti dettate dalla
scheda tecnica, compromettendo, così, anche la corretta stesura del prodotto” (cfr. pag. 23
della relazione tecnica).
Il c.t.u. medesimo ha accertato, inoltre, che “il manto di guaina applicato dalla ditta Pt_1
, viste le gravi e precarie condizioni odierne, consente il passaggio dell'acqua negli strati
[...]
sottostanti e lungo i muri attraverso il cappotto termico ed il cornicione”, e che i danni derivati alle parti comuni e agli appartamenti degli attori sono principalmente causati dalle infiltrazioni delle piogge e in minima parte dalla condensa, poiché l'acqua da condensa non può generare danni così estesi ed ingenti, da arrivare addirittura al piano 4°, tanto più che il fenomeno di fuoriuscita dell'acqua si verifica e si intensifica nei giorni di pioggia (cfr. pagg.
23 e 24 della relazione tecnica).
Il c.t.u., infine, ha rilevato che il massetto galleggiante andava realizzato con uno spessore di almeno 4 cm, “come suggerisce la letteratura tecnica riguardo il CODICE DI BUONA
PRATICA PER I MASSETTI DI SUPPORTO PER INTERNI ED ESTERNI” (cfr. pag. 24 della relazione tecnica) e, rispondendo al quesito n.3 , ha concluso che “la sequenza operativa per
ottenere un prodotto finale ottimale può essere la seguente:
1. rimozione vecchio manto di
copertura posizionato dalla ditta;
2. posizionamento di pannelli in polistirene Parte_1
espanso estruso, dello stesso spessore di almeno 4 cm, 3. realizzazione massetto rinforzato
con rete zincata per massetti in maglia 5 x 5 o 1,6 dello spessore di almno 4 cm;
4.
posizionamento di guaina bituminosa protetta con scaglie di ardesia” (cfr. pag. 25 della relazione tecnica).
Il suddetto accertamento peritale, in merito al quale l'appellante non ha mosso apprezzabili
CP_ contestazioni, ha chiaramente evidenziato che i lavori appaltati alla sono stati male Pt_1
eseguiti.
CP_ Ne discende che la medesima è responsabile dei danni derivati agli attori.
In proposito va rilevato che nelle obbligazioni principali dell'appaltatore è compresa ogni attività
finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto.
Poichè la prestazione dell'appaltatore si risolve nell'adempimento di un'obbligazione di risultato,
egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, rispondendo per l'esecuzione dell'opera non a regola d'arte.
Il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione contrattuale e deriva direttamente dal canone di diligenza, alla quale l'appaltatore deve adeguarsi, per cui l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce allo specifico campo di attività dell'appaltatore medesimo.
Va sottolineato, al riguardo, che l'appaltatore è tenuto perfino a non uniformarsi alle direttive del committente, se tali direttive non sono conformi alle regole della tecnica e non consentono la realizzazione dell'opera commissionata secondo le regole dell'arte. La responsabilità
dell'appaltatore in siffatta ipotesi, è esclusa soltanto nel caso in cui egli abbia assolto all'obbligo di informare il committente circa le conseguenze del mancato rispetto delle regole dell'arte e della buona tecnica costruttiva e, ciò nonostante, il committente abbia chiesto ugualmente l'opera secondo le sue indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziative e vaglio critico.
L'appaltatore, quindi, ha l'onere di dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'opera quale “nudus minister” per l'insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo: in mancanza, egli è responsabile dei vizi, dei difetti e della rovina dell'opera (Cass.
9.10.2017 n. 23596).
Alla stregua dei principi sopra esposti, non può valere ad escludere la responsabilità dell'Impresa
appellante il fatto, peraltro da essa non dimostrato, che la sostituzione della guaina bituminosa con scaglie di ardesia con la guaina liquida cementizia bicomponente è avvenuta su indicazione del D.L.
geom. (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). CP_11
Ciò che è rilevante ai fini della decisione è l'avvenuto distacco della guaina cementizia bicomponente,
che ha lasciato scoperto e privo di copertura il massetto sottostante, con le conseguenti copiose infiltrazioni di acqua nei piani sottostanti.
Tale guaina, peraltro, come rilevato dal c.t.u. arch. , non è stata neppure mjscelata nelle sue Per_2
componenti, nelle giuste proporzioni dettate dalla scheda tecnjca e ciò ha compromesso la corretta stesura del prodotto (cfr. pag. 23 della relazione tecnica).
E' innegabile che detto errore nella miscelazione è sicuramente attribuibile all'Impresa appaltatrice. La cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ha reso necessario fare eseguire il Pt_1
rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale dalla ditta GI.MA. Costruzioni s.r.l.,
come è risultato provato mediante l'escussione, in qualità di testimone, del titolare della Ditta stessa.
Il corrispettivo per tali lavori di rifacimento, come risulta dalla prodotta e non contestata fattura n.
47/18 del 27.06.2018, è stato di € 17.429,26, comprensivi di Iva.
Ad ulteriore riprova della fondatezza della domanda attrice, va evidenziato che, a seguito dei suddetti lavori di rifacimento del manto di copertura i fenomeni di infiltrazione di acque sono definitivamente cessati.
L'esistenza dei danni e la loro causa sono stati confermati dal c.t.u. ing. , Persona_3
nominato nel primo grado del presente giudizio.
Egli ha Rilevato che i danni “possono essere divisi in: - danni del manto di copertura;
- danni presenti
all'interno degli appartamenti di singoli condomini”, e ne ha individuato la causa princjpalmente nelle infiltrazione di acque e in parte, anche se minima. al fenomeno della condensa (cfr. pag. 9 della perizia).
Le infiltrazioni di acqua sono derivate, a detta del c.t.u., dalla rottura de manto impermeabile in diversi punti della copertura (cfr. pag.11 della perizia).
Il c.t.u. ha poi quantificato i costi per l'eliminazione dei danni, per il ripristino del manto di copertura dell'edificio condominiale e quelli per la riparazione dell'appartamento dei coniugi CP_12
(€ 8.302,77), per le riparazioni dell'appartamento dei coniugi – (€ 12.008.11) e per CP_4 CP_3
le riparazioni nell'appartamento del sig. (€ 3.843,50). Anche all'esito della relazione del c.t.u. CP_6
ing. , dunque, è risultata confermata l'esistenza dei danni dovuti alla rottura della Persona_4
guaina impermeabilizzante posta in opera dell'impresa Pt_1
Il primo giudice ha fatto propri, recependoli e condividendoli, i richiamati accertamenti peritali,
sicchè è priva di pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata non contiene le ragioni che hanno portato il primo giudice ad accogliere la domanda attrice. L'appellante ha infine censurato la sentenza impugnata poiché il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccepito concorso di colpa degli attori, per non avere essi azionato giudizialmente i loro diritti con la dovuta tempestività.
Senonchè il Tribunale ha ritenuto assorbita tale questione escludendo, sulla base della cronologia dei fatti emersa dall'istruttoria (cfr. pag.4) e della sentenza impugnata che vi sia stato da parte degli attori un comportamento inerte che possa aver determinato l'aggravamento dei danni. Dai fatti accertati dal primo giudice, è emerso che il ha immediatamente segnalato all' CP_2 CP_7
gli inconvenienti lamentati. Infatti, a distanza di pochi mesi dalla ultimazione dei lavori, dopo la comparsa di segni di umidità sulle pareti esterne dell'edificio e negli appartamenti siti agli ultimi piani, tali inconvenienti venivano subito segnalati dall'Amministratore del Condominio all'Impresa
esecutrice, la quale, eseguito un sopralluogo con il geom. già direttore dei lavori, CP_11
affermava di non dover effettuare alcun intervento, avendo eseguito i lavori “a perfetta regola d'arte”.
L'affermazione dell'impresa però, veniva smentita dal successivo aggravamento degli inconvenienti,
rilevato e segnalato in particolare dai condomini odierni appellati, i quali sollecitavano l'Amministratore condominiale ad indicare un tecnico per accertare le cause delle infiltrazioni e indicare gli interventi per porvi rimedio. Pertanto, il 13.09.20313 il (già direttore dei lavori) geom.
come dallo stesso confermato in sede di prova testimoniale, eseguiva un ulteriore CP_11
sopralluogo congiuntamente all'impresa e, in tale occasione, si accertava l'effettivo distacco Pt_1
della guaina impermeabilizzante in varie parti del manto di copertura dell'edificio e l'impresa Pt_1
provvedeva seduta stante al ripristino delle parti danneggiate (doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice di primo grado: lettera del geom. in data 13.09.2013. CP_11
La l'intervento eseguito dall'impresa non si rivelava efficace, poiché a distanza di qualche Pt_1
mese si manifestavano ulteriori distacchi e rotture della guaina impermeabilizzante in più parti del manto di copertura dello stabile e si aggravavano le infiltrazioni di acqua nelle murature esterne e negli appartamenti sottostanti. L'impresa portata a conoscenza mediante comunicazioni scritte dai condomini, Pt_1
dall'Amministratore del condominio e dal geom. della persistenza dei gravi inconvenienti CP_11
e dei danni conseguenti ed invitata a provvedere urgentemente alla loro eliminazione, con nota del
18.02.2015 respingeva ogni sua responsabilità (doc. n. 5 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ricevuta nel successivo mese di novembre, dal nuovo amministratore del condominio ulteriore diffida a provvedere con ogni urgenza alla eliminazione dei vjzi e difetti dei lavori eseguiti ed al risarcimento dei danni derivatine al e ai singoli condomini, l'impresa, con nota del CP_2
19.11.20515 confermava la posizione, già espressa, di rigetto di ogni responsabilità. Preso atto di ciò,
il dava incarico al geom. di redigere una relazione tecnica al fine di CP_2 CP_14
determinare le cause della presenza di infiltrazioni e di umidità sui muri perimetrali e sui solai del fabbricato e della formazione di condensa e di muffe sui soffitti e sulle pareti degli CP_15
appartamenti ubicati agli ultimi piani del fabbricato stesso e di indicare i rimedi per eliminarle.
Il geom. effettuava due sopralluoghi, nel novembre e dicembre 2015, e redigeva quindi una CP_14
prima relazione, recante la data del 9.01.2016 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Riferiva il geom. nella sua relazione che la guaina impermeabilizzante posta in opera CP_14
dall'impresa risultava danneggiata e divelta in diversi punti lasciando scoperte e senza Pt_1
protezione ampie zone del massetto sul quale era stata posata ed al quale doveva essere ancorata, per cui il manto, in tali precarie e gravi condizioni consentiva le infiltrazione negli strati sottostanti di notevoli quantità di acque meteoriche, imbibendo le murature sottostanti. Alla luce delle risultanze emergenti dalla suddetta relazione tecnica, illustrata dal geom. all'assemblea condominiale CP_14
nella riunione del 7.03.20616, il decideva, quindi, di dar corso agli atti legali ed a tal CP_2
fine veniva incaricato il difensore degli appellati, il quale con raccomandata a.r. dell'11.04.2016
(doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte attrice), contestava all'impresa la Pt_1
responsabilità dei gravi difetti delle opere alla stessa commissionate in appalto e non correttamente realizzate, invitandola ad effettuate gli interventi necessari per eliminare i difetti dell'opera stessa e secondo le indicazioni risultanti dalla consulenza tecnica del geom. ., nonché a provvedere CP_14 al risarcimento di tutti i danni derivati dal suo inadempimento, anche con riferimento a quelli verificatisi negli appartamenti interessati dalle infiltrazioni. In data 3.06.2016 veniva eseguito un sopralluogo congiunto – presenti l'Amministratore del condominio, il geom. , il geom. CP_14
e l'impresa – al termine del quale l'Impresa si dichiarava disponibile ad assumersi CP_11 Pt_1
soltanto l'onere della messa in opera gratuita di una nuova guaina impermeabilizzante, ma non il costo della guaina stessa, al cui acquisto avrebbe dovuto provvedere il Condominio, e respingeva ogni richiesta di risarcimento. Nel settembre e nell'ottobre del 2016 il tecnico del condominio, geom.
, ispezionava nuovamente gli appartamenti interessati dalle infiltrazioni ed il manto di CP_14
copertura dello stabile condominiale e poi depositava in data 3.11.2016 una seconda relazione (doc n. 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice) che evidenziava, con eloquente documentazione fotografica, come la situazione fosse divenuta ancora più grave, poichè non vi era più alcun ostacolo alle infiltrazioni delle acque meteoriche nella copertura e nei muri comuni del fabbricato, essendo ormai completamente distrutta la guaina impermeabilizzante e del tutto priva di protezione. Con
raccomandata a.r. del 10.11.2016 (doc. n. 9 del fascicolo di primo grado di parte attrice), il legale degli attori comunicava, quindi, all'impresa che il Condominio aveva respinto la sua Pt_1
proposta, ritenendo che, stante la sua responsabilità per i difetti rilevati, era suo obbligo provvedere alla esecuzione dei lavori di rifacimento del manto impermeabilizzante di copertura dell'edificio e di ripristino dei soffitti e delle pareti danneggiate nei vani condominiali ed in quelli CP_15
di proprietà dei singoli condomini, come da computi metrici redatti dal geom. (doc. n. 10 CP_14
del fascicolo di primo grado di parte attrice). L' non dava alcun riscontro alla suddetta CP_7
raccomandata, per cui, constatata l'impossibilità di definire la controversia in via extragiudiziale,
stante l'indisponibilità dell'Impresa ad assumersi l'onere integrale dei lavori di rifacimento del manto di copertura ed a provvedere al risarcimento dei danni, si rendeva inevitabile procedere in via giudiziale. Non potendo attendere i non brevi tempi occorrenti per il processo ordinario, gli attori facevano ricorso al procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale veniva confermata la cattiva esecuzione dell'opera commissionata. Dai fatti esposti risulta che l'aggravamento dei danni non è dipeso dall'inerzia degli attori, i quali hanno immediatamente denunciato i vizi e i difetti dell'opera, ma dal mancato riconoscimento, da parte dell'Impresa, di tali vizi e difetti e dal mancato suo intervento immediato per il corretto ripristino del manto di copertura eseguito secondo le corrette regole della tecnica costruttiva. Se
l'impresa avesse a ciò ottemperato con immediatezza avrebbe evitato il successivo aggravamento dei danni.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (complessivi €
36.533,14).
Nulla per le spese per la parte vittoriosa rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n.334/2022 R.G., sull'appello proposto da titolare dell'omonima Impresa Edile con Parte_1
citazione notificata il 19.10.2022 nei confronti del di Campobasso;
Controparte_2
; ; ; e , Controparte_3 Controparte_16 Parte_3 Parte_4 Controparte_6
avverso la sentenza n. 539/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 14.09.2022 a conclusione del giudizio n. 2246/2018 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, n.q., al rimborso, in favore delle parti appellate costituite, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 7.492,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.2025
Il consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 334/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 539/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 14.09.2022 a conclusione del giudizio n. 2246/2018 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da inadempimento contrattuale”, vertente tra
c.f. titolare dell'omonima Impresa Edile, P. IVA Parte_1 CodiceFiscale_1
, elettivamente domiciliato in Campobasso, C.so Mazzini n. 101 presso lo studio P.IVA_1
dell'avv. Marco Pizzuti che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di appello.
CP_1
e
[...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, c.f. Controparte_2
; c.f. ; c.f. P.IVA_2 Controparte_3 C.F._2 CP_4 Parte_2
; , c.f. ; c.f. C.F._3 Parte_3 C.F._4 Parte_4 , tutti elettivamente domiciliati in Campobasso, C.so Bucci n. 78/C presso lo C.F._5
studio degli avv.ti Renato Rizzi e Pasquale Rizzi che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procure in calce alla comparsa di costituzione in appello.
CP_5
e
-APPELLATO non costituito- Controparte_6
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica in sostituzione dell'udienza del
28.05.2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata riservata in decisione, assegnati i termini ex artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione.
FATTO
Con atto di citazione del 31 ottobre 2018 il di Campobasso, Controparte_2
, , ed Controparte_6 Parte_5 Parte_6 Pt_3
convenivano in giudizio nella qualità di titolare dell'omonoma impresa
[...] Parte_1
edile, al fine di far accertare la responsabilità del convenuto per i “vizi e difetti costruttivi del
manto impermeabilizzato di copertura del fabbricato condominiale, delle conseguenti
infiltrazioni di acqua, da tal vizi causate nel solaio e nei muri comuni e nei soffitti e nelle
pareti degli appartamenti di proprietà dei condomini istati”.
Chiedevano, quindi, la condanna dell' al pagamento dell'importo Controparte_7
di €17.429,26 (comprensivo di iva) in favore del Condominio, € 12.008,11 oltre iva in favore dei coniugi € 8.302,77 oltre iva in favore dei coniugi , nonché Controparte_8 CP_9
€ 3.843,59 oltre iva in favore di . Controparte_6
Inoltre chiedevano la condanna del convenuto alla rifusione delle spese della C.T.U. espletata nel procedimento di A.T.P. in precedenza intrapreso dagli attori, nonché delle competenze legali relative sia alla fase di accertamento tecnico preventivo che del giudizio di merito. Costituitosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della Parte_1
domanda giudiziaria in quanto i rapporti dedotti in giudizio dagli attori erano coperti da giudicato irrevocabile derivante dal decreto ingiuntivo n. 51/2013 Ing. del Tribunale di
Campobasso ottenuto dal convenuto per il pagamento del corrispettivo del contratto Pt_1
di appalto intercorso tra le parti.
Eccepiva, inoltre , la decadenza della domanda di garanzia e la prescrizione della relativa azione essendo decorsi i termini previsti sia dall'art. 1667 c.c. che dall'art. 1669 c,c. dalla data in cui gli attori avevano denunciato la presenza dei pretesi vizi e difetti.
Nel merito contestava le domande svolte dagli attori perché fondate esclusivamente sulla
C.T.U. espletata nel procedimento di AT.P. in quanto lacunosa e superficiale, avendo il
Consulente omesso di considerare la decisione assunta nel corso dell'esecuzione dei lavori di utilizzare un diverso tipo di guaina nonché l'assenza di un progetto delle opere da realizzare risultando agli atti solamente un computo metrico predisposto dal D.L. peraltro modificato in corso d'opera.
Infine, contestate le pretese economiche degli attori giacchè superiori rispetto al computo metrico elaborato dal C.T.U., invocava il disposto dell'art. 1227 c.c. avendo gli attori concorso con l'aggravamento del danno in quanto avevano agito in giudizio a distanza di parecchi anni dalla manifestazione delle contestate infiltrazioni.
Concludeva quindi per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e,
in ogni caso, per il rigetto delle avverse pretese con vittoria di spese e competenze del giudizio.
In via subordinata chiedeva accertarsi e dichiararsi l'incidenza causale del comportamento mantenuto dagli attori nella vicenda che, procrastinando l'introduzione del giudizio avevano contribuito alla produzione dell'evento dannoso, conseguentemente chiedendo ridursi proporzionalmente la misura del risarcimento del danno eventualmente ad essi dovuto.
In fase istruttoria venivano ammesse ed assunte prove testimoniali ed espletata nuova C.T.U.
finalizzata a verificare le cause dei danni lamentati dagli attori e, all'esito del giudizio, con sentenza n. 539/2022, l'adito Tribunale di Campobasso, in accoglimento delle domande,
condannava l'Impresa edile convenuta al pagamento in favore degli attori,
[...]
”, e , Controparte_10 Controparte_3 Parte_5 [...]
e nonché al pagamento delle somme, Pt_3 Parte_4 Controparte_6
rispettivamente, pari a € 12.378,67, ad € 12.008,11, ad € 8.302,77 e ad € 3.843,59, oltre ai compensi per il C.T.U. e spese di lite relative al procedimento per A.T.P e al giudizio di merito.
Il primo giudice ha disatteso la preliminare eccezione di giudicato in quanto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sarebbe un atto ”meramente ricognitivo/dichiarativo (semmai
necessario per l'esecuzione del titolo)”, conseguentemente ritenendo che avendo il convenuto
”provveduto, dopo lo spirare dei detti termini (n.d.r. per impugnare il decreto ingiuntivo) e
sebbene prima dell'emissione del detto decreto di esecutorietà, alla riparazione a sue spese
delle parti danneggiate del manto di copertura (da essa convenuta precedentemente
realizzato) dell'edificio condominiale, ha così di fatto riconosciuto i vizi e difetti presenti in
tali opere”.
