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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 19/01/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 200/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
CARRA NT, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1348/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 25/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802021 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti confermano la cessata materia del contendere vista la definizione agevolata della lite pendente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 89/2019, pronunciata in data 03/12/2018 e depositata in data 25/01/2019, la Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1, esercente la professione di avvocato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, avverso avviso di accertamento n. TVK010802021/2017,
-
ritualmente notificato e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi per il periodo d'imposta 2012.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. n. 100437/2016, notificato in data 11/03/2016, accertava, ai fini Irpef, ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR maggiori compensi pari ad
€ 84.801,00. Di conseguenza, il reddito di lavoro autonomo veniva rideterminato in Euro 195.241,00.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso della contribuente e, quindi, non confermando le risultanze accertative in relazione a n. 3 (tre) fatture di importo complessivo di
€ 10.937,00, per le quali era stata rilasciata certificazione di avvenuto pagamento.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma parziale della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione al parziale annullamento dell'atto impugnato stante le motivazioni già espresse nel giudizio di primo grado.
L'avv. Resistente _1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la riforma parziale della sentenza in merito al mancato riconoscimento delle proprie ragioni sottese alla richiesta di totale annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16/01/2026, le Parti costituite chiedevano la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, avendo la contribuente presentato telematicamente, in data 28/09/2023, l'istanza di definizione agevolata della pendente controversia tributaria
(acquisita dall'Ufficio al prot. n. 23092819364215098).
L'Ufficio comunicava, altresì, il perfezionamento di tale istanza con il versamento dell'importo dovuto ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale: LUPI ANDREA, Presidente
CARRA NT, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1348/2020 depositato il 18/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Difensore 2 CF_Difensore 2-
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 25/01/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010802021 IRPEF-ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti confermano la cessata materia del contendere vista la definizione agevolata della lite pendente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 89/2019, pronunciata in data 03/12/2018 e depositata in data 25/01/2019, la Commissione
Tributaria Provinciale di Foggia accoglieva parzialmente, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso presentato da Resistente_1, esercente la professione di avvocato, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, avverso avviso di accertamento n. TVK010802021/2017,
-
ritualmente notificato e avente ad oggetto II.DD., oltre a sanzioni e interessi per il periodo d'imposta 2012.
Con tale atto impositivo, l'Agenzia delle Entrate, facendo seguito all'Invito n. n. 100437/2016, notificato in data 11/03/2016, accertava, ai fini Irpef, ai sensi degli artt. 53 e 54 del TUIR maggiori compensi pari ad
€ 84.801,00. Di conseguenza, il reddito di lavoro autonomo veniva rideterminato in Euro 195.241,00.
Con la citata sentenza, i Giudici di prime cure accoglievano parzialmente il ricorso della contribuente e, quindi, non confermando le risultanze accertative in relazione a n. 3 (tre) fatture di importo complessivo di
€ 10.937,00, per le quali era stata rilasciata certificazione di avvenuto pagamento.
Contro la predetta decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, l'Agenzia delle Entrate depositava ricorso in appello, meglio indicato nel frontespizio, chiedendone l'accoglimento, in riforma parziale della sentenza impugnata, con vittoria di spese processuali.
Con il medesimo ricorso, Parte appellante deduceva l'erroneità e l'illegittimità della sentenza in relazione al parziale annullamento dell'atto impugnato stante le motivazioni già espresse nel giudizio di primo grado.
L'avv. Resistente _1, a mezzo del proprio difensore di fiducia, si costituiva nel presente giudizio presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per la riforma parziale della sentenza in merito al mancato riconoscimento delle proprie ragioni sottese alla richiesta di totale annullamento dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 16/01/2026, le Parti costituite chiedevano la declaratoria di cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, avendo la contribuente presentato telematicamente, in data 28/09/2023, l'istanza di definizione agevolata della pendente controversia tributaria
(acquisita dall'Ufficio al prot. n. 23092819364215098).
L'Ufficio comunicava, altresì, il perfezionamento di tale istanza con il versamento dell'importo dovuto ai sensi di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado della Puglia - Sezione 26 di Foggia - dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.