TRIB
Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/719
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Giudice dott.ssa G. Claudia Ragusa, esaminati gli atti, nella causa iscritta al n. 719/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppina De Luca, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1
Mirotta, giusta procura in atti
Resistente
Provvedendo all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 26 marzo 2024, , premettendo di Parte_1 essere proprietaria di una unità immobiliare, posta al primo piano di un edificio, sito in Agrigento, in piazza Sinatra, 24 ( identificato in catasto al foglio 142, part. 1059, sub. 19), ha chiesto all'intestato Tribunale la reintegra nel possesso delle parti comuni dell'edificio, mediante il ripristino dello stato dei luoghi e in particolare, mediante il ripristino dei confini delle proprietà
, riaprendo il varco di accesso dal ballatoio posto in piazza Sinatra, con ricollocazione del CP_1 portoncino di ingresso lungo il corridoio e ripristinando l' originario ingresso da Cortile Ugo, 7; domandando, altresì, la condanna di controparte al versamento della somma di € 250,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver scoperto in data 6 aprile 2023 che
[...]
, proprietaria di una unità immobiliare posta al primo piano e al piano terra dello stesso CP_1 stabile ( identificati in catasto rispettivamente al foglio 142, part. 1059, sub. 41 e sub. 16), nell'ambito di lavori di ristrutturazione dei propri immobili, avrebbe modificato lo stato delle parti condominiali adiacenti la proprietà della ricorrente, rimuovendo il portoncino di ingresso della ricorrente, chiudendo l'apertura con opere murarie e modificando il corridoio e il vano di passaggio verso Cortile Ugo in procinto di essere inglobati nell'area di proprietà della . CP_1
Inoltre, la medesima ha dedotto che i suddetti spazi condominiali sarebbero stati sempre accessibili liberamente dal ballatoio esterno attraverso un varco rettangolare aperto, privo di porte o infissi, che avrebbe consentito anche il passaggio da cortile Ugo a piazza Pirandello.
Disattesa la richiesta di provvedere inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 3 giugno 2024 si è costituita , resistendo al ricorso e Controparte_1
Pagina 1 chiedendone il rigetto, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, stante l'assenza del possesso dei beni comuni, deducendo, in particolare, l'assenza di accesso dal cortile Ugo sarebbe privo del vano scala già dal 2012 ed eccependo l'intervenuta decadenza del termine annuale dal presunto spoglio e contestando, nel merito, il ricorso.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di prove orali, all'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in riserva, previo scambio di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, occorre evidenziare che, ai fini della decisione del giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio, con la conseguenza che per l'esperimento dell'azione di reintegrazione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale.
Le azioni possessorie tutelano uno stato di fatto, quale mera esteriorizzazione del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento, assicurando la tutela piena, anche se provvisoria, della situazione lesa da un'azione violenta o clandestina, al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento e clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerata la salvaguardia delle situazioni di fatto, per i suddetti motivi, di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cassazione n. 8075/2003).
Nell'azione di reintegrazione, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, la sussistenza di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (Cass. civ. sez. II, 15 maggio 1998, n. 4908).
Infatti, l'oggetto sostanziale dell'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa.
Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è, pertanto, solo una situazione di fatto, ovvero il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
con la conseguenza che ciò che può e deve essere tutelato nell'ambito del giudizio possessorio è quello che viene tradizionalmente definito ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Diversamente, il giudizio possessorio non si occupa dell'accertamento dello ius possidendi, e cioè del diritto di possedere, che, invece, rileva solo in sede petitoria.
Di talché nel caso di specie, estranee al presente giudizio possessorio, proprio per la peculiarità che lo caratterizza, sono le doglianze sottese e connesse ai titoli dai quali derivano i diritti reali dedotti che potranno trovare piena soddisfazione in sede petitoria.
Tanto chiarito, pare opportuno procedere a una breve disamina dell'azione proposta nei suoi presupposti costitutivi, al fine di verificarne la ricorrenza nel caso di specie.
Invero, ai sensi dell'art. 1168 c.c., ai fini dell'accoglimento del ricorso è necessario che parte ricorrente fornisca la prova, secondo l'ordinario regime di riparto del relativo onere, dell'effettivo esercizio del possesso e la ricorrenza di una condotta di spoglio violento e clandestino posta in essere da parte del resistente.
Inoltre, va detto che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in una situazione di compossesso ricorre una lesione possessoria, quando uno dei compossessori abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri, lo stato di fatto del bene oggetto del
Pagina 2 comune possesso, mediante atti estrinsecanti l'esercizio di un possesso esclusivo animo domini, impedendo, così, agli altri compossessori il godimento del bene medesimo (cfr. Cass. n. 4844/2019).
È pacifico, infatti, che il compossessore gode della tutela possessoria sia nei confronti dei terzi, a prescindere dalla sua quota di possesso e può, quindi, esercitare l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione per ottenere la restituzione del bene o la cessazione delle turbative, sia nei confronti degli altri compossessori che compiano a suo danno atti di spoglio o di molestia, in quanto la condivisione del possesso comporta il dovere del reciproco rispetto del pacifico esercizio del potere di fatto sulla cosa.
Fatta questa premessa, seguendo un ordine di pregiudizialità, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata dalla resistente, evidenziando che le questioni relative alla legittimazione attiva e all'interesse ad agire verranno esaminate unitamente al merito.
Va accolta l'eccezione di decadenza limitatamente all'azione di reintegra del possesso dell'accesso da cortile Ugo.
Invero, ai sensi dell'art. 1168 c.c., è possibile chiedere contro l'autore dello spoglio la reintegra del possesso entro un anno dal sofferto spoglio.
Nel caso di specie, si ritiene come sia ampiamente decorso il termine annuale di decadenza.
Infatti, nel corso del giudizio è stato dimostrato che la scala di accesso da quell'ingresso ( ossia da cortile Ugo) era stata demolita già nel 2012, mediante le dichiarazioni dell'informatore Tes_1
il quale, essendo stato nominato ctu in un procedimento civile del 2012 avente a oggetto gli
[...] immobili per cui è causa, ha riconosciuto una foto prodotta da parte resistente ritraente l'accesso da cortile Ugo - visto dall'interno - privo di scala ( cfr. verbale di udienza del 29 novembre 2024, esame di “ le foto che mi vengono mostrate sono state inserite nella relazione di ctu, Tes_1 chiarisco che ho fatto tante foto, ma ho inserito quelle pertinenti all'oggetto dell'indagine; la foto n. 6 è stata scattata dal primo piano, almeno così ricordo, e quella porta che si vede dalla foto ritrae un vano superiore, al cui interno io, ai fini della mia indagine di allora, non ci sono entrato, perché ho fatto le mie verifiche dall'esterno” ).
Tali dichiarazioni non sono state smentite da quanto riferito dagli informatori di parte ricorrente, in quanto nessuno di loro ha descritto l'esercizio di un possesso da parte della di quello Pt_1 specifico accesso -privo di scala e, quindi, posto a un livello superiore - in un periodo prossimo allo spoglio per cui è causa ( cfr. verbale di udienza del 5 luglio 2024: esame di : “ preciso che Tes_2 rispetto alla foto 20 il portoncino che si vede, dà l'accesso da Cortile Ugo e prima c'era una scala, ma preciso che quando c'ero andato a marzo 2023 quella scala non c'era e c'era sotto un materiale di risulta;
ho solo visto i segni della eliminazione della scala, cioè si vedevano gli strati del materiale, si vedeva proprio che la scala era stata rimossa”; ancora cfr. esame di : “ CP_2 la rampa di scala è sempre esistita, già nel mese di marzo non c'era, mia cugina mi aveva riferito che la rampa era stata eliminata per lavori che avevano fatto”; a proposito delle scale, credo che le scale erano state tolte circa 10 anni fa”).
Ne discende, dunque, che non essendo stato dimostrato un possesso da parte della Pt_1 dell'accesso da cortile Ugo ed essendo evidente che con la demolizione della scala non era neppure possibile a partire dal 2012 fare accesso nell'immobile da quell'ingresso, il ricorso limitatamente a tale domanda va disatteso.
Quanto all'asserito spoglio del varco di accesso dal ballatoio di piazza Sinatra, del corridoio condominiale e del portoncino di ingresso alla proprietà ivi collocato, valgono le seguenti Pt_1 considerazioni.
Pagina 3 Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di decadenza in relazione a tale spoglio, collocato nell'aprile 2023, dal momento che, essendo il ricorso stato depositato il 26 marzo 2024, il termine annuale non era decorso.
Disattesa l'eccezione preliminare e passando al merito, si ritiene dimostrato in capo alla ricorrente l'esercizio di un possesso sull'immobile in questione in epoca prossima allo spoglio e, dunque, si ritiene sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire della ricorrente.
Invero, dalle dichiarazioni degli informatori, sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, solo perché alcuni di loro in rapporto di parentela o di affinità con la ricorrente, è emerso che la ricorrente aveva il possesso del vano di accesso, esistente sul ballatoio, del corridoio, su cui insisteva un portoncino di colore verde, che le consentiva di fare ingresso nel proprio immobile.
In particolare, vanno richiamate le dichiarazioni dell'informatore , il quale si era occupato Tes_3 tra il 2021 e il 2022 di redigere le tabelle millesimali dell'edificio condominiale in questione e sentito nel corso del giudizio ha dichiarato di aver fatto un sopralluogo e di essere entrato da un varco aperto, accedendo in un corridoio, in cui, da un lato, c'era la porta di ingresso della proprietà
e, nell'altro lato, la porta di ingresso della proprietà ( cfr. verbale di udienza del 5 Pt_1 CP_1 luglio 2024, esame di : “ conosco i luoghi perchè ero stato incaricato da arch. Tes_3 Per_1
amministratore di condominio di allora di redigere le tabelle millesimali e nel
[...] dicembre mi pare 2021 abbiamo fatto un sopralluogo e mi presentava la caratteristica del condominio con un corpo scale principale in un cortile interno condominiale e poi, dopo un passaggio, c'è un secondo cortile condominiale che collegava con il cortile Ugo;
nel 2021 o nel 2022 ricordo c'era un varco libero aperto senza porta e c'era un corridoio che si diramava a L da un lato a destra c'era il portoncino che portava a cortile Ugo, che all'epoca avevo individuato come area condominiale, mentre l'altro lato del corridoio in fondo c'erano due porte di ingresso, una destra proprietà ora so essere e a sinistra proprietà ”). CP_1 Parte_1
Inoltre, anche l'informatore ha dichiarato di essere stato sui luoghi qualche giorno prima del Tes_2
6 aprile 2023, perché era pendente tra le parti un procedimento ex art. 700 c.p.c., riferendo di aver visto, accedendo da un varco libero posto sul ballatoio, un corridoio, in cui vi era collocato, in un lato, il portoncino che consentiva l'accesso alla proprietà , precisando di essere ritornato sui
Pt_1 luoghi i primi giorni di aprile 2023 e di aver constatato che quello stesso portoncino, visto pochi giorni prima, era stato rimosso e quell'accesso era stato murato ( cfr. verbale di udienza del 5 luglio 2024 citato, esame di : “ preciso, rispetto alla foto 28, che la stessa è stata scattata Tes_2 dall'interno dell'appartamento della ed è stata fatta qualche mese dopo, perché sul
Pt_1 momento non potevamo accedere all'interno della proprietà della , perché l'accesso lo
Pt_1 avevano murato;
in quel modo era stato chiuso l'ingresso, io lo so, perché c'ero stato pochi giorni prima, avevo accompagnato mia moglie sui luoghi e so che c'era il portoncino;
preciso che la settimana ero salito da una scala che dalla foto non si vede, avevo attraversato il ballatoio ed ero entrato per vedere lo stato dei luoghi nel lato sinistro dell'accesso che si vede, e si vede un corridoio lungo 4-5 m e sulla sinistra c'era il portoncino della , che poi è stato eliminato
Pt_1 con il muro di mattoni”).
Infine, anche l'informatore ha dichiarato di aver accompagnato la nel mese di CP_2 Pt_1 marzo 2023 e anche l'anno precedente, confermando l'esistenza di un vano aperto, al cui interno si trovava un corridoio, dove era collocato un portoncino di accesso alla proprietà ( cfr. Pt_1 verbale di udienza del 5 luglio 2024 già citato, esame di : “ confermo che le foto di cui ai CP_2 nn 16 , 17 e 18 raffigurano l'ingresso alla proprietà dal corridoio a cui si Parte_1 accedeva da un vano aperto, che da sul ballatoio e di fronte al portoncino della vi era Pt_1 quasi dirimpetto un altro portoncino, che conduce alla proprietà ora di;
si è vero, ero stata CP_1 lì il mese di marzo 2023 perché mia cugina aveva ricevuto un atto giudiziario per una questione condominiale e io mi sono recata lì in compagnia di mia cugina, anche perché lei era responsabile di appartamenti di altri cugini e l'accompagnavo; l'ultima volta che ho visto il portoncino di
Pagina 4 ingresso di cui alla foto 16 è stato il mese di marzo 2023; io ero stata sui luoghi a marzo 2023 con mia cugina per i motivi che ho già spiegato, anche prima spesso accompagnavo mia cugina;
prima ci andavamo insieme per controllare che le proprietà fossero in buone condizioni, ma quanto tempo prima non lo ricordo, forse nel 2022”).
Tali dichiarazioni lineari e coerenti non risultano contraddette da elementi di segno contrario, né risultano smentite da quanto riferito dagli informatori di parte resistente, dal momento che l'esistenza di un altro accesso alla proprietà da un infisso munito di serratura, posto sul Pt_1 medesimo ballatoio, non esclude che la stessa abbia avuto, altresì, il possesso di quell'altro accesso, posto sul corridoio esistente subito dopo il varco di accesso dal ballatoio di piazza Sinatra.
Infine, va dichiarata inammissibile l'eccezione sollevata dalla resistente feci, sed iure feci, sull'assunto della liceità del possesso esclusivo della Piazza, avvalorato dai titoli di proprietà e dalle risultanze catastali e della inesistenza di possesso di quel varco e di quel corridoio della
. Pt_1
Come noto, nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale ( cfr. Cass. n. 4198/2016).
In ogni caso, non è stato dimostrato un possesso esclusivo della , in quanto la CP_1 documentazione prodotta da quest'ultima e relativa a un procedimento cautelare riguardante gli immobili per cui è causa, risalente al 2012, di cui non è stata parte la , non esclude Pt_1
l'esistenza di un compossesso da parte di quest'ultima, anche se esercitato non in via continuativa.
Al riguardo, va ricordato che il rapporto tra il possessore e la cosa (il c.d. corpus possessionis) non esige l'insistenza fisica continua, ma soltanto la possibilità che il soggetto la possa usare ad libitum: si conviene, cioè, che il possesso possa essere conservato solo animo purchè il titolare abbia sempre la possibilità di disporre della cosa a propria discrezione, senza essere costretto ad avvalersi di azioni violente e clandestine (Cass. n. 1253 del 2000; Cass. n. 11110 /1997); l'astensione dall'esercizio dal possesso non basta allora a causarne la perdita, dovendosi ritenere che permanga l'animus possidendi, e quindi il possesso, quando sia possibile ripristinarne l'esercizio (Cass. n. 3952 del 1975).
Nel caso di specie, si ritiene che la abbia mantenuto il possesso dell'accesso dal varco Pt_1 esistente sul ballatoio e dal portoncino esistente sul corridoio posto all'interno, conservando, sino al marzo 2023, la possibilità di utilizzarlo, recandosi nei luoghi di tanto in tanto
A questo punto, occorre verificare la sussistenza dello spoglio, ribadendo che, in regime di compossesso si verifica una lesione possessoria, quando uno dei compossessori abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri, lo stato di fatto del bene oggetto del comune possesso, mediante atti estrinsecanti l'esercizio di un possesso esclusivo animo domini, impedendo, così, agli altri compossessori il godimento del bene medesimo.
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi, si ritiene che, nel caso di specie, la resistente abbia spogliato la ricorrente nel possesso del varco in questione, del corridoio e del portoncino ivi esistente, chiudendo il varco con una porta, omettendo di consegnare le relative chiavi di accesso alla e rimuovendo il portoncino mediante opere di muratura. Pt_1
Tale circostanza risulta ampiamente dimostrata dalle dichiarazioni degli informatori di parte ricorrente, i quali hanno anche riconosciuto le foto raffiguranti il varco, prima libero, e successivamente intorno all'aprile del 2023 chiuso con una porta, nonché le foto ritraenti la chiusura dell'originario accesso alla proprietà esistente lungo il corridoio, mediante la Pt_1 chiusura con opere in muratura e la rimozione del portoncino.
Pagina 5 Peraltro, va osservato come tali fotografie (in particolare, la foto n. 6 e n. 10 dell'all. 15c e le foto nn. 12, 13, 15, 21 e 22 dell'all. 16 del ricorso introduttivo), ritraenti la progressiva modifica dello stato dei luoghi ( la chiusura in muratura dell'accesso del corridoio;
la chiusura del varco esistente sul ballatoio dapprima con un portoncino marrone e poi con una porta bianca con delle vetrate), non sono state neppure specificatamente contestate dalla resistente.
Tirando le fila del discorso, ricorre, quindi, nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo dello spoglio, dal momento che la Piazza ha chiuso il varco libero esistente sul ballatoio con una porta, non consegnando le chiavi di accesso e rimuovendo il portoncino esistente lungo il corridoio, sia l'elemento soggettivo, l'animus spoliandi, atteso che dalla sostituzione della porta originaria e la mancata consegna delle chiavi si desume la consapevolezza della resistente del fatto di sovvertire una preesistente situazione di fatto.
Sul punto, vale la pena osservare che la caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilità di tale animus è la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà, espressa o presunta, dpossessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello spolians di agire secondo diritto, essendo anzi lo stesso rinvenibile nella condotta oggettivamente lesiva sorretta da tale convincimento (Cass. 4679/2000; 8059/95; S.U., 51513/95).
Pertanto, va accolta la domanda di reintegra limitatamente al varco di accesso posto sulla pensilina di piazza Sinatra e va ordinato alla resistente di consegnare alla ricorrente una copia delle chiavi della porta posta sul varco e di ripristinare l'accesso sul corridoio, collocando lo stesso portoncino o uno di fattura equivalente.
Venendo, adesso, alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 250,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la stessa non merita accoglimento.
Invero, l'art. 614 bis c.p.c. stabilisce che con il provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, salvo che ciò sia manifestamente iniquo.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni degli immobili, del loro stato di abbandono, considerata la discontinuità del possesso, si ritiene manifestamente iniquo adottare in questo caso la misura coercitiva indiretta.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate nella misura di 1/3, i restanti 2/3, liquidati secondo i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: accoglie parzialmente il ricorso e ordina a di reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel possesso del varco di accesso, esistente sul ballatoio dell'immobile per cui è causa, sito in piazza Sinatra, mediante consegna delle chiavi del portoncino, ivi collocato, e del ripristino dell'accesso alla proprietà mediante ricollocazione del portoncino ( lo stesso o di Pt_1 equivalente fattura) e conseguente riapertura dell'accesso posto sul corridoio interno al varco;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condanna la resistente a rifondere la ricorrente dei restanti 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 1850,00, oltre € 96,67, a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Agrigento, 31 marzo 2025
Pagina 6 Pagina 7
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
Il Giudice dott.ssa G. Claudia Ragusa, esaminati gli atti, nella causa iscritta al n. 719/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Giuseppina De Luca, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Controparte_1
Mirotta, giusta procura in atti
Resistente
Provvedendo all'esito dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 28 febbraio 2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 26 marzo 2024, , premettendo di Parte_1 essere proprietaria di una unità immobiliare, posta al primo piano di un edificio, sito in Agrigento, in piazza Sinatra, 24 ( identificato in catasto al foglio 142, part. 1059, sub. 19), ha chiesto all'intestato Tribunale la reintegra nel possesso delle parti comuni dell'edificio, mediante il ripristino dello stato dei luoghi e in particolare, mediante il ripristino dei confini delle proprietà
, riaprendo il varco di accesso dal ballatoio posto in piazza Sinatra, con ricollocazione del CP_1 portoncino di ingresso lungo il corridoio e ripristinando l' originario ingresso da Cortile Ugo, 7; domandando, altresì, la condanna di controparte al versamento della somma di € 250,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di aver scoperto in data 6 aprile 2023 che
[...]
, proprietaria di una unità immobiliare posta al primo piano e al piano terra dello stesso CP_1 stabile ( identificati in catasto rispettivamente al foglio 142, part. 1059, sub. 41 e sub. 16), nell'ambito di lavori di ristrutturazione dei propri immobili, avrebbe modificato lo stato delle parti condominiali adiacenti la proprietà della ricorrente, rimuovendo il portoncino di ingresso della ricorrente, chiudendo l'apertura con opere murarie e modificando il corridoio e il vano di passaggio verso Cortile Ugo in procinto di essere inglobati nell'area di proprietà della . CP_1
Inoltre, la medesima ha dedotto che i suddetti spazi condominiali sarebbero stati sempre accessibili liberamente dal ballatoio esterno attraverso un varco rettangolare aperto, privo di porte o infissi, che avrebbe consentito anche il passaggio da cortile Ugo a piazza Pirandello.
Disattesa la richiesta di provvedere inaudita altera parte e instaurato il contraddittorio, con memoria depositata il 3 giugno 2024 si è costituita , resistendo al ricorso e Controparte_1
Pagina 1 chiedendone il rigetto, eccependo il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, stante l'assenza del possesso dei beni comuni, deducendo, in particolare, l'assenza di accesso dal cortile Ugo sarebbe privo del vano scala già dal 2012 ed eccependo l'intervenuta decadenza del termine annuale dal presunto spoglio e contestando, nel merito, il ricorso.
La causa, istruita con produzioni documentali e con l'espletamento di prove orali, all'udienza del 28 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta è stata trattenuta in riserva, previo scambio di note conclusive.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, occorre evidenziare che, ai fini della decisione del giudizio possessorio, assume rilievo esclusivo la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio, con la conseguenza che per l'esperimento dell'azione di reintegrazione è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo o abusivo, purché abbia i caratteri esteriori di un diritto reale.
Le azioni possessorie tutelano uno stato di fatto, quale mera esteriorizzazione del diritto di proprietà
o di altro diritto reale di godimento, assicurando la tutela piena, anche se provvisoria, della situazione lesa da un'azione violenta o clandestina, al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto soggettivo alla sua conservazione contro gli atti di spoglio violento e clandestino e di molestia e per evitare turbamento della pace sociale, a prescindere dall'esistenza di un titolo giustificativo, essendo considerata la salvaguardia delle situazioni di fatto, per i suddetti motivi, di per sé un valore meritevole di tutela (cfr. Cassazione n. 8075/2003).
Nell'azione di reintegrazione, il compito del giudice è limitato ad accertare, da un lato, l'esistenza di un possesso tutelabile e, dall'altro, la sussistenza di un'azione integrante gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso, in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo, resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (Cass. civ. sez. II, 15 maggio 1998, n. 4908).
Infatti, l'oggetto sostanziale dell'azione possessoria ha una sua piena autonomia rispetto alla situazione petitoria sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa.
Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è, pertanto, solo una situazione di fatto, ovvero il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
con la conseguenza che ciò che può e deve essere tutelato nell'ambito del giudizio possessorio è quello che viene tradizionalmente definito ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Diversamente, il giudizio possessorio non si occupa dell'accertamento dello ius possidendi, e cioè del diritto di possedere, che, invece, rileva solo in sede petitoria.
Di talché nel caso di specie, estranee al presente giudizio possessorio, proprio per la peculiarità che lo caratterizza, sono le doglianze sottese e connesse ai titoli dai quali derivano i diritti reali dedotti che potranno trovare piena soddisfazione in sede petitoria.
Tanto chiarito, pare opportuno procedere a una breve disamina dell'azione proposta nei suoi presupposti costitutivi, al fine di verificarne la ricorrenza nel caso di specie.
Invero, ai sensi dell'art. 1168 c.c., ai fini dell'accoglimento del ricorso è necessario che parte ricorrente fornisca la prova, secondo l'ordinario regime di riparto del relativo onere, dell'effettivo esercizio del possesso e la ricorrenza di una condotta di spoglio violento e clandestino posta in essere da parte del resistente.
Inoltre, va detto che, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, in una situazione di compossesso ricorre una lesione possessoria, quando uno dei compossessori abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri, lo stato di fatto del bene oggetto del
Pagina 2 comune possesso, mediante atti estrinsecanti l'esercizio di un possesso esclusivo animo domini, impedendo, così, agli altri compossessori il godimento del bene medesimo (cfr. Cass. n. 4844/2019).
È pacifico, infatti, che il compossessore gode della tutela possessoria sia nei confronti dei terzi, a prescindere dalla sua quota di possesso e può, quindi, esercitare l'azione di reintegrazione e quella di manutenzione per ottenere la restituzione del bene o la cessazione delle turbative, sia nei confronti degli altri compossessori che compiano a suo danno atti di spoglio o di molestia, in quanto la condivisione del possesso comporta il dovere del reciproco rispetto del pacifico esercizio del potere di fatto sulla cosa.
Fatta questa premessa, seguendo un ordine di pregiudizialità, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dell'azione sollevata dalla resistente, evidenziando che le questioni relative alla legittimazione attiva e all'interesse ad agire verranno esaminate unitamente al merito.
Va accolta l'eccezione di decadenza limitatamente all'azione di reintegra del possesso dell'accesso da cortile Ugo.
Invero, ai sensi dell'art. 1168 c.c., è possibile chiedere contro l'autore dello spoglio la reintegra del possesso entro un anno dal sofferto spoglio.
Nel caso di specie, si ritiene come sia ampiamente decorso il termine annuale di decadenza.
Infatti, nel corso del giudizio è stato dimostrato che la scala di accesso da quell'ingresso ( ossia da cortile Ugo) era stata demolita già nel 2012, mediante le dichiarazioni dell'informatore Tes_1
il quale, essendo stato nominato ctu in un procedimento civile del 2012 avente a oggetto gli
[...] immobili per cui è causa, ha riconosciuto una foto prodotta da parte resistente ritraente l'accesso da cortile Ugo - visto dall'interno - privo di scala ( cfr. verbale di udienza del 29 novembre 2024, esame di “ le foto che mi vengono mostrate sono state inserite nella relazione di ctu, Tes_1 chiarisco che ho fatto tante foto, ma ho inserito quelle pertinenti all'oggetto dell'indagine; la foto n. 6 è stata scattata dal primo piano, almeno così ricordo, e quella porta che si vede dalla foto ritrae un vano superiore, al cui interno io, ai fini della mia indagine di allora, non ci sono entrato, perché ho fatto le mie verifiche dall'esterno” ).
Tali dichiarazioni non sono state smentite da quanto riferito dagli informatori di parte ricorrente, in quanto nessuno di loro ha descritto l'esercizio di un possesso da parte della di quello Pt_1 specifico accesso -privo di scala e, quindi, posto a un livello superiore - in un periodo prossimo allo spoglio per cui è causa ( cfr. verbale di udienza del 5 luglio 2024: esame di : “ preciso che Tes_2 rispetto alla foto 20 il portoncino che si vede, dà l'accesso da Cortile Ugo e prima c'era una scala, ma preciso che quando c'ero andato a marzo 2023 quella scala non c'era e c'era sotto un materiale di risulta;
ho solo visto i segni della eliminazione della scala, cioè si vedevano gli strati del materiale, si vedeva proprio che la scala era stata rimossa”; ancora cfr. esame di : “ CP_2 la rampa di scala è sempre esistita, già nel mese di marzo non c'era, mia cugina mi aveva riferito che la rampa era stata eliminata per lavori che avevano fatto”; a proposito delle scale, credo che le scale erano state tolte circa 10 anni fa”).
Ne discende, dunque, che non essendo stato dimostrato un possesso da parte della Pt_1 dell'accesso da cortile Ugo ed essendo evidente che con la demolizione della scala non era neppure possibile a partire dal 2012 fare accesso nell'immobile da quell'ingresso, il ricorso limitatamente a tale domanda va disatteso.
Quanto all'asserito spoglio del varco di accesso dal ballatoio di piazza Sinatra, del corridoio condominiale e del portoncino di ingresso alla proprietà ivi collocato, valgono le seguenti Pt_1 considerazioni.
Pagina 3 Innanzitutto, va disattesa l'eccezione di decadenza in relazione a tale spoglio, collocato nell'aprile 2023, dal momento che, essendo il ricorso stato depositato il 26 marzo 2024, il termine annuale non era decorso.
Disattesa l'eccezione preliminare e passando al merito, si ritiene dimostrato in capo alla ricorrente l'esercizio di un possesso sull'immobile in questione in epoca prossima allo spoglio e, dunque, si ritiene sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire della ricorrente.
Invero, dalle dichiarazioni degli informatori, sulla cui attendibilità non vi sono motivi per dubitare, solo perché alcuni di loro in rapporto di parentela o di affinità con la ricorrente, è emerso che la ricorrente aveva il possesso del vano di accesso, esistente sul ballatoio, del corridoio, su cui insisteva un portoncino di colore verde, che le consentiva di fare ingresso nel proprio immobile.
In particolare, vanno richiamate le dichiarazioni dell'informatore , il quale si era occupato Tes_3 tra il 2021 e il 2022 di redigere le tabelle millesimali dell'edificio condominiale in questione e sentito nel corso del giudizio ha dichiarato di aver fatto un sopralluogo e di essere entrato da un varco aperto, accedendo in un corridoio, in cui, da un lato, c'era la porta di ingresso della proprietà
e, nell'altro lato, la porta di ingresso della proprietà ( cfr. verbale di udienza del 5 Pt_1 CP_1 luglio 2024, esame di : “ conosco i luoghi perchè ero stato incaricato da arch. Tes_3 Per_1
amministratore di condominio di allora di redigere le tabelle millesimali e nel
[...] dicembre mi pare 2021 abbiamo fatto un sopralluogo e mi presentava la caratteristica del condominio con un corpo scale principale in un cortile interno condominiale e poi, dopo un passaggio, c'è un secondo cortile condominiale che collegava con il cortile Ugo;
nel 2021 o nel 2022 ricordo c'era un varco libero aperto senza porta e c'era un corridoio che si diramava a L da un lato a destra c'era il portoncino che portava a cortile Ugo, che all'epoca avevo individuato come area condominiale, mentre l'altro lato del corridoio in fondo c'erano due porte di ingresso, una destra proprietà ora so essere e a sinistra proprietà ”). CP_1 Parte_1
Inoltre, anche l'informatore ha dichiarato di essere stato sui luoghi qualche giorno prima del Tes_2
6 aprile 2023, perché era pendente tra le parti un procedimento ex art. 700 c.p.c., riferendo di aver visto, accedendo da un varco libero posto sul ballatoio, un corridoio, in cui vi era collocato, in un lato, il portoncino che consentiva l'accesso alla proprietà , precisando di essere ritornato sui
Pt_1 luoghi i primi giorni di aprile 2023 e di aver constatato che quello stesso portoncino, visto pochi giorni prima, era stato rimosso e quell'accesso era stato murato ( cfr. verbale di udienza del 5 luglio 2024 citato, esame di : “ preciso, rispetto alla foto 28, che la stessa è stata scattata Tes_2 dall'interno dell'appartamento della ed è stata fatta qualche mese dopo, perché sul
Pt_1 momento non potevamo accedere all'interno della proprietà della , perché l'accesso lo
Pt_1 avevano murato;
in quel modo era stato chiuso l'ingresso, io lo so, perché c'ero stato pochi giorni prima, avevo accompagnato mia moglie sui luoghi e so che c'era il portoncino;
preciso che la settimana ero salito da una scala che dalla foto non si vede, avevo attraversato il ballatoio ed ero entrato per vedere lo stato dei luoghi nel lato sinistro dell'accesso che si vede, e si vede un corridoio lungo 4-5 m e sulla sinistra c'era il portoncino della , che poi è stato eliminato
Pt_1 con il muro di mattoni”).
Infine, anche l'informatore ha dichiarato di aver accompagnato la nel mese di CP_2 Pt_1 marzo 2023 e anche l'anno precedente, confermando l'esistenza di un vano aperto, al cui interno si trovava un corridoio, dove era collocato un portoncino di accesso alla proprietà ( cfr. Pt_1 verbale di udienza del 5 luglio 2024 già citato, esame di : “ confermo che le foto di cui ai CP_2 nn 16 , 17 e 18 raffigurano l'ingresso alla proprietà dal corridoio a cui si Parte_1 accedeva da un vano aperto, che da sul ballatoio e di fronte al portoncino della vi era Pt_1 quasi dirimpetto un altro portoncino, che conduce alla proprietà ora di;
si è vero, ero stata CP_1 lì il mese di marzo 2023 perché mia cugina aveva ricevuto un atto giudiziario per una questione condominiale e io mi sono recata lì in compagnia di mia cugina, anche perché lei era responsabile di appartamenti di altri cugini e l'accompagnavo; l'ultima volta che ho visto il portoncino di
Pagina 4 ingresso di cui alla foto 16 è stato il mese di marzo 2023; io ero stata sui luoghi a marzo 2023 con mia cugina per i motivi che ho già spiegato, anche prima spesso accompagnavo mia cugina;
prima ci andavamo insieme per controllare che le proprietà fossero in buone condizioni, ma quanto tempo prima non lo ricordo, forse nel 2022”).
Tali dichiarazioni lineari e coerenti non risultano contraddette da elementi di segno contrario, né risultano smentite da quanto riferito dagli informatori di parte resistente, dal momento che l'esistenza di un altro accesso alla proprietà da un infisso munito di serratura, posto sul Pt_1 medesimo ballatoio, non esclude che la stessa abbia avuto, altresì, il possesso di quell'altro accesso, posto sul corridoio esistente subito dopo il varco di accesso dal ballatoio di piazza Sinatra.
Infine, va dichiarata inammissibile l'eccezione sollevata dalla resistente feci, sed iure feci, sull'assunto della liceità del possesso esclusivo della Piazza, avvalorato dai titoli di proprietà e dalle risultanze catastali e della inesistenza di possesso di quel varco e di quel corridoio della
. Pt_1
Come noto, nel giudizio possessorio, l'eccezione "feci, sed iure feci" è ammessa solo ove tenda a far valere lo "ius possessionis" (e, cioè, l'esistenza di un possesso nello spogliatore) e non anche lo "ius possidendi" (e, cioè, il diritto, in capo al medesimo, di possedere), non potendosi la prova del possesso desumere, in seno a tale procedimento, dal regime, legale o convenzionale, del corrispondente diritto reale ( cfr. Cass. n. 4198/2016).
In ogni caso, non è stato dimostrato un possesso esclusivo della , in quanto la CP_1 documentazione prodotta da quest'ultima e relativa a un procedimento cautelare riguardante gli immobili per cui è causa, risalente al 2012, di cui non è stata parte la , non esclude Pt_1
l'esistenza di un compossesso da parte di quest'ultima, anche se esercitato non in via continuativa.
Al riguardo, va ricordato che il rapporto tra il possessore e la cosa (il c.d. corpus possessionis) non esige l'insistenza fisica continua, ma soltanto la possibilità che il soggetto la possa usare ad libitum: si conviene, cioè, che il possesso possa essere conservato solo animo purchè il titolare abbia sempre la possibilità di disporre della cosa a propria discrezione, senza essere costretto ad avvalersi di azioni violente e clandestine (Cass. n. 1253 del 2000; Cass. n. 11110 /1997); l'astensione dall'esercizio dal possesso non basta allora a causarne la perdita, dovendosi ritenere che permanga l'animus possidendi, e quindi il possesso, quando sia possibile ripristinarne l'esercizio (Cass. n. 3952 del 1975).
Nel caso di specie, si ritiene che la abbia mantenuto il possesso dell'accesso dal varco Pt_1 esistente sul ballatoio e dal portoncino esistente sul corridoio posto all'interno, conservando, sino al marzo 2023, la possibilità di utilizzarlo, recandosi nei luoghi di tanto in tanto
A questo punto, occorre verificare la sussistenza dello spoglio, ribadendo che, in regime di compossesso si verifica una lesione possessoria, quando uno dei compossessori abbia alterato e violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri, lo stato di fatto del bene oggetto del comune possesso, mediante atti estrinsecanti l'esercizio di un possesso esclusivo animo domini, impedendo, così, agli altri compossessori il godimento del bene medesimo.
Ebbene, facendo applicazione dei summenzionati principi, si ritiene che, nel caso di specie, la resistente abbia spogliato la ricorrente nel possesso del varco in questione, del corridoio e del portoncino ivi esistente, chiudendo il varco con una porta, omettendo di consegnare le relative chiavi di accesso alla e rimuovendo il portoncino mediante opere di muratura. Pt_1
Tale circostanza risulta ampiamente dimostrata dalle dichiarazioni degli informatori di parte ricorrente, i quali hanno anche riconosciuto le foto raffiguranti il varco, prima libero, e successivamente intorno all'aprile del 2023 chiuso con una porta, nonché le foto ritraenti la chiusura dell'originario accesso alla proprietà esistente lungo il corridoio, mediante la Pt_1 chiusura con opere in muratura e la rimozione del portoncino.
Pagina 5 Peraltro, va osservato come tali fotografie (in particolare, la foto n. 6 e n. 10 dell'all. 15c e le foto nn. 12, 13, 15, 21 e 22 dell'all. 16 del ricorso introduttivo), ritraenti la progressiva modifica dello stato dei luoghi ( la chiusura in muratura dell'accesso del corridoio;
la chiusura del varco esistente sul ballatoio dapprima con un portoncino marrone e poi con una porta bianca con delle vetrate), non sono state neppure specificatamente contestate dalla resistente.
Tirando le fila del discorso, ricorre, quindi, nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo dello spoglio, dal momento che la Piazza ha chiuso il varco libero esistente sul ballatoio con una porta, non consegnando le chiavi di accesso e rimuovendo il portoncino esistente lungo il corridoio, sia l'elemento soggettivo, l'animus spoliandi, atteso che dalla sostituzione della porta originaria e la mancata consegna delle chiavi si desume la consapevolezza della resistente del fatto di sovvertire una preesistente situazione di fatto.
Sul punto, vale la pena osservare che la caratteristica necessaria e sufficiente per la configurabilità di tale animus è la consapevolezza di sovvertire una situazione possessoria contro la volontà, espressa o presunta, dpossessore, sì che esso non può dirsi escluso dal convincimento dello spolians di agire secondo diritto, essendo anzi lo stesso rinvenibile nella condotta oggettivamente lesiva sorretta da tale convincimento (Cass. 4679/2000; 8059/95; S.U., 51513/95).
Pertanto, va accolta la domanda di reintegra limitatamente al varco di accesso posto sulla pensilina di piazza Sinatra e va ordinato alla resistente di consegnare alla ricorrente una copia delle chiavi della porta posta sul varco e di ripristinare l'accesso sul corridoio, collocando lo stesso portoncino o uno di fattura equivalente.
Venendo, adesso, alla domanda di condanna al pagamento della somma di € 250,00 ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, la stessa non merita accoglimento.
Invero, l'art. 614 bis c.p.c. stabilisce che con il provvedimenti di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, salvo che ciò sia manifestamente iniquo.
Ebbene, tenuto conto delle condizioni degli immobili, del loro stato di abbandono, considerata la discontinuità del possesso, si ritiene manifestamente iniquo adottare in questo caso la misura coercitiva indiretta.
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, vanno compensate nella misura di 1/3, i restanti 2/3, liquidati secondo i valori tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55/2014 e ss.mm, seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, difesa: accoglie parzialmente il ricorso e ordina a di reintegrare Controparte_1 Parte_1 nel possesso del varco di accesso, esistente sul ballatoio dell'immobile per cui è causa, sito in piazza Sinatra, mediante consegna delle chiavi del portoncino, ivi collocato, e del ripristino dell'accesso alla proprietà mediante ricollocazione del portoncino ( lo stesso o di Pt_1 equivalente fattura) e conseguente riapertura dell'accesso posto sul corridoio interno al varco;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3, condanna la resistente a rifondere la ricorrente dei restanti 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 1850,00, oltre € 96,67, a titolo di esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Agrigento, 31 marzo 2025
Pagina 6 Pagina 7
Il Giudice
Giovanna Claudia Ragusa