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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1033/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239008647165000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sul presupposto della mancata notifica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso perchè l'erronea indicazione del nominativo del ricorrente e del suo codice fiscale non comportano alcuna nullità dell'atto essendo esso giunto a corretta destinazione e avendo assicurato la piena formazione del contraddittorio. La prescrizione decennale non era maturata.
Appella il contribuente sulla scorta di tre motivi.
Il primo ritiene che la sentenza non si sia espressa sulle questioni preliminari sollevate nel ricorso relativamente a a) - nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 041 2023 90086471 65/000 in quanto notificata a soggetto diverso;
b) - omesso deposito della prova della notifica della cartella di pagamento – documentazione depositata non conforme, carente e insufficiente;
c) – nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e nullità/inesistenza della notifica dell'atto presupposto
(cartella n. 041 2012 0032360354000) in quanto notificato con modalità errate e omettendo di applicare la normativa specifica di settore;
d)- nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Sarebbe stato affrontato solo il primo punto nella sentenza.
Il secondo motivo riguarda l'insufficiente motivazione sul perché non sarebbe maturata la prescrizione decennale. La cartella di pagamento sarebbe stata notificata in data 3.10.2012 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (12.07.2023) sarebbe maturata la prescrizione.
Il terzo motivo riguarda l'omesso esame delle deduzioni e le argomentazioni del ricorrente riguardanti:
a) l'omesso deposito da parte della resistente della prova della notifica della cartella di pagamento;
b) la nullità della notifica dell'atto presupposto in quanto notificato con modalità errate e omettendo di applicare la normativa specifica di settore;
c) la nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Analizzando le censure sulla notifica della cartella va premesso che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata;
pertanto le contestazioni sulla conformità con l'originale devono essere puntuali e non generiche.
Al contribuente sono stati attribuiti due codici fiscali entrambi a lui riferibili cosicché è indifferente l'uso dell'uno piuttosto che dell'altro allo scopo specifico di poter legittimamente imputargli la pretesa creditoria contenuta nell'atto impugnato.
Il messo comunale dopo aver accertato che il contribuente era irreperibile ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. quando la notifica poteva essere effttuata in base all'art. 60 d.P.R. 600/1973.
Pertanto il primo ed il terzo motivo non possono essere accolti.
Venendo all'esame della censura sull'intervenuta prescrizione, è evidente che il termine di prescrizione di cui deve essere valutata l'osservanza è quello decennale. Non siamo di fronte a prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. che si prescrivono nel quinquennio stante l'autonomia dei singoli periodi impositivi.
Vi è stata inoltre una proroga ex lege dei termini di prescrizione in un primo momento per un periodo di mesi
5 mesi e 15 giorni ai sensi dell'art.1, comma 623, l. 147/2013; in epoca Covid vi è stata un'ulteriore sospensione di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
In conclusione la notifica avvenuta il 12.7.2023 è pienamente tempestiva quanto al rispetto del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 700. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CARLO UGO, Presidente e Relatore
ANDRONIO ALESSANDRO MARIA, Giudice
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1033/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 168/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 2
e pubblicata il 25/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04120239008647165000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 93/2026 depositato il 11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento sul presupposto della mancata notifica.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Firenze ha respinto il ricorso perchè l'erronea indicazione del nominativo del ricorrente e del suo codice fiscale non comportano alcuna nullità dell'atto essendo esso giunto a corretta destinazione e avendo assicurato la piena formazione del contraddittorio. La prescrizione decennale non era maturata.
Appella il contribuente sulla scorta di tre motivi.
Il primo ritiene che la sentenza non si sia espressa sulle questioni preliminari sollevate nel ricorso relativamente a a) - nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 041 2023 90086471 65/000 in quanto notificata a soggetto diverso;
b) - omesso deposito della prova della notifica della cartella di pagamento – documentazione depositata non conforme, carente e insufficiente;
c) – nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e nullità/inesistenza della notifica dell'atto presupposto
(cartella n. 041 2012 0032360354000) in quanto notificato con modalità errate e omettendo di applicare la normativa specifica di settore;
d)- nullità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Sarebbe stato affrontato solo il primo punto nella sentenza.
Il secondo motivo riguarda l'insufficiente motivazione sul perché non sarebbe maturata la prescrizione decennale. La cartella di pagamento sarebbe stata notificata in data 3.10.2012 alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (12.07.2023) sarebbe maturata la prescrizione.
Il terzo motivo riguarda l'omesso esame delle deduzioni e le argomentazioni del ricorrente riguardanti:
a) l'omesso deposito da parte della resistente della prova della notifica della cartella di pagamento;
b) la nullità della notifica dell'atto presupposto in quanto notificato con modalità errate e omettendo di applicare la normativa specifica di settore;
c) la nullità della notifica della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Analizzando le censure sulla notifica della cartella va premesso che le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata;
pertanto le contestazioni sulla conformità con l'originale devono essere puntuali e non generiche.
Al contribuente sono stati attribuiti due codici fiscali entrambi a lui riferibili cosicché è indifferente l'uso dell'uno piuttosto che dell'altro allo scopo specifico di poter legittimamente imputargli la pretesa creditoria contenuta nell'atto impugnato.
Il messo comunale dopo aver accertato che il contribuente era irreperibile ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. quando la notifica poteva essere effttuata in base all'art. 60 d.P.R. 600/1973.
Pertanto il primo ed il terzo motivo non possono essere accolti.
Venendo all'esame della censura sull'intervenuta prescrizione, è evidente che il termine di prescrizione di cui deve essere valutata l'osservanza è quello decennale. Non siamo di fronte a prestazioni periodiche ex art. 2948 c.c. che si prescrivono nel quinquennio stante l'autonomia dei singoli periodi impositivi.
Vi è stata inoltre una proroga ex lege dei termini di prescrizione in un primo momento per un periodo di mesi
5 mesi e 15 giorni ai sensi dell'art.1, comma 623, l. 147/2013; in epoca Covid vi è stata un'ulteriore sospensione di riscossione mediante ruolo, per una durata complessiva a favore dei debitori pari a 542 gg.
In conclusione la notifica avvenuta il 12.7.2023 è pienamente tempestiva quanto al rispetto del termine di prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado, definitivamente decidendo, rigetta l'appello. Condanna il contribuente a rifondere alla controparte le spese del giudizio che liquida in complessivi € 700. Firenze 9 febbraio 2026 IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Ugo De Carlo