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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/09/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 970/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 970/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORDIGNON PAOLA TULLIA, con domicilio eletto in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 46
RICORRENTE
Contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio TE C.F._2 dell'Avv. BRETSCHNEIDER ARIANNA, con domicilio eletto in Pavia, Piazza
Collegio Borromeo n. 7
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1. -dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
2. Dichiarare che non sussistono i presupposti affinché sia disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie e, comunque, dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che non sussistono condizioni di bisogno alimentare. 3 –Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente con Persona_1 collocazione presso la madre nella casa che ha costituito la residenza famigliare in
Pavia, via dei Liguri 9 che, conseguentemente, resterà alla stessa assegnata, come già provvisoriamente disposto, con i mobili e arredi in essa contenuti. Porre altresì a carico della signora le utenze domestiche e delle spese relative all'abitazione. CP_1
4- Disporre il contributo mensile del padre al mantenimento ordinario del figlio in Euro
350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo variazione dell'indice ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla sig.ra che percepirà inoltre CP_1
l'Assegno “Unico” e altre forme di analoghi emolumenti, ove sussistano i requisito previsti dalla legge.
5- Disporre in misura del 60% il concorso del padre alle ulteriori spese per il figlio, mediche, scolastiche e straordinarie, così come previste dal Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
6-disporre le seguenti modalità di frequentazione padre-figlio:
a ) a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, salva la possibilità di prevedere un incremento degli incontri tra loro anche nei weekend di competenza materna, previo accordo tra i genitori, oltre che infrasettimanalmente nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana;
b) in occasione delle vacanze estive il figlio starà con il padre per un periodo minimo di due settimane, indicativamente da fine giugno a metà luglio e con la madre nelle successive settimane di luglio o, alternativamente, di agosto. Eventuali genitori, come anche eventuali variazioni dei rispettivi periodi di vacanza con il figlio;
c) inoltre, il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé il figlio per una ulteriore settimana nel periodo estivo, comunicando la località e le date alla madre con anticipo di 30 giorni.
d) Per le festività natalizia e pasquale, i coniugi concorderanno ogni anno i periodi da trascorrere con il figlio in modo che, di anno in anno, il bambino trascorra la Pasqua, il Natale e il capodanno con uno dei genitori in modo alterno. Ferma restando la facoltà dei genitori di accordarsi di anno in anno per trascorrere entrambi con il figlio il Natale, o altre festività.
Pag. 2 di 17
7-Autorizzre il padre all'ottenimento dei documenti necessari all'espatrio (passaporto
e/o altri documenti di identità)
8-Spese rifuse.
-In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti con numerazione da 1 a 32 ; si intendono integralmente confermate le istanze di prova orale con i capitoli formulati e i testi indicati.”
Parte resistente:
“1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi / ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 151 c.c. I comma, respingendo la domanda di addebito alla signora CP_1 svolta dal ricorrente poiché infondata.
2. Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole decisioni di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di concordare tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio, in particolare quelle relative alle cure mediche e terapie, all'istruzione e formazione, alla residenza, nell'obiettivo di favorire la migliore crescita e lo sviluppo psicofisico del minore.
4. Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione Per_1 familiare di Via dei Liguri n. 9 a Pavia;
con residenza ivi ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
5. Assegnare la casa ex familiare sita in Via dei Liguri n. 9 alla signora (che CP_1 ne è anche proprietaria), inclusiva di arredi, attrezzature e allestimenti, dando atto che il ricorrente ha già prelevato i propri effetti personali.
6. Disporre il seguente programma di frequentazioni tra e il padre: fine Per_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (con eventuale pernottamento) da individuarsi tenendo conto dell'impegno lavorativo paterno e degli impegni del minore, escludendo la permanenza del signor nella casa ex familiare durante gli incontri con il Pt_1 figlio;
due o tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
paritaria ripartizione del periodo di
Pag. 3 di 17 vacanze natalizie (con alternanza annuale delle settimane con ciascun genitore) e pasquali (con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore); ponti e altre festività secondo alternanza. In subordine, declinare il programma di frequentazione tra il signor e il figlio minore ritenuto Pt_1 maggiormente rispondente a diritti ed interessi del minore.
7. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Pt_1 nella misura di euro 700,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 70% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia, con la precisazione che siano anticipate dal padre alla luce della nettissima inferiorità reddituale della resistente. In subordine, porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura ritenuta congrua e di giustizia.
8. Dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali sub docc. 13, 14,15, 15 bis, 18, 19, 20 del ricorrente e dell'intero capitolato di prova orale del ricorrente per i motivi già dedotti.
9. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
• ordinare ex art. 210, 212 e 213 cpc al ricorrente o in difetto alla Parte_1 società ENI (Sede Legale in Piazza Boldrini, 1 20097 - San Donato CP_2
Milanese, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi n. ), la produzione delle buste paga, premi, benefits e P.IVA_1 rimborsi spese percepiti dal ricorrente 2018 all'attualità (l'istanza non è esplorativa in quanto volta ad accertare l'effettiva capacità economica del ricorrente nell' interesse della prole minore e non ad ottenere la prova di un singolo fatto attraverso il richiesto documento).
• Ammettersi i seguenti capitoli di prova orale, preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Nell'anno 2017 il signor rimproverava quotidianamente la moglie che a suo Pt_1 dire era negligente nel riassettare la casa e la criticava per l'aspetto fisico e per il lavoro che svolgeva. Testi: , res. LL (PV) Via Santa Maria Testimone_1
51, res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16 Testimone_2
Pag. 4 di 17
2. A Natale 2017 entravo in casa di mia FI a prendere mio nipote TE
e trovavo in cucina che lanciava gli oggetti fuori dalla dispensa;
mi Parte_1 diceva che la moglie li aveva riposti in disordine. Teste: CA CA, res. Via dei
Liguri 9 Pavia.
3.Il 6 giugno 2019 chiamavo al telefono la mia amica e sentivo che TE piangeva ed era spaventata dopo il litigio col marito che le aveva dato dell'incapace e
l'accusava di trascurare la casa;
mi recavo subito a casa sua a Pavia per verificare che stesse bene. Teste: , res. LL (PV) Via Santa Maria 51 Testimone_1
4. Ad aprile 2018 e si recavano al mio 40esimo TE Parte_1 compleanno nella mia casa di LL (PV), con il figlio . Si ignoravano per Per_1 tutto il tempo. Io chiedevo a cosa fosse successo e lei mi raccontava TE che avevano litigato durante tutto il viaggio. Teste: , res. LL Testimone_1
(PV) Via Santa Maria 51
5. Nel 2020, durante il lock down, esigeva il silenzio in casa, proibiva Parte_1 al figlio e alla moglie di vedere la televisione o imponeva un volume minimo, si adirava se non trovava il pranzo pronto nella sua pausa dallo smart working, il cui orario variava ogni giorno. Testi: , res. LL (PV) Vi Santa Maria 51 Testimone_1
e res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16. Testimone_2
6. Negli anni dal 2018 al 2022 si rivolgersi a anche Parte_1 TE davanti a terzi, affermando: stai zitta, non rompere i coglioni, sei una mongolide. Testi:
, res. LL (PV) Via Santa Maria 51 e res. Testimone_1 Testimone_2
RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16.
7. Confermo la mia dichiarazione datata 11.5.23 che mi si rammostra quale doc. sub.
11. Teste: , res. LL (PV) Via Santa Maria 51. Testimone_1
8. Il 31 luglio 2021 mi chiedeva se potesse dormire a casa mia dopo TE un litigio col marito che l'aveva spaventata, io acconsentivo, dormivamo a casa mia e
l'indomani mattina tornava a casa sua a Pavia. Teste: TE Tes_2
res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16.
[...]
9. La sera del 1^ agosto 2021, a Pavia, notavo dei lividi sul braccio di CP_1
e una lacerazione all'orecchio; le chiedevo spiegazioni e lei mi raccontava che
[...] glieli aveva procurati il marito strattonandole il braccio e dandole uno Parte_1
Pag. 5 di 17 schiaffo, che aveva fatto strappare l'orecchino lacerando il lobo dell'orecchio. Teste:
res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16. Testimone_2
10. A settembre 2022 mi raccontava che aveva urlato TE Parte_1 fuori dalla finestra di casa in piena notte “la ST non mi ama più” e che le diceva
“com'era bello quando si potevano ammazzare le donne, chissà com'era divertente”
Testi: res. Pavia, Via Lardirago 31 Tes_3
11. A novembre 2022 mi raccontava che le aveva TE Parte_1 detto “se non fossi la madre di mio figlio ti avrei già lanciata fuori dalla finestra” e poi toccandole la fronte “ti darei un'accettata proprio qui sulla testa”. Testi: Tes_3 res. Pavia, Via Lardirago 31
12. A luglio 2023 mi dichiarava “NON HAI ANCORA CAPITO CHE Parte_1
TUA FIGLIA E' UNA PUTTANA??” mentre riaccompagnava a casa mio nipote , Per_1 che era in auto. Teste: CA CA, Via Dei Liguri 9 Pavia.
13. Ad agosto 2023 mi telefonava e mi diceva che avrebbe inviato i Parte_1
Carabinieri a casa mia a Pavia, dove suo figlio stava cenando col mio, su mio Per_1 invito, denunciando l'abbandono di minore se la madre non fosse venuta subito a prenderlo. Io ho avvertito che è arrivata dopo pochi minuti a TE riprendere e si scusava per la scenata del marito. Teste: residente Per_1 Tes_4
Pavia Via Sant'Agostino 3
14. Il 21 ottobre 2023 entrava nel bar caffè di Viale Campari a Pavia, Parte_1 filmava col telefono e gridava “E' per questo che hai abbandonato TE tuo figlio ??” Teste: res. Pavia, Via Lardirago 31 Tes_3
15. A novembre 2022 prestavo la mia auto a mia FI perché il TE marito le aveva sottratto la propria e le aveva tolto il bancomat Teste: CA CA,
Via Dei Liguri 9 Pavia.
16. A marzo e a maggio 2023 prestavo dei soldi a mia FI (circa TE
650 euro una volta e 700 euro la seconda volta) per pagare le bollette e fare la spesa.
Teste: Via Dei Liguri 9 Pavia Testimone_5
17. Nell'estate 2022 e trascorrevano due settimane TE Parte_1 di vacanze in Croazia col loro figlio , spendendo circa 4.000,00 euro. Testi: Per_1
CA CA e residenti Via Dei Liguri 9 Pavia;
Testimone_5 Testimone_2
Pag. 6 di 17 res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16; , res. Testimone_1
LL (PV) Via Santa Maria 51.
18. Nell'estate 2023 ha trascorso due settimane di vacanza col padre al Persona_1
Villaggio Touring Club di Marina di Camerota, poi ha trascorso 4 giorni a Sanremo con la madre, ospite a casa di amici ed un ulteriore periodo in montagna con la madre
e i nonni materni. Testi: CA CA e residenti Via Dei Liguri 9 Testimone_5
Pavia; residente Pavia Via Sant'Agostino 3. Tes_4
Le istanze di prova orale si giustificano poiché volte a confermare che:
- la crisi coniugale era risalente all'anno 2017 e non si è ricomposta negli anni successivi;
- la ragione della crisi coniugale risiede nelle condotte controllanti e vessatorie (a tratti aggressive) del signor nei confronti della moglie, reiterate anche durante la Pt_1 separazione (controllo, svilimento, pedinamenti, videoregistrazioni offese, insulti davanti a terzi, ecc.) a conferma della loro abitualità e preesistenza, unica causa della fine del matrimonio;
- il tenore di vita attuale del figlio è nettamente superiore nei tempi col padre (vacanze estive, casa di villeggiatura, week end fuori porta, cene fuori, ecc.) rispetto a quelli con la madre ed esige un contemperamento in termini economici e di concorso paterno al mantenimento del minore, per evitare che viva situazioni sperequate e Persona_1 non possa godere nei tempi con la madre delle medesime opportunità che la superiorità economica paterna consente, con pregiudizio delle proprie aspettative, bisogni e diritti.
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato di prova orale di parte ricorrente, si chiede ammettersi la resistente alla prova contraria con i testi già indicati in seconda
e terza memoria ex art. 183 VI co. cpc e, in aggiunta, della dott.ssa (res. Tes_6
Pavia in Piazza Botta n. 3) e si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova contraria dal n. 19 al n. 26 enucleati nella III^ memoria istruttoria di seguito CP_1 ritrascritti:
Capitolo n. 19: “Vero che il 7 ottobre 2022 si trovava a casa di TE in Via Lardirago a Pavia, in compagnia della stessa del di Tes_3 Tes_3 lei compagno e di altri amici. Testi: res. Pavia, Via CP_3 Tes_3
Lardirago; res. Pavia, via Pavesi 4. CP_3
Pag. 7 di 17 A prova contraria del capitolo 9 ricorrente:
Capitolo n. 20 “Vero che a settembre 2022 scrivevo messaggi a TE inerenti alla crisi col marito e i rapporti litigiosi tra gli stessi, come da docc.ti 20 e 21 che mi si rammostrano e che confermo. Testi: e Testimone_7 Testimone_8 res. Villaggio dei Pioppi, RE d'IS Pavia.
A prova contraria del capitolo 10 ricorrente:
Capitolo n. 21: “Vero che il 23 settembre 2018 scrivevo tre messaggi telefonici a del seguente tenore “Com'è andata la notte…mi dispiace un sacco TE vedervi così …se ci fosse qualunque cosa che possa fare …siete una famiglia e son sicura troverete le forze per sistemare le cose e crescere insieme”, riferendomi ai litigi tra lei e il marito cui ho assistito, come da doc. 22 che mi si rammostra. Parte_1
Teste: res. Villaggio dei Pioppi, RE d'IS Pavia. Testimone_7
Capitolo n. 22: “Vero che ad agosto 2022 mi telefonava e mi riferiva TE di liti continue con il signor anche durante la vacanza che stavano Pt_1 trascorrendo in Croazia. Teste: , res. Pavia Piazza Botta n.
3. Tes_6
Capitolo n. 23: “Vero che nel 2021 mi riferiva che TE Parte_1 dormiva in un'altra stanza della casa di Via Liguri, al piano di sotto, mentre lei nella camera matrimoniale. Testi: res. Pavia Piazza Botta n. 3 e Tes_6 Tes_2 res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16
[...]
Capitolo n. 24: “Vero che nel 2018 quando tornava a casa a Pavia nel Parte_1 fine settimana da Ravenna, ove lavorava, litigava sovente con la moglie. Teste: Tes_6
, res. Pavia Piazza Botta n. 3
[...]
A prova contraria del capitolo 11 ricorrente:
Capitolo n. 25: “Vero che nel 2018 accettò l'impiego presso la ditta Parte_1
fuori Pavia, dopo essere stato in cassa integrazione nei mesi precedenti. Teste: CP_4
CA CA, Via Dei Liguri 9 Pavia.
Capitolo n. 26: “Vero che nel 2017 tornava a casa dal lavoro ogni sera Parte_1
e litigava con la moglie Teste: CA CA, Via Dei Liguri 9 TE
Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 8 di 17 Preliminarmente non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive rassegnate, peraltro già rigettate dal Giudice istruttore con ordinanza del 14.3.2024 con motivazione che si condivide, non necessitando inoltre la causa di un supplemento di istruttoria.
Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, si ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi siano i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie la violazione da parte della stessa del dovere di fedeltà coniugale, riferendo di avere scoperto, nell'ottobre del 2022, che quest'ultima, già da alcuni anni, intratteneva relazioni extraconiugali con diversi uomini e allegando, a sostegno delle proprie affermazioni, immagini che la ritraevano in compagnia di altro uomo nell'autovettura di famiglia in un parcheggio pubblico, oltre a conversazioni telefoniche a sfondo erotico intercorse con altri soggetti.
La resistente, di contro, contestando le deduzioni avversarie, ha asserito che sin dagli anni 2017 e 2018 vi fosse una profonda crisi coniugale causata in particolare dai comportamenti svilenti, controllanti, maltrattanti e vessatori tenuti dal marito nei suoi confronti, sovente sfociati in aggressioni verbali e fisiche, causa del progressivo
Pag. 9 di 17 deterioramento del rapporto di coniugo, come comprovato dalle conversazioni whatsapp prodotte e intercorse con il marito e con alcune amiche.
Al riguardo, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà si osserva che, secondo la Giurisprudenza consolidata "ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Sul punto, il recente arresto della Cassazione civile (n. 10489 del 18 aprile 2024) ha sottolineato come, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento debba essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago.
Ancora, in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, i giudici di legittimità hanno riconosciuto l'esistenza di una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, secondo cui il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova dimostrando l'adulterio del coniuge, essendo dispensato dalla dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio, mentre, per evitare l'addebito, spetta all'altro coniuge fornire la prova della mancanza del nesso
Pag. 10 di 17 eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale (Cfr. Cass. Sez. I Civ., Ordinanza n.
32837/2022 e Ordinanza n. 10416/2022).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame delle prove documentali, quali fotografie e chat telefoniche prodotte, emerge in modo inequivocabile che la sig.ra abbia CP_1 intrattenuto plurime relazioni extraconiugali a partire dall'anno 2018 (v. doc. n. 13, 14,
14 bis, 15, 19, 20).
Al contrario, la pregressa crisi matrimoniale, dedotta dalla moglie e da quest'ultima ricondotta esclusivamente agli atteggiamenti vessatori ed aggressivi assunti dal coniuge nei suoi confronti, non risulta essere stata adeguatamente provata.
In particolare, le conversazioni whatsapp prodotte, pur mostrando alcune tensioni all'interno della coppia, al contempo evidenziavano la volontà di entrambe le parti di preservare il rapporto coniugale e di cercare di superare le difficoltà insorte.
Dallo scambio di messaggi, risalenti soprattutto all'anno 2020, emerge chiaramente l'intento del sig. di tutelare il rapporto matrimoniale e la convivenza, proposito Pt_1 accolto favorevolmente dalla resistente (“ - E a proposito del non so Parte_1 cosa voglio, beh io lo so: arriva estate, arrivano i vaccini, arriva novembre dove cambierò sede, arriva il mio bimbo che andrà a scuola, tutte cose che voglio godermi al
100%, voglio mia moglie la mia casa e tutte le cose che avevo già scelto tempo fa.... quindi ti ripeto che c'è poco da restare imbambolati se scegli che sta roba la vuoi ancora allora ti applichi per far funzionare quel che non va e se non sarà perfetto sarà comunque la tua vita, se no scegli subito cosa vuoi fare e poche balle.
- Fede: Voglio tutto quello che vuoi tu, e mi impegnerò, a cominciare dalla casa e da tutte le cose che ti creano disagio.” ).
Parimenti, si rileva l'utilizzo da parte di entrambi di espressioni intime e affettuose, indici di un rapporto stabile (“- Ti amo […] - Anche io ti amo Parte_1 Per_2 ftse!” v. doc. n. 12)
Si aggiunga inoltre che, sebbene la resistente abbia lamentato atteggiamenti aggressivi assunti da parte del coniuge nei suoi confronti, tali circostanze, puntualmente contestate dalla controparte, siano rimaste del tutto prive di riscontri.
Dunque, appare evidente che il quadro complessivo non consenta di considerare l'esistenza di una crisi coniugale irreversibile e riconducile a ragioni pregresse,
Pag. 11 di 17 dovendosi, invece, ritenere che la causa unica o comunque prevalente della crisi del rapporto coniugale debba essere attribuita alla condotta infedele della sig.ra CP_1 con conseguente addebito della separazione alla stessa.
Sull'affidamento e collocamento del minore
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]), Per_1 non risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario;
visto l'accordo, va, altresì, confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre.
Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti padre-figlio, si dà atto che i genitori in sede di udienza presidenziale avevano concordato un calendario che prevedeva incontri a weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera - salva la possibilità di prevedere un incremento degli incontri tra loro anche nei weekend di competenza materna, previo accordo tra i genitori - oltre che un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del venerdì ovvero del lunedì (v. verbale di udienza).
Attualmente il regime di visita in vigore, che il minore ha accolto favorevolmente, prevede un incremento dei giorni di permanenza presso l'abitazione paterna, atteso che lo stesso trascorre insieme al padre fine settimana alternati dal giovedì sera alla domenica all'ora di cena e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, dal giovedì al venerdì pomeriggio, dopo l'allenamento di rugby.
Il Collegio, considerata la concorde volontà delle parti, ritiene dunque di confermare il calendario sopra indicato, prevedendo altresì che il minore possa trascorrere con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, oltre che metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni, oltre che altri ponti e festività, sempre secondo la regola dell'alternanza annuale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In conformità alla volontà delle parti ed alle statuizioni già adottate in tema di affidamento e collocamento della prole, il Collegio ritiene opportuno assegnare l'ex casa coniugale, sita in Pavia, Via dei Liguri n.9, alla resistente, che ne è l'esclusiva proprietaria, per abitarvi unitamente insieme al minore . Per_1
Pag. 12 di 17 Sul mantenimento del figlio minore Per_1
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto in conformità con il collocamento prevalente del minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, rilevano i seguenti elementi.
Il signor svolge attività lavorativa alle dipendenze di Eni Rewind SpA, con Pt_1 retribuzione, per l'anno 2023, pari a circa € 36.000,00 netti, come risulta dal modello
730/2024 prodotto (v. doc. n. 32).
Il ricorrente è, inoltre, intestatario di un conto corrente presso Banca Unicredit, con saldo finale al 31 marzo 2024 pari a € 25.676,76, nonché co-intestatario, insieme alla madre, di un conto corrente presso ENGDIRECT, il cui saldo finale al 31 Pt_2 marzo 2024 ammonta a € 2.142,98.
Il medesimo risulta altresì titolare di due polizze per caso morte e infortunio stipulate con nel 2022 ( v. doc 21), oltre che di un Fondo Controparte_5
Pensione di Previdenza Complementare, di un piano di Accumulo di Capitale (PAC) sul fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH L del valore di € 5.070,34 al
31/12/2022 ( v. doc. 24 - 27) e di un investimento sul fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY
- BEST VALUE L, sottoscritto in data 17.03.2023 e co-intestato con la madre, Sig.ra con versamenti complessivi effettuati dalla medesima per € 3.600,00, Parte_3 relativamente al quale, però, non è stata depositata alcuna documentazione.
Il sig. beneficia anche del FASIE, ossia del Fondo di Assistenza Sanitaria Pt_1
Integrativo per i lavoratori del settore energia e petrolio, che eroga agli iscritti e loro familiari prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale, la cui garanzia è estesa anche al figlio minorenne, Parte_1
Da ultimo, si dà atto che il ricorrente, per ragioni lavorative, vive stabilmente in un immobile sito in provincia di Savona, le cui spese sono interamente rimborsate dall'azienda (v. verbale di udienza del 7.6.2023), oltre al fatto che lo stesso percepisce
Pag. 13 di 17 un'indennità di trasferta pari a circa € 30,00 al giorno e dispone di un'automobile aziendale.
Per quanto concerne le spese a suo carico, lo stesso a decorrere dal 1.10.2023 risulta essere gravato dal pagamento di un canone pari a € 500,00 mensili relativo all'immobile sito in Pavia, via Villa Serafina n. 53/D, preso in locazione per vedere il figlio , Per_1 oltre che dal versamento dell'assegno mantenimento in favore del figlio minore, pari a
500,00 € mensili, in conformità con quanto pattuito dalle parti all'udienza del 7.6.23 e del rimborso alla resistente del 60% delle spese extra assegno (v. verbale di udienza).
Passando all'analisi della situazione economico - patrimoniale della resistente, emerge che la stessa dal 2017 fino al 20.02.2022 abbia lavorato come impiegata amministrativa a tempo indeterminato, part time al 75%, presso V-LAB s.r.l. dove si occupava dell'organizzazione di eventi (catering, scenografia, animazione), con stipendio medio annuale di circa 13.300,00 € netti ( v. doc 9-11).
Successivamente, in assenza di una nuova occupazione, la stessa ha percepito la Naspi il cui importo fino al marzo del 2022 era pari a € 870,00 mensili, ma di cui ad oggi non si conosce l'esatto ammontare.
Secondo la prospettazione del ricorrente, inoltre, la moglie avrebbe percepito ulteriori emolumenti, non risultati formalmente, derivanti dalle percentuali in misura variabile
(del 5%, 7% o 10%) sui singoli eventi organizzati e dall'attività di commessa
/magazziniera esercitata in un noto esercizio commerciale di Pavia, senza formale assunzione;
a sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente ha prodotto un documento contenente appunti redatti dalla sig.ra relativi a provvigioni CP_1 percepite sugli eventi, nonché le buste paga degli ultimi tre mesi antecedenti al licenziamento e una relazione investigativa dalla quale risultava la presenza della resistente, per diverse ore al giorno, presso i locali della società “Janko & C. S.a.s.”, sita in San Martino Siccomario (PV).
La resistente, del resto, ha contestato le deduzioni avversarie, pur confermando che, prima del licenziamento e durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa
(dovuti, ad esempio, all'emergenza sanitaria da Covid-19), aveva occasionalmente svolto attività presso una caffetteria situata nel centro di Pavia, per alcune ore, durante
Pag. 14 di 17 le festività natalizie o in momenti di necessità, precisando che l'esercizio commerciale era stato poi definitivamente chiuso nel maggio 2022.
Quanto alle percentuali ipoteticamente percepite in relazione agli eventi da lei organizzati, la resistente sosteneva che il foglio di appunti facesse esclusivamente riferimento a una proposta, mai concretizzatasi, avanzata dalla società prima del suo licenziamento, che prevedeva il passaggio a un regime libero professionale con corresponsione di provvigioni sugli eventi. (v. doc. 4, 5 e 6)
Tuttavia, in sede di udienza del 07.06.2023, la resistente ha ammesso – contraddicendo le proprie precedenti dichiarazioni – di aver proseguito a svolgere attività lavorativa irregolare per alcune ore settimanali presso una torrefazione, percependo un compenso mensile di circa € 400,00 e di essere ancora alla ricerca di un nuovo impiego.
Occorre, inoltre, rilevare che quest'ultima è proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale, nella quale risiede unitamente al figlio minore, e sulla quale grava un finanziamento contratto per lavori di ristrutturazione, con rata mensile pari a € 634,00, di cui la stessa si fa interamente carico.
Ebbene, alla luce delle circostanze sopra esposte, appare ragionevole ritenere che la sig.ra certamente dotata di piena capacità lavorativa, non abbia ancora trovato CP_1 un'occupazione stabile nonostante la necessità di affrontare delle spese in quanto può verosimilmente contare sullo svolgimento di attività lavorativa non regolare, come già avvenuto in passato, nonché sul sostegno economico della propria famiglia di origine, come da lei stessa dichiarato nel corso del giudizio.
Da ultimo, si aggiunge che la stessa non ha ancora fatto richiesta per il riconoscimento dell'assegno unico in favore del figlio , che tuttavia si ritiene debba essere da lei Per_1 percepito nella misura del 100 % - pur non conoscendone l'esatto ammontare- in ragione della disparità economica esistente con il coniuge e del maggior tempo di permanenza del minore presso di sé.
Pertanto, tenuto conto della disparità economica comunque esistente tra le parti ma preso atto che il ricorrente deve farsi carico della sopravvenuta spesa relativa al pagamento del canone di €500,00 mensili per all'immobile preso in locazione per stare con il figlio, valutato il maggior tempo di permanenza del minore presso la madre, rilevato, altresì, che la sig.ra pur essendo disoccupata, è dotata di piena CP_1
Pag. 15 di 17 capacità lavorativa, può contrare sul supporto economico della propria famiglia d'origine, oltre che sull'assegno unico e - verosimilmente - sugli introiti derivanti dall'esercizio di attività lavorativa svolta in maniera irregolare, il Collegio ritiene di confermare l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente- concordemente stabilito in sede di udienza presidenziale – nella misura di € 500,00, fermo l'obbligo di rimborsare il 60 % delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido e collocamento del minore, nonché rispetto all'assegnazione della ex casa coniugale, visto l'accoglimento della domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie, considerata altresì la soccombenza reciproca rispetto alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, il Collegio ritiene di dover compensare per tre quarti le spese di lite e porre a carico della resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo tenendo conto della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 TE sposatisi in Pavia il 22.09.2012, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Pavia al n. 82 Parte 2 Serie A Anno 2012 -Atti di Matrimonio;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- addebita la separazione alla moglie;
- affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare il figlio nel rispetto del calendario di incontri indicato in parte motiva;
- assegna alla resistente l'ex casa familiare, sita in sita in Pavia, Via dei Liguri n.9, ove abita unitamente insieme al figlio minore;
Pag. 16 di 17 - dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito integralmente dalla madre;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari a €
500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60 % delle spese extra assegno;
- compensa per tre quarti le spese di lite e pone a carico di l'obbligo di TE rifondere a la restante parte, che liquida in € 1.850,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Pavia, così deciso in data 25/6/2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 970/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 970/2023 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BORDIGNON PAOLA TULLIA, con domicilio eletto in Milano, Corso di Porta
Vittoria n. 46
RICORRENTE
Contro
(Cod. Fis. ), con il patrocinio TE C.F._2 dell'Avv. BRETSCHNEIDER ARIANNA, con domicilio eletto in Pavia, Piazza
Collegio Borromeo n. 7
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
“1. -dichiarare la separazione dei coniugi con addebito alla moglie, per grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
2. Dichiarare che non sussistono i presupposti affinché sia disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie e, comunque, dare atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e che non sussistono condizioni di bisogno alimentare. 3 –Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori congiuntamente con Persona_1 collocazione presso la madre nella casa che ha costituito la residenza famigliare in
Pavia, via dei Liguri 9 che, conseguentemente, resterà alla stessa assegnata, come già provvisoriamente disposto, con i mobili e arredi in essa contenuti. Porre altresì a carico della signora le utenze domestiche e delle spese relative all'abitazione. CP_1
4- Disporre il contributo mensile del padre al mantenimento ordinario del figlio in Euro
350,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo variazione dell'indice ISTAT, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario da effettuare sul conto corrente intestato alla sig.ra che percepirà inoltre CP_1
l'Assegno “Unico” e altre forme di analoghi emolumenti, ove sussistano i requisito previsti dalla legge.
5- Disporre in misura del 60% il concorso del padre alle ulteriori spese per il figlio, mediche, scolastiche e straordinarie, così come previste dal Protocollo di Intesa tra il
Tribunale di Pavia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
6-disporre le seguenti modalità di frequentazione padre-figlio:
a ) a weekend alternati dal venerdì alla domenica sera, salva la possibilità di prevedere un incremento degli incontri tra loro anche nei weekend di competenza materna, previo accordo tra i genitori, oltre che infrasettimanalmente nelle giornate di giovedì e venerdì di ogni settimana;
b) in occasione delle vacanze estive il figlio starà con il padre per un periodo minimo di due settimane, indicativamente da fine giugno a metà luglio e con la madre nelle successive settimane di luglio o, alternativamente, di agosto. Eventuali genitori, come anche eventuali variazioni dei rispettivi periodi di vacanza con il figlio;
c) inoltre, il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, potrà tenere con sé il figlio per una ulteriore settimana nel periodo estivo, comunicando la località e le date alla madre con anticipo di 30 giorni.
d) Per le festività natalizia e pasquale, i coniugi concorderanno ogni anno i periodi da trascorrere con il figlio in modo che, di anno in anno, il bambino trascorra la Pasqua, il Natale e il capodanno con uno dei genitori in modo alterno. Ferma restando la facoltà dei genitori di accordarsi di anno in anno per trascorrere entrambi con il figlio il Natale, o altre festività.
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7-Autorizzre il padre all'ottenimento dei documenti necessari all'espatrio (passaporto
e/o altri documenti di identità)
8-Spese rifuse.
-In via istruttoria: si richiamano i documenti prodotti con numerazione da 1 a 32 ; si intendono integralmente confermate le istanze di prova orale con i capitoli formulati e i testi indicati.”
Parte resistente:
“1. Pronunziare la separazione personale dei coniugi / ai sensi CP_1 Pt_1 dell'art. 151 c.c. I comma, respingendo la domanda di addebito alla signora CP_1 svolta dal ricorrente poiché infondata.
2. Ordinare all'Ufficiale dello stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni e comunicazioni di legge
3. Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio Persona_1 disgiunto della responsabilità genitoriale nelle sole decisioni di ordinaria amministrazione e con l'obbligo di concordare tutte le decisioni di maggiore importanza riguardanti il figlio, in particolare quelle relative alle cure mediche e terapie, all'istruzione e formazione, alla residenza, nell'obiettivo di favorire la migliore crescita e lo sviluppo psicofisico del minore.
4. Disporre il collocamento del figlio minore presso la madre, nell'abitazione Per_1 familiare di Via dei Liguri n. 9 a Pavia;
con residenza ivi ed iscrizione nello stato di famiglia materno.
5. Assegnare la casa ex familiare sita in Via dei Liguri n. 9 alla signora (che CP_1 ne è anche proprietaria), inclusiva di arredi, attrezzature e allestimenti, dando atto che il ricorrente ha già prelevato i propri effetti personali.
6. Disporre il seguente programma di frequentazioni tra e il padre: fine Per_1 settimana alternati dal venerdì pomeriggio (uscita da scuola) alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale (con eventuale pernottamento) da individuarsi tenendo conto dell'impegno lavorativo paterno e degli impegni del minore, escludendo la permanenza del signor nella casa ex familiare durante gli incontri con il Pt_1 figlio;
due o tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
paritaria ripartizione del periodo di
Pag. 3 di 17 vacanze natalizie (con alternanza annuale delle settimane con ciascun genitore) e pasquali (con alternanza annuale del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore); ponti e altre festività secondo alternanza. In subordine, declinare il programma di frequentazione tra il signor e il figlio minore ritenuto Pt_1 maggiormente rispondente a diritti ed interessi del minore.
7. Porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio Pt_1 nella misura di euro 700,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda e con rivalutazione Istat come per legge, oltre al 70% delle spese extra assegno come declinate dal Protocollo in uso al Tribunale di Pavia, con la precisazione che siano anticipate dal padre alla luce della nettissima inferiorità reddituale della resistente. In subordine, porre a carico del signor l'obbligo di concorrere al Pt_1 mantenimento del figlio nella misura ritenuta congrua e di giustizia.
8. Dichiarare l'inammissibilità delle produzioni documentali sub docc. 13, 14,15, 15 bis, 18, 19, 20 del ricorrente e dell'intero capitolato di prova orale del ricorrente per i motivi già dedotti.
9. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
• ordinare ex art. 210, 212 e 213 cpc al ricorrente o in difetto alla Parte_1 società ENI (Sede Legale in Piazza Boldrini, 1 20097 - San Donato CP_2
Milanese, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-
Brianza-Lodi n. ), la produzione delle buste paga, premi, benefits e P.IVA_1 rimborsi spese percepiti dal ricorrente 2018 all'attualità (l'istanza non è esplorativa in quanto volta ad accertare l'effettiva capacità economica del ricorrente nell' interesse della prole minore e non ad ottenere la prova di un singolo fatto attraverso il richiesto documento).
• Ammettersi i seguenti capitoli di prova orale, preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1. Nell'anno 2017 il signor rimproverava quotidianamente la moglie che a suo Pt_1 dire era negligente nel riassettare la casa e la criticava per l'aspetto fisico e per il lavoro che svolgeva. Testi: , res. LL (PV) Via Santa Maria Testimone_1
51, res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16 Testimone_2
Pag. 4 di 17
2. A Natale 2017 entravo in casa di mia FI a prendere mio nipote TE
e trovavo in cucina che lanciava gli oggetti fuori dalla dispensa;
mi Parte_1 diceva che la moglie li aveva riposti in disordine. Teste: CA CA, res. Via dei
Liguri 9 Pavia.
3.Il 6 giugno 2019 chiamavo al telefono la mia amica e sentivo che TE piangeva ed era spaventata dopo il litigio col marito che le aveva dato dell'incapace e
l'accusava di trascurare la casa;
mi recavo subito a casa sua a Pavia per verificare che stesse bene. Teste: , res. LL (PV) Via Santa Maria 51 Testimone_1
4. Ad aprile 2018 e si recavano al mio 40esimo TE Parte_1 compleanno nella mia casa di LL (PV), con il figlio . Si ignoravano per Per_1 tutto il tempo. Io chiedevo a cosa fosse successo e lei mi raccontava TE che avevano litigato durante tutto il viaggio. Teste: , res. LL Testimone_1
(PV) Via Santa Maria 51
5. Nel 2020, durante il lock down, esigeva il silenzio in casa, proibiva Parte_1 al figlio e alla moglie di vedere la televisione o imponeva un volume minimo, si adirava se non trovava il pranzo pronto nella sua pausa dallo smart working, il cui orario variava ogni giorno. Testi: , res. LL (PV) Vi Santa Maria 51 Testimone_1
e res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16. Testimone_2
6. Negli anni dal 2018 al 2022 si rivolgersi a anche Parte_1 TE davanti a terzi, affermando: stai zitta, non rompere i coglioni, sei una mongolide. Testi:
, res. LL (PV) Via Santa Maria 51 e res. Testimone_1 Testimone_2
RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16.
7. Confermo la mia dichiarazione datata 11.5.23 che mi si rammostra quale doc. sub.
11. Teste: , res. LL (PV) Via Santa Maria 51. Testimone_1
8. Il 31 luglio 2021 mi chiedeva se potesse dormire a casa mia dopo TE un litigio col marito che l'aveva spaventata, io acconsentivo, dormivamo a casa mia e
l'indomani mattina tornava a casa sua a Pavia. Teste: TE Tes_2
res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16.
[...]
9. La sera del 1^ agosto 2021, a Pavia, notavo dei lividi sul braccio di CP_1
e una lacerazione all'orecchio; le chiedevo spiegazioni e lei mi raccontava che
[...] glieli aveva procurati il marito strattonandole il braccio e dandole uno Parte_1
Pag. 5 di 17 schiaffo, che aveva fatto strappare l'orecchino lacerando il lobo dell'orecchio. Teste:
res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16. Testimone_2
10. A settembre 2022 mi raccontava che aveva urlato TE Parte_1 fuori dalla finestra di casa in piena notte “la ST non mi ama più” e che le diceva
“com'era bello quando si potevano ammazzare le donne, chissà com'era divertente”
Testi: res. Pavia, Via Lardirago 31 Tes_3
11. A novembre 2022 mi raccontava che le aveva TE Parte_1 detto “se non fossi la madre di mio figlio ti avrei già lanciata fuori dalla finestra” e poi toccandole la fronte “ti darei un'accettata proprio qui sulla testa”. Testi: Tes_3 res. Pavia, Via Lardirago 31
12. A luglio 2023 mi dichiarava “NON HAI ANCORA CAPITO CHE Parte_1
TUA FIGLIA E' UNA PUTTANA??” mentre riaccompagnava a casa mio nipote , Per_1 che era in auto. Teste: CA CA, Via Dei Liguri 9 Pavia.
13. Ad agosto 2023 mi telefonava e mi diceva che avrebbe inviato i Parte_1
Carabinieri a casa mia a Pavia, dove suo figlio stava cenando col mio, su mio Per_1 invito, denunciando l'abbandono di minore se la madre non fosse venuta subito a prenderlo. Io ho avvertito che è arrivata dopo pochi minuti a TE riprendere e si scusava per la scenata del marito. Teste: residente Per_1 Tes_4
Pavia Via Sant'Agostino 3
14. Il 21 ottobre 2023 entrava nel bar caffè di Viale Campari a Pavia, Parte_1 filmava col telefono e gridava “E' per questo che hai abbandonato TE tuo figlio ??” Teste: res. Pavia, Via Lardirago 31 Tes_3
15. A novembre 2022 prestavo la mia auto a mia FI perché il TE marito le aveva sottratto la propria e le aveva tolto il bancomat Teste: CA CA,
Via Dei Liguri 9 Pavia.
16. A marzo e a maggio 2023 prestavo dei soldi a mia FI (circa TE
650 euro una volta e 700 euro la seconda volta) per pagare le bollette e fare la spesa.
Teste: Via Dei Liguri 9 Pavia Testimone_5
17. Nell'estate 2022 e trascorrevano due settimane TE Parte_1 di vacanze in Croazia col loro figlio , spendendo circa 4.000,00 euro. Testi: Per_1
CA CA e residenti Via Dei Liguri 9 Pavia;
Testimone_5 Testimone_2
Pag. 6 di 17 res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16; , res. Testimone_1
LL (PV) Via Santa Maria 51.
18. Nell'estate 2023 ha trascorso due settimane di vacanza col padre al Persona_1
Villaggio Touring Club di Marina di Camerota, poi ha trascorso 4 giorni a Sanremo con la madre, ospite a casa di amici ed un ulteriore periodo in montagna con la madre
e i nonni materni. Testi: CA CA e residenti Via Dei Liguri 9 Testimone_5
Pavia; residente Pavia Via Sant'Agostino 3. Tes_4
Le istanze di prova orale si giustificano poiché volte a confermare che:
- la crisi coniugale era risalente all'anno 2017 e non si è ricomposta negli anni successivi;
- la ragione della crisi coniugale risiede nelle condotte controllanti e vessatorie (a tratti aggressive) del signor nei confronti della moglie, reiterate anche durante la Pt_1 separazione (controllo, svilimento, pedinamenti, videoregistrazioni offese, insulti davanti a terzi, ecc.) a conferma della loro abitualità e preesistenza, unica causa della fine del matrimonio;
- il tenore di vita attuale del figlio è nettamente superiore nei tempi col padre (vacanze estive, casa di villeggiatura, week end fuori porta, cene fuori, ecc.) rispetto a quelli con la madre ed esige un contemperamento in termini economici e di concorso paterno al mantenimento del minore, per evitare che viva situazioni sperequate e Persona_1 non possa godere nei tempi con la madre delle medesime opportunità che la superiorità economica paterna consente, con pregiudizio delle proprie aspettative, bisogni e diritti.
Nella denegata ipotesi di ammissione del capitolato di prova orale di parte ricorrente, si chiede ammettersi la resistente alla prova contraria con i testi già indicati in seconda
e terza memoria ex art. 183 VI co. cpc e, in aggiunta, della dott.ssa (res. Tes_6
Pavia in Piazza Botta n. 3) e si insiste per l'ammissione dei capitoli a prova contraria dal n. 19 al n. 26 enucleati nella III^ memoria istruttoria di seguito CP_1 ritrascritti:
Capitolo n. 19: “Vero che il 7 ottobre 2022 si trovava a casa di TE in Via Lardirago a Pavia, in compagnia della stessa del di Tes_3 Tes_3 lei compagno e di altri amici. Testi: res. Pavia, Via CP_3 Tes_3
Lardirago; res. Pavia, via Pavesi 4. CP_3
Pag. 7 di 17 A prova contraria del capitolo 9 ricorrente:
Capitolo n. 20 “Vero che a settembre 2022 scrivevo messaggi a TE inerenti alla crisi col marito e i rapporti litigiosi tra gli stessi, come da docc.ti 20 e 21 che mi si rammostrano e che confermo. Testi: e Testimone_7 Testimone_8 res. Villaggio dei Pioppi, RE d'IS Pavia.
A prova contraria del capitolo 10 ricorrente:
Capitolo n. 21: “Vero che il 23 settembre 2018 scrivevo tre messaggi telefonici a del seguente tenore “Com'è andata la notte…mi dispiace un sacco TE vedervi così …se ci fosse qualunque cosa che possa fare …siete una famiglia e son sicura troverete le forze per sistemare le cose e crescere insieme”, riferendomi ai litigi tra lei e il marito cui ho assistito, come da doc. 22 che mi si rammostra. Parte_1
Teste: res. Villaggio dei Pioppi, RE d'IS Pavia. Testimone_7
Capitolo n. 22: “Vero che ad agosto 2022 mi telefonava e mi riferiva TE di liti continue con il signor anche durante la vacanza che stavano Pt_1 trascorrendo in Croazia. Teste: , res. Pavia Piazza Botta n.
3. Tes_6
Capitolo n. 23: “Vero che nel 2021 mi riferiva che TE Parte_1 dormiva in un'altra stanza della casa di Via Liguri, al piano di sotto, mentre lei nella camera matrimoniale. Testi: res. Pavia Piazza Botta n. 3 e Tes_6 Tes_2 res. RE d'IS (PV) Via Villaggio Campagna 16
[...]
Capitolo n. 24: “Vero che nel 2018 quando tornava a casa a Pavia nel Parte_1 fine settimana da Ravenna, ove lavorava, litigava sovente con la moglie. Teste: Tes_6
, res. Pavia Piazza Botta n. 3
[...]
A prova contraria del capitolo 11 ricorrente:
Capitolo n. 25: “Vero che nel 2018 accettò l'impiego presso la ditta Parte_1
fuori Pavia, dopo essere stato in cassa integrazione nei mesi precedenti. Teste: CP_4
CA CA, Via Dei Liguri 9 Pavia.
Capitolo n. 26: “Vero che nel 2017 tornava a casa dal lavoro ogni sera Parte_1
e litigava con la moglie Teste: CA CA, Via Dei Liguri 9 TE
Pavia.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 8 di 17 Preliminarmente non vanno ammesse le istanze istruttorie riproposte da entrambe le parti nelle rispettive conclusioni definitive rassegnate, peraltro già rigettate dal Giudice istruttore con ordinanza del 14.3.2024 con motivazione che si condivide, non necessitando inoltre la causa di un supplemento di istruttoria.
Sulla separazione e sulla domanda di addebito
Alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti nonché il fatto che le parti vivono ormai separate dall'anno 2023, si ritiene che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che, allo stato, non vi siano i presupposti per la continuazione di una convivenza. Va quindi accolta la domanda di separazione.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal ricorrente si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio
(sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27.06.2006).
Nel caso di specie il ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito della separazione alla moglie la violazione da parte della stessa del dovere di fedeltà coniugale, riferendo di avere scoperto, nell'ottobre del 2022, che quest'ultima, già da alcuni anni, intratteneva relazioni extraconiugali con diversi uomini e allegando, a sostegno delle proprie affermazioni, immagini che la ritraevano in compagnia di altro uomo nell'autovettura di famiglia in un parcheggio pubblico, oltre a conversazioni telefoniche a sfondo erotico intercorse con altri soggetti.
La resistente, di contro, contestando le deduzioni avversarie, ha asserito che sin dagli anni 2017 e 2018 vi fosse una profonda crisi coniugale causata in particolare dai comportamenti svilenti, controllanti, maltrattanti e vessatori tenuti dal marito nei suoi confronti, sovente sfociati in aggressioni verbali e fisiche, causa del progressivo
Pag. 9 di 17 deterioramento del rapporto di coniugo, come comprovato dalle conversazioni whatsapp prodotte e intercorse con il marito e con alcune amiche.
Al riguardo, per quanto attiene alla violazione dell'obbligo di fedeltà si osserva che, secondo la Giurisprudenza consolidata "ai fini dell'addebito della separazione,
l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi
i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Facendo corretta applicazione dei principi dell'onere probatorio in materia, grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui
l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà" (Cass. n. 15811/2017).
Sul punto, il recente arresto della Cassazione civile (n. 10489 del 18 aprile 2024) ha sottolineato come, in assenza di prova in merito ad altre circostanze pregresse che possano aver determinato la crisi coniugale, il tradimento debba essere considerato come legittimo motivo per la pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago.
Ancora, in tema di violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, i giudici di legittimità hanno riconosciuto l'esistenza di una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, secondo cui il richiedente l'addebito assolve all'onere della prova dimostrando l'adulterio del coniuge, essendo dispensato dalla dimostrazione dell'efficienza causale di tale condotta nella disgregazione del matrimonio, mentre, per evitare l'addebito, spetta all'altro coniuge fornire la prova della mancanza del nesso
Pag. 10 di 17 eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale (Cfr. Cass. Sez. I Civ., Ordinanza n.
32837/2022 e Ordinanza n. 10416/2022).
Ebbene, nel caso di specie, dall'esame delle prove documentali, quali fotografie e chat telefoniche prodotte, emerge in modo inequivocabile che la sig.ra abbia CP_1 intrattenuto plurime relazioni extraconiugali a partire dall'anno 2018 (v. doc. n. 13, 14,
14 bis, 15, 19, 20).
Al contrario, la pregressa crisi matrimoniale, dedotta dalla moglie e da quest'ultima ricondotta esclusivamente agli atteggiamenti vessatori ed aggressivi assunti dal coniuge nei suoi confronti, non risulta essere stata adeguatamente provata.
In particolare, le conversazioni whatsapp prodotte, pur mostrando alcune tensioni all'interno della coppia, al contempo evidenziavano la volontà di entrambe le parti di preservare il rapporto coniugale e di cercare di superare le difficoltà insorte.
Dallo scambio di messaggi, risalenti soprattutto all'anno 2020, emerge chiaramente l'intento del sig. di tutelare il rapporto matrimoniale e la convivenza, proposito Pt_1 accolto favorevolmente dalla resistente (“ - E a proposito del non so Parte_1 cosa voglio, beh io lo so: arriva estate, arrivano i vaccini, arriva novembre dove cambierò sede, arriva il mio bimbo che andrà a scuola, tutte cose che voglio godermi al
100%, voglio mia moglie la mia casa e tutte le cose che avevo già scelto tempo fa.... quindi ti ripeto che c'è poco da restare imbambolati se scegli che sta roba la vuoi ancora allora ti applichi per far funzionare quel che non va e se non sarà perfetto sarà comunque la tua vita, se no scegli subito cosa vuoi fare e poche balle.
- Fede: Voglio tutto quello che vuoi tu, e mi impegnerò, a cominciare dalla casa e da tutte le cose che ti creano disagio.” ).
Parimenti, si rileva l'utilizzo da parte di entrambi di espressioni intime e affettuose, indici di un rapporto stabile (“- Ti amo […] - Anche io ti amo Parte_1 Per_2 ftse!” v. doc. n. 12)
Si aggiunga inoltre che, sebbene la resistente abbia lamentato atteggiamenti aggressivi assunti da parte del coniuge nei suoi confronti, tali circostanze, puntualmente contestate dalla controparte, siano rimaste del tutto prive di riscontri.
Dunque, appare evidente che il quadro complessivo non consenta di considerare l'esistenza di una crisi coniugale irreversibile e riconducile a ragioni pregresse,
Pag. 11 di 17 dovendosi, invece, ritenere che la causa unica o comunque prevalente della crisi del rapporto coniugale debba essere attribuita alla condotta infedele della sig.ra CP_1 con conseguente addebito della separazione alla stessa.
Sull'affidamento e collocamento del minore
Il Collegio ritiene di dover accogliere, considerato anche l'accordo delle parti sul punto, la domanda di affido condiviso tra i genitori del figlio minore (nato il [...]), Per_1 non risultando lo stesso contrario all'interesse della prole e non essendo emerse circostanze tali da giustificare una deroga al regime ordinario;
visto l'accordo, va, altresì, confermato il collocamento prevalente del minore presso la madre.
Per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti padre-figlio, si dà atto che i genitori in sede di udienza presidenziale avevano concordato un calendario che prevedeva incontri a weekend alternati, dal venerdì alla domenica sera - salva la possibilità di prevedere un incremento degli incontri tra loro anche nei weekend di competenza materna, previo accordo tra i genitori - oltre che un pomeriggio infrasettimanale nella giornata del venerdì ovvero del lunedì (v. verbale di udienza).
Attualmente il regime di visita in vigore, che il minore ha accolto favorevolmente, prevede un incremento dei giorni di permanenza presso l'abitazione paterna, atteso che lo stesso trascorre insieme al padre fine settimana alternati dal giovedì sera alla domenica all'ora di cena e, nelle settimane che si concludono con il fine settimana materno, dal giovedì al venerdì pomeriggio, dopo l'allenamento di rugby.
Il Collegio, considerata la concorde volontà delle parti, ritiene dunque di confermare il calendario sopra indicato, prevedendo altresì che il minore possa trascorrere con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, oltre che metà delle vacanze natalizie e pasquali ad anni alterni, oltre che altri ponti e festività, sempre secondo la regola dell'alternanza annuale.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In conformità alla volontà delle parti ed alle statuizioni già adottate in tema di affidamento e collocamento della prole, il Collegio ritiene opportuno assegnare l'ex casa coniugale, sita in Pavia, Via dei Liguri n.9, alla resistente, che ne è l'esclusiva proprietaria, per abitarvi unitamente insieme al minore . Per_1
Pag. 12 di 17 Sul mantenimento del figlio minore Per_1
Passando agli aspetti economici, va, senz'altro, riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli, pertanto in conformità con il collocamento prevalente del minore presso la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento, mentre va previsto a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno periodico.
Ebbene, al fine di stabilire l'importo mensile che il ricorrente è tenuto a versare a titolo di mantenimento del figlio, rilevano i seguenti elementi.
Il signor svolge attività lavorativa alle dipendenze di Eni Rewind SpA, con Pt_1 retribuzione, per l'anno 2023, pari a circa € 36.000,00 netti, come risulta dal modello
730/2024 prodotto (v. doc. n. 32).
Il ricorrente è, inoltre, intestatario di un conto corrente presso Banca Unicredit, con saldo finale al 31 marzo 2024 pari a € 25.676,76, nonché co-intestatario, insieme alla madre, di un conto corrente presso ENGDIRECT, il cui saldo finale al 31 Pt_2 marzo 2024 ammonta a € 2.142,98.
Il medesimo risulta altresì titolare di due polizze per caso morte e infortunio stipulate con nel 2022 ( v. doc 21), oltre che di un Fondo Controparte_5
Pensione di Previdenza Complementare, di un piano di Accumulo di Capitale (PAC) sul fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL GROWTH L del valore di € 5.070,34 al
31/12/2022 ( v. doc. 24 - 27) e di un investimento sul fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY
- BEST VALUE L, sottoscritto in data 17.03.2023 e co-intestato con la madre, Sig.ra con versamenti complessivi effettuati dalla medesima per € 3.600,00, Parte_3 relativamente al quale, però, non è stata depositata alcuna documentazione.
Il sig. beneficia anche del FASIE, ossia del Fondo di Assistenza Sanitaria Pt_1
Integrativo per i lavoratori del settore energia e petrolio, che eroga agli iscritti e loro familiari prestazioni integrative rispetto a quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale, la cui garanzia è estesa anche al figlio minorenne, Parte_1
Da ultimo, si dà atto che il ricorrente, per ragioni lavorative, vive stabilmente in un immobile sito in provincia di Savona, le cui spese sono interamente rimborsate dall'azienda (v. verbale di udienza del 7.6.2023), oltre al fatto che lo stesso percepisce
Pag. 13 di 17 un'indennità di trasferta pari a circa € 30,00 al giorno e dispone di un'automobile aziendale.
Per quanto concerne le spese a suo carico, lo stesso a decorrere dal 1.10.2023 risulta essere gravato dal pagamento di un canone pari a € 500,00 mensili relativo all'immobile sito in Pavia, via Villa Serafina n. 53/D, preso in locazione per vedere il figlio , Per_1 oltre che dal versamento dell'assegno mantenimento in favore del figlio minore, pari a
500,00 € mensili, in conformità con quanto pattuito dalle parti all'udienza del 7.6.23 e del rimborso alla resistente del 60% delle spese extra assegno (v. verbale di udienza).
Passando all'analisi della situazione economico - patrimoniale della resistente, emerge che la stessa dal 2017 fino al 20.02.2022 abbia lavorato come impiegata amministrativa a tempo indeterminato, part time al 75%, presso V-LAB s.r.l. dove si occupava dell'organizzazione di eventi (catering, scenografia, animazione), con stipendio medio annuale di circa 13.300,00 € netti ( v. doc 9-11).
Successivamente, in assenza di una nuova occupazione, la stessa ha percepito la Naspi il cui importo fino al marzo del 2022 era pari a € 870,00 mensili, ma di cui ad oggi non si conosce l'esatto ammontare.
Secondo la prospettazione del ricorrente, inoltre, la moglie avrebbe percepito ulteriori emolumenti, non risultati formalmente, derivanti dalle percentuali in misura variabile
(del 5%, 7% o 10%) sui singoli eventi organizzati e dall'attività di commessa
/magazziniera esercitata in un noto esercizio commerciale di Pavia, senza formale assunzione;
a sostegno delle proprie affermazioni, il ricorrente ha prodotto un documento contenente appunti redatti dalla sig.ra relativi a provvigioni CP_1 percepite sugli eventi, nonché le buste paga degli ultimi tre mesi antecedenti al licenziamento e una relazione investigativa dalla quale risultava la presenza della resistente, per diverse ore al giorno, presso i locali della società “Janko & C. S.a.s.”, sita in San Martino Siccomario (PV).
La resistente, del resto, ha contestato le deduzioni avversarie, pur confermando che, prima del licenziamento e durante i periodi di sospensione dell'attività lavorativa
(dovuti, ad esempio, all'emergenza sanitaria da Covid-19), aveva occasionalmente svolto attività presso una caffetteria situata nel centro di Pavia, per alcune ore, durante
Pag. 14 di 17 le festività natalizie o in momenti di necessità, precisando che l'esercizio commerciale era stato poi definitivamente chiuso nel maggio 2022.
Quanto alle percentuali ipoteticamente percepite in relazione agli eventi da lei organizzati, la resistente sosteneva che il foglio di appunti facesse esclusivamente riferimento a una proposta, mai concretizzatasi, avanzata dalla società prima del suo licenziamento, che prevedeva il passaggio a un regime libero professionale con corresponsione di provvigioni sugli eventi. (v. doc. 4, 5 e 6)
Tuttavia, in sede di udienza del 07.06.2023, la resistente ha ammesso – contraddicendo le proprie precedenti dichiarazioni – di aver proseguito a svolgere attività lavorativa irregolare per alcune ore settimanali presso una torrefazione, percependo un compenso mensile di circa € 400,00 e di essere ancora alla ricerca di un nuovo impiego.
Occorre, inoltre, rilevare che quest'ultima è proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale, nella quale risiede unitamente al figlio minore, e sulla quale grava un finanziamento contratto per lavori di ristrutturazione, con rata mensile pari a € 634,00, di cui la stessa si fa interamente carico.
Ebbene, alla luce delle circostanze sopra esposte, appare ragionevole ritenere che la sig.ra certamente dotata di piena capacità lavorativa, non abbia ancora trovato CP_1 un'occupazione stabile nonostante la necessità di affrontare delle spese in quanto può verosimilmente contare sullo svolgimento di attività lavorativa non regolare, come già avvenuto in passato, nonché sul sostegno economico della propria famiglia di origine, come da lei stessa dichiarato nel corso del giudizio.
Da ultimo, si aggiunge che la stessa non ha ancora fatto richiesta per il riconoscimento dell'assegno unico in favore del figlio , che tuttavia si ritiene debba essere da lei Per_1 percepito nella misura del 100 % - pur non conoscendone l'esatto ammontare- in ragione della disparità economica esistente con il coniuge e del maggior tempo di permanenza del minore presso di sé.
Pertanto, tenuto conto della disparità economica comunque esistente tra le parti ma preso atto che il ricorrente deve farsi carico della sopravvenuta spesa relativa al pagamento del canone di €500,00 mensili per all'immobile preso in locazione per stare con il figlio, valutato il maggior tempo di permanenza del minore presso la madre, rilevato, altresì, che la sig.ra pur essendo disoccupata, è dotata di piena CP_1
Pag. 15 di 17 capacità lavorativa, può contrare sul supporto economico della propria famiglia d'origine, oltre che sull'assegno unico e - verosimilmente - sugli introiti derivanti dall'esercizio di attività lavorativa svolta in maniera irregolare, il Collegio ritiene di confermare l'importo dell'assegno posto a carico del ricorrente- concordemente stabilito in sede di udienza presidenziale – nella misura di € 500,00, fermo l'obbligo di rimborsare il 60 % delle spese extra assegno secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale.
Spese di lite
Tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido e collocamento del minore, nonché rispetto all'assegnazione della ex casa coniugale, visto l'accoglimento della domanda del ricorrente di addebito della separazione alla moglie, considerata altresì la soccombenza reciproca rispetto alla misura dell'assegno di mantenimento per il figlio minore, il Collegio ritiene di dover compensare per tre quarti le spese di lite e porre a carico della resistente la restante parte che viene liquidata in dispositivo tenendo conto della natura dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 TE sposatisi in Pavia il 22.09.2012, atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di
Pavia al n. 82 Parte 2 Serie A Anno 2012 -Atti di Matrimonio;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- addebita la separazione alla moglie;
- affida il figlio minore (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare il figlio nel rispetto del calendario di incontri indicato in parte motiva;
- assegna alla resistente l'ex casa familiare, sita in sita in Pavia, Via dei Liguri n.9, ove abita unitamente insieme al figlio minore;
Pag. 16 di 17 - dispone che l'assegno unico per il figlio minore sia percepito integralmente dalla madre;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore del figlio minore pari a €
500,00 rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 60 % delle spese extra assegno;
- compensa per tre quarti le spese di lite e pone a carico di l'obbligo di TE rifondere a la restante parte, che liquida in € 1.850,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi;
Pavia, così deciso in data 25/6/2025
Il Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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