CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVIII, sentenza 04/02/2026, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1666/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19285/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11474/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024 e la condanna di Roma Capitale alla restituzione degli importi indebitamente versati. Con condanna di Roma
Capitale alla refusione delle spese di giudizio".
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024, notificato a Ricorrente_1 in data 22.10.2024, per un importo complessivo di €5.244,00. notificato in data 22.10.2024 per l'omessa dichiarazione RI (Tassa Rifiuti) EF (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale) per gli anni 2018-2023 relativa all'immobile sito in Indirizzo_1,
a cui è attribuita la classificazione catastale C/11 ("Banche, istituti di credito, studi professionali").
Il contribuente ha presentato istanza di autotutela, allegando documentazione comprovante che l'immobile oggetto dell'accertamento è in realtà un box auto pertinenza dell'abitazione principale sita in Indirizzo_2 rilevando anche la difformità in merito alla superficie effettiva tassata rispetto a quella da utilizzare '
come base di calcolo.
L'ente impositore ha rigettato l'istanza di autotutela, sostenendo che l'immobile non risulta pertinenza nell'atto notarile di compravendita ed ha richiesto inoltre chiarimenti sulla superficie tassabile e una planimetria asseverata.
Il ricorrente, al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva in suo danno, in data 16.12.2024 ha provveduto a pagare l'importo stabilito per la definizione agevolata, pari a € 4.103,00 (doc. 5) ed iscritto a ruolo il presente procedimento.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
I. In via principale: eccezione di decadenza/prescrizione;
II. Ancora in via principale: mancato riconoscimento della natura di "pertinenza" del box;
III. In via subordinata: errata classificazione ed errato computo della superficie assoggettata a tributo.
A supporto del ricorso ha depositato:
1. Avviso di accertamento esecutivo del 4.10.2024; 2. Data di ritiro della spedizione, comprovante la notifica il 22.10.2024; 9 3. Istanza di autotutela del 31.10.2024; 4.
Comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela del 3.12.2024; 5. Documentazione attestante il pagamento effettuato;
6. Visura catastale aggiornata;
7. Atto notarile di compravendita;
8. Planimetria catastale;
9.
Documentazione fotografica;
10. Mappa geografica estratta da Google Maps;
11. Certificato di residenza del contribuente.
B) Non si è costituita in giudizio Roma Capitale a cui il ricorso è stato ritualmente notificato.
C) All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Dott. Ricorrente_1 contesta l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024, per gli anni 2018-2023, per un importo complessivo di € 5.244,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
a cui è stata attribuita l'errata classificazione catastale C/11 ("Banche, istituti di credito, studi "
professionali") e di cui è stata erroneamente calcolata la misura della superficie ossia è stata considerata l'intera superficie catastale anzichè quella ridotta corrispondente alla corretta base di calcolo.
La parte ha fornito la prova che il box sottoposto a imposizione fiscale costituisce una pertinenza dell'abitazione principale, come risulta dall'atto di acquisto dove è evidenziato il vincolo pertinenziale ra pag. 6: "l'immobile in oggetto costituisce pertinenza di prima abitazione sita nel proprio Comune di residenza".
Risulta altresì che il box è ubicato poco distante nel palazzo antistante all'abitazione principale e solo a circa
20 metri da essa, l'accesso è espressamente menzionato nell'atto notarile, la mappa geografica allegata è quella estratta da Google Maps ed evidenzia la vicinanza dell'accesso pedonale rispetto all'abitazione.
La visura catastale allegata all'atto di compravendita evidenzia che che l'unità immobiliare è un “locale box", la planimetria catastale che trattasi di superficie di un garage, la documentazione fotografica da cui si evince l'utilizzo e il certificato di residenza del contribuente prova il vincolo di pertinenza.
La parte ha fornito quindi la prova degli errori contenuti nell'atto impugnato, mentre l'Ente impositore, che non si è costituito, non ha assolto al proprio onere di provare la correttezza dei presupposti che hanno determinato l'emanazione dell'atto impugnato, nonostante il contribuente abbia fornito tutta la documentazione richiesta.
Nei rilievi dell'Ente impositore in sede di autotutela si legge: "Si richiede un atto di compravendita controfirmato da un notaio in cui si evince che l'immobile in questione è pertinenza dell'abitazione. Poiché su tale contratto non è presente questa dicitura si richiedono informazioni sul perché siano attive utenze non domestiche per un'immobile ad uso abitativo Inoltre, a seguito di una verifica le confermiamo il numero di mq riportati nell'accertamento, per supportare la sua richiesta si richiede integrazione di una planimetria asseverata che indichi come numero di mq quelli da lei sostenuti. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni e interessi sono dovuti, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, nel rispetto della normativa vigente".
In conclusione, l'atto impugnato è illegittimo in considerazione delle difformità evidenziate rispetto alla documentazione presentata dal contribuente, che dimostrano il difetto di motivazione per travisamento dei dati relativi all'immobile rientrante nella categoria C/6 (box auto) e non nella categoria "C11" (studio professionale), nonché il travisamento dei dati della superficie assoggettabile a tributo.
L'Ufficio non ha infatti dimostrato, a fronte dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente, la correttezza della categoria tariffaria applicata e della base di calcolo utilizzata.
Conclusivamente il ricorso deve pertanto essere accolto e annullato l'atto impugnato.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto che l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 qui impugnato trae origine da omessa dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice (Margherita Mantini)
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 18, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica: MANTINI MARGHERITA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19285/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433552 RI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11474/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024 e la condanna di Roma Capitale alla restituzione degli importi indebitamente versati. Con condanna di Roma
Capitale alla refusione delle spese di giudizio".
Resistente: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente ha impugnato dinanzi a questa Corte l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024, notificato a Ricorrente_1 in data 22.10.2024, per un importo complessivo di €5.244,00. notificato in data 22.10.2024 per l'omessa dichiarazione RI (Tassa Rifiuti) EF (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale) per gli anni 2018-2023 relativa all'immobile sito in Indirizzo_1,
a cui è attribuita la classificazione catastale C/11 ("Banche, istituti di credito, studi professionali").
Il contribuente ha presentato istanza di autotutela, allegando documentazione comprovante che l'immobile oggetto dell'accertamento è in realtà un box auto pertinenza dell'abitazione principale sita in Indirizzo_2 rilevando anche la difformità in merito alla superficie effettiva tassata rispetto a quella da utilizzare '
come base di calcolo.
L'ente impositore ha rigettato l'istanza di autotutela, sostenendo che l'immobile non risulta pertinenza nell'atto notarile di compravendita ed ha richiesto inoltre chiarimenti sulla superficie tassabile e una planimetria asseverata.
Il ricorrente, al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva in suo danno, in data 16.12.2024 ha provveduto a pagare l'importo stabilito per la definizione agevolata, pari a € 4.103,00 (doc. 5) ed iscritto a ruolo il presente procedimento.
A)A sostegno dell'impugnativa il ricorrente ha formulato una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che l'atto in parola non risulterebbe conforme alla vigente disciplina normativa per i seguenti motivi:
I. In via principale: eccezione di decadenza/prescrizione;
II. Ancora in via principale: mancato riconoscimento della natura di "pertinenza" del box;
III. In via subordinata: errata classificazione ed errato computo della superficie assoggettata a tributo.
A supporto del ricorso ha depositato:
1. Avviso di accertamento esecutivo del 4.10.2024; 2. Data di ritiro della spedizione, comprovante la notifica il 22.10.2024; 9 3. Istanza di autotutela del 31.10.2024; 4.
Comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela del 3.12.2024; 5. Documentazione attestante il pagamento effettuato;
6. Visura catastale aggiornata;
7. Atto notarile di compravendita;
8. Planimetria catastale;
9.
Documentazione fotografica;
10. Mappa geografica estratta da Google Maps;
11. Certificato di residenza del contribuente.
B) Non si è costituita in giudizio Roma Capitale a cui il ricorso è stato ritualmente notificato.
C) All'udienza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Dott. Ricorrente_1 contesta l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 del 04.10.2024, per gli anni 2018-2023, per un importo complessivo di € 5.244,00 relativo all'immobile sito in Indirizzo_1
a cui è stata attribuita l'errata classificazione catastale C/11 ("Banche, istituti di credito, studi "
professionali") e di cui è stata erroneamente calcolata la misura della superficie ossia è stata considerata l'intera superficie catastale anzichè quella ridotta corrispondente alla corretta base di calcolo.
La parte ha fornito la prova che il box sottoposto a imposizione fiscale costituisce una pertinenza dell'abitazione principale, come risulta dall'atto di acquisto dove è evidenziato il vincolo pertinenziale ra pag. 6: "l'immobile in oggetto costituisce pertinenza di prima abitazione sita nel proprio Comune di residenza".
Risulta altresì che il box è ubicato poco distante nel palazzo antistante all'abitazione principale e solo a circa
20 metri da essa, l'accesso è espressamente menzionato nell'atto notarile, la mappa geografica allegata è quella estratta da Google Maps ed evidenzia la vicinanza dell'accesso pedonale rispetto all'abitazione.
La visura catastale allegata all'atto di compravendita evidenzia che che l'unità immobiliare è un “locale box", la planimetria catastale che trattasi di superficie di un garage, la documentazione fotografica da cui si evince l'utilizzo e il certificato di residenza del contribuente prova il vincolo di pertinenza.
La parte ha fornito quindi la prova degli errori contenuti nell'atto impugnato, mentre l'Ente impositore, che non si è costituito, non ha assolto al proprio onere di provare la correttezza dei presupposti che hanno determinato l'emanazione dell'atto impugnato, nonostante il contribuente abbia fornito tutta la documentazione richiesta.
Nei rilievi dell'Ente impositore in sede di autotutela si legge: "Si richiede un atto di compravendita controfirmato da un notaio in cui si evince che l'immobile in questione è pertinenza dell'abitazione. Poiché su tale contratto non è presente questa dicitura si richiedono informazioni sul perché siano attive utenze non domestiche per un'immobile ad uso abitativo Inoltre, a seguito di una verifica le confermiamo il numero di mq riportati nell'accertamento, per supportare la sua richiesta si richiede integrazione di una planimetria asseverata che indichi come numero di mq quelli da lei sostenuti. Pertanto, gli importi richiesti a titolo di tassa, sanzioni e interessi sono dovuti, secondo le modalità e nei termini indicati nell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto, nel rispetto della normativa vigente".
In conclusione, l'atto impugnato è illegittimo in considerazione delle difformità evidenziate rispetto alla documentazione presentata dal contribuente, che dimostrano il difetto di motivazione per travisamento dei dati relativi all'immobile rientrante nella categoria C/6 (box auto) e non nella categoria "C11" (studio professionale), nonché il travisamento dei dati della superficie assoggettabile a tributo.
L'Ufficio non ha infatti dimostrato, a fronte dell'istanza di autotutela presentata dal contribuente, la correttezza della categoria tariffaria applicata e della base di calcolo utilizzata.
Conclusivamente il ricorso deve pertanto essere accolto e annullato l'atto impugnato.
Quanto al carico delle spese di lite, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto che l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401433552 qui impugnato trae origine da omessa dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica accoglie il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 13.11.2025
Il giudice (Margherita Mantini)