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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/10/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. GI TI Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6363/2025 promossa da:
CP_1
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SENNI ROBERTA C.F._1
e
CP_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GIRANU PATRIZIA C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio, nella quale hanno esposto:
“Premesso che:
A) I ricorrenti contraevano matrimonio in Carbonia il 13.08.2000, trascritto negli atti dello stato civile di detto Comune al n.53, parte II, serie A, anno 2000;
B) Dall'unione nascevano (Iglesias, 05.10.2005, codice fiscale: , Pt_1 C.F._3
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (Iglesias, 16.11.2008, codice fiscale: Per_1
); C.F._4
C) Con sentenza n. 973/2022 pubbl. il 11.04.2022 - R.G. N. 9953/2017, il Tribunale ordinario di
Cagliari, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i ricorrenti, stabilendo le seguenti condizioni:
-affida le figlie minori ad entrambi i genitori con convivenza presso la madre;
-il padre potrà tenere con sé le figlie il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:30 sino alle ore 21:00 e, a settimane alterne, dal termine delle lezioni scolastiche del venerdì sino alle ore 21:00 della domenica;
-il padre, inoltre, potrà tenere con sé le figlie per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per 20 giorni durante le vacanze estive, salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà delle minori;
CP_
-il corrisponderà alla , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €.600,00 a titolo di CP_2
contributo al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie.
D) Rispetto all'epoca del divorzio, sono sopraggiunte nuove circostanze. -In particolare, la figlia , di anni diciannove, ha raggiunto la maggiore età, sebbene non sia Pt_1
economicamente autosufficiente. La stessa ha infatti intrapreso il percorso di laurea in Scienze della
Comunicazione presso l'Università di Cagliari, città ove attualmente vive in un immobile in locazione, il cui canone ammonta ad €.288,00.
- È il a provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia maggiore, corrispondendo il CP_2
canone di locazione e sostenendo gli ulteriori costi universitari, quali tasse e libri, nonché le spese straordinarie, tra cui l'acquisto del computer e patente di guida.
Stante il mutamento delle circostanze, il dall'ottobre 2024, non sta più corrispondendo gli € CP_2
CP_ 300,00 mensili per il mantenimento di all'ex moglie , proprio perché provvede alla figlia Pt_1
maggiore nelle modalità di cui sopra.
- Peraltro, nei fine settimana in cui fa ritorno in Iglesias, si reca presso l'abitazione paterna, Pt_1
presso cui ha fissato la propria residenza.
La figlia è solita frequentare assiduamente la casa della madre al suo rientro da Cagliari dove Pt_1
vi pernotta regolarmente, anche perché è solita utilizzare l'autovettura della madre per le sue uscite.
- Per ciò che concerne, invece, la minore , quest'ultima è collocata in via prevalente presso la Per_1
madre, la quale provvede in via esclusiva al mantenimento della figlia minore a far data dall' ottobre
2024, periodo dal quale, appunto, il provvede al mantenimento in via esclusiva della figlia CP_2
. Pt_1
Vede il padre ogni mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, con pernottamento, nonché
nei fine settimana, alternati con la madre, dal sabato a pranzo al lunedì mattina.
- Frequenta la terza superiore presso l'Istituto Scienze Umane in Iglesias, dal lunedì al venerdì, con orario di ingresso alle 08:30 e orario d'uscita alle 14:30. Pratica pallavolo due volte alla settimana,
il martedì e il giovedì, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, e il sabato partecipa alle partite. Entrambi i genitori si occupano di accompagnarla e riprenderla da scuola e dall'attività sportiva;
- In relazione alla situazione economica dei ricorrenti, il è titolare dell'Azienda Agricola Fenu, CP_2
con sede in Domusnovas, si allegano le dichiarazioni attestanti i redditi da lui prodotti negli ultimi tre anni. È proprietario di un terreno agricolo in Villamassargia di poco più di un ettaro ed è altresì
comproprietario, nella misura di 1/8, dell'immobile in Iglesias in cui attualmente vive, ereditato dal fratello.
- È inoltre proprietario di un'autovettura Toyota, di una moto Enduro, nonché di due furgoni e un camion che utilizza per esigenze lavorative.
CP_
- La presta attività lavorativa presso il Consorzio Bonifica del dietro retribuzione CP_3
mensile di € 2.256,00 lordi.
E) I ricorrenti hanno raggiunto un accordo per addivenire a una modifica congiunta delle condizioni del divorzio. Stante il mutamento delle circostanze, ciascuno provvederà in via diretta al mantenimento della figlia collocata presso la propria abitazione comprese le spese straordinarie.
Nella specie, il sosterrà in via esclusiva le spese per il mantenimento e le spese straordinarie CP_2
CP_ necessarie per la figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e la quelle Pt_1
per il mantenimento e le spese straordinarie necessarie per la figlia minore , senza previsione Per_1
di alcun assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario. Il padre continuerà a vedere la figlia minore secondo le modalità attualmente vigenti: dal mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, con pernottamento, oltre fine settimana alternati con la madre.
Tutto ciò premesso, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Giranu, e , CP_2 CP_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Piras e Roberta Senni, così come sopra rappresentati e difesi,
RICORRONO CONGIUNTAMENTE
Affinché l'ILL.MO Tribunale adito, a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite dal
Tribunale ordinario di Cagliari con sentenza n. 973/2022 pubbl. il 11/04/2022, pronunciata nel proc.
R.G. n. 9953/2017 VOGLIA
1. revocare l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno cinque di CP_2 CP_1
ogni mese, la somma di €.600,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, nonché l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% alle spese straordinarie relative alle due figlie, con effetto a far data dal mese di ottobre 2024.
2. stabilire che ciascun genitore provveda in via esclusiva e diretta al mantenimento e al pagamento delle spese straordinarie della sola figlia collocata presso di sé. In particolare, il provvederà CP_2
in via esclusiva a ogni esigenza e spesa della figlia , maggiorenne ma non economicamente Pt_1
CP_ autosufficiente, e la a quelle relative alla figlia minore;
Per_1
3. confermare l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con diritto del Per_1
padre di esercitare il proprio diritto di visita e prendere con sé la minore secondo le seguenti modalità: -dal termine delle lezioni scolastiche del mercoledì fino al giovedì mattina, con pernottamento;
-a settimane alterne, dal sabato a pranzo al lunedì mattina, con pernottamento;
-per cinque giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, compreso il giorno del Natale ovvero di
Capodanno, per tre giorni durante le vacanze pasquali e per venti giorni durante le vacanze estive,
salva la possibilità di diverso accordo tra le parti e tenuto sempre conto della volontà della minore;
4. spese compensate”.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della figlia.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 973/2022 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 11/04/2022
nel procedimento RG 9953/2017, così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 06.10.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
GI TI