Ciò determinerebbe, secondo il Tribunale, il “sorgere di una nuova obbligazione in capo
all'esecutore di esse riparazioni e ciò non foss'altro che per il solo fatto di averle eseguite”.
Quindi ha rilevato che il convenuto non aveva specificamente contestato, con le conseguenze derivanti dall'art. 115 c.p.c., l'applicazione dei “dettami (e dei correlati termini di decadenza
e prescrizione) di cui all'art. 1669 c.c. e non già di quelli di cui all'art. 1667 c.c.”, ritenendo,
altresì, che dall'istruttoria espletata si potesse rilevare la conferma (1) della “linea espositiva
fattuale che parte attrice risulta aver formalizzato sin dal proprio atto introduttivo” nonché
dalle risultanze della C.T.U. (2) “la sussistenza delle problematiche lamentate/azionate, le
correlate cause siccome in sostanza riconducibili ai lavori eseguiti ed ai materiali al riguardo
utilizzati … ed i costi necessari per i relativi ripristini sia con riferimento alle parti
condominiali sia a quelle di proprietà esclusiva dei singoli condomini”. Con citazione notificata il 19.10.2022 per l'udienza del 20.02.2023, il soccombente ha interposto appello chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate ed in particolare la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità
della domanda in virtù del giudicato formale e sostanziale derivante dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2013 Ing. del Tribunale di Campobasso.
Nel merito ha insistito per il rigetto dell'iniziativa avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, in via subordinata chiedendo accertarsi e dichiararsi il concorso degli attori nella produzione dell'evento dannoso ex art. 1227 c.c. , conseguentemente riducendo proporzionalmente l'entità dell'eventuale risarcimento del danno ad essi ritenuto dovuto.
Con comparsa del 28.01.2023 si sono costituiti in giudizio sia il sia i singoli CP_2
condomini chiedendo il rigetto del proposto appello in quanto inammissibile e comunque e infondato, sia in fatto che indiritto con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Nello specifico i convenuti costituiti hanno assunto che la preliminare eccezione di giudicato riproposta dall'appellante sarebbe ininfluente per la decisione del giudizio, in quanto il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo precluderebbe al committente la proposizione dell'azione di riduzione del prezzo o di risoluzione contrattuale, non anche quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, che ha un petitum e una causa petendi diversi dalla domanda di pagamento del prezzo dell'opera appaltata.
Allo stesso modo infondata sarebbe l'eccezione di prescrizione e decadenza della domanda di garanzia in quanto, trattandosi di responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c., soggiace a termini diversi da quelli previsti dall'art. 15667 c.c. ma, in ogni caso, l'effettuazione di lavori di riparazione determinerebbe il sorgere di una nuova obbligazione soggetta alla prescrizione ordinaria.
Nel merito hanno dedotto la correttezza della sentenza impugnata in quanto emessa sulla base di risultanze istruttorie e hanno contestato il concorso di colpa assumendo di essersi immediatamente attivati a denunciare i vizi nella realizzazione delle opere, così non potendo aver contribuito ad aggravare i danni.
Invece l'altro appellato non si è costituito. Controparte_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità e tempestività Controparte_6
della notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti.
Nel merito, propriamente, dei motivi di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di giudicato da lui sollevata.
Egli ha sostenuto che il decreto ingiuntivo di pagamento del saldo del corrispettivo dell'appalto, non opposto dal , è passato in giudicato nel momento in cui il decreto stesso, ai sensi dell'art. CP_2
647 c.p.c., è stato dichiarato esecutivo e non, come sostenuto dal primo giudice, nel momento antecedente in cui è scaduto il termine di quaranta giorni per proporre opposizione.
Di conseguenza, ritenuto che l'impresa ha eseguito le riparazioni del manto di copertura Pt_1
dell'edificio condominiale dopo la scadenza del suddetto termine di quaranta giorni per proporre opposizione, ma prima della declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c., non
è sorta una nuova obbligazione a suo carico, come affermato dal Tribunale, poiché detti lavori di riparazione del manto di copertura sono stati realizzati prima della formazione del giudicato.
La tesi dell'appellante si palesa ininfluente ai fini della decisione.
Gli attori, infatti, hanno proposto un'azione di risarcimento dei danni;
detta azione è autonoma rispetto alla domanda dell'appaltatore di pagamento del saldo del corrispettivo. Diversi sono i fatti generatori delle due distinte domande, ossia il mancato pagamento del saldo del prezzo preteso dall'impresa e il risarcimento dei danni richiesto dagli attori per l'esecuzione dei lavori non eseguiti a regola d'arte.
Il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo preclude al committente, che abbia rilevato vizi e difetti dell'opera appaltata, l'azione della riduzione del prezzo o per la risoluzione del contrato di appalto, ma non quella diretta ad ottenere il risarcimento dei danni, che ha un petitum e una causa petendi diversi dalla domanda di pagamento del prezzo dell'opera appaltata e lascia invariato il credito dell'appaltatore (Cass. n. 1386/1979; Cass,
n, 4606/1981; Cass. n, 644/1999; Cass. 5496/2002; Cass. n. 6009/2012; Cass. 20707/2013 ed altre).
Alla stregua del richiamato indirizzo giurisprudenziale, dunque, il giudicato formatosi, in forza del decreto ingiuntivo non opposto, sul diritto dell'impresa ad ottenere il saldo del corrispettivo Pt_1
dell'appalto, a prescindere dal momento in cui si è formato, nessun effetto immediato e diretto ha comportato sul diritto al risarcimento dei danni del Condominio e dei condomini che hanno patito nocumenti alle rispettive proprietà individuali. La domanda di risarcimento danni oggetto di questo giudizio, quindi, non è coperta dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto, azionato dall'impresa per il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori di cui Pt_1
trattasi.
Fermo quanto sopra, va evidenziato che, secondo l'insegnamento della S.C. , anche per il decreto ingiuntivo, che, se non opposto acquista autorità ed efficacia di giudicato al pari di una sentenza di condanna, trova applicazione il principio secondo cui il giudicato formatosi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio produce l'unico effetto di rendere indiscutibile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale, ma non impedisce che il committente anche dopo il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo ottenuto dall'appaltatore per il pagamento del prezzo possa agire contro l'appaltatore per i vizi e i difetti dell'opera appaltata (Cass.
2.08.2002 n. 11602).
Ed è proprio la ulteriore giurisprudenza di legittimità richiamata all'appellante in comparsa conclusionale, ed, in particolare, l'ordinanza n. 76655 del 2023 della Corte di Cassazione a confermare la ininfluenza nel presente giudizio e, comunque, l'infondatezza della tesi dell'appellante secondo cui a seguito della declaratoria di definitiva esecutorietà del monitorio non opposto,
qualsivoglia azione relativa ai lavori oggetto del contratto di appalto risulta essere preclusa in quanto sarebbe stato onere del Condominio proporre opposizione per poter far valere proficuamente gli asseriti vizi nell'esecuzione delle opere. La Suprema Corte, infatti, ha testualmente affermato nella motivazione della ordinanza n. 7665/2023,
citata dall'appellante, che “il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un
decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è
oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti
impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e
non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che
comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda rispetto al
ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo (Cass. ordinanza n. 19113 del 18.07.2018; sentenza n.
11360 del 11.05.2010; sentenza n. 6628 del 24.03.2006)”.
Orbene, nella fattispecie che ne occupa è incontestato e comunque comprovato con certezza dagli atti di causa (lettera del Direttore dei Lavori, geom. del 13.09.2013 – doc. n. 4 del fascicolo di CP_11
parte attrice nel giudizio di primo grado – e deposizione testimoniale resa dallo stesso geom.
che i fatti per cui è stata proposta la domanda di risarcimento dal e dai CP_11 CP_2
condomini direttamente danneggiati si sono manifestati e sono stati accertati, nonché riconosciuti dall'impresa solo nel settembre 2013 e quindi sicuramente dopo la formazione del giudicato Pt_1
sul decreto ingiuntivo n. 51/2013 emesso il 1° febbraio 2013, notificato il 21 febbraio 2013 e quindi passato in giudicato il 3 aprile 2013 dopo la infruttuosa scadenza del termine di 40 giorni per l'opposizione (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte convenuta nella causa di primo grado n.2246/2018
r.g.).
Dunque, premesso che la tesi dell'appellante, secondo cui il decreto ingiuntivo passa in giudicato al momento della declaratoria di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è condivisibile, poiché è
incontestabile che a nulla rileva la data in cui è stata dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo
(30.10.2013), essendo questa un'attestazione meramente formale che non influisce sul principio in base al quale il decreto ingiuntivo non può essere più messo in discussione alla scadenza del termine per proporre opposizione se questa non è proposta - è, infatti, proprio tale circostanza che costituisce il presupposto per la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso – è indubbio che il giudicato conseguente alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo n. 51/2023 che condanna del al pagamento del saldo del prezzo dei lavori contrattuali emesso a favore dell'impresa CP_2
non si estende ai fatti – distacco della giaina di isolamento della copertura del fabbricato e Pt_1
conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche – sulla base ed in ragione dei quali è stata proposta la domanda di risarcimento del e dei condomini danneggiati, sia perchè tali fatti si sono CP_2
manifestati e sono stati accertati dopo l'emissione del decreto ingiuntivo ed il suo passaggio in giudicato a seguito della mancata opposizione, sia perché i fatti medesimi comportano evidente, non contestabile, mutamento del petitum e della causa petendi della domanda risarcitoria azionata dal e dai singoli condomini danneggiati rispetto alla domanda di pagamento del residuo suo CP_2
credito contrattuale azionata dalla impresa con il ricorso esaminato dal decreto ingiuntivo. Pt_1
Sul punto, va evidenziato, inoltre l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza 1° marzo 2006 n. 4510 hanno affermato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto accertato e consacrato nel provvedimento monitorio, e cioè in relazione al solo dedotto e non anche al deducibile,
non essendo compatibile l'ambito oggettivo del giudicato cui si riferisce l'art. 1909 c.c. alla natura del procedimento sommario (in motivazione).
Del pari, è priva di pregio la censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di decadenza e prescrizione della domanda di garanzia per decorso dei termini di cui all'art. 1667 c.c., senza considerare che il aveva contestato la CP_2
presenza di vizi nell'esecuzione delle opere solo nel mese di settembre 2013, allorquando il termine biennale per la proposizione dell'azione di garanzia era già maturato.
Al riguardo, va evidenziato, in primo luogo, che è erroneo il riferimento ai termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall'art. 1667 c.c., in quanto alla fattispecie per cui è causa non è applicabile la disciplina dettata da tale articolo, ma quella stabilita dall'art. 1669 c.c., atteso che, secondo pacifica giurisprudenza, i vizi del tetto e del terrazzo di copertura di un fabbricato, tali da provocare infiltrazioni all'interno degli appartamenti sottostanti o di altre strutture condominiali, costituiscono gravi difetti rilevanti ai sensi del suddetto articolo 1669 c.c, (ex plurimis: Cass. n. 4692/1999; Cass.
n. 21351 /2005).
Correttamente pertanto il Tribunale ha respinto l'eccezione di scadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., proposta dall' con la comparsa di costituzione e risposta, non ritenendola CP_7
applicabile alla fattispecie che ne occupa.
Quanto all'eccezione di decadenza e prescrizione fondata sul disposto dell'art. 1669 c.c., va rilevato che questa è stata sollevata dall'Impresa convenuta per la prima volta in fase di decisione, con le note conclusive autorizzate per l'udienza del 14.09.2022.
Peraltro, e non risultando – come assume l'appellante nell'atto di gravame – che detta eccezione sia stata in precedenza sollevata con le memorie istruttorie, va evidenziato che questa, per essere tempestiva, doveva essere proposta dalla convenuta con la comparsa di costituzione e risposta depositata nei termini di legge.
E' evidente, di conseguenza, che l'eccezione di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1669 c,c,
fondata su fatti e presupposti diversi da quelli contemplati dall'art. 1667 c.c., è stata giustamente disattesa dal Tribunale in quanto tardivamente proposta (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), sicchè
non può entrare a far parte del “thema decidendum” del giudizio di appello e, va pertanto, dichiarata inammissibile, anche ai sensi dell'art. 345, 2° co., c.p.c..
L'infondatezza dell'eccezione del convenuto, inoltre, deriva anche dal fatto che questi nel settembre
2013 e cioè dopo che era già scaduto – in aprile - , il termine di quaranta giorni per l'opposizione,
effettuò un sopralluogo sul manto di copertura dello stabile con il Direttore dei Lavori, geom.
e, riconosciuta l'esistenza dei difetti dell'opera, provvedeva ad eseguire immediatamente a CP_11
sua cura a e spese la riparazione alle parti danneggiate del manto di copertura dello stabile condominiali. Così, riconoscendo l'esistenza e la responsabilità dei vizi e dei difetti dei lavori eseguiti.
Tali circostanze sono state confermate dal geom. escusso come testimone sulle circostanze CP_11
articolate da parte attrice alle lettere A) e B) della seconda memoria istruttoria. Va a tal riguardo precisato che il riconoscimento dei vizi e delle difformità da parte dell'appaltatore,
non dovendosi accompagnare alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità, sussiste anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione di doverne rispondere (Cass. 00/145; Cass. ord. 08/2794898).
Si aggiunga, in ogni caso che l'effettuazione dei lavori di riparazione, conseguente al riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, come nel caso è avvenuto, costituisce rinuncia dell'appaltatore a far valer l'esonero dalla garanzia e determina il sorgere di una nuova obbligazione che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione sia dell'art. 1667 c,c, che dell'art.1669 c.c., ed è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale (Cass. civ, n. 1613/2013; Cass. n. 10342/2020).
Ne consegue, che anche per tale motivo va rigettata l'eccezione sollevata dall'appellante di prescrizione ex art. 1667 c,c,, come va rigettata, pur volendo prescindere dalla sua dedotta inammissibilità, l'avversa eccezione di prescrizione ex art. 1669 c.c.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata nel merito, lamentando un vizio di motivazione che non consentirebbe, a suo dire, “di individuare gli elementi da cui il primo giudice ha tratto il propri
convincimento ed in particolare il percorso logico giuridico posto a base della decisione assunta dal
Tribunale”.
L'appello, per tale parte, è inammissibile, in quanto è fondato su un asserito vizio di motivazione,
laddove, invece, esso deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ( rilevabile anche d'ufficio):
- l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice;
- l'individuazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Tali indicazioni mancano nell'appello proposto dall' il quale si è limitato ad CP_7
affermare, peraltro infondatamente, che il primo giudice non ha minimamente considerati le risultanze della CTU ing. , e le dichiarazioni rese dal teste sicchè Persona_1 Testimone_1
la sentenza, in tale parte, è “frutto di omessa e contraddittoria motivazione”.
L'appellante, dunque, non ha indicato le modifiche alla sentenza impugnata richieste alla
Corte, né ha indicato le circostanze che avrebbero determinato una violazione di legge, ma si
è limitato a prospettare una valutazione delle risultanze della CTU e delle dichiarazioni rese dal teste difforme da quella fatta propria dal primo giudice. Testimone_1
Il motivo di impugnazione, oltre che inammissibile, è anche infondato, atteso che la valutazione del materiale probatorio è riservata al giudice di merito e la contrapposizione di una diversa interpretazione prospettata da una parte del processo non concretizza una situazione di motivazione omessa o contraddittoria.
Ad ogni modo è il caso di evidenziare che il Tribunale ha correttamente ritenuto fondata nel merito la domanda attrice, ritenendo:
- che le dichiarazioni rese dai testi escussi coincidenti tra loro anche ”All'esito di sottesa
comparazione con quelle acquisite all'udienza del 25.09.2029, per parte convenuta ammessa
a prova contraria ed a mezzo del figlio del titolare dell'impresa convenuta”, hanno confermato i fatti esposti dalle parti attrici;
- che le risultanze della CTU, congiuntamente a quelle della antecedente CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, recepite e condivise, hanno dato modo di verificare ed accertare la sussistenza delle problematiche lamentate e delle relative cause, riconducibili queste ultime alla cattiva esecuzione dell'opera appaltata ed alla posa in opera di materiali non idonei, nonché l'ammontare dei costi necessari per il ripristino sia delle parti condominiali sia delle parti di proprietà esclusive dei singoli condomini.
Giova ricordare, in proposto, a comprova della correttezza della sentenza impugnata, l'esito degli accertamenti tecnici delle predette consulenze tecniche d'ufficio.
Il c.t.u. arch. , nominato nel procedimento di accertamento tecnico Persona_2
preventivo, ha accertato che lo stato del manto di copertura “risulta fortemente danneggiato in molti punti, e, soprattutto sui lati corti si riscontra un maggior distaccamento della guaina
liquida cementizia che lascia scoperto e privo di ogni protezione il massetto sottostante, con
conseguente infiltrazione d'acqua durante le piogge e le intemperie. L'acqua, quindi, passa
negli strati sottostanti e lungo i muri attraverso il cappotto termico e il cornicione
impregnando la muratura. Anche la chiusura della vecchia gaveta non ha arrestato il
percorso dell'acqua in quanto questa ristagna lungo il suo perimetro ed in qualche modo
riesce ad incanalarsi anche in alcuni dei vecchi discendenti posti all'interno di muri
perimetrali, permettendo all'acqua di ristagnare all'interno degli stessi e generare umidità
sulle pareti interne.
Questo fenomeno è sato accertato nel momento in cui è stato aperto un foro nel cornicione
dall'appartamento dei sigg.ri . In corrispondenza di un vecchio discendente CP_12
rimosso e collegato la vecchia , dal quale è fuoriuscita un'enorme quantità d'acqua. Pt_7
Tale foro è stato lasciato aperto e nei giorni di pioggia l'evento si ripete (foto 1 e 2). Il
ristagno dell'acqua nella gaveta costituisce una delle cause della condensa sulle pareti
interne dei vari appartamenti”. (cfr. pag. 16 della relazione tecnica).
Sempre il CTU arch. ha accertato che l' non ha utilizzato Per_2 CP_7
l'isolamento 4 cm previsto nel computo metrico del D.L. geom. sostituendolo con CP_11
uno da 3 cm (cfr. pag. 20 della relazione tecnica), senza giustificare il motivo di tale cambio
(cfr. pag. 26 della relazione tecnica), e che il manto impermeabile, costituito da guaina liquida bicomponente, “non rispetta a pieno le giuste proporzioni dei componenti dettate dalla
scheda tecnica, compromettendo, così, anche la corretta stesura del prodotto” (cfr. pag. 23
della relazione tecnica).
Il c.t.u. medesimo ha accertato, inoltre, che “il manto di guaina applicato dalla ditta Pt_1
, viste le gravi e precarie condizioni odierne, consente il passaggio dell'acqua negli strati
[...]
sottostanti e lungo i muri attraverso il cappotto termico ed il cornicione”, e che i danni derivati alle parti comuni e agli appartamenti degli attori sono principalmente causati dalle infiltrazioni delle piogge e in minima parte dalla condensa, poiché l'acqua da condensa non può generare danni così estesi ed ingenti, da arrivare addirittura al piano 4°, tanto più che il fenomeno di fuoriuscita dell'acqua si verifica e si intensifica nei giorni di pioggia (cfr. pagg.
23 e 24 della relazione tecnica).
Il c.t.u., infine, ha rilevato che il massetto galleggiante andava realizzato con uno spessore di almeno 4 cm, “come suggerisce la letteratura tecnica riguardo il CODICE DI BUONA
PRATICA PER I MASSETTI DI SUPPORTO PER INTERNI ED ESTERNI” (cfr. pag. 24 della relazione tecnica) e, rispondendo al quesito n.3 , ha concluso che “la sequenza operativa per
ottenere un prodotto finale ottimale può essere la seguente:
1. rimozione vecchio manto di
copertura posizionato dalla ditta;
2. posizionamento di pannelli in polistirene Parte_1
espanso estruso, dello stesso spessore di almeno 4 cm, 3. realizzazione massetto rinforzato
con rete zincata per massetti in maglia 5 x 5 o 1,6 dello spessore di almno 4 cm;
4.
posizionamento di guaina bituminosa protetta con scaglie di ardesia” (cfr. pag. 25 della relazione tecnica).
Il suddetto accertamento peritale, in merito al quale l'appellante non ha mosso apprezzabili
CP_ contestazioni, ha chiaramente evidenziato che i lavori appaltati alla sono stati male Pt_1
eseguiti.
CP_ Ne discende che la medesima è responsabile dei danni derivati agli attori.
In proposito va rilevato che nelle obbligazioni principali dell'appaltatore è compresa ogni attività
finalizzata a raggiungere lo scopo del contratto.
Poichè la prestazione dell'appaltatore si risolve nell'adempimento di un'obbligazione di risultato,
egli è tenuto ad assolvere ai propri obblighi osservando i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli, rispondendo per l'esecuzione dell'opera non a regola d'arte.
Il rispetto di tali regole prescinde da una specifica previsione contrattuale e deriva direttamente dal canone di diligenza, alla quale l'appaltatore deve adeguarsi, per cui l'esecuzione dei lavori deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce allo specifico campo di attività dell'appaltatore medesimo.
Va sottolineato, al riguardo, che l'appaltatore è tenuto perfino a non uniformarsi alle direttive del committente, se tali direttive non sono conformi alle regole della tecnica e non consentono la realizzazione dell'opera commissionata secondo le regole dell'arte. La responsabilità
dell'appaltatore in siffatta ipotesi, è esclusa soltanto nel caso in cui egli abbia assolto all'obbligo di informare il committente circa le conseguenze del mancato rispetto delle regole dell'arte e della buona tecnica costruttiva e, ciò nonostante, il committente abbia chiesto ugualmente l'opera secondo le sue indicazioni, riducendo così l'appaltatore a proprio mero “nudus minister”, direttamente e totalmente condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziative e vaglio critico.
L'appaltatore, quindi, ha l'onere di dimostrare di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguire l'opera quale “nudus minister” per l'insistenza del committente e a rischio di quest'ultimo: in mancanza, egli è responsabile dei vizi, dei difetti e della rovina dell'opera (Cass.
9.10.2017 n. 23596).
Alla stregua dei principi sopra esposti, non può valere ad escludere la responsabilità dell'Impresa
appellante il fatto, peraltro da essa non dimostrato, che la sostituzione della guaina bituminosa con scaglie di ardesia con la guaina liquida cementizia bicomponente è avvenuta su indicazione del D.L.
geom. (cfr. pag. 14 dell'atto di appello). CP_11
Ciò che è rilevante ai fini della decisione è l'avvenuto distacco della guaina cementizia bicomponente,
che ha lasciato scoperto e privo di copertura il massetto sottostante, con le conseguenti copiose infiltrazioni di acqua nei piani sottostanti.
Tale guaina, peraltro, come rilevato dal c.t.u. arch. , non è stata neppure mjscelata nelle sue Per_2
componenti, nelle giuste proporzioni dettate dalla scheda tecnjca e ciò ha compromesso la corretta stesura del prodotto (cfr. pag. 23 della relazione tecnica).
E' innegabile che detto errore nella miscelazione è sicuramente attribuibile all'Impresa appaltatrice. La cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa ha reso necessario fare eseguire il Pt_1
rifacimento del manto di copertura dello stabile condominiale dalla ditta GI.MA. Costruzioni s.r.l.,
come è risultato provato mediante l'escussione, in qualità di testimone, del titolare della Ditta stessa.
Il corrispettivo per tali lavori di rifacimento, come risulta dalla prodotta e non contestata fattura n.
47/18 del 27.06.2018, è stato di € 17.429,26, comprensivi di Iva.
Ad ulteriore riprova della fondatezza della domanda attrice, va evidenziato che, a seguito dei suddetti lavori di rifacimento del manto di copertura i fenomeni di infiltrazione di acque sono definitivamente cessati.
L'esistenza dei danni e la loro causa sono stati confermati dal c.t.u. ing. , Persona_3
nominato nel primo grado del presente giudizio.
Egli ha Rilevato che i danni “possono essere divisi in: - danni del manto di copertura;
- danni presenti
all'interno degli appartamenti di singoli condomini”, e ne ha individuato la causa princjpalmente nelle infiltrazione di acque e in parte, anche se minima. al fenomeno della condensa (cfr. pag. 9 della perizia).
Le infiltrazioni di acqua sono derivate, a detta del c.t.u., dalla rottura de manto impermeabile in diversi punti della copertura (cfr. pag.11 della perizia).
Il c.t.u. ha poi quantificato i costi per l'eliminazione dei danni, per il ripristino del manto di copertura dell'edificio condominiale e quelli per la riparazione dell'appartamento dei coniugi CP_12
(€ 8.302,77), per le riparazioni dell'appartamento dei coniugi – (€ 12.008.11) e per CP_4 CP_3
le riparazioni nell'appartamento del sig. (€ 3.843,50). Anche all'esito della relazione del c.t.u. CP_6
ing. , dunque, è risultata confermata l'esistenza dei danni dovuti alla rottura della Persona_4
guaina impermeabilizzante posta in opera dell'impresa Pt_1
Il primo giudice ha fatto propri, recependoli e condividendoli, i richiamati accertamenti peritali,
sicchè è priva di pregio l'affermazione dell'appellante secondo cui la sentenza impugnata non contiene le ragioni che hanno portato il primo giudice ad accogliere la domanda attrice. L'appellante ha infine censurato la sentenza impugnata poiché il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccepito concorso di colpa degli attori, per non avere essi azionato giudizialmente i loro diritti con la dovuta tempestività.
Senonchè il Tribunale ha ritenuto assorbita tale questione escludendo, sulla base della cronologia dei fatti emersa dall'istruttoria (cfr. pag.4) e della sentenza impugnata che vi sia stato da parte degli attori un comportamento inerte che possa aver determinato l'aggravamento dei danni. Dai fatti accertati dal primo giudice, è emerso che il ha immediatamente segnalato all' CP_2 CP_7
gli inconvenienti lamentati. Infatti, a distanza di pochi mesi dalla ultimazione dei lavori, dopo la comparsa di segni di umidità sulle pareti esterne dell'edificio e negli appartamenti siti agli ultimi piani, tali inconvenienti venivano subito segnalati dall'Amministratore del Condominio all'Impresa
esecutrice, la quale, eseguito un sopralluogo con il geom. già direttore dei lavori, CP_11
affermava di non dover effettuare alcun intervento, avendo eseguito i lavori “a perfetta regola d'arte”.
L'affermazione dell'impresa però, veniva smentita dal successivo aggravamento degli inconvenienti,
rilevato e segnalato in particolare dai condomini odierni appellati, i quali sollecitavano l'Amministratore condominiale ad indicare un tecnico per accertare le cause delle infiltrazioni e indicare gli interventi per porvi rimedio. Pertanto, il 13.09.20313 il (già direttore dei lavori) geom.
come dallo stesso confermato in sede di prova testimoniale, eseguiva un ulteriore CP_11
sopralluogo congiuntamente all'impresa e, in tale occasione, si accertava l'effettivo distacco Pt_1
della guaina impermeabilizzante in varie parti del manto di copertura dell'edificio e l'impresa Pt_1
provvedeva seduta stante al ripristino delle parti danneggiate (doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice di primo grado: lettera del geom. in data 13.09.2013. CP_11
La l'intervento eseguito dall'impresa non si rivelava efficace, poiché a distanza di qualche Pt_1
mese si manifestavano ulteriori distacchi e rotture della guaina impermeabilizzante in più parti del manto di copertura dello stabile e si aggravavano le infiltrazioni di acqua nelle murature esterne e negli appartamenti sottostanti. L'impresa portata a conoscenza mediante comunicazioni scritte dai condomini, Pt_1
dall'Amministratore del condominio e dal geom. della persistenza dei gravi inconvenienti CP_11
e dei danni conseguenti ed invitata a provvedere urgentemente alla loro eliminazione, con nota del
18.02.2015 respingeva ogni sua responsabilità (doc. n. 5 fascicolo di primo grado di parte attrice).
Ricevuta nel successivo mese di novembre, dal nuovo amministratore del condominio ulteriore diffida a provvedere con ogni urgenza alla eliminazione dei vjzi e difetti dei lavori eseguiti ed al risarcimento dei danni derivatine al e ai singoli condomini, l'impresa, con nota del CP_2
19.11.20515 confermava la posizione, già espressa, di rigetto di ogni responsabilità. Preso atto di ciò,
il dava incarico al geom. di redigere una relazione tecnica al fine di CP_2 CP_14
determinare le cause della presenza di infiltrazioni e di umidità sui muri perimetrali e sui solai del fabbricato e della formazione di condensa e di muffe sui soffitti e sulle pareti degli CP_15
appartamenti ubicati agli ultimi piani del fabbricato stesso e di indicare i rimedi per eliminarle.
Il geom. effettuava due sopralluoghi, nel novembre e dicembre 2015, e redigeva quindi una CP_14
prima relazione, recante la data del 9.01.2016 (doc. n. 6 del fascicolo di primo grado di parte attrice).
Riferiva il geom. nella sua relazione che la guaina impermeabilizzante posta in opera CP_14
dall'impresa risultava danneggiata e divelta in diversi punti lasciando scoperte e senza Pt_1
protezione ampie zone del massetto sul quale era stata posata ed al quale doveva essere ancorata, per cui il manto, in tali precarie e gravi condizioni consentiva le infiltrazione negli strati sottostanti di notevoli quantità di acque meteoriche, imbibendo le murature sottostanti. Alla luce delle risultanze emergenti dalla suddetta relazione tecnica, illustrata dal geom. all'assemblea condominiale CP_14
nella riunione del 7.03.20616, il decideva, quindi, di dar corso agli atti legali ed a tal CP_2
fine veniva incaricato il difensore degli appellati, il quale con raccomandata a.r. dell'11.04.2016
(doc. n. 7 del fascicolo di primo grado di parte attrice), contestava all'impresa la Pt_1
responsabilità dei gravi difetti delle opere alla stessa commissionate in appalto e non correttamente realizzate, invitandola ad effettuate gli interventi necessari per eliminare i difetti dell'opera stessa e secondo le indicazioni risultanti dalla consulenza tecnica del geom. ., nonché a provvedere CP_14 al risarcimento di tutti i danni derivati dal suo inadempimento, anche con riferimento a quelli verificatisi negli appartamenti interessati dalle infiltrazioni. In data 3.06.2016 veniva eseguito un sopralluogo congiunto – presenti l'Amministratore del condominio, il geom. , il geom. CP_14
e l'impresa – al termine del quale l'Impresa si dichiarava disponibile ad assumersi CP_11 Pt_1
soltanto l'onere della messa in opera gratuita di una nuova guaina impermeabilizzante, ma non il costo della guaina stessa, al cui acquisto avrebbe dovuto provvedere il Condominio, e respingeva ogni richiesta di risarcimento. Nel settembre e nell'ottobre del 2016 il tecnico del condominio, geom.
, ispezionava nuovamente gli appartamenti interessati dalle infiltrazioni ed il manto di CP_14
copertura dello stabile condominiale e poi depositava in data 3.11.2016 una seconda relazione (doc n. 8 del fascicolo di primo grado di parte attrice) che evidenziava, con eloquente documentazione fotografica, come la situazione fosse divenuta ancora più grave, poichè non vi era più alcun ostacolo alle infiltrazioni delle acque meteoriche nella copertura e nei muri comuni del fabbricato, essendo ormai completamente distrutta la guaina impermeabilizzante e del tutto priva di protezione. Con
raccomandata a.r. del 10.11.2016 (doc. n. 9 del fascicolo di primo grado di parte attrice), il legale degli attori comunicava, quindi, all'impresa che il Condominio aveva respinto la sua Pt_1
proposta, ritenendo che, stante la sua responsabilità per i difetti rilevati, era suo obbligo provvedere alla esecuzione dei lavori di rifacimento del manto impermeabilizzante di copertura dell'edificio e di ripristino dei soffitti e delle pareti danneggiate nei vani condominiali ed in quelli CP_15
di proprietà dei singoli condomini, come da computi metrici redatti dal geom. (doc. n. 10 CP_14
del fascicolo di primo grado di parte attrice). L' non dava alcun riscontro alla suddetta CP_7
raccomandata, per cui, constatata l'impossibilità di definire la controversia in via extragiudiziale,
stante l'indisponibilità dell'Impresa ad assumersi l'onere integrale dei lavori di rifacimento del manto di copertura ed a provvedere al risarcimento dei danni, si rendeva inevitabile procedere in via giudiziale. Non potendo attendere i non brevi tempi occorrenti per il processo ordinario, gli attori facevano ricorso al procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale veniva confermata la cattiva esecuzione dell'opera commissionata. Dai fatti esposti risulta che l'aggravamento dei danni non è dipeso dall'inerzia degli attori, i quali hanno immediatamente denunciato i vizi e i difetti dell'opera, ma dal mancato riconoscimento, da parte dell'Impresa, di tali vizi e difetti e dal mancato suo intervento immediato per il corretto ripristino del manto di copertura eseguito secondo le corrette regole della tecnica costruttiva. Se
l'impresa avesse a ciò ottemperato con immediatezza avrebbe evitato il successivo aggravamento dei danni.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio,
introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (complessivi €
36.533,14).
Nulla per le spese per la parte vittoriosa rimasta contumace
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n.334/2022 R.G., sull'appello proposto da titolare dell'omonima Impresa Edile con Parte_1
citazione notificata il 19.10.2022 nei confronti del di Campobasso;
Controparte_2
; ; ; e , Controparte_3 Controparte_16 Parte_3 Parte_4 Controparte_6
avverso la sentenza n. 539/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica pubblicata il 14.09.2022 a conclusione del giudizio n. 2246/2018 R.G., ogni contraria domanda,
deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante, n.q., al rimborso, in favore delle parti appellate costituite, delle spese processuali del grado, che si liquidano in € 7.492,00 per compensi professionali,
oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva
e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 20.09.2025
Il consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico