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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 21/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di EN
Causa R.G. 2788 /2022 Oggi 21 gennaio 2025 alle ore 10,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, nessuno sono compare, alle ore 10,35 compare l'Avv. Michele Butini, per la parte attrice, che precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, insistendo per l'accoglimento della propria domanda come da conclusioni rassegnate in atto di citazione. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avvocato Butini si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore
10,42 alle ore 11,14 per causa R.G.2 6/22) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 13,15 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 13,16
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di EN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di EN , in composizione monocratica, in persona del giudice
o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 2788 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
promossa da:
, con sede in EN, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Duccio Campani
ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio Strada Massetana Romana 54,
EN, per procura allegata all'atto di citazione
ATTRICE
contro
e C. Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio Pt_2
la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condannare la in persona Controparte_2
2 del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Sarteano (SI), Viale Etruria n. 10, P.IVA
Par
, per i motivi di cui in narrativa, a corrispondere in favore della , la somma di P.IVA_1
Euro 5.420,93 o quella maggiore o minore che risulterà o sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre agli interessi legali come per legge dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze dell'introdotto giudizio.”.
Nessuno si è costituito in giudizio per la in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore , ed all'udienza del 13 marzo 2023 il giudice verificata la ritualità delle notifiche ne ha dichiarato la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione ammissione dell'interpello richiesto, rimasto senza risposta, all'esito del quale, ritenuta la causa pronta e matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25 luglio 2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alla parte costituita le conclusioni ed ha rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 12 marzo
2024. Seguivano dei rinvii per motivi dell'Ufficio come da decreti in atti depositati.
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trova fondamento nella richiesta di pagamento avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta dei contributi mensili relativi a dicembre 2016, aprile e dicembre 2017, giugno, luglio, settembre, ottobre, novembre
2018, marzo, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 e i mesi compresi tra gennaio ed agosto dell'anno 2020, per un complessivo importo di Euro
3 5.420,93, assumendo che la Società convenuta aveva spontaneamente aderito all'associazione ed ai servizi dalla medesima offerti.
Nessuno si è costituito per la parte convenuta che è stata dichiarata contumace.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sull'onere della prova
Prima di procedere alla decisione va rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma II, dello Statuto
La mera lettura del richiamato articolo evidenzia che non è necessaria alcuna forma ai fini della domanda di iscrizione, che pertanto deve presumersi possa essere fatta anche oralmente, con la conseguenza che la prova sull'avvenuta iscrizione può
essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio.
Premesso ciò va ritenuta circostanza ammessa all'esito della mancata risposta all'interpello la richiesta di adesione e l'intervenuta iscrizione.
Sul punto, infatti, il giudicante aderisce all'orientamento costante e prevalente della giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato che
“…la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra, poi, nell'ampia facoltà del giudice di merito di
desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma
dell'art. 116 cod. proc. civ.: in particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere
senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare “ex se” idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso
4 sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio,
ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il
convincimento dei giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio
di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge né per vizio di motivazione….” (vedi da ultimo Cass. Ord. 7843/18, cfr. Cass.
22.7.2005 n. 15389, Cass. 16.5.2006 n. 11370; Cass. 26.4.2013 n. 10099).
Del resto, il mancato pagamento a cura della creditrice necessita di una mera deduzione, mentre l'onere probatorio liberatorio grava sulla debitrice, che rimanendo contumace da un lato mantiene un comportamento neutro, ma dall'altro rende sicuramente più difficile il recupero del dovuto manifestando l'intenzione se non di sottrarsi a detto pagamento, sicuramente di renderne maggiormente difficoltoso l'esito.
Per le dette considerazioni la domanda dell'attrice deve essere accolta con condanna della parte convenuta al pagamento di €. 5.420,93 in favore dell'attrice per i titoli per cui è giudizio, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai minimi previsti, in considerazione del valore della causa e della non particolare complessità
delle questioni affrontate unitamente alla contumacia della convenuta, quindi, in complessivi €. 2.777,00 di cui €. 2.540,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
- Accoglie la domanda ed accertato il credito dell'attrice condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. 5.420,93 in favore dell'attrice per i titoli per cui è giudizio, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi
€. 2.777,00 di cui €. 2.540,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP
come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
EN lì 21 gennaio 2025
Il giudice o.p.
dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
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