Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4362 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04362/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15910/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15910 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Di Gregorio, Achille Reali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del Decreto della Prefettura di Roma – AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica – Polizia – Prot. Uscita n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Vice Prefetto De Bono, notificato il -OMISSIS-, con il quale era respinto il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dal Questore di Roma in data -OMISSIS- (rectius -OMISSIS-) e contestuale decreto del Prefetto di Roma di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 la dott.ssa AR AR AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il ricorrente indicato in epigrafe ha impugnato il Decreto della Prefettura di Roma – AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica – Polizia – Prot. Uscita n.-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale era respinto il ricorso gerarchico avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, emesso dal Questore di Roma in data -OMISSIS- (rectius -OMISSIS-) nonché contestuale decreto del Prefetto di Roma di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Espone di essere un carabiniere in congedo per limiti di età dal 2020, e di aver riportato, in carriera, vari encomi e onorificenze.
Con decreto del Questore di Roma in data -OMISSIS-, Div. III - Cat. 6F, notificato in data 2-OMISSIS-, è stata disposta la revoca del libretto e della licenza di porto di fucile – uso venatorio n.-OMISSIS-, rilasciato il -OMISSIS- dal Commissariato di -OMISSIS-.
Nel sopra citato decreto si afferma che “il personale operante della Legione Carabinieri di -OMISSIS-, a seguito di intervento di polizia dovuto ad un’accesa lite, provvedeva al ritiro cautelativo delle armi e del predetto porto d’armi” e che, a seguito della notifica della comunicazione di avvio del procedimento, il Sig. -OMISSIS- “ha prodotto osservazioni che non hanno consentito una valutazione favorevole dell’instaurato procedimento, in quanto nelle stesse veniva confermato uno stato di conflittualità con terza persona”.
Ha riferito dell’episodio del -OMISSIS- al quale sarebbe ascrivibile il ritiro del permesso, avvenuto – a detta del ricorrente – a causa di una aggressione subita in casa sua dal marito della figlia, che avrebbe falsamente riferito di essere stato minacciato con una pistola.
Tale soggetto terzo nell’occasione ha resistito e aggredito i Carabinieri e a causa di ciò è stato tratto in arresto, denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale con procedimento iscritto al R.G.n. -OMISSIS- della Procura della Repubblica di -OMISSIS-, oltre ad essere stato denunciato dalla moglie, figlia del ricorrente.
A seguito del ricorso gerarchico presentato, la Prefettura di Roma – AREA I TER – Ordine e Sicurezza Pubblica – Polizia - ha emanato il Decreto a firma del Vice Prefetto De Bono, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale veniva respinto detto ricorso avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e contestuale provvedimento di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della stessa Prefettura.
Il provvedimento adottato dalla Prefettura di Roma, nel richiamare il decreto del Questore e premettere che “tale decisione veniva assunta perché agli atti risulta una conflittualità familiare scaturita in un’accesa lite” e che la Questura di Roma, ha formulato parere negativo al ricorso “ritenendo che l’accaduto ha rilevato una condotta, da parte del Sig. -OMISSIS-, che non consente di valutare favorevolmente l’attuale sussistenza di tutti i requisiti imprescindibili per il mantenimento di autorizzazioni di Polizia in materia di armi”, ha respinto il ricorso confermando la revoca della licenza di porto di fucile uso caccia e il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente della stessa Prefettura.
2. Il provvedimento è stato impugnato per violazione dell’art. 3 della Legge 241/90 e violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 TULPS oltre che per vari profili di eccesso di potere.
3. Il Ministero, pur se regolarmente intimato con notifica all’Avvocatura dello Stato, non si è costituito.
4. All’udienza del 9 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso va accolto.
L’art. 10 TULPS prevede che le autorizzazioni di polizia possono revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata, mentre l’art. 11 TULPS, ultimo comma, dispone che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
L’art. 39 TULPS, inoltre, stabilisce che il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciati alle persone ritenute capaci di abusarne e l’art. 43 TULPS prevede che la licenza del porto d’armi può essere ricusata a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Dalle predette norme risulta la facoltà per l’Amministrazione di revocare l’autorizzazione rilasciata o vietare la detenzione di armi alle persone che ne hanno abusato o ritenute capaci di abusarne, per carenza di buona condotta o inaffidabilità, o si sono verificate circostanze che avrebbero consentito il diniego dell’autorizzazione.
Peraltro, tale mancanza di affidabilità è stata affermata senza alcun tipo di riscontro sulla persona del ricorrente, ed è stata ricondotta ad un unico episodio il cui svolgimento – per come argomentato dal ricorrente e confermato da documenti in atti – depone per una situazione di aggressione subita e non consente di affermare che vi stato l’uso dell’arma.
In sostanza, il provvedimento è stato assunto, confermando il precedente, senza la minima istruttoria e con una motivazione del tutto generica affatto riferita al caso concreto.
La carenza di motivazione è evidente. L’Amministrazione ha riferito di una generica “conflittualità familiare scaturita in un’accesa lite”, il che non ha alcun significato al fine della valutazione di inaffidabilità che ha portato alla revoca della licenza.
Non vi è stata alcuna denuncia del soggetto terzo presuntamente aggredito e non vi è stata alcuna indagine a carico del ricorrente.
Manca una specifica valutazione dalla quale emerga che il Dott. -OMISSIS-, in plurime circostanze dettagliatamente individuate e vagliate dalle forze di polizia, non abbia dimostrato di non essere affidabile circa il corretto uso delle armi e che, quindi, sia da ritenere persona capace di abusare delle medesime sotto il profilo delle norme che disciplinano la liceità della loro detenzione.
Peraltro, dai fatti in precedenza esposti, emerge che il ricorrente ha sempre tenuto una condotta irreprensibile, mai violenta, mai ha utilizzato armi e mai ha reagito in alcun modo all’aggressione del Sig.-OMISSIS- e, quindi, non ci sono circostanze da cui trarre una carenza di buona condotta o inaffidabilità tale del Dott. -OMISSIS- che possano giustificare l’adozione del provvedimento impugnato.
.Ai fini dell’emissione del provvedimento impugnato, quindi, l’Amministrazione doveva esprimere una motivazione adeguata e dettagliatamente circostanziata, dovendo ritenersi insufficiente il mero richiamo al singolo fatto enunciato dalle forze di polizia in occasione degli accertamenti svolti.
Sul punto il TAR Campania, nel giudicare un caso analogo a quello del presente giudizio, ha affermato che “la valutazione di segno negativo in ordine al possesso di detto requisito deve, in ogni caso, collegarsi a fatti e circostanze che per la loro gravità, la reiterazione nel tempo, l’idoneità a coinvolgere l’intera vita familiare, sociale e di relazione dell’interessato vengano a incidere su un piano di effettività sul grado di moralità e sull’assenza di mende ordinariamente esigibili per potere aspirare al rilascio della licenza di polizia” (TAR Campania, Sez. V, sentenza n. 569 del 4/2/2019).
Di recente T.A.R. Marche sez. I, 8/08/2025, n. 636 ha ribadito che in tali ambiti il potere discrezionale della Pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dovendosi dare conto in motivazione dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.
E T.A.R. Lombardia Brescia sez. I, 27/06/2025, n. 611 ha ritenuto, in un caso pressoche identico a quello oggetto di giudizio, che la revoca della licenza di porto d'armi è illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione se fondata esclusivamente su una generica segnalazione delle forze dell'ordine relativa a un presunto comportamento minaccioso, senza che l'Amministrazione abbia svolto alcun approfondimento né abbia specificato nel provvedimento gli elementi concreti della condotta e le ragioni per cui essa sia ritenuta indice di un potenziale abuso delle armi: il generico riferimento all'incapacità del soggetto di controllare gli impulsi emotivi, senza un'analisi circostanziata dei fatti e della complessiva personalità dell'interessato, vizia il giudizio prognostico, né tale carenza può essere sanata da documenti o chiarimenti forniti per la prima volta in sede processuale, che costituiscono un'inammissibile integrazione postuma della motivazione.
Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che, pur trattandosi di materia nella quale il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, la valutazione effettuata è, comunque, sindacabile a fronte di vizi che afferiscono all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti, come per il provvedimento impugnato.
Ha inoltre confermato che ai fini della revoca della licenza di porto d'armi, l'Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità d'abuso delle armi, fatti o episodi anche privi di rilievo penale, indipendentemente dalla riconducibilità degli stessi alla responsabilità dell'interessato, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell'uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Consiglio di Stato sez. III, 23/04/2025, n. 3522).
Da quanto esposto, è evidente l’illegittimità della determinazione che ha colpito il ricorrente in quanto priva di adeguata motivazione e istruttoria.
Il ricorso va accolto, con spese a carico dell’Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali in favore di -OMISSIS- che liquida in euro 2500,00oltre accessori di legge e c.u.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AR AL, Presidente FF, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR AR AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.