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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG n. 804/2025
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 804 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/04/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 16/04/2025 il Questore di Palermo ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta-Pian del Lago dello straniero , CP_1 nato in [...] in data [...], codice C.U.I. di Nume_1 cittadinanza senegalese.
2. In data 17/04/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del d. lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del d. lgs. n. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. CLAUDIA ALAIMO. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole, rilevando che trattasi di soggetto che ha fatto ingresso illegale in Italia sin dal 2015 e che risulta aver commesso diversi reati (tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni della disciplina in materia di immigrazione), ed evidenziando, altresì, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata solo in data 16 aprile 2025, a seguito della intervenuta scarcerazione, per cui la stessa
“appare chiaramente strumentale al solo scopo di impedire la espulsione”.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 16/04/2025 alle ore 13:00 e che è stato trasmesso a questa Corte in data 17/04/2025 alle ore 10:37. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato nel territorio CP_1 dello Stato in data 4/3/2015, da frontiera ignota;
- ha presentato domanda di protezione internazionale davanti alla Questura di Palermo;
- dalle condotte e le dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità sociale di , in CP_1 quanto in data 16/4/2025 è stato scarcerato dalla Csa di Reclusione
per fine pena, ove si trovava Persona_1 Per_2 ristretto per espiazione pena definitiva inflitta dal Tribunale di Velletri il 19/11/2019, contenuta nel cumulo emesso in data 8/3/2021 dalla Procura di Velletri “per i delitti di oltraggio a P.U., spaccio di sostanze stupefacenti e per quelli previsti dall'Art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628 comma 3 C.P. e 629 comma 2 C.P. ovvero dei delitti previsti dall'art. 12 comma 1.3.3bis e 3ter [del] D. L.gs. 25/07/98 n° 286”:
- il cittadino straniero rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 142/2015; in particolare, ai sensi della lettera b), si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, comma , lett. c), in quanto, “sulla base di quanto descritto, della condotta e del tenore di vita, la persona rientra in una delle categorie di cui al D. Lgs. 159/2011 di cui
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
6. Nel corso dell'udienza il richiedente P.I. non ha inteso fornire le proprie esatte generalità (pur sollecitato, tenuto conto dell'alias emergente dagli atti), ed ha dichiarato: “Sono entrato in Italia nel 2012, a Crotone;
non ho aspettato la fine della procedura di asilo e sono andato in Austria;
a Crotone mi hanno preso le impronte e sono stato un po' di tempo;
sono stato nel carcere di Roma dal 2016 al 2018; ho finito di espiare la pena;
per cinque anni sono rimasto fuori;
nell'ottobre del 2023 mi è arrivato definitivo di Roma e sono rientrato in carcere;
mio padre è morto militare e io sono militare;
non voglio stare a
e non posso tornare in Senegal perché potrei avere dei Parte_1 problemi”.
7. Come premesso, la Questura ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del d. lgs. 142/2015, i cui presupposti, alla luce degli elementi emersi, devono ritenersi in concreto sussistenti.
8. Dal certificato del casellario emergono, infatti, molteplici precedenti penali riconducibili al trattenuto con l'alias “
[...]
”, nato in [...] il [...], per resistenza a pubblico Per_3 ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Roma del 23/1/2016), detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Roma del 29/9/2016), detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/11/2016), detenzione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/11/2017) oltraggio a pubblico ufficiale (sentenza del Tribunale di Velletri del 19/11/2019), che inducono a ritenere che il trattenuto rientri tra le categorie di soggetti indicati dall'art. 6 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 142/2015 (in particolare, tra i soggetti coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica).
9. Avuto riguardo, poi, alle condizioni di salute del trattenuto, di cui il difensore ha lamentato l'incompatibilità con il regime di trattenimento, va evidenziato che dalla documentazione prodotta dal difensore risulta affetto da “disturbo CP_1 dell'adattamento” (per il quale assume terapia farmacologica), senza, tuttavia, che emergano “alterazioni della ideazione e percezione”, risultando il comportamento (al tempo della detenzione carceraria)
“adeguato” (cfr. certificazioni ASP del 18/3/2025 e del 3/4/2025, depositate dal difensore).
Il Delegato della Questura, inoltre, ha depositato il certificato rilasciato dall'ASP 6 di Palermo-Casa Circondariale Ucciardone, del 15/4/2025, che attesta la “idoneità alla vita di comunità” di
[...]
, al quale peraltro, nel C.P.R. viene somministrata la CP_1 terapia farmacologica prescritta nel certificato stesso.
Allo stato, pertanto, non sussistono elementi che facciano ritenere le condizioni di salute del richiedente P.I. incompatibili con il trattenimento.
10. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento di trattenimento precedentemente indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento del Questore di Palermo del 16/04/2025, con cui è stato disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta – Pian del Lago dello straniero
[...]
, nato in [...] in data [...], codice CP_1
C.U.I. di cittadinanza senegalese;
C.F._1
- nulla sulle spese.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 18/4/2025.
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
DECRETO L. N. 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr.ssa Laura Petitti, nel procedimento iscritto al n. 804 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente
TRA
Parte_1
[...]
NEI CONFRONTI DI
CP_1
CON L'INTERVENTO del PROCURATORE GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/04/2025
OSSERVA
1. Con provvedimento emesso in data 16/04/2025 il Questore di Palermo ha disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta-Pian del Lago dello straniero , CP_1 nato in [...] in data [...], codice C.U.I. di Nume_1 cittadinanza senegalese.
2. In data 17/04/2025 si è svolta l'udienza prevista dagli artt. 6 comma 5 del d. lgs. n. 142/2015 e 14 commi 4 e 4 bis del d. lgs. n. n. 286/1998, in camera di consiglio e mediante videocollegamento da remoto e con la partecipazione del difensore nominato di fiducia, avv. CLAUDIA ALAIMO. All'esito di tale udienza, il rappresentante della Questura ha chiesto la convalida del
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile provvedimento di trattenimento, richiesta cui si è opposto il difensore del richiedente la protezione internazionale.
3. Il Procuratore Generale, cui è stata comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso esprimendo parere favorevole, rilevando che trattasi di soggetto che ha fatto ingresso illegale in Italia sin dal 2015 e che risulta aver commesso diversi reati (tra cui spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni della disciplina in materia di immigrazione), ed evidenziando, altresì, che la domanda di protezione internazionale è stata presentata solo in data 16 aprile 2025, a seguito della intervenuta scarcerazione, per cui la stessa
“appare chiaramente strumentale al solo scopo di impedire la espulsione”.
4. Ciò posto, va premesso che il provvedimento di trattenimento è stato notificato allo straniero in data 16/04/2025 alle ore 13:00 e che è stato trasmesso a questa Corte in data 17/04/2025 alle ore 10:37. Risultano, pertanto, rispettati i termini previsti dal citato articolo 14 commi 3 e 4 del d. lgs. n. 286/1998.
5. Il provvedimento della cui convalida si controverte ha disposto il trattenimento del richiedente asilo sulla scorta delle seguenti motivazioni:
- il cittadino straniero è entrato nel territorio CP_1 dello Stato in data 4/3/2015, da frontiera ignota;
- ha presentato domanda di protezione internazionale davanti alla Questura di Palermo;
- dalle condotte e le dalle frequentazioni a lui riconducibili è possibile desumere la pericolosità sociale di , in CP_1 quanto in data 16/4/2025 è stato scarcerato dalla Csa di Reclusione
per fine pena, ove si trovava Persona_1 Per_2 ristretto per espiazione pena definitiva inflitta dal Tribunale di Velletri il 19/11/2019, contenuta nel cumulo emesso in data 8/3/2021 dalla Procura di Velletri “per i delitti di oltraggio a P.U., spaccio di sostanze stupefacenti e per quelli previsti dall'Art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p., fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli artt. 628 comma 3 C.P. e 629 comma 2 C.P. ovvero dei delitti previsti dall'art. 12 comma 1.3.3bis e 3ter [del] D. L.gs. 25/07/98 n° 286”:
- il cittadino straniero rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 142/2015; in particolare, ai sensi della lettera b), si trova nelle condizioni di cui all'art. 13, comma , lett. c), in quanto, “sulla base di quanto descritto, della condotta e del tenore di vita, la persona rientra in una delle categorie di cui al D. Lgs. 159/2011 di cui
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile all'art. 1, ovvero sulla base di elementi di fatto tra coloro che per il loro comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
6. Nel corso dell'udienza il richiedente P.I. non ha inteso fornire le proprie esatte generalità (pur sollecitato, tenuto conto dell'alias emergente dagli atti), ed ha dichiarato: “Sono entrato in Italia nel 2012, a Crotone;
non ho aspettato la fine della procedura di asilo e sono andato in Austria;
a Crotone mi hanno preso le impronte e sono stato un po' di tempo;
sono stato nel carcere di Roma dal 2016 al 2018; ho finito di espiare la pena;
per cinque anni sono rimasto fuori;
nell'ottobre del 2023 mi è arrivato definitivo di Roma e sono rientrato in carcere;
mio padre è morto militare e io sono militare;
non voglio stare a
e non posso tornare in Senegal perché potrei avere dei Parte_1 problemi”.
7. Come premesso, la Questura ha disposto il trattenimento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del d. lgs. 142/2015, i cui presupposti, alla luce degli elementi emersi, devono ritenersi in concreto sussistenti.
8. Dal certificato del casellario emergono, infatti, molteplici precedenti penali riconducibili al trattenuto con l'alias “
[...]
”, nato in [...] il [...], per resistenza a pubblico Per_3 ufficiale e detenzione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Roma del 23/1/2016), detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Roma del 29/9/2016), detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (sentenza della Corte di Appello di Roma del 18/11/2016), detenzione illecita di sostanze stupefacenti (sentenza della Corte di Appello di Roma del 30/11/2017) oltraggio a pubblico ufficiale (sentenza del Tribunale di Velletri del 19/11/2019), che inducono a ritenere che il trattenuto rientri tra le categorie di soggetti indicati dall'art. 6 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 142/2015 (in particolare, tra i soggetti coloro che, per il loro comportamento, debba ritenersi che
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica).
9. Avuto riguardo, poi, alle condizioni di salute del trattenuto, di cui il difensore ha lamentato l'incompatibilità con il regime di trattenimento, va evidenziato che dalla documentazione prodotta dal difensore risulta affetto da “disturbo CP_1 dell'adattamento” (per il quale assume terapia farmacologica), senza, tuttavia, che emergano “alterazioni della ideazione e percezione”, risultando il comportamento (al tempo della detenzione carceraria)
“adeguato” (cfr. certificazioni ASP del 18/3/2025 e del 3/4/2025, depositate dal difensore).
Il Delegato della Questura, inoltre, ha depositato il certificato rilasciato dall'ASP 6 di Palermo-Casa Circondariale Ucciardone, del 15/4/2025, che attesta la “idoneità alla vita di comunità” di
[...]
, al quale peraltro, nel C.P.R. viene somministrata la CP_1 terapia farmacologica prescritta nel certificato stesso.
Allo stato, pertanto, non sussistono elementi che facciano ritenere le condizioni di salute del richiedente P.I. incompatibili con il trattenimento.
10. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, sussistono i presupposti per la convalida del provvedimento di trattenimento precedentemente indicato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- convalida il provvedimento del Questore di Palermo del 16/04/2025, con cui è stato disposto il trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta – Pian del Lago dello straniero
[...]
, nato in [...] in data [...], codice CP_1
C.U.I. di cittadinanza senegalese;
C.F._1
- nulla sulle spese.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 18/4/2025.
Il Consigliere
Dr.ssa Laura Petitti
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Consigliere dr.ssa Laura Petitti, in conformità alle disposizioni che regolamentano il processo civile telematico.
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile