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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3624/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Coraggio, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi n. 156-D
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2021 il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 17.10.2011 al 31.07.2013; che, alla Controparte_2 cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito le mensilità da marzo a giugno 2013; di aver presentato, in data 20.09.2016, ricorso per decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di
Napoli con provvedimento del 28.09.2016, reso esecutivo in data 09.10.2019; di aver presentato, in CP_ data 23.06.2020, domanda volta ad ottenere dall' la corresponsione delle somme spettanti a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia;
che l'ente previdenziale aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda in quanto “…Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art 2, comma 1 dlgs. 80 del 1992)”. CP_ Tanto premesso, l'istante, lamentata la illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell' convenuto al pagamento della somma di euro 4500,00 a titolo di ultime tre CP_1 mensilità non corrisposte, oltre accessori di legge, vinte le spese, con distrazione.
L' , costituitasi in giudizio, contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto va evidenziato che il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società per il periodo dal 17.10.2011 al 31.07.2013, di non aver percepito, al Controparte_2 momento della cessazione del rapporto, le mensilità da marzo a giugno 2013, ha dedotto e documentato di aver depositato, in data 20.09.2016, ricorso per decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 28.09.2016, reso esecutivo in data
09.10.2019. CP_ L' a fronte della domanda, presentata dal lavoratore in data 23.06.2020, volta a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, respingeva tale istanza con la seguente motivazione “…Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo art 2, comma 1 dlgs. 80 del 1992”.
Tanto premesso, in diritto va osservato che ai sensi dell'art 2 del D.L. 80/92 il Fondo di garanzia è tenuto al pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto non percepiti dal lavoratore, che, in ottemperanza alla direttiva CEE n.° 80/987, rientrano nei dodici mesi che precedono : a) la data del provvedimento che determina l'apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa.
Il pagamento effettuato dal Fondo, in tali evenienze, non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Ne consegue che per ritenere fondato tale diritto è necessario che la parte ricorrente dimostri la sussistenza di un credito di lavoro nei confronti del datore di lavoro relativo a spettanze maturate negli ultimi tre mesi del rapporto e rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1 comma 1 (tra le quali è espressamente menzionato il fallimento); b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa
è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa.
Rileva, in limine, il giudicante come il ricorrente, nell'atto introduttivo, fa riferimento alle ultime tre mensilità quale oggetto della richiesta avanzata al Fondo di Garanzia;
tuttavia, come è agevole rilevare dalla documentazione in atti (ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo), le mensilità per le quali è stata intrapresa l'iniziativa giudiziaria da parte del lavoratore istante volta alla tutela ed al soddisfacimento dei propri crediti di lavoro riguardano le retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2013. Non vi è, pertanto, alcuna richiesta con riguardo all'ultima mensilità relativa al mese di luglio 2013 considerata la data di cessazione del rapporto di lavoro (31.07.2013).
Fatta tale premessa, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi della CP_1
L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) la data, non già di apertura della procedura concorsuale, ma di proposizione della domanda ad essa volta, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (in tal senso, cfr. Cass. 26 ottobre 2007, n.
22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n.
16249; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40178).
I giudici di legittimità hanno più volte evidenziato, per quel che qui rileva, che “ai fini del computo
a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti
d'iniziativa (nel caso di specie, decreto d'ingiunzione) volti a far valere in giudizio il credito (Cass.
1 febbraio 2005, n. 1885; vedi anche Cass.26 ottobre 2007, n. 22621)”
Si è ancora affermato che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso
l' di pagare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di CP_1 lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della
Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri Pt_2
c. e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del CP_1 principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., 1 settembre 2008, n. 22011).
Orbene, applicando i principi giurisprudenziali su enunciati al caso in esame, rileva il Tribunale come il dies a quo dal quale iniziare a calcolare, a ritroso, il termine annuale del periodo di fruizione della garanzia, vada certamente individuato nell'atto di iniziativa giudiziaria posto in essere dal lavoratore per la realizzazione del proprio credito.
Tale atto va identificato con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20.09.2016. Ebbene, le mensilità richieste dal ricorrente (marzo – giugno 2013) si collocano certamente oltre i dodici mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo, e, dunque, al di fuori dell'ambito di intervento del Fondo di Garanzia.
Peraltro, parte attrice non ha dedotto né documentato di aver tentato, sia pure infruttuosamente,
l'esecuzione forzata in vista della realizzazione dei crediti oggetto di causa.
Nessuna azione esecutiva risulta intrapresa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3624/2021
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Coraggio, presso il cui Parte_1 studio elett. dom. in Napoli, alla via Santa Teresa degli Scalzi n. 156-D
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale elett. dom in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.06.2021 il ricorrente, in epigrafe indicato, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 17.10.2011 al 31.07.2013; che, alla Controparte_2 cessazione del rapporto di lavoro, non aveva percepito le mensilità da marzo a giugno 2013; di aver presentato, in data 20.09.2016, ricorso per decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di
Napoli con provvedimento del 28.09.2016, reso esecutivo in data 09.10.2019; di aver presentato, in CP_ data 23.06.2020, domanda volta ad ottenere dall' la corresponsione delle somme spettanti a titolo di ultime tre mensilità a carico del Fondo di Garanzia;
che l'ente previdenziale aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda in quanto “…Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo (art 2, comma 1 dlgs. 80 del 1992)”. CP_ Tanto premesso, l'istante, lamentata la illegittimità del provvedimento di diniego emesso dall' adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo la condanna dell' convenuto al pagamento della somma di euro 4500,00 a titolo di ultime tre CP_1 mensilità non corrisposte, oltre accessori di legge, vinte le spese, con distrazione.
L' , costituitasi in giudizio, contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Acquisita la documentazione prodotta, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza. **********
Il ricorso non è fondato e va pertanto respinto per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto va evidenziato che il ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della società per il periodo dal 17.10.2011 al 31.07.2013, di non aver percepito, al Controparte_2 momento della cessazione del rapporto, le mensilità da marzo a giugno 2013, ha dedotto e documentato di aver depositato, in data 20.09.2016, ricorso per decreto ingiuntivo che veniva concesso dal Tribunale di Napoli con provvedimento del 28.09.2016, reso esecutivo in data
09.10.2019. CP_ L' a fronte della domanda, presentata dal lavoratore in data 23.06.2020, volta a richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità, respingeva tale istanza con la seguente motivazione “…Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del fondo art 2, comma 1 dlgs. 80 del 1992”.
Tanto premesso, in diritto va osservato che ai sensi dell'art 2 del D.L. 80/92 il Fondo di garanzia è tenuto al pagamento dei crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto non percepiti dal lavoratore, che, in ottemperanza alla direttiva CEE n.° 80/987, rientrano nei dodici mesi che precedono : a) la data del provvedimento che determina l'apertura delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa.
Il pagamento effettuato dal Fondo, in tali evenienze, non può essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Ne consegue che per ritenere fondato tale diritto è necessario che la parte ricorrente dimostri la sussistenza di un credito di lavoro nei confronti del datore di lavoro relativo a spettanze maturate negli ultimi tre mesi del rapporto e rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1 comma 1 (tra le quali è espressamente menzionato il fallimento); b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro se questa
è intervenuta durante la continuazione dell'attività di impresa.
Rileva, in limine, il giudicante come il ricorrente, nell'atto introduttivo, fa riferimento alle ultime tre mensilità quale oggetto della richiesta avanzata al Fondo di Garanzia;
tuttavia, come è agevole rilevare dalla documentazione in atti (ricorso per decreto ingiuntivo e decreto ingiuntivo), le mensilità per le quali è stata intrapresa l'iniziativa giudiziaria da parte del lavoratore istante volta alla tutela ed al soddisfacimento dei propri crediti di lavoro riguardano le retribuzioni di marzo, aprile, maggio e giugno 2013. Non vi è, pertanto, alcuna richiesta con riguardo all'ultima mensilità relativa al mese di luglio 2013 considerata la data di cessazione del rapporto di lavoro (31.07.2013).
Fatta tale premessa, va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo il quale “il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi della CP_1
L. n. 297 del 1982, art. 2 e del D.Lgs. n. 80 del 1992) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici che precedono (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C - 373/95) la data, non già di apertura della procedura concorsuale, ma di proposizione della domanda ad essa volta, in riferimento a qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito non dipendente da eventi sottratti alla disponibilità del lavoratore interessato (tra i quali potrebbe collocarsi anche l'istanza di fallimento), ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (in tal senso, cfr. Cass. 26 ottobre 2007, n.
22621; Cass. 19 maggio 2008, n. 12634; Cass. 24 agosto 2018, n. 2166; Cass. 29 luglio 2020, n.
16249; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40178).
I giudici di legittimità hanno più volte evidenziato, per quel che qui rileva, che “ai fini del computo
a ritroso del termine di dodici mesi, rileva anche la data in cui il lavoratore ha posto in essere atti
d'iniziativa (nel caso di specie, decreto d'ingiunzione) volti a far valere in giudizio il credito (Cass.
1 febbraio 2005, n. 1885; vedi anche Cass.26 ottobre 2007, n. 22621)”
Si è ancora affermato che "Con riferimento all'obbligo del Fondo di garanzia costituito presso
l' di pagare, ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, i crediti inerenti gli ultimi tre mesi di CP_1 lavoro, avuto riguardo al principio di effettività della tutela enunciato dalla Corte di Giustizia della
Comunità Europea nella sentenza 10 luglio 1997 (causa C 272/95 - ed altri, Gazzetta ed altri Pt_2
c. e Repubblica Italiana) e con interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del CP_1 principio di ragionevolezza, il termine di dodici mesi decorrente a ritroso dalla data di inizio dell'esecuzione forzata ex art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. va calcolato senza tener conto del lasso di tempo intercorso fra la data di proposizione dell'atto di iniziativa volto a far valere in giudizio i crediti del lavoratore (siccome necessario per la precostituzione del titolo esecutivo e, quindi, per dare inizio all'esecuzione forzata) e la data di formazione del titolo esecutivo stesso, fermo restando che la garanzia potrà essere concessa soltanto qualora, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti" (Cass., 1 settembre 2008, n. 22011).
Orbene, applicando i principi giurisprudenziali su enunciati al caso in esame, rileva il Tribunale come il dies a quo dal quale iniziare a calcolare, a ritroso, il termine annuale del periodo di fruizione della garanzia, vada certamente individuato nell'atto di iniziativa giudiziaria posto in essere dal lavoratore per la realizzazione del proprio credito.
Tale atto va identificato con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 20.09.2016. Ebbene, le mensilità richieste dal ricorrente (marzo – giugno 2013) si collocano certamente oltre i dodici mesi antecedenti il ricorso per decreto ingiuntivo, e, dunque, al di fuori dell'ambito di intervento del Fondo di Garanzia.
Peraltro, parte attrice non ha dedotto né documentato di aver tentato, sia pure infruttuosamente,
l'esecuzione forzata in vista della realizzazione dei crediti oggetto di causa.
Nessuna azione esecutiva risulta intrapresa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Alla luce di tutte le considerazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.
La peculiarità delle questioni giuridiche esaminate giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni