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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/09/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/09/2025 innanzi al Giudice Onorario Dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15158/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.34 sono presenti l'avv. Silvia Scrivano in sostituzione dell'avv. Cammarata
Margherita per parte ricorrente nonché l'avv. Pace in sostituzione dell'avv. Delia Cernigliaro per la parte resistente.
I procuratori delle parti concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa.
L'avv. Scrivano insiste nella liquidazione delle spese come da provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e istanza di liquidazione depositati agli atti.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 14.18 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15158 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
1335, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Cammarata per C.F._1
mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con sede legale centrale a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/09/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Dichiara che il ricorrente non è tenuto al pagamento delle spese processuali in favore dell' ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.; CP_2
Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, CP_2
come liquidate con separati decreti;
Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
come liquidate con separato decreto.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della consulenza tecnica resa nel procedimento per ATP, depositava ricorso, nei termini stabiliti dall'art. 445 bis – comma 6 - cpc, chiedendo il riconoscimento dei requisiti sanitari legittimanti il godimento dell'assegno mensile di invalidità
civile, negato dal C.T.U. nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, contestando la CP_2
domanda chiedendone il rigetto.
Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa viene decisa.
A seguito di rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato in questa fase di opposizione,
dott. , ha escluso la sussistenza al dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento Persona_1
dell'assegno di invalidità civile, così concludendo “1)Il ricorrente, sig. , in atto Parte_1
è affetto dalle seguenti patologie (N.B per le patologie espressamente comprese nei parametri di cui
al D.M. del 05.02.92, si indicano accanto i corrispondenti codici): “Cardiopatia ischemica cronica
in II classe N.Y.H.A. in soggetto andato incontro ad un pregresso (Ottobre 2018) infarto miocardico
acuto trattato con angioplastica con impianto di stent medicato su IVA e Cdx, ed affetto da una
malattia di un vaso coronarico (cod. 6446). Artrosi, a modesta incidenza funzionale, a carico del
rachide lombosacrale, in soggetto con bulging discale a livello L4-L5, con protrusione discale a
livello L5-S1 e con esiti, a modesta incidenza funzionale, di pregresso intervento di erniectomia C5-
C6 (patologia non codificata). Cefalea a grappolo cronica (patologia non codificata)”.2) Il
ricorrente, sig. , a causa delle patologie elencate in diagnosi, in atto presenta una Parte_1
percentuale di riduzione della sua capacità lavorativa, nella misura del 67% e, pertanto non presenta una percentuale di riduzione della sua capacità lavorativa, sufficiente ad avere diritto all'assegno
mensile di invalidità”
Invero la consulenza tecnica disposta nella presente fase di opposizione individua con chiarezza, ed in maniera perfettamente coerente con le risultanze documentali e l'obiettività clinica riscontrabile in atti, i criteri che hanno indotto il CTU ad esprimere un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito sanitario in contestazione e le relative considerazioni appaiono condivisibili.
Pertanto, il ricorso va rigettato, nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c. e rimanendo definitivamente a carico dell' le spese della CTU di entrambi le fasi del giudizio, come liquidate CP_2
con separati decreti di pagamento.
Vanno poste a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio,
liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, 17.9.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile