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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/09/2025, n. 7218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7218 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.11661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.11661/2023 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica dott. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIRITO Parte_2
RICCARDO ( ), in MILANO, PIAZZA BELGIOIOSO 2, che lo rappresenta e C.F._1 difende per procura allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. JEANTET LUCA
( C.F._2
ATTORE contro
(C.F./P. I.V.A. ), in persona dei procuratori dott.ssa e CP_1 P.IVA_2 CP_2 dott. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA MORDA' Controparte_3
( ) e dall'avv. ELEONORA CANGEMI ( ), presso lo C.F._3 C.F._4 studio dei quali, in MILANO, VIA BORGOGNA 3, elegge domicilio, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, con ogni riserva per il prosieguo del giudizio,
1. in via istruttoria voglia ordinare a ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione CP_1
pagina 1 di 6 di supporto circa l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei 12.300 clienti i cui contratti attivati dalla Società sono stati depositati sub docc.17-17.13; chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che tra il mese di luglio 2018 e dicembre 2018, Controparte_4 richiese in più di un'occasione a di aggiornare i suoi sistemi informatici alla luce della CP_1 cessione del ramo d'azienda di cui faceva parte il contratto di agenzia per cui è causa tra e CP_5
2) Vero che a partire dal mese di luglio 2018 e fino alla cessazione del contratto di Controparte_4 agenzia per cui è causa, le attività relative al contratto stesso sono state svolte dal personale di CP_4
Si indica a testimoniale il dott. , C.F. , residente a
[...] Testimone_1 C.F._5
Torino, c.so Racconigi n.207.
2. Nel merito: in via principale accertata l'interruzione del rapporto contrattuale per cui è causa da parte di senza che questa abbia rispettato il termine di CP_1 preavviso dovuto, e accertata l'interruzione del rapporto contrattuale per cui è causa senza che CP_1 abbia corrisposto l'indennità di fine rapporto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di l'importo di Parte_1
€1.094.756,85 (di cui €181.045,19 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed €913.711,66 a titolo di indennità di fine rapporto), ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia per mutuo dissenso e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di l'importo di €913.711,66 a Parte_1 titolo di indennità di fine rapporto, ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Per il convenuto:
Ogni contraria domanda ed eccezione reietta, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria, declinata in via subordinata, relativa all'accertamento della cessazione del contratto inter partes per “mutuo dissenso”. Nel merito, in ogni caso, non accogliersi e rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, accertata l'insussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla società attrice, condannarsi la medesima al pagamento, in favore di , dell'importo di €181.045,19 oltre interessi legali, a CP_1 titolo di indennità di mancato preavviso. In ogni caso, Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.02.2023 la , - Controparte_6 Parte_1 espone che ha sottoscritto, in data 19.07.2013, un contratto d'agenzia, avente ad oggetto CP_1 la promozione della sottoscrizione di contratti telefonici, con nel settore delle CP_7 telecomunicazioni e, in particolare, della promozione di servizi di telefonia e di call center sul territorio italiano, fusa, in data 09.12.2015, per incorporazione, in all'epoca detenuta al 100% da CP_5
anch'essa attiva nel settore della progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi Controparte_4 di call e di contact center e di back office per il supporto a società, imprese ed enti pubblici e/o privati, nella gestione di processi di contatto con la clientela (customer management).
Secondo l'attore, il contratto d'agenzia è proseguito senza soluzione di continuità in capo a , ex CP_5 art.2504 bis cc, e, in data 29.06.2018, ha ceduto ad il proprio ramo d'azienda, tra cui CP_5 CP_4 anche il contratto medesimo -integrato con accordo del 07.06.2016.
In data 23.01.2019 ha, tuttavia, comunicato a di non accettare il trasferimento del CP_1 CP_5 contratto d'agenzia ad richiamando il disposto dell'art.20 del contratto stesso, a norma del CP_4 quale la cessione del contratto è causa di risoluzione per giusta causa, ex art.1456 cc, chiedendo, perciò, “il rientro delle suddette attività di agenzia in entro il 23 aprile 2019”, ed CP_5 intimando che, in difetto, “il contratto si considererà risolto”.
Alla contestazione attorea, del febbraio 2019, secondo cui, per un verso, tra ed non ha CP_5 CP_4 avuto luogo alcuna cessione di contratto, bensì di ramo d'azienda, e, per altro verso, il detto art.20 non detta alcuna clausola risolutiva espressa, né per cessione di contratto, né per cessione d'azienda,
ha ribadito, nello stesso febbraio 2019, che, con la cessione in parola, il contratto sarebbe stato CP_1 da considerarsi cessato alla data del 23.04.2019 e l'attore ha, perciò, dovuto prendere atto della decisione del preponente di ritenere il rapporto terminato al 23 aprile 2019, così come da CP_1 intimato sia in data 23 gennaio 2019 sia in data 14 febbraio 2019.
Tuttavia, con missiva del 19.04.2019 ha inviato a una comunicazione con cui, dato CP_1 CP_5 atto del venir meno del termine del 23.04.2019, ha dichiarato di considerare il rapporto agenziale ancora in essere, ma con e non con e, quindi, di non accettare il trasferimento del CP_5 CP_4 contratto ad A ciò l'attore ha replicato, in data 23.04.2019, che il contratto non era più -né, CP_4 perciò, poteva essere considerato ancora -in capo a (essendo da tempo stato trasferito ad CP_5 il relativo Ramo d'Azienda, unitamente ai dipendenti di questa) e, dato che si Controparte_4 CP_1 rifiutava di riconoscere tale realtà, fattuale e giuridica, anche alla luce delle chiare comunicazioni precedenti da parte di , il contratto doveva intendersi cessato a far data dal 23 aprile 2019. CP_1
pagina 3 di 6 Infine, con effetto dal 1° luglio 2019, ha fuso per incorporazione la controllata Controparte_4 CP_5
mutando denominazione in
[...] Parte_1
Con comparsa depositata in data 28.07.2023 s'è costituita la convenuta , che ha esposto, in CP_1 linea di fatto, che, con nota 9 luglio 2018, comunicava di aver acquisito il “ramo CP_4
d'azienda delle attività non assicurative di call center outbound”, e che pertanto in virtù di quanto sora sarebbe “di fatto subentrata alla società nel rapporto contrattuale/commerciale con voi in CP_5 essere”; detta comunicazione conteneva dichiarazione notarile con la quale si affermava l'intervenuta cessione, in favore di del “ramo d'azienda sito in Collegno (TO), Via Torino n.166, CP_4 costituita dall'attività non assicurativa, di call-center outbound”.
Prima della comunicata cessione di ramo d'azienda, cioè il 13 giugno 2018, notificava a CP_1
una variazione contrattuale, che quest'ultima sottoscriveva per accettazione, in persona del suo CP_5 legale rappresentante dell'epoca, Sig. dopo la comunicata cessione di ramo Persona_1
d'azienda, ovvero il 27 agosto 2018, notificava a (non a una variazione CP_1 CP_5 CP_4 contrattuale, che (non sottoscriveva per accettazione, in persona del suo legale CP_5 CP_4 rappresentante dell'epoca, Sig. il 30 ottobre ed il 20 dicembre, del 2018, Persona_1 CP_1 notificava a (non a una variazione contrattuale, che (non CP_5 CP_4 CP_5 CP_4 sottoscriveva per accettazione, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, Sig. Per_1
successivamente alla comunicata cessione del ramo, l'agente (non ha
[...] CP_5 CP_4 continuato ad operare, accedendo ai sistemi informatici attraverso il proprio codice CP_1 identificativo Comsy IS.05680001HQ (settore Small), IR. (settore Wireline RES – P.IVA_3
Mobile All); dopo la comunicata cessione del ramo, tutti i compensi provvigionali maturati in virtù del mandato agenziale in oggetto sono sempre stati corrisposti all'agente (non ad e tutte CP_5 CP_4 le fatture relative ai compensi provvigionali sono state emesse dall'agente (non da . CP_5 CP_4
Ciò posto, reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
Contrariamente a quanto afferma il convenuto, vi è in atti la prova documentale della cessione, da ad del ramo d'azienda “costituita dall'attività non assicurativa di call- CP_5 Controparte_4 center outbound, meglio descritta nella perizia asseverata redatta dal dottor in data 18 Persona_2 giugno 2018 che in originale si allega sotto C” (così a pag.2 dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda a ministero della dott.ssa notaio in Milano, n.29977 di repertorio, n.16706 di Per_3 raccolta, datato 29 giugno 2018, prodotto sub doc.12 allegato alla prima memoria attorea ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 20.10.2023).
pagina 4 di 6 Nella relazione allegata al detto atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato da Persona_1 nella duplice veste di amministratore unico di e di presidente del consiglio CP_5
d'amministrazione di si legge -ivi, pag.6, punto 3 -che, per l'individuazione del ramo Controparte_4
d'azienda (cioè, il complesso di beni organizzato per l'esercizio d'impresa, ivi, pag.4, punto CP_8
1.2), è presa a riferimento l'attività esercitata, cioè “call center outbound rivolto alla vendita di prodotti e alla conclusione di contratti per utenze”, con particolare riferimento al settore telefonico-internet, e, altresì, che, tra “i clienti riferibili al ramo d'azienda ” vi è anche . CP_8 CP_1
Nel contratto d'agenzia -sub doc.2 allegato all'atto di citazione -si legge che oggetto dell'incarico - punto 1, non modificato dall'accordo integrativo del 07.06.2016 (doc.4 allegato all'atto di citazione) -è quello di promuovere la conclusione di affari nell'interesse della preponente, “per i servizi di telecomunicazione e/o per i prodotti dalla stessa commercializzati” (punto 1.1) e, altresì, che CP_1
l'agente può svolgere l'incarico anzidetto “anche per via telefonica avvalendosi di un servizio di call center che sarà gestito ed organizzato in toto a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità dell'agente medesimo” (punto 1.2) -appunto, un call center outbound, cioè per attività, per così dire, in uscita dall'azienda, rivolta a contattare clienti potenziali o già acquisiti.
La cessione di ramo d'azienda, da ad vi è, dunque, stata, né il fatto che CP_5 CP_4 CP_1 abbia continuato a rivolgersi a e non ad (docc.
4-8 allegati alla comparsa di CP_5 CP_4 costituzione e risposta) può essere sufficiente a priva di efficacia giuridica la cessione medesima. È, infatti, noto che, il trasferimento d'azienda (o di ramo) comporta la cessione dei debiti e dei crediti relativi e la successione nei contratti stipulati dal cedente, che non abbiano carattere personale
(Cass.n.3723/'78), e siano da qualificare come contratti d'azienda, ex art.2558 cc (Cass.n.15065/'18 e n.31466/'18); né il contratto d'agenzia può essere annoverato tra quelli a carattere personale, rientrando, piuttosto, tra i cd contratti d'impresa (Cass.n.23746/'22).
Dunque, al terzo -qui, il preponente convenuto -resta la facoltà di recedere dal contratto d'agenzia, nel termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art.2558 cc, ove sussista una giusta causa (in tema,
Cass.n.21445/'07, n.6531/'00), il cui relativo onere probatorio grava sul recedente (Cass.n.21678/'04,
n.10512/'98). E, tuttavia, nel caso concreto, il preponente , pur avendo avuto notizia della CP_1 cessione -avvenuta nel giugno 2018 -nel luglio del 2018 (doc.10 attore), nel gennaio 2019 (doc.6 attore) e, ancora, nell'aprile 2019 (doc.9 attore), ha, per contro, dichiarato a di considerare il CP_5 rapporto agenziale come ancora vigente, seppur con e non con Ciò equivale, secondo CP_5 CP_4 questo giudice, ad un recesso immediato senza giusta causa nei confronti del solo agente con cui conservasse, in allora, il vincolo agenziale, cioè ed obbliga il preponente al CP_1 CP_4
pagina 5 di 6 pagamento all'agente dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto, nella misura di euro 204.720,70 e di euro 842.720,50, per complessivi euro 1.047.441,20, come da relazione di CTU, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002.
Quanto all'obiezione di parte convenuta circa la mancanza dei requisiti ex art.1751 cc, per l'attribuzione all'agente della relativa indennità nella misura massima, così come quantificata dal CTU, pare sufficiente richiamare la risposta del CTU a capitolo 3, alle pagine da 26 a 29, per concludere che la misura equa dell'indennità è proprio quella massima.
Al pieno accoglimento della domanda attorea principale ed al rigetto delle conclusioni del convenuto segue la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella, in relazione al valore della controversia.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 21.11.2024 -euro 11.000,00 oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico del solo convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 1.047.441,20, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) respinge la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
3) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€1.713,00 per spese, €30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva a carico del solo convenuto il compenso liquidato al CTU.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.11661/2023 promossa da
(C.F. , in persona del legale rappresentante in Parte_1 P.IVA_1 carica dott. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. SIRITO Parte_2
RICCARDO ( ), in MILANO, PIAZZA BELGIOIOSO 2, che lo rappresenta e C.F._1 difende per procura allegata all'atto di citazione, unitamente all'avv. JEANTET LUCA
( C.F._2
ATTORE contro
(C.F./P. I.V.A. ), in persona dei procuratori dott.ssa e CP_1 P.IVA_2 CP_2 dott. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREA MORDA' Controparte_3
( ) e dall'avv. ELEONORA CANGEMI ( ), presso lo C.F._3 C.F._4 studio dei quali, in MILANO, VIA BORGOGNA 3, elegge domicilio, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale di Milano, contrariis reiectis, con ogni riserva per il prosieguo del giudizio,
1. in via istruttoria voglia ordinare a ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'esibizione della documentazione CP_1
pagina 1 di 6 di supporto circa l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei 12.300 clienti i cui contratti attivati dalla Società sono stati depositati sub docc.17-17.13; chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che tra il mese di luglio 2018 e dicembre 2018, Controparte_4 richiese in più di un'occasione a di aggiornare i suoi sistemi informatici alla luce della CP_1 cessione del ramo d'azienda di cui faceva parte il contratto di agenzia per cui è causa tra e CP_5
2) Vero che a partire dal mese di luglio 2018 e fino alla cessazione del contratto di Controparte_4 agenzia per cui è causa, le attività relative al contratto stesso sono state svolte dal personale di CP_4
Si indica a testimoniale il dott. , C.F. , residente a
[...] Testimone_1 C.F._5
Torino, c.so Racconigi n.207.
2. Nel merito: in via principale accertata l'interruzione del rapporto contrattuale per cui è causa da parte di senza che questa abbia rispettato il termine di CP_1 preavviso dovuto, e accertata l'interruzione del rapporto contrattuale per cui è causa senza che CP_1 abbia corrisposto l'indennità di fine rapporto, dichiarare tenuta e condannare in
[...] CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di l'importo di Parte_1
€1.094.756,85 (di cui €181.045,19 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ed €913.711,66 a titolo di indennità di fine rapporto), ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di agenzia per mutuo dissenso e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore di l'importo di €913.711,66 a Parte_1 titolo di indennità di fine rapporto, ovvero la maggiore o minore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi, per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni e le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi, rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA.
Per il convenuto:
Ogni contraria domanda ed eccezione reietta, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria, declinata in via subordinata, relativa all'accertamento della cessazione del contratto inter partes per “mutuo dissenso”. Nel merito, in ogni caso, non accogliersi e rigettarsi le domande ex adverso proposte, perché del tutto infondate in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, accertata l'insussistenza della giusta causa di recesso invocata dalla società attrice, condannarsi la medesima al pagamento, in favore di , dell'importo di €181.045,19 oltre interessi legali, a CP_1 titolo di indennità di mancato preavviso. In ogni caso, Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 6 Con atto di citazione notificato a controparte in data 27.02.2023 la , - Controparte_6 Parte_1 espone che ha sottoscritto, in data 19.07.2013, un contratto d'agenzia, avente ad oggetto CP_1 la promozione della sottoscrizione di contratti telefonici, con nel settore delle CP_7 telecomunicazioni e, in particolare, della promozione di servizi di telefonia e di call center sul territorio italiano, fusa, in data 09.12.2015, per incorporazione, in all'epoca detenuta al 100% da CP_5
anch'essa attiva nel settore della progettazione, realizzazione ed erogazione di servizi Controparte_4 di call e di contact center e di back office per il supporto a società, imprese ed enti pubblici e/o privati, nella gestione di processi di contatto con la clientela (customer management).
Secondo l'attore, il contratto d'agenzia è proseguito senza soluzione di continuità in capo a , ex CP_5 art.2504 bis cc, e, in data 29.06.2018, ha ceduto ad il proprio ramo d'azienda, tra cui CP_5 CP_4 anche il contratto medesimo -integrato con accordo del 07.06.2016.
In data 23.01.2019 ha, tuttavia, comunicato a di non accettare il trasferimento del CP_1 CP_5 contratto d'agenzia ad richiamando il disposto dell'art.20 del contratto stesso, a norma del CP_4 quale la cessione del contratto è causa di risoluzione per giusta causa, ex art.1456 cc, chiedendo, perciò, “il rientro delle suddette attività di agenzia in entro il 23 aprile 2019”, ed CP_5 intimando che, in difetto, “il contratto si considererà risolto”.
Alla contestazione attorea, del febbraio 2019, secondo cui, per un verso, tra ed non ha CP_5 CP_4 avuto luogo alcuna cessione di contratto, bensì di ramo d'azienda, e, per altro verso, il detto art.20 non detta alcuna clausola risolutiva espressa, né per cessione di contratto, né per cessione d'azienda,
ha ribadito, nello stesso febbraio 2019, che, con la cessione in parola, il contratto sarebbe stato CP_1 da considerarsi cessato alla data del 23.04.2019 e l'attore ha, perciò, dovuto prendere atto della decisione del preponente di ritenere il rapporto terminato al 23 aprile 2019, così come da CP_1 intimato sia in data 23 gennaio 2019 sia in data 14 febbraio 2019.
Tuttavia, con missiva del 19.04.2019 ha inviato a una comunicazione con cui, dato CP_1 CP_5 atto del venir meno del termine del 23.04.2019, ha dichiarato di considerare il rapporto agenziale ancora in essere, ma con e non con e, quindi, di non accettare il trasferimento del CP_5 CP_4 contratto ad A ciò l'attore ha replicato, in data 23.04.2019, che il contratto non era più -né, CP_4 perciò, poteva essere considerato ancora -in capo a (essendo da tempo stato trasferito ad CP_5 il relativo Ramo d'Azienda, unitamente ai dipendenti di questa) e, dato che si Controparte_4 CP_1 rifiutava di riconoscere tale realtà, fattuale e giuridica, anche alla luce delle chiare comunicazioni precedenti da parte di , il contratto doveva intendersi cessato a far data dal 23 aprile 2019. CP_1
pagina 3 di 6 Infine, con effetto dal 1° luglio 2019, ha fuso per incorporazione la controllata Controparte_4 CP_5
mutando denominazione in
[...] Parte_1
Con comparsa depositata in data 28.07.2023 s'è costituita la convenuta , che ha esposto, in CP_1 linea di fatto, che, con nota 9 luglio 2018, comunicava di aver acquisito il “ramo CP_4
d'azienda delle attività non assicurative di call center outbound”, e che pertanto in virtù di quanto sora sarebbe “di fatto subentrata alla società nel rapporto contrattuale/commerciale con voi in CP_5 essere”; detta comunicazione conteneva dichiarazione notarile con la quale si affermava l'intervenuta cessione, in favore di del “ramo d'azienda sito in Collegno (TO), Via Torino n.166, CP_4 costituita dall'attività non assicurativa, di call-center outbound”.
Prima della comunicata cessione di ramo d'azienda, cioè il 13 giugno 2018, notificava a CP_1
una variazione contrattuale, che quest'ultima sottoscriveva per accettazione, in persona del suo CP_5 legale rappresentante dell'epoca, Sig. dopo la comunicata cessione di ramo Persona_1
d'azienda, ovvero il 27 agosto 2018, notificava a (non a una variazione CP_1 CP_5 CP_4 contrattuale, che (non sottoscriveva per accettazione, in persona del suo legale CP_5 CP_4 rappresentante dell'epoca, Sig. il 30 ottobre ed il 20 dicembre, del 2018, Persona_1 CP_1 notificava a (non a una variazione contrattuale, che (non CP_5 CP_4 CP_5 CP_4 sottoscriveva per accettazione, in persona del suo legale rappresentante dell'epoca, Sig. Per_1
successivamente alla comunicata cessione del ramo, l'agente (non ha
[...] CP_5 CP_4 continuato ad operare, accedendo ai sistemi informatici attraverso il proprio codice CP_1 identificativo Comsy IS.05680001HQ (settore Small), IR. (settore Wireline RES – P.IVA_3
Mobile All); dopo la comunicata cessione del ramo, tutti i compensi provvigionali maturati in virtù del mandato agenziale in oggetto sono sempre stati corrisposti all'agente (non ad e tutte CP_5 CP_4 le fatture relative ai compensi provvigionali sono state emesse dall'agente (non da . CP_5 CP_4
Ciò posto, reputa questo giudice che la domanda attorea sia fondata e debba, perciò, essere accolta.
Contrariamente a quanto afferma il convenuto, vi è in atti la prova documentale della cessione, da ad del ramo d'azienda “costituita dall'attività non assicurativa di call- CP_5 Controparte_4 center outbound, meglio descritta nella perizia asseverata redatta dal dottor in data 18 Persona_2 giugno 2018 che in originale si allega sotto C” (così a pag.2 dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda a ministero della dott.ssa notaio in Milano, n.29977 di repertorio, n.16706 di Per_3 raccolta, datato 29 giugno 2018, prodotto sub doc.12 allegato alla prima memoria attorea ex art.183 sesto comma cpc, depositata in data 20.10.2023).
pagina 4 di 6 Nella relazione allegata al detto atto di cessione di ramo d'azienda, stipulato da Persona_1 nella duplice veste di amministratore unico di e di presidente del consiglio CP_5
d'amministrazione di si legge -ivi, pag.6, punto 3 -che, per l'individuazione del ramo Controparte_4
d'azienda (cioè, il complesso di beni organizzato per l'esercizio d'impresa, ivi, pag.4, punto CP_8
1.2), è presa a riferimento l'attività esercitata, cioè “call center outbound rivolto alla vendita di prodotti e alla conclusione di contratti per utenze”, con particolare riferimento al settore telefonico-internet, e, altresì, che, tra “i clienti riferibili al ramo d'azienda ” vi è anche . CP_8 CP_1
Nel contratto d'agenzia -sub doc.2 allegato all'atto di citazione -si legge che oggetto dell'incarico - punto 1, non modificato dall'accordo integrativo del 07.06.2016 (doc.4 allegato all'atto di citazione) -è quello di promuovere la conclusione di affari nell'interesse della preponente, “per i servizi di telecomunicazione e/o per i prodotti dalla stessa commercializzati” (punto 1.1) e, altresì, che CP_1
l'agente può svolgere l'incarico anzidetto “anche per via telefonica avvalendosi di un servizio di call center che sarà gestito ed organizzato in toto a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità dell'agente medesimo” (punto 1.2) -appunto, un call center outbound, cioè per attività, per così dire, in uscita dall'azienda, rivolta a contattare clienti potenziali o già acquisiti.
La cessione di ramo d'azienda, da ad vi è, dunque, stata, né il fatto che CP_5 CP_4 CP_1 abbia continuato a rivolgersi a e non ad (docc.
4-8 allegati alla comparsa di CP_5 CP_4 costituzione e risposta) può essere sufficiente a priva di efficacia giuridica la cessione medesima. È, infatti, noto che, il trasferimento d'azienda (o di ramo) comporta la cessione dei debiti e dei crediti relativi e la successione nei contratti stipulati dal cedente, che non abbiano carattere personale
(Cass.n.3723/'78), e siano da qualificare come contratti d'azienda, ex art.2558 cc (Cass.n.15065/'18 e n.31466/'18); né il contratto d'agenzia può essere annoverato tra quelli a carattere personale, rientrando, piuttosto, tra i cd contratti d'impresa (Cass.n.23746/'22).
Dunque, al terzo -qui, il preponente convenuto -resta la facoltà di recedere dal contratto d'agenzia, nel termine trimestrale di cui al secondo comma dell'art.2558 cc, ove sussista una giusta causa (in tema,
Cass.n.21445/'07, n.6531/'00), il cui relativo onere probatorio grava sul recedente (Cass.n.21678/'04,
n.10512/'98). E, tuttavia, nel caso concreto, il preponente , pur avendo avuto notizia della CP_1 cessione -avvenuta nel giugno 2018 -nel luglio del 2018 (doc.10 attore), nel gennaio 2019 (doc.6 attore) e, ancora, nell'aprile 2019 (doc.9 attore), ha, per contro, dichiarato a di considerare il CP_5 rapporto agenziale come ancora vigente, seppur con e non con Ciò equivale, secondo CP_5 CP_4 questo giudice, ad un recesso immediato senza giusta causa nei confronti del solo agente con cui conservasse, in allora, il vincolo agenziale, cioè ed obbliga il preponente al CP_1 CP_4
pagina 5 di 6 pagamento all'agente dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto, nella misura di euro 204.720,70 e di euro 842.720,50, per complessivi euro 1.047.441,20, come da relazione di CTU, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002.
Quanto all'obiezione di parte convenuta circa la mancanza dei requisiti ex art.1751 cc, per l'attribuzione all'agente della relativa indennità nella misura massima, così come quantificata dal CTU, pare sufficiente richiamare la risposta del CTU a capitolo 3, alle pagine da 26 a 29, per concludere che la misura equa dell'indennità è proprio quella massima.
Al pieno accoglimento della domanda attorea principale ed al rigetto delle conclusioni del convenuto segue la condanna di quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, secondo vigente tabella, in relazione al valore della controversia.
Il compenso liquidato al CTU col decreto del 21.11.2024 -euro 11.000,00 oltre accessori di legge -resta in via definitiva a carico del solo convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di dell'importo di CP_1 Parte_1 euro 1.047.441,20, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) respinge la domanda riconvenzionale del convenuto CP_1
3) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€1.713,00 per spese, €30.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge;
4) pone in via definitiva a carico del solo convenuto il compenso liquidato al CTU.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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