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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/06/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2191/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio:
, (C.F. ), nata ad [...] il [...] e ivi residente, Parte_1 C.F._1
in Via Ing. G. Piccione 65/B, elettivamente domiciliata in Avola, Corso Garibaldi n. 130, presso lo studio dell'avv. SInorello Paolo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 ad Avola, in Via Ing. G. Piccione 65/B, elettivamente domiciliato in Avola, C.so Gaetano D'Agata
n. 8, presso lo studio dell'avv. Tanasi Venera, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero (visto del 26/6/2024);
posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 10/6/2025;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 194/2024 pubblicata in data 17/10/2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 6/6/2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza del 10/6/2025 sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 26/6/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle stesse condizioni della separazione che qui di seguito si riportano:
1) autorizzare i SI.ri e a vivere separati, con l'obbligo reciproco di Parte_1 Parte_2
non recarsi molestia alcuna;
2) pronunciare la separazione consensuale dei predetti coniugi;
3) ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
4) il SI. rilascerà entro e non oltre il giorno 8/6/2024 l'immobile di proprietà della Parte_2
SI.ra , sito in Avola Via Ing. G. Piccione 65/B, con l'obbligo di trasferire altrove la propria Pt_1
residenza anagrafica;
5) contestualmente al suddetto rilascio la SI.ra corrisponderà al SI. , Parte_1 Parte_2 la somma pari €12.000,00, a titolo di rimborso della somma da quest'ultimo sostenuta per l'acquisto di alcuni beni mobili di arredo, quali cucina e parete attrezzato, somme che verranno versate tramite bonifico bancario intestato allo stesso IBAN [...], mentre il signor
corrisponderà in contanti alla signora la somma di €200,00 a titolo di pagamento spese Pt_2 Pt_1
energia elettrica consumata negli ultimi due mesi;
6) il SI. porterà seco i seguenti mobili: n. 2 TV da 55 pollici, 1 lavatrice, cameretta Parte_2
(eccetto il lettino), salottino esterno, divano e sofà;
7) Per effetto degli accordi di cui ai n.ri 5 e 6 le parti dichiarano di non avere nulla a pretendere fra di loro per nessun titolo e/o causale, anche se ivi non specificato;
8) dichiarare che nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi sussistono i requisiti di fatto
e di legge per la richiesta pronuncia di divorzio a domanda congiunta, ai sensi dell'art. 3 comma 3
l. 898/1970 e dell'art. 473 bis 51 c.p.c.;
9) una volta passata in giudicato il provvedimento di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e in data 10/10/2020; Pt_1 Pt_2
10) dare atto che le condizioni stabilite dalle parti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio sono quelle stesse pattuite per la loro separazione personale e sopra riportate.
Spese processuali a carico solidale delle parti.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici ed il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P. Q. M
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_3 Pt_2
, celebrato in Noto, con rito concordatario, in data 10/10/2020 (Atto trascritto nel Registro
[...]
dello stato civile del medesimo Comune al n. 40, Parte 2, Serie A, Anno 2020), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA
all'Ufficiale di stato civile del Comune di NOTO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
18/6/2025
Il Presidente
dott.ssa Veronica Milone