Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27034/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27034 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione in data 15.12.24, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
- C.F.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
19.07.1964, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Napoli alla via Foria, 42, presso lo Studio dell'Avv. Grazia Esposito - cod. fisc.: - dal quale è CodiceFiscale_2
rapp.to e dif.so, per procura in calce al presente atto
- ATTORE -
CONTRO
, nata a San Giorgio a [...] il [...], C. F.: CP_1
, residente in [...]
Tufarelli n.37, elettivamente domiciliata in Aversa (Ce) alla Via Eduardo De
Filippo n.18, presso lo studio dell'Avv. Ciro Torella, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
- CONVENUTA –
Oggetto: diritti reali
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 13.12.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, deducendo: - di essere comproprietario CP_1
nella misura del 50%, in uno alla ex coniuge giusta sentenza di CP_1
separazione del Tribunale di Napoli nel procedimento n. 29768/2018, dell'immobile sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Tufarelli n. 37, meglio identificato nell'atto di citazione;
- di essere proprietario altresì dei beni mobili siti all'interno dell'appartamento, avendoli acquistati esclusivamente con i propri guadagni, stante anche lo stato di inoccupazione della per tutta la durata del matrimonio;
- che i predetti mobili erano CP_1
così individuati: a) cucina componibile;
b) divano in tessuto baldellia;
c) divano AR;
d) lago pouf contenitore;
- che il valore complessivo dei suddetti beni era pari ad euro 6.487,62; che, tale mobilio era stato detenuto dalla in quanto assegnataria della casa coniugale, giusto provvedimento CP_1
Presidenziale assunto alla data del 31.10.2019, nella prima udienza di separazione giudiziale azionata dal;
che, tuttavia, con sentenza Parte_1
definitiva passata in giudicato del 14.01.2022, il GI nella persona del Dott.
Imperiali disponeva il “rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale non essendo diretta a tutelare l'habitat dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti”; - che tale mobilio era detenuto illegittimamente dalla la quale non era la legittima CP_1
proprietaria e non era assegnataria della casa coniugale.
Tanto premesso chiedeva al Tribunale di accertare la proprietà dei predetti beni mobili in capo ad esso attore e, per l'effetto, di ordinare alla convenuta, ai sensi dell'art. 948 cc, l'immediato rilascio di essi con condanna della controparte alle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
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Si costituiva la convenuta la quale eccepiva che i beni contesi erano stati acquistati in costanza di matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, quali arredi della casa coniugale. Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda per la sua infondatezza con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Assegnati i termini per le memorie ex art. 183, VI comma, cpc la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 15.12.2024,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Va evidenziato che solo con la comparsa conclusionale del 20.2.2025, l'attore ha esteso la domanda chiedendo in via gradata, che venisse ordinato alla convenuta ai sensi dell'art. 948 c.p.c., l'immediato rilascio del 50 % della quota parte di detto mobilio appartenente al . Naturalmente Parte_1
questa domanda non può essere valutata in quanto proposta tardivamente.
Si osserva che è pacificamente emerso dagli atti di causa che il e la Pt_1
fossero in regime di comunione legale dei beni (cfr. estratto atto di CP_1
matrimonio), così come è pacifico che i beni di cui il chiede la Pt_1
restituzione siano stato acquistati in costanza di matrimonio (cfr. ricevute agli atti).
Nell'assetto normativo vigente, la comunione legale è un istituto la cui caratteristica essenziale consiste nell'attribuzione ex lege in proprietà comune dei coniugi dei beni indicati nell'art. 177 c.c. e che è altresì caratterizzata dall'affidamento alla volontà comune di entrambi i coniugi di qualunque atto dispositivo dei beni facenti parte della comunione (art.180 c.c.) con la previsione solo in caso di contrasto di un intervento autorizzatorio del giudice nell'interesse della famiglia.
Di notevole rilievo, ai fini della configurazione dell'istituto, è il sistema delle modificazioni convenzionali dei regimi patrimoniali dei coniugi che, secondo la vigente normativa, possono essere liberamente cambiati, passando dalla comunione legale alla separazione dei beni, ovvero ad
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una comunione legale pattiziamente modificata nei limiti consentiti dall'art.210 c.c.
Per tali mutamenti è richiesto unicamente l'atto pubblico, mentre solo per l'opponibilità ai terzi è necessaria l'annotazione in margine all'atto di matrimonio e, nei casi previsti dalla legge, la trascrizione (artt. 162, terzo comma;
163, primo, terzo e quarto comma;
2647 c.c.).
La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento (Cass. n.8193/2024).
Orbene, i beni mobili oggetto di causa, rientrano nella previsione di cui all'art. 177 lett.a), trattandosi tra l'altro di arredi della casa coniugale e quindi all'atto del loro acquisto sono entrati a far parte della comunione legale.
Ora, l'attore nel corso del giudizio, in replica alle eccezioni sollevate dalla convenuta, ha sostenuto che, per effetto dello scioglimento della comunione legale, conseguente alla sentenza di separazione tra i coniugi, il avesse Pt_1
diritto alla restituzione dei beni mobili per cui è causa in quanto da lui acquistati personalmente.
Tuttavia, tale difesa è priva di fondamento poiché lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di
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separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale (Cass. Sez. U. n.21761/2021, par.3.2.2.; Cass. n.4306/1997).
Ne consegue che, a seguito dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.p.c. si instaura il regime di comunione ordinaria per i beni già oggetto del precedente regime patrimoniale, con la conseguenza che la disciplina applicabile è quella contenuta nel titolo VII, Capo 1 del codice civile, di cui all'art. 1111 c.c. e ss., che prevedono, in caso di scioglimento della comunione, che essa abbia luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. In caso contrario, dal combinato disposto di quest'ultima norma e da quella contenuta nell'art. 1116 c.c., trova, invece, applicazione l'art. 720 c.c. Quest'ultima norma espressamente prevede che, ove il bene sia indivisibile, si deve procedere alla vendita, sempre che nessuno dei compartecipanti abbia formulato istanza di attribuzione.
Pertanto, l'azione proposta è priva di fondamento, non potendo l'attore chiedere la restituzione di beni che, una volta sciolta la comunione legale per effetto della sentenza di separazione, sono ricaduti in regime di comunione ordinaria.
La domanda così come proposta va pertanto rigettata.
Appare tuttavia infondata e pertanto è da rigettarsi la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria.
Premesso che è onere della parte che richiede il risarcimento ex art. 96
c.p.c. dedurre e dimostrare, oltre che la malafede o colpa grave della controparte, la concreta ed effettiva esistenza, di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte stessa, si rileva che la convenuta non ha dedotto alcuna prova al riguardo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro
26.000,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non
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particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e in ragione dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
- Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
della convenuta, spese liquidate in euro 2.540,00 per CP_1
compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA come per legge con attribuzione al difensore,
Avv. Ciro Torella.
- Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 10.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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