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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/12/2025, n. 7809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7809 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 6735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2025, vertente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato a Roma, Piazza Albania n. 13, presso lo studio dell'Avv. Guerrino Petillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
APPALTI (C.F. e P. IVA , in persona del liquidatore “pro tempore”, CP_1 CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio dell'Avv. Massimo
TT IA, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. AN RS, giusta procura in atti;
- Appellata –
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
“pro tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio dell'Avv. Massimo TT IA, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv.
AN RS, giusta procura in atti;
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_2
(oggi , in seguito Controparte_4 Parte_1
“ ”), assumendo che, con contratto di appalto pubblico sottoscritto in data 28.10.2009, Parte_1 quest'ultimo aveva commissionato alla dei lavori di ristrutturazione e Controparte_5 ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese, in Agro Romano di Fiumicino;
successivamente, la con contratto sottoscritto in data 2.12.2010, previa Controparte_5 autorizzazione dell'Ente committente, aveva commissionato in subappalto alla Parte_2 la realizzazione delle opere in cemento armato e gli scavi per la posa delle condotte, per un corrispettivo complessivo pari all'importo di Euro 130.000,00.
Poiché la non aveva proceduto al pagamento della somma a saldo dei lavori Controparte_5 effettuati, pari ad Euro 119.661,00 (come da fattura n. 20/2012), la aveva Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 1020/2015, con cui era stato ingiunto alla ditta appaltatrice di pagare alla ditta subappaltatrice tale somma, oltre interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 e spese del procedimento.
A seguito della notifica, la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_5
e, nell'ambito di tale procedimento, era emerso che tra il e la stessa opponente erano Parte_1 stati sottoscritti due accordi transattivi (rispettivamente, in data 1/7/2013 e 18/11/2015), allo scopo di risolvere le controversie tra loro insorte;
quindi detto giudizio era stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_5
Pertanto, in data 12.7.2017, la aveva comunicato alla Curatela del fallimento Parte_2 della la propria istanza di insinuazione al passivo, poi regolarmente ammessa dal Controparte_5
Giudice delegato.
In precedenza, però, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 20/2012, la Parte_2 aveva avanzato nei confronti del Consorzio un'apposita istanza di accesso agli atti dell'appalto
[...]
(rimasta priva di risposta) e, nel corso del giudizio di opposizione, aveva diffidato l'ente a non dar corso al pagamento -invece previsto dai su indicati accordi transattivi- delle somme ancora dovute alla provvedendo al loro accantonamento;
entrambe le istanze erano rimaste senza Controparte_5 esito.
Pertanto, alla luce dell'asserito comportamento omissivo serbato (mancata risposta alle istanze di accesso agli atti e di accantonamento delle somme spettanti alla subappaltatrice;
omessa comunicazione della sottoscrizione degli atti transattivi intervenuti tra la committente e la ditta appaltatrice), la aveva deciso di convenire il in giudizio, affinché, Parte_2 Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ne fosse disposta la condanna al risarcimento del danno subito per il mancato incasso di quanto convenuto per il subappalto;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda e la Parte_1 condanna della società attrice alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso del procedimento, interveniva in giudizio la cessionaria “pro soluto” Controparte_3 del credito vantato dalla Parte_2
Quindi, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
15068/2020, dopo aver autorizzato l'intervento della accoglieva la Controparte_3 domanda della condannando il Consorzio a pagare alla Pt_2 Parte_2 Controparte_3
quale successore a titolo particolare nel diritto azionato, la somma di Euro 122.413,20, oltre
[...] agli interessi legali e alle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava tale decisione, lamentandone Parte_1
l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a tre motivi di appello;
quindi, concludeva chiedendo alla Corte l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, previo accertamento dell'inesistenza di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., che fosse dichiarato non dovuto alcun risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
Costituitesi in giudizio con la medesima memoria, la e la Controparte_3 Parte_2 si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e, per l'effetto, la
[...] conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 5/12/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
5/12/2025 nessuno è comparso e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti della e della avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Roma n. 15068/2020, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, lì 5/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di II grado iscritta al n. 6735 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 5-12-2025, vertente tra
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliato a Roma, Piazza Albania n. 13, presso lo studio dell'Avv. Guerrino Petillo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
APPALTI (C.F. e P. IVA , in persona del liquidatore “pro tempore”, CP_1 CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio dell'Avv. Massimo
TT IA, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv. AN RS, giusta procura in atti;
- Appellata –
e
(C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_3
“pro tempore”, elettivamente domiciliata a Roma, Via Antonio Nibby n. 11, presso lo studio dell'Avv. Massimo TT IA, che la rappresenta e difende, congiuntamente all'Avv.
AN RS, giusta procura in atti;
Oggetto: Risarcimento danni.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio il Parte_2
(oggi , in seguito Controparte_4 Parte_1
“ ”), assumendo che, con contratto di appalto pubblico sottoscritto in data 28.10.2009, Parte_1 quest'ultimo aveva commissionato alla dei lavori di ristrutturazione e Controparte_5 ammodernamento dell'impianto irriguo di Maccarese, in Agro Romano di Fiumicino;
successivamente, la con contratto sottoscritto in data 2.12.2010, previa Controparte_5 autorizzazione dell'Ente committente, aveva commissionato in subappalto alla Parte_2 la realizzazione delle opere in cemento armato e gli scavi per la posa delle condotte, per un corrispettivo complessivo pari all'importo di Euro 130.000,00.
Poiché la non aveva proceduto al pagamento della somma a saldo dei lavori Controparte_5 effettuati, pari ad Euro 119.661,00 (come da fattura n. 20/2012), la aveva Parte_2 ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n. 1020/2015, con cui era stato ingiunto alla ditta appaltatrice di pagare alla ditta subappaltatrice tale somma, oltre interessi moratori ex d. lgs.
231/2002 e spese del procedimento.
A seguito della notifica, la aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_5
e, nell'ambito di tale procedimento, era emerso che tra il e la stessa opponente erano Parte_1 stati sottoscritti due accordi transattivi (rispettivamente, in data 1/7/2013 e 18/11/2015), allo scopo di risolvere le controversie tra loro insorte;
quindi detto giudizio era stato dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della Controparte_5
Pertanto, in data 12.7.2017, la aveva comunicato alla Curatela del fallimento Parte_2 della la propria istanza di insinuazione al passivo, poi regolarmente ammessa dal Controparte_5
Giudice delegato.
In precedenza, però, a fronte del mancato pagamento della fattura n. 20/2012, la Parte_2 aveva avanzato nei confronti del Consorzio un'apposita istanza di accesso agli atti dell'appalto
[...]
(rimasta priva di risposta) e, nel corso del giudizio di opposizione, aveva diffidato l'ente a non dar corso al pagamento -invece previsto dai su indicati accordi transattivi- delle somme ancora dovute alla provvedendo al loro accantonamento;
entrambe le istanze erano rimaste senza Controparte_5 esito.
Pertanto, alla luce dell'asserito comportamento omissivo serbato (mancata risposta alle istanze di accesso agli atti e di accantonamento delle somme spettanti alla subappaltatrice;
omessa comunicazione della sottoscrizione degli atti transattivi intervenuti tra la committente e la ditta appaltatrice), la aveva deciso di convenire il in giudizio, affinché, Parte_2 Parte_1 previo accertamento della sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ne fosse disposta la condanna al risarcimento del danno subito per il mancato incasso di quanto convenuto per il subappalto;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il si limitava a resistere, chiedendo il rigetto della domanda e la Parte_1 condanna della società attrice alla rifusione delle spese processuali.
Nel corso del procedimento, interveniva in giudizio la cessionaria “pro soluto” Controparte_3 del credito vantato dalla Parte_2
Quindi, all'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Roma, con sentenza n.
15068/2020, dopo aver autorizzato l'intervento della accoglieva la Controparte_3 domanda della condannando il Consorzio a pagare alla Pt_2 Parte_2 Controparte_3
quale successore a titolo particolare nel diritto azionato, la somma di Euro 122.413,20, oltre
[...] agli interessi legali e alle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il impugnava tale decisione, lamentandone Parte_1
l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a tre motivi di appello;
quindi, concludeva chiedendo alla Corte l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, previo accertamento dell'inesistenza di una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., che fosse dichiarato non dovuto alcun risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
Costituitesi in giudizio con la medesima memoria, la e la Controparte_3 Parte_2 si limitavano a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e, per l'effetto, la
[...] conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 28/11/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 5/12/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del
5/12/2025 nessuno è comparso e, pertanto, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte, con ordinanza, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309 c.p.c. va dichiarata l'estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
nei confronti della e della avverso la sentenza del
[...] Parte_2 Controparte_3
Tribunale di Roma n. 15068/2020, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, lì 5/12/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo