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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2628 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4947/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4947/2019
Oggi 12/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , l'avv. , il quale si riporta a Parte_1 Controparte_1 tutti i propri scritti e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i l difensore ad allontanarsi e avvertendolo che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in sua assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4947/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. GRATTACASO GIOVANNI C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._4 dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parti attoree: «a) dichiarare ammissibile e procedibile la presente domanda;
b) nel merito, in accoglimento delle esposte argomentazioni, disporre la traslazione della servitù coattiva di passaggio, secondo le indicazioni di cui alla relazione peritale di parte che si allega ovvero secondo altra soluzione meno pregiudizievole per il fondo servente di proprietà dell'attore, se del caso, determinata a mezzo C.t.u. c) subordinare l'esercizio della stessa servitù al pagamento della indennità ex art 1053 c.c. come giudizialmente stabilita e determinata con la sentenza n. 3037/2017 del
Tribunale di Salerno;
d) Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
pagina 2 di 10 Parte convenuta: «piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e difesa, dichiarar inammissibili le domande degli attori, ovvero rigettarle perché infondate in fatto e in diritto.
Condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e onorario di avvocato, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 06/05/2019, , e Pt_2 Pt_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio per sentir disporre ex art.
[...] Parte_1
1068 c.c. la traslazione della servitù gravante sul terreno di loro proprietà – identificato al Catasto terreni Comune di Montecorvino Rovella (Sa), alla località Serre del Pagliaro, particella n. 233 fg.10 – su un altro terreno limitrofo acquistato da con atto notar del Parte_2 Persona_1
7/12/2016, con contestuale condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di passaggio già stabilita dal Tribunale in € 6.075,00 e mai corrisposta dal confinante, con interessi di mora, spese e competenze di giudizio.
In particolare, a fondamento della domanda hanno dedotto
- che con atto di citazione notificato in data 18.11.2004, Parte_1 premettendo di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro di
Montecorvino Rovella, loc.tà Serre del Pagliaro, fondo intercluso da altri predi limitrofi e contigui, aveva evocato e , quali Persona_2 Controparte_2 comproprietari, al fine di veder riconosciuta e costituita in proprio favore una servitù di passaggio coattiva sul fondo di essi convenuti;
- che in data 05.01.2013 morì , per cui il giudizio Controparte_2 pendente, previa declaratoria di interruzione, venne riassunto nei confronti di essi attori quali successori ex lege della medesima de cuius;
- che così ricostituito il contraddittorio, il giudizio, si concluse con la pronuncia della sentenza n. 3037/17, la quale, così statuiva: «… Accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per Controparte_3
l'effetto, dichiara costituita, in favore del fondo rustico sito in agro di
Montecorvino Rovella (Sa), alla località Serre del Pagliaro, riportato in C.T. alla partita 6090, foglio 14, particella 337 e 369, di proprietà di Pt_1
pagina 3 di 10 il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla Pt_1 strada che attraversava la particella n. 233 fg. 10 di proprietà delle parti convenute, secondo il percorso raffigurato nell'allegato 4, ipotesi di servitù di cui al tracciato n. 1, della CTU dell'ing. depositata il Testimone_1
26/03/07, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
… Pone a carico dell'attore l'obbligo di provvedere al pagamento della Parte_1 somma di euro 6075,00 a favore delle parti convenute , Persona_2
, e , a titolo di indennità ex. Parte_3 Parte_2 Parte_4 art. 1053 c.c…»;
- che la Consulenza Tecnica d'Ufficio, richiamata nel dispositivo di sentenza, in ordine al paragrafo “Tracciato n. 1” inseriti alla pagina quattro dello stesso elaborato peritale: «… Dallo studio delle cartografie catastali (cfr.
All.1), dell'aereofotogrammetria relativa all'area in esame (cf. All.2), delle aereofoto acquisite (cfr. All.6) si ipotizzano tre diversi tracciati per consentire l'accesso al fondo di parte Ricorrente…”. “… Tracciato n. 1 ...
Rappresentato dalla strada che si diparte dalla Vicinale proveniente dalla frazione Votraci che interessa la proprietà di parte Resistente (cfr.All. 4,6)
Tale strada come descritto sia negli allegati n. 4,6 che nella documentazione fotografica è una diramazione della vicinale. Il tracciato della strada esistente, realizzata sul fondo di parte Ricorrente, sig. , si Persona_2 sviluppa, attraverso un uliveto, per un primo tratto con discreta pendenza per poi continuare con tratto pianeggiante per una lunghezza totale di circa 197
m. La strada è stata sicuramente realizzata, per il primo tratto, tramite
l'utilizzo di mezzi meccanici, con miglioramento del fondo mediante calcestruzzo. Il rimanente tratto è stato ritagliato nell'uliveto con semplice compattazione della sede stradale»;
- che, in relazione alla realizzazione del tracciamento n. 1, sul quale era stata costituita la servitù, pregiudica essi attori, anche in ordine alla fruibilità dello stesso, al venir meno delle distanze, all'alterazione dei volumi e superfici edili realizzabili poiché, come evidenziato anche dal medesimo CTU, divide in due parti disomogenee il medesimo fondo;
- che essa parte attorea, con atto notarile di compravendita del
07/12/2016, a mezzo notaio repert -rac. 577/447, si è resa Persona_1
pagina 4 di 10 acquirente di altro fondo finitimo a quello già di sua proprietà e oggetto del precedente giudizio: appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella, loc.tà Serra Pagliara e distinto al NCT al foglio 14, p.lla 5, cl. Terza, are 17, centiare 78 e al foglio 14, p.lla 773, cl. terza, are 7, centiare 70;
- che con la richiamata sentenza di costituzione della servitù coattiva di passaggio veniva stabilita anche l'indennità ex art.1053 c.c. con obbligo posto a carico del beneficiario di provvedere alla corresponsione della Parte_1 stessa in favore di esso odierno attore e titolare del fondo servente:
- che l'indennità non è mai stata corrisposta in favore di essi attori;
- che, pertanto, ai fini del presente atto, è interesse dell'esponente invocare il disposto di cui all'art. 1068 c.c. onde chiedere e procedere, atteso il mancato accordo del convenuto, lo spostamento, traslazione ed allocazione della servitù di passaggio in altro e diverso punto rispetto a quello descritto nella sentenza costituiva del relativo diritto, beneficiando anche di altra diversa soluzione, oggi, permessa dalla presenza di ulteriore appezzamento di terreno individuato;
- il tutto al fine di comprimere in misura minore e meno pregiudizievole il diritto di proprietà sugli immobili stessi ex art. 1068 c.c. e con pari fruibilità del correlativo diritto di servitù;
- che, pertanto, sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge per il trasferimento.
Ha, pertanto, concluso come in premessa.
Tempestivamente, si è costituito eccependo: Parte_1
- il giudicato formatosi in forza della precedente sentenza costitutiva della servitù, ai sensi dell'art 2909 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di traslazione per carenza dei presupposti di legge;
- che, infatti, nonostante la sentenza, l'esercizio della servitù è stato impedito dagli attori, tanto da rendersi necessario l'instaurarsi di un giudizio esecutivo per l'attuazione dell'obbligo di fare;
- che, in tale giudizio, il g.e. ha nominato un c.t.u. con l'incarico di indicare le modalità di esecuzione del titolo esecutivo;
pagina 5 di 10 - che, al primo accesso, ha scoperto la soppressione della strada originariamente esistente nel fondo degli attori rappresentata proprio dal tracciato n. 1;
- che, pertanto, ha sollevato incidente di esecuzione ex art. 610 c.p.c., rimettendo gli atti al Giudice dell'Esecuzione (proced. N. 3368/2024 R.E.);
- che, a seguito di comparizione delle parti, il G.E., con ordinanza in data 9 gennaio 2024, ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione fornendo all'Uff.
Giudiziario procedente gli elementi necessari per il relativo compimento;
- che avverso tale ordinanza le odierne parti attoree hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che l'iter procedimentale si è concluso con una pronuncia di rigetto resa il 14/05/2024, divenuta intangibile e immodificabile per la mancata proposizione del giudizio di merito nel termine di legge;
- che causa di grave patologia che ha colpito nell'ultimo Parte_1 anno, solo di recente sono stati consegnati gli atti all'Ufficiale Giudiziario per la ripresa dell'esecuzione, fissata per il 2 luglio 2025, ore 10:30.
- che, quindi, a distanza di 8 anni dalla costituzione della servitù di passaggio coattivo (sentenza passata in giudicato n. 3070/2017), il convenuto non è ancora riuscito a dare esecuzione alla sentenza Parte_1 costitutiva della servitù di passaggio n. 3070/2017;
- che, quindi, non risulta ammissibile chiedere la traslazione della servitù prima ancora che essa sia esercitata in concreto, essendo lo stesso esercizio ostacolato dalla condotta dell'attore.
Ha, quindi, concluso come in premessa.
Alla prima udienza è stato eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 11/06/2020 per l'eventuale prosieguo.
All'esito di tale udienza, tenutasi mediante note di trattazione scritta, sono stati concessi i termini di cui all'art 183, comma sei, c.p.c.
Nella memoria I termine, la parte convenuta ha depositato prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di passaggio stabilita dal Tribunale.
La causa non è stata istruita e, all'udienza del 10/06/2021, stante l'eccezione di giudicato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 10 Dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c., con termine fino a 10 gg prima per il deposito di una memoria conclusiva.
1. Eccezione di giudicato
1.1. Ciò premesso, va accolta l'eccezione di giudicato ai sensi dell'art 2909
c.c.
1.2. Si rammenta che «l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
"petitum" del primo» (Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019).
1.3. Va premesso che i convenuti hanno prodotto certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Salerno di mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza 3037/2017 del Tribunale di Salerno (v. allegato alla memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c.), pertanto è provata la formazione del giudicato.
1.4. Nel caso di specie, la sentenza con cui è stata costituita la servitù di passaggio tra le medesime parti ha carattere costitutivo e accertativo del diritto di servitù.
1.5. La relativa decisione ha effetto vincolante fra le parti e non può essere oggetto di una nuova disamina, né elusa con domande surrettiziamente modificative del contenuto oggettivo del diritto costituito.
pagina 7 di 10 1.6. La tesi delle parti attoree secondo cui la sentenza costitutiva della servitù avrebbe lasciato aperta la possibilità di modificarne in futuro il tracciato è infondata.
1.7. Tale argomento si scontra con l'efficacia sostanziale del giudicato, che copre non solo il diritto costituito, ma anche le sue modalità concrete di esercizio, in quanto già oggetto di valutazione e bilanciamento in sede giudiziale.
1.8. Inoltre, è principio consolidato che le parti abbiano l'onere di dedurre nel giudizio originario tutte le circostanze rilevanti per definire il tracciato della servitù, nonché di contestare eventualmente la c.t.u., chiedendo valutazioni alternative, rettifiche, o le indicazioni di soluzioni tecniche differenti.
1.9. Pertanto, era in quella sede che le stesse avrebbero dovuto evidenziare le ragioni di gravosità e pregiudizio del tracciato proposto dal c.t.u.
1.10. Il mancato esercizio di tale facoltà processuale, oggi surrettiziamente recuperato mediante una nuova domanda, non può costituire il presupposto per eludere l'efficacia del giudicato.
1.11. In particolare, l'attore fonda la propria pretesa sulla disponibilità di un fondo contiguo identificato al Catasto Terreni del Comune di Eboli al foglio 14,
p.lle 5 e 773 acquistato con atto notarile di compravendita del 07.12.2016, che
– a suo dire – consentirebbe un passaggio meno gravoso. Tale atto non è stato prodotto, ma dalle due c.t.p. in atti a firma dell'ing. (la prima Parte_5 allegata all'atto di citazione e la seconda prodotta in data 26/6/2020) si evince chiaramente che nessuna della due particelle acquistate risultano coinvolte nel
“nuovo” tracciato alternativo a quello costituito con la sentenza citata;
anzi dalla prospettazione grafica fornita dallo stesso c.t.p. emerge chiaramente che il tracciato suggerito insiste sulle stesse particelle di cui gli attori erano già proprietari al tempo della proposizione da parte del convenuto della domanda di costituzione della servitù coattiva: nella c.t.p. si legge:
pagina 8 di 10 «Pertanto, lo scrivente ritiene sia opportuno creare un tracciato, quanto più vicino al confine della particella 233, che interessi le particelle 231, 232, 3,
43, in modo da evitare la divisione della particella 233, di proprietà del sig.
, in due parti. (…) Persona_2
Dunque, il tracciato prospettato non ha nessun elemento di novità rispetto alle particelle attoree sulle quali è stata redatta la c.t.u. nel giudizio definito con sentenza n. 3037/2017 e l'allegazione dell'acquisto di un diverso terreno è stato prospettata al solo fine di dare una parvenza di novità alla questione.
1.12. La domanda proposta è, quindi, inammissibile, in quanto coperta dal giudicato.
2. Parimenti inammissibile, perché coperta dal giudicato, è la domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennità, in quanto già nella sentenza n. 3037/2017 era stato disposto in capo all'odierna convenuta il pagamento di tale somma (v. punto 2 del dispositivo della sentenza, allegata alla comparsa di costituzione del convenuto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi, tranne per la fase istruttoria, liquidata ai minimi.
pagina 9 di 10 4. In ragione della prospettazione dell'acquisto di un nuovo terreno al solo fine rappresentare un fatto nuovo sopravvenuto al giudicato, ma del tutto ininfluente rispetto alla domanda, fonda l'accoglimento della domanda di condanna ex art 96, 3 comma c.p.c. che è determinata in misura pari a 1/3 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara inammissibili le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c. pari a € 709,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
12 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4947/2019
Oggi 12/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per , l'avv. , il quale si riporta a Parte_1 Controparte_1 tutti i propri scritti e, in particolare, alla nota conclusiva autorizzata;
la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i l difensore ad allontanarsi e avvertendolo che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in sua assenza non sarà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4947/2019 promossa da:
(C.F. , Parte_2 C.F._1 Parte_3
(C.F. , (C.F. C.F._2 Parte_4
) con il patrocinio dell'avv. GRATTACASO GIOVANNI C.F._3
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._4 dell'avv. Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parti attoree: «a) dichiarare ammissibile e procedibile la presente domanda;
b) nel merito, in accoglimento delle esposte argomentazioni, disporre la traslazione della servitù coattiva di passaggio, secondo le indicazioni di cui alla relazione peritale di parte che si allega ovvero secondo altra soluzione meno pregiudizievole per il fondo servente di proprietà dell'attore, se del caso, determinata a mezzo C.t.u. c) subordinare l'esercizio della stessa servitù al pagamento della indennità ex art 1053 c.c. come giudizialmente stabilita e determinata con la sentenza n. 3037/2017 del
Tribunale di Salerno;
d) Vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario».
pagina 2 di 10 Parte convenuta: «piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione e difesa, dichiarar inammissibili le domande degli attori, ovvero rigettarle perché infondate in fatto e in diritto.
Condannare gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese e onorario di avvocato, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 06/05/2019, , e Pt_2 Pt_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio per sentir disporre ex art.
[...] Parte_1
1068 c.c. la traslazione della servitù gravante sul terreno di loro proprietà – identificato al Catasto terreni Comune di Montecorvino Rovella (Sa), alla località Serre del Pagliaro, particella n. 233 fg.10 – su un altro terreno limitrofo acquistato da con atto notar del Parte_2 Persona_1
7/12/2016, con contestuale condanna del convenuto al pagamento dell'indennità di passaggio già stabilita dal Tribunale in € 6.075,00 e mai corrisposta dal confinante, con interessi di mora, spese e competenze di giudizio.
In particolare, a fondamento della domanda hanno dedotto
- che con atto di citazione notificato in data 18.11.2004, Parte_1 premettendo di essere proprietario di un fondo rustico sito in agro di
Montecorvino Rovella, loc.tà Serre del Pagliaro, fondo intercluso da altri predi limitrofi e contigui, aveva evocato e , quali Persona_2 Controparte_2 comproprietari, al fine di veder riconosciuta e costituita in proprio favore una servitù di passaggio coattiva sul fondo di essi convenuti;
- che in data 05.01.2013 morì , per cui il giudizio Controparte_2 pendente, previa declaratoria di interruzione, venne riassunto nei confronti di essi attori quali successori ex lege della medesima de cuius;
- che così ricostituito il contraddittorio, il giudizio, si concluse con la pronuncia della sentenza n. 3037/17, la quale, così statuiva: «… Accoglie la domanda proposta dall'attore nei confronti di e, per Controparte_3
l'effetto, dichiara costituita, in favore del fondo rustico sito in agro di
Montecorvino Rovella (Sa), alla località Serre del Pagliaro, riportato in C.T. alla partita 6090, foglio 14, particella 337 e 369, di proprietà di Pt_1
pagina 3 di 10 il diritto di servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile sulla Pt_1 strada che attraversava la particella n. 233 fg. 10 di proprietà delle parti convenute, secondo il percorso raffigurato nell'allegato 4, ipotesi di servitù di cui al tracciato n. 1, della CTU dell'ing. depositata il Testimone_1
26/03/07, che costituisce parte integrante della presente sentenza;
… Pone a carico dell'attore l'obbligo di provvedere al pagamento della Parte_1 somma di euro 6075,00 a favore delle parti convenute , Persona_2
, e , a titolo di indennità ex. Parte_3 Parte_2 Parte_4 art. 1053 c.c…»;
- che la Consulenza Tecnica d'Ufficio, richiamata nel dispositivo di sentenza, in ordine al paragrafo “Tracciato n. 1” inseriti alla pagina quattro dello stesso elaborato peritale: «… Dallo studio delle cartografie catastali (cfr.
All.1), dell'aereofotogrammetria relativa all'area in esame (cf. All.2), delle aereofoto acquisite (cfr. All.6) si ipotizzano tre diversi tracciati per consentire l'accesso al fondo di parte Ricorrente…”. “… Tracciato n. 1 ...
Rappresentato dalla strada che si diparte dalla Vicinale proveniente dalla frazione Votraci che interessa la proprietà di parte Resistente (cfr.All. 4,6)
Tale strada come descritto sia negli allegati n. 4,6 che nella documentazione fotografica è una diramazione della vicinale. Il tracciato della strada esistente, realizzata sul fondo di parte Ricorrente, sig. , si Persona_2 sviluppa, attraverso un uliveto, per un primo tratto con discreta pendenza per poi continuare con tratto pianeggiante per una lunghezza totale di circa 197
m. La strada è stata sicuramente realizzata, per il primo tratto, tramite
l'utilizzo di mezzi meccanici, con miglioramento del fondo mediante calcestruzzo. Il rimanente tratto è stato ritagliato nell'uliveto con semplice compattazione della sede stradale»;
- che, in relazione alla realizzazione del tracciamento n. 1, sul quale era stata costituita la servitù, pregiudica essi attori, anche in ordine alla fruibilità dello stesso, al venir meno delle distanze, all'alterazione dei volumi e superfici edili realizzabili poiché, come evidenziato anche dal medesimo CTU, divide in due parti disomogenee il medesimo fondo;
- che essa parte attorea, con atto notarile di compravendita del
07/12/2016, a mezzo notaio repert -rac. 577/447, si è resa Persona_1
pagina 4 di 10 acquirente di altro fondo finitimo a quello già di sua proprietà e oggetto del precedente giudizio: appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella, loc.tà Serra Pagliara e distinto al NCT al foglio 14, p.lla 5, cl. Terza, are 17, centiare 78 e al foglio 14, p.lla 773, cl. terza, are 7, centiare 70;
- che con la richiamata sentenza di costituzione della servitù coattiva di passaggio veniva stabilita anche l'indennità ex art.1053 c.c. con obbligo posto a carico del beneficiario di provvedere alla corresponsione della Parte_1 stessa in favore di esso odierno attore e titolare del fondo servente:
- che l'indennità non è mai stata corrisposta in favore di essi attori;
- che, pertanto, ai fini del presente atto, è interesse dell'esponente invocare il disposto di cui all'art. 1068 c.c. onde chiedere e procedere, atteso il mancato accordo del convenuto, lo spostamento, traslazione ed allocazione della servitù di passaggio in altro e diverso punto rispetto a quello descritto nella sentenza costituiva del relativo diritto, beneficiando anche di altra diversa soluzione, oggi, permessa dalla presenza di ulteriore appezzamento di terreno individuato;
- il tutto al fine di comprimere in misura minore e meno pregiudizievole il diritto di proprietà sugli immobili stessi ex art. 1068 c.c. e con pari fruibilità del correlativo diritto di servitù;
- che, pertanto, sussistono i presupposti e le condizioni previsti dalla legge per il trasferimento.
Ha, pertanto, concluso come in premessa.
Tempestivamente, si è costituito eccependo: Parte_1
- il giudicato formatosi in forza della precedente sentenza costitutiva della servitù, ai sensi dell'art 2909 c.c.;
- l'inammissibilità della domanda di traslazione per carenza dei presupposti di legge;
- che, infatti, nonostante la sentenza, l'esercizio della servitù è stato impedito dagli attori, tanto da rendersi necessario l'instaurarsi di un giudizio esecutivo per l'attuazione dell'obbligo di fare;
- che, in tale giudizio, il g.e. ha nominato un c.t.u. con l'incarico di indicare le modalità di esecuzione del titolo esecutivo;
pagina 5 di 10 - che, al primo accesso, ha scoperto la soppressione della strada originariamente esistente nel fondo degli attori rappresentata proprio dal tracciato n. 1;
- che, pertanto, ha sollevato incidente di esecuzione ex art. 610 c.p.c., rimettendo gli atti al Giudice dell'Esecuzione (proced. N. 3368/2024 R.E.);
- che, a seguito di comparizione delle parti, il G.E., con ordinanza in data 9 gennaio 2024, ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione fornendo all'Uff.
Giudiziario procedente gli elementi necessari per il relativo compimento;
- che avverso tale ordinanza le odierne parti attoree hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c.;
- che l'iter procedimentale si è concluso con una pronuncia di rigetto resa il 14/05/2024, divenuta intangibile e immodificabile per la mancata proposizione del giudizio di merito nel termine di legge;
- che causa di grave patologia che ha colpito nell'ultimo Parte_1 anno, solo di recente sono stati consegnati gli atti all'Ufficiale Giudiziario per la ripresa dell'esecuzione, fissata per il 2 luglio 2025, ore 10:30.
- che, quindi, a distanza di 8 anni dalla costituzione della servitù di passaggio coattivo (sentenza passata in giudicato n. 3070/2017), il convenuto non è ancora riuscito a dare esecuzione alla sentenza Parte_1 costitutiva della servitù di passaggio n. 3070/2017;
- che, quindi, non risulta ammissibile chiedere la traslazione della servitù prima ancora che essa sia esercitata in concreto, essendo lo stesso esercizio ostacolato dalla condotta dell'attore.
Ha, quindi, concluso come in premessa.
Alla prima udienza è stato eccepito il mancato esperimento del tentativo di mediazione e la causa è stata rinviata all'udienza del 11/06/2020 per l'eventuale prosieguo.
All'esito di tale udienza, tenutasi mediante note di trattazione scritta, sono stati concessi i termini di cui all'art 183, comma sei, c.p.c.
Nella memoria I termine, la parte convenuta ha depositato prova dell'avvenuto pagamento dell'indennità di passaggio stabilita dal Tribunale.
La causa non è stata istruita e, all'udienza del 10/06/2021, stante l'eccezione di giudicato, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
pagina 6 di 10 Dopo diversi rinvii, dovuti al carico di ruolo, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.06.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art 281 sexies
c.p.c., con termine fino a 10 gg prima per il deposito di una memoria conclusiva.
1. Eccezione di giudicato
1.1. Ciò premesso, va accolta l'eccezione di giudicato ai sensi dell'art 2909
c.c.
1.2. Si rammenta che «l'autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell'accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il
"petitum" del primo» (Cass. sez. 3 -, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019).
1.3. Va premesso che i convenuti hanno prodotto certificazione rilasciata dalla Corte d'Appello di Salerno di mancata proposizione dell'appello avverso la sentenza 3037/2017 del Tribunale di Salerno (v. allegato alla memoria n. 1 ex art. 183, c. VI, c.p.c.), pertanto è provata la formazione del giudicato.
1.4. Nel caso di specie, la sentenza con cui è stata costituita la servitù di passaggio tra le medesime parti ha carattere costitutivo e accertativo del diritto di servitù.
1.5. La relativa decisione ha effetto vincolante fra le parti e non può essere oggetto di una nuova disamina, né elusa con domande surrettiziamente modificative del contenuto oggettivo del diritto costituito.
pagina 7 di 10 1.6. La tesi delle parti attoree secondo cui la sentenza costitutiva della servitù avrebbe lasciato aperta la possibilità di modificarne in futuro il tracciato è infondata.
1.7. Tale argomento si scontra con l'efficacia sostanziale del giudicato, che copre non solo il diritto costituito, ma anche le sue modalità concrete di esercizio, in quanto già oggetto di valutazione e bilanciamento in sede giudiziale.
1.8. Inoltre, è principio consolidato che le parti abbiano l'onere di dedurre nel giudizio originario tutte le circostanze rilevanti per definire il tracciato della servitù, nonché di contestare eventualmente la c.t.u., chiedendo valutazioni alternative, rettifiche, o le indicazioni di soluzioni tecniche differenti.
1.9. Pertanto, era in quella sede che le stesse avrebbero dovuto evidenziare le ragioni di gravosità e pregiudizio del tracciato proposto dal c.t.u.
1.10. Il mancato esercizio di tale facoltà processuale, oggi surrettiziamente recuperato mediante una nuova domanda, non può costituire il presupposto per eludere l'efficacia del giudicato.
1.11. In particolare, l'attore fonda la propria pretesa sulla disponibilità di un fondo contiguo identificato al Catasto Terreni del Comune di Eboli al foglio 14,
p.lle 5 e 773 acquistato con atto notarile di compravendita del 07.12.2016, che
– a suo dire – consentirebbe un passaggio meno gravoso. Tale atto non è stato prodotto, ma dalle due c.t.p. in atti a firma dell'ing. (la prima Parte_5 allegata all'atto di citazione e la seconda prodotta in data 26/6/2020) si evince chiaramente che nessuna della due particelle acquistate risultano coinvolte nel
“nuovo” tracciato alternativo a quello costituito con la sentenza citata;
anzi dalla prospettazione grafica fornita dallo stesso c.t.p. emerge chiaramente che il tracciato suggerito insiste sulle stesse particelle di cui gli attori erano già proprietari al tempo della proposizione da parte del convenuto della domanda di costituzione della servitù coattiva: nella c.t.p. si legge:
pagina 8 di 10 «Pertanto, lo scrivente ritiene sia opportuno creare un tracciato, quanto più vicino al confine della particella 233, che interessi le particelle 231, 232, 3,
43, in modo da evitare la divisione della particella 233, di proprietà del sig.
, in due parti. (…) Persona_2
Dunque, il tracciato prospettato non ha nessun elemento di novità rispetto alle particelle attoree sulle quali è stata redatta la c.t.u. nel giudizio definito con sentenza n. 3037/2017 e l'allegazione dell'acquisto di un diverso terreno è stato prospettata al solo fine di dare una parvenza di novità alla questione.
1.12. La domanda proposta è, quindi, inammissibile, in quanto coperta dal giudicato.
2. Parimenti inammissibile, perché coperta dal giudicato, è la domanda attorea di condanna al pagamento dell'indennità, in quanto già nella sentenza n. 3037/2017 era stato disposto in capo all'odierna convenuta il pagamento di tale somma (v. punto 2 del dispositivo della sentenza, allegata alla comparsa di costituzione del convenuto).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai medi, tranne per la fase istruttoria, liquidata ai minimi.
pagina 9 di 10 4. In ragione della prospettazione dell'acquisto di un nuovo terreno al solo fine rappresentare un fatto nuovo sopravvenuto al giudicato, ma del tutto ininfluente rispetto alla domanda, fonda l'accoglimento della domanda di condanna ex art 96, 3 comma c.p.c. che è determinata in misura pari a 1/3 delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Dichiara inammissibili le domande attoree;
B) Condanna gli attori, in solido tra loro, a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 2.127,00 per compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge da distrarsi a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario;
C) Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte convenuta di un'ulteriore somma ex art. 96, c. 3, c.p.c. pari a € 709,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
12 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
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