Art. 3.
Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali gia' sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.
Gli affari civili e penali pendenti avanti al Tribunale di Cosenza alla data di inizio del funzionamento del Tribunale di Paola ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza di quest'ultimo a sensi dell'articolo 1, sono d'ufficio devoluti alla cognizione di detto Tribunale.
La disposizione non si applica alle cause civili gia' passate in decisione ed ai procedimenti penali nei quali gia' sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data sopra indicata.