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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.g. 971/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. Eleonora Fiorenza, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Michele salvatore De Piano, dom.to come in Controparte_1
atti; resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.2024; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 31.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
Comune di LO (AV) , al n. 4 parte II Serie A, anno 2007 Ufficio 1 e di aver avuto una figlia,
[...]
nata il [...], ancora minorenne;
e premesso che con decreto di omologa n. Persona_1
3036/2019 del Tribunale di Avellino in data 14.11.2019 era stata pronunciata la separazione consensuale, adiva il Tribunale perchè pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, disponesse l'affidamento congiunto della figlia e il pagamento della somma di € 350,00, a titolo di mantenimento per la figlia, nonché l'assegnazione Per_ della casa familiare alla signora unitamente ai suoi figli e che convivono Parte_1 CP_2
con lei, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva che aderiva alla domanda della ricorrente alle condizioni esposte nel Controparte_1
ricorso della . Parte_1
All'udienza del 13.12.2024 chiedevano la decisione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti per l'udienza del 04.10.2024.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 14.11.2019 n. 3036/2019 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 15.10.2019) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della minore.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 31.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di LO (AV), al n. 4 parte II Serie A, anno 2007 Ufficio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 25.09.2024, per l'udienza del 04.10.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di LO (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Maria Iandiorio Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 971/2024 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, vertente
TRA
, rappr.ta e difesa dall'avv. Eleonora Fiorenza, dom.ta come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.to e difeso dall'avv. Michele salvatore De Piano, dom.to come in Controparte_1
atti; resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.2024; in data 18.10.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2024, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data 31.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del Controparte_1
Comune di LO (AV) , al n. 4 parte II Serie A, anno 2007 Ufficio 1 e di aver avuto una figlia,
[...]
nata il [...], ancora minorenne;
e premesso che con decreto di omologa n. Persona_1
3036/2019 del Tribunale di Avellino in data 14.11.2019 era stata pronunciata la separazione consensuale, adiva il Tribunale perchè pronunciasse sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, disponesse l'affidamento congiunto della figlia e il pagamento della somma di € 350,00, a titolo di mantenimento per la figlia, nonché l'assegnazione Per_ della casa familiare alla signora unitamente ai suoi figli e che convivono Parte_1 CP_2
con lei, con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva che aderiva alla domanda della ricorrente alle condizioni esposte nel Controparte_1
ricorso della . Parte_1
All'udienza del 13.12.2024 chiedevano la decisione alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato in atti per l'udienza del 04.10.2024.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa del 14.11.2019 n. 3036/2019 del
Tribunale di Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n.
898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data ( 15.10.2019) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti, da ritenersi conforme alla legge e all'interesse della minore.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e in data 31.03.2007, trascritto nei registri di stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di LO (AV), al n. 4 parte II Serie A, anno 2007 Ufficio, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 25.09.2024, per l'udienza del 04.10.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di LO (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 30.1.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano