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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/10/2025, n. 7426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7426 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19763/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI BI LI
- RICORRENTE -
nei confronti di
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO Controparte_1
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, ogni contraria istanza eccezione e dedu- zione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il sig. , a seguito della terapia ormonale, dei trat- Parte_1 tamenti farmacologici e degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto, oltre che in conseguenza degli aspetti fisici, comportamentali e psicologici che presenta e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto le sembianze e lo status di donna ed ha pertanto diritto ad otte- nere la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
- Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita di , nato Parte_1
1 a Milano in data 11.08.1976, con variazione del genere da maschile a femminile, con conseguente annotazione dell'indicazione di “sesso femminile” in luogo di “sesso maschile” e con ulteriore modifica del prenome da quello attuale di a quello scelto di “ , provvedendo alle Pt_1 Per_1 comunicazioni al Comune di Rho, quale Comune di attuale residenza dell'attore.
- In ogni caso disporsi le statuizioni che risultino connesse con i capi che precedono.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, pur ritenendo completa ed esaustiva la documentazione medica al- legata, si chiede disporsi CTU volta ad accertare le condizioni psico-sessuali di parte attrice e la sussistenza della disforia di genere.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del co- Parte_1 mune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e il nome
“ ” venga modificato in “ . Pt_1 Per_1
Parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...] in data [...], di non essere sposata e di non avere figli. Afferma di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e inte- ressi tipicamente femminili, provando un profondo disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita.
Assumendo sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, ha quindi deciso di affrontare un percorso di psicoterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, nonché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale), oltre che interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali, in partico- lare quello di mastoplastica additivo e rinoplastica, per modellare e femminilizzare il naso.
All'esito di colloqui clinici e dell'anamnesi psicologica, il 24.03.2023 la dott.ssa me- Persona_2 dico psichiatra, formulava nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere. La relazione clinica evidenziava, inoltre, come la paziente fosse in cura presso l dal 2008 con la dia- CP_2 gnosi di “disturbo borderline di personalità grave” ritenendo necessaria un'ulteriore visita specia- listica “a completamento delle indagini già eseguite”.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome “ . Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle diffi- Per_1 coltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al
2 raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
All'udienza del 24.11.2023 è stata sentita la parte ricorrente.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio psicologica, all'udienza del 15.09.2025 la causa è stata ri- messa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
La consulenza psicologica eseguita dal CTU dott. ha confermato la diagnosi di Persona_3 disforia di genere nonché di disturbo borderline di personalità e dell'umore, con la precisazione che “la diagnosi di disturbo borderline di personalità risulta essere un quadro clinico del tutto indipendente da quello della disforia di genere e non tale da inficiare il percorso psicologico che ha portato la perizianda a identifi- carsi con il genere femminile e avviare di conseguenza una transizione medicalizzata” (pag. 11 della relazione).
Inoltre, viene evidenziato che “Alcuni tratti patologici della personalità della perizianda che interferiscono in maniera sostanziale sul suo funzionamento generale (in primis la marcata impulsività), non si applicano a tutto ciò che attiene al suo percorso di transizione di genere, ambito nel quale la perizianda conserva un funzionamento ma- turo, responsabile e coerente non solo rispetto alla gestione delle terapie ormonali e chirurgiche, ma anche rispetto ad altri possibili step (ad esempio chirurgia genitale)” (pag. 18 della relazione).
La relazione conclude negando la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avanzamento del percorso dell'affermazione di genere: secondo il CTU, la richiesta di corre- zione anagrafica del genere “risulta anzi caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare i Parte_2 gravi disagi cui è potenzialmente esposta, ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali” (pag. 18 della relazione). Sempre se- condo il CTU, infatti, l'irreversibilità dell'identificazione di parte ricorrente con il genere femmini- le è univocamente supportata da diversi elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui e gli appro- fondimenti svolti consentono di affermare che la stessa “è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali della correzione anagrafica del genere” (ibidem).
L'ultima visita endocrinologica effettuata dalla dott.ssa presso il Poliambulatorio Persona_4
Specialistico di Rozzano il 15.03.2023 (doc. 11) referta: “Da sempre disforia di genere, dopo i 35 anni avviata terapia M vs F e successiva correzione chirurgica ancora in corso (mastoplastica, addominoplastica)”.
Le relazioni danno dunque conto di una piena consapevolezza del ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano poi conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Testimone_1
[...
nel corso dell'udienza del 24.11.2023, dalle quali emerge il disagio vissuto e il successivo be-
3 nessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevo- lezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso (“io sono in pensione;
nella vita privata mi rapporto con Per_ tutti come donna e vengo chiamata con il nome . Ho ultimato la terapia ormonale, assumo solo un paio di farmaci. Sono stata seguita dall'andrologo dell'Humanitas di Rozzano nella fase iniziale, poi dall'endocrinologo dell' Ho anche finito il percorso psichiatrico, sono stata seguita dal CPS di zona. Parte_3 Persona_4
Ho attuato la terapia chirurgica con riferimento al seno, agli zigomi, ho rifatto il naso, la rimodellazione dei glutei, liposcultura al ventre. Desidero la rettifica degli atti all'anagrafe; il trattamento chirurgico relativo ai caratteri ses- suali primari lo farò quando sarò pronta a livello medico;
sono convinta di proseguire nel mio percorso e mi rendo conto della sua irreversibilità”).
In conclusione, il quadro delineato evidenzia la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere defi- nitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stes- so sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispon- denza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposi- zioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un ade- guato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condi-
4 visi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risultanze docu- mentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e del periodo di tempo in cui
è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a Parte_1 femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e con- sapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome “ ” va sostituito il prenome “ . Pt_1 Per_1
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibi- li.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Parte_1 Pt_1
(nome), nato a [...] in data [...], nel senso che laddove è scritto “sesso maschi- le” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome;
Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Manlio Borrelli Presidente dott.ssa Anna Bellesi Giudice dott. Vincenzo Carnì Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19763/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RI BI LI
- RICORRENTE -
nei confronti di
PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO Controparte_1
Oggetto: ricorso ex artt. 1 L. 164/82 e 31 D.lgs. 150/11
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, ogni contraria istanza eccezione e dedu- zione disattesa, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- Accertare e dichiarare che il sig. , a seguito della terapia ormonale, dei trat- Parte_1 tamenti farmacologici e degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto, oltre che in conseguenza degli aspetti fisici, comportamentali e psicologici che presenta e che concorrono a comporre la sua identità di genere, ha assunto le sembianze e lo status di donna ed ha pertanto diritto ad otte- nere la rettificazione dell'attribuzione di sesso.
- Ordinare, conseguentemente, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di effettuare la rettificazione dell'attribuzione di sesso nell'atto di nascita di , nato Parte_1
1 a Milano in data 11.08.1976, con variazione del genere da maschile a femminile, con conseguente annotazione dell'indicazione di “sesso femminile” in luogo di “sesso maschile” e con ulteriore modifica del prenome da quello attuale di a quello scelto di “ , provvedendo alle Pt_1 Per_1 comunicazioni al Comune di Rho, quale Comune di attuale residenza dell'attore.
- In ogni caso disporsi le statuizioni che risultino connesse con i capi che precedono.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per mero scrupolo difensivo, pur ritenendo completa ed esaustiva la documentazione medica al- legata, si chiede disporsi CTU volta ad accertare le condizioni psico-sessuali di parte attrice e la sussistenza della disforia di genere.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – ha chiesto al Tribunale di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del co- Parte_1 mune di Milano di effettuare la rettificazione di attribuzione di sesso, disponendo che all'indicazione del sesso “maschile” venga sostituita l'indicazione del sesso “femminile” e il nome
“ ” venga modificato in “ . Pt_1 Per_1
Parte ricorrente ha dedotto di essere nata a [...] in data [...], di non essere sposata e di non avere figli. Afferma di aver manifestato, sin dall'infanzia, preferenze per attività, giochi e inte- ressi tipicamente femminili, provando un profondo disagio per il genere biologico assegnatole alla nascita.
Assumendo sempre maggiore consapevolezza rispetto alla propria identità di genere, ha quindi deciso di affrontare un percorso di psicoterapia, con un focus mirato all'esplorazione e all'affermazione del genere esperito, nonché un percorso medico di adeguamento di genere (c.d. terapia ormonale), oltre che interventi chirurgici di modificazione dei caratteri sessuali, in partico- lare quello di mastoplastica additivo e rinoplastica, per modellare e femminilizzare il naso.
All'esito di colloqui clinici e dell'anamnesi psicologica, il 24.03.2023 la dott.ssa me- Persona_2 dico psichiatra, formulava nei suoi confronti diagnosi di disforia di genere. La relazione clinica evidenziava, inoltre, come la paziente fosse in cura presso l dal 2008 con la dia- CP_2 gnosi di “disturbo borderline di personalità grave” ritenendo necessaria un'ulteriore visita specia- listica “a completamento delle indagini già eseguite”.
In ragione del percorso di transizione intrapreso, parte ricorrente da tempo viene identificata con il prenome “ . Le uniche aree di disagio rimaste sono quelle legate all'imbarazzo e alle diffi- Per_1 coltà di doversi presentare al mondo con documentazione anagrafica divergente.
Da qui, la richiesta di correzione anagrafica del genere e degli interventi chirurgici necessari al
2 raggiungimento di un migliore equilibrio psico-fisico.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha rassegnato le proprie conclusioni.
All'udienza del 24.11.2023 è stata sentita la parte ricorrente.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio psicologica, all'udienza del 15.09.2025 la causa è stata ri- messa al collegio per la decisione.
2. – Le domande proposte da devono essere accolte. Parte_1
La consulenza psicologica eseguita dal CTU dott. ha confermato la diagnosi di Persona_3 disforia di genere nonché di disturbo borderline di personalità e dell'umore, con la precisazione che “la diagnosi di disturbo borderline di personalità risulta essere un quadro clinico del tutto indipendente da quello della disforia di genere e non tale da inficiare il percorso psicologico che ha portato la perizianda a identifi- carsi con il genere femminile e avviare di conseguenza una transizione medicalizzata” (pag. 11 della relazione).
Inoltre, viene evidenziato che “Alcuni tratti patologici della personalità della perizianda che interferiscono in maniera sostanziale sul suo funzionamento generale (in primis la marcata impulsività), non si applicano a tutto ciò che attiene al suo percorso di transizione di genere, ambito nel quale la perizianda conserva un funzionamento ma- turo, responsabile e coerente non solo rispetto alla gestione delle terapie ormonali e chirurgiche, ma anche rispetto ad altri possibili step (ad esempio chirurgia genitale)” (pag. 18 della relazione).
La relazione conclude negando la presenza di elementi ostativi, sul piano psicologico, all'avanzamento del percorso dell'affermazione di genere: secondo il CTU, la richiesta di corre- zione anagrafica del genere “risulta anzi caldamente auspicabile in quanto, oltre a costituire un riconoscimento dell'identità che si attribuisce e del suo diritto all'autodeterminazione, è funzionale a evitare i Parte_2 gravi disagi cui è potenzialmente esposta, ogni giorno della sua vita, per via dell'incongruenza tra il suo attuale aspetto e i dati anagrafici riportati nei documenti identificativi ufficiali” (pag. 18 della relazione). Sempre se- condo il CTU, infatti, l'irreversibilità dell'identificazione di parte ricorrente con il genere femmini- le è univocamente supportata da diversi elementi clinici rilevati nel corso dei colloqui e gli appro- fondimenti svolti consentono di affermare che la stessa “è nelle condizioni di sostenere le conseguenze psicologiche e sociali della correzione anagrafica del genere” (ibidem).
L'ultima visita endocrinologica effettuata dalla dott.ssa presso il Poliambulatorio Persona_4
Specialistico di Rozzano il 15.03.2023 (doc. 11) referta: “Da sempre disforia di genere, dopo i 35 anni avviata terapia M vs F e successiva correzione chirurgica ancora in corso (mastoplastica, addominoplastica)”.
Le relazioni danno dunque conto di una piena consapevolezza del ricorrente delle proprie scelte e della definitività delle stesse.
I dati sopra riportati trovano poi conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Testimone_1
[...
nel corso dell'udienza del 24.11.2023, dalle quali emerge il disagio vissuto e il successivo be-
3 nessere sperimentato nella progressiva affermazione del genere di elezione, nonché la consapevo- lezza dell'irreversibilità del percorso intrapreso (“io sono in pensione;
nella vita privata mi rapporto con Per_ tutti come donna e vengo chiamata con il nome . Ho ultimato la terapia ormonale, assumo solo un paio di farmaci. Sono stata seguita dall'andrologo dell'Humanitas di Rozzano nella fase iniziale, poi dall'endocrinologo dell' Ho anche finito il percorso psichiatrico, sono stata seguita dal CPS di zona. Parte_3 Persona_4
Ho attuato la terapia chirurgica con riferimento al seno, agli zigomi, ho rifatto il naso, la rimodellazione dei glutei, liposcultura al ventre. Desidero la rettifica degli atti all'anagrafe; il trattamento chirurgico relativo ai caratteri ses- suali primari lo farò quando sarò pronta a livello medico;
sono convinta di proseguire nel mio percorso e mi rendo conto della sua irreversibilità”).
In conclusione, il quadro delineato evidenzia la presenza di una diagnosi di transessualità,
l'assenza in capo alla parte di disturbi psicopatologici incidenti su tale diagnosi e il carattere defi- nitivo della scelta.
3. – Con riferimento alla domanda volta ad ottenere la rettificazione degli atti dello stato civile, si richiamano i principi espressi nelle pronunce della Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e della Corte di Cassazione (sentenza n. 15138/2015) che hanno escluso il carattere obbligatorio dell'intervento chirurgico di modifica dei caratteri sessuali anatomici primari per poter ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, laddove venga accertata la serietà e definitività della scelta e la compiutezza dell'approdo finale.
In particolare, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stes- so sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispon- denza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 15138/2015 sopra citata, ha affermato che le disposi- zioni di cui agli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 vanno interpretate avendo presente “l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un ade- guato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condi-
4 visi dalla scienza medica e psicologica”.
Il caso in esame rientra nel paradigma sopra delineato in quanto, alla luce delle risultanze docu- mentali sopra citate, degli elementi emersi dall'audizione della parte e del periodo di tempo in cui
è maturata la decisione di intraprendere il percorso di transizione, vi è adeguato riscontro sia del compiuto percorso di transizione da maschile a femminile, sia della serietà, verosimile definitività
e irreversibilità della decisione di di cambiare genere e sesso da maschio a Parte_1 femmina.
Tali elementi consentono dunque di affermare che la parte ricorrente, all'esito di un serio e con- sapevole processo individuale, ha acquisito una nuova e compiuta identità di genere.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui agli artt. 1 e 2 L.164/82 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
In conformità con quanto richiesto, al prenome “ ” va sostituito il prenome “ . Pt_1 Per_1
4. – Tenuto conto della natura della causa, le spese processuali devono essere dichiarate irripetibi- li.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, vista la L. 164/82, così provvede:
1) dispone la rettificazione dell'atto di nascita di (cognome) Parte_1 Pt_1
(nome), nato a [...] in data [...], nel senso che laddove è scritto “sesso maschi- le” debba invece intendersi scritto e leggersi “sesso femminile” e laddove è indicato il prenome “ ” debba invece intendersi scritto e leggersi il prenome;
Pt_1 Per_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano di provvedere ai conseguenti adempimenti di legge;
3) dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Vincenzo Carnì dott. Andrea Manlio Borrelli
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