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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, TO
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 447/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 816/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- REC. CANONE TV n. T7GCR200509/2021 CANONE TV
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale e nel merito,
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione apparente e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate con ricorso in primo grado come di seguito riportate
“accertare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque privo di efficacia l'atto di recupero canone TV n.
T7GCR200509/2021 notificato in data 24 dicembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Ufficio Controlli annullando altresì ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale”.
- riformare la sentenza impugnata in quanto affetta dal vizio di motivazione esposto in narrativa e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate con ricorso in primo grado come di seguito riportate
“accertare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque privo di efficacia l'atto di recupero canone TV n.
T7GCR200509/2021 notificato in data 24 dicembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Ufficio Controlli annullando altresì ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale.
In ogni caso con vittoria delle spese, onorari, diritti, rimborso forfettario, IVA e CPA di legge relative ad entrambi i gradi di giudizio
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, rejectis adversis In via principale • in conferma della sentenza n. 816/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata in data 13/11/2023, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, come da nota in atti. In subordine, considerata la proposta di mediazione notificata alla
Società e non accolta dalla medesima, l'Ufficio richiede che il Giudice esperisca il tentativo di conciliazione giudiziale nei termini della proposta di mediazione di cui sopra e, nell'eventuale difetto di adesione della
Controparte, ridetermini la pretesa come da proposta, con la condanna di controparte alle spese di giudizio, anche in considerazione dell'art. 15 comma 2-octies D.lgs 546/92 secondo cui: “Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio 14 maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”. esplicita le argomentazioni in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, chiede la valutazione della proposta conciliativa in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 816/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Torino, depositata in data 13/11/2023, che ne aveva respinto il ricorso avverso l'atto di recupero di canoni
TV relativi all'anno 2016.
L'appellante preliminarmente chiarisce di aver trasmesso per l'anno 2016 attraverso il canale Entratel, il dettaglio dei canoni addebitati ai clienti, (euro 57.841,92), l'ammontare riscosso dai medesimi (euro
54.883,66) e quanto effettivamente riversato all'Erario, (euro 59.563,8O).
Con il primo motivo la società addebita alla sentenza una motivazione apparente. Con il secondo motivo critica nel merito la decisione per non aver considerato quanto quanto effettivamente riscosso e quanto versato. Le società elettriche infatti sono tenute a riversare solo quanto effettivamente riscosso a titolo di canone TV. L'appellante precisa di non aver comunicato correttamente all'agenzia delle entrate i casi in cui ha operato come UDD ( unita di dispacciamento – trasportatrici di energia) e i casi in cui ha operato come CC (controparti commerciale cioè aventi rapporti diretti con il cliente finale). Ciò ha determinato che l'Agenzia abbia potuto stimare un importo addebitabile pari a 82.619,04 che però non corrisponde a quanto effettivamente dovuto che può essere pari solo a quanto effettivamente riscosso sempre a titolo di canone
TV.
Rispetto alla documentazione fornita l'importo complessivamente addebitabile da LEG ai clienti in fornitura a titolo di canone TV ammonta ad euro 66.045,88 (importo dato dalla somma di euro 9.364,05 POD trasportati dalla stessa e 56.681,83 POD di Nominativo_1 per i quali ha svolto il ruolo di controparte commerciale). L'appellante assume di aver riepilogato in apposita tabella i dati rilevanti evidenziando in modo particolare quanto effettivamente addebitato agli utenti. La differenza tra l'importo effettivamente addebitato e quello successivamente riversato è un fattore assolutamente fisiologico. Tale differenza non è imputabile ad un'indebita trattenuta di somme riscosse ma al solo mancato, parziale o tardivo pagamento delle fatture commerciali (comprensive del canone TV) da parte dei clienti. L'addebito in fattura infatti non equivale ad ottenerne la riscossione. L'appellante ha allegato un file che evidenzia l'esistenza di 351 morosi totali o parziali : al 30.11.2016 Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti complessivi euro 20.435,60 di cui euro 6.642,08 per canone TV;
al 20.12.2016, rispetto ai corrispettivi dovuti nel 2016, Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti indicati complessivi 17.407, di cui euro 5.967,29 per canone TV;
al 31 marzo 2017, rispetto ai corrispettivi dovuti nel 2016, Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti complessivi 12.604,03 di cui euro 4.649,46 per canone TV. L'appellante specifica che la società è tenuta a riversare le somme entro il 20 del mese successivo all'incasso e comunque entro il 20 dicembre di ciascun anno. In caso di pagamento parziale l'imputazione pririoritaria è al pagamento dell'energia e che ove il canone non sia pagato entro la fine dell'anno solare successivo compete all'Agenzia provvedere al recupero.
Conclusivamente l'appellante precisa di aver versato, a fronte di un importo addebitato di euro 66.046,78, la somma di euro 59.563,80. La differenza algebrica tra l'addebitato e il riversato è dunque pari a 6.482,98, mentre l'importo effettivamente non riscosso dai clienti al 20.12.2016 così come risulta dal doc. 20 colonna
L è dunque pari 6.642,08 (ossia un importo superiore alla differenza tra l'addebitato e il riversato), pertanto nessun importo può esserle richiesto.
L'Agenzia premette che a meri fini di deflazione del contenzioso, l'Ufficio ha formulato una proposta di mediazione, ricalcolando gli importi dovuti sulla base dei dati indicati dalla stessa Ricorrente_1: atteso che la Società ha dichiarato di aver addebitato ai clienti importi di canone per euro 66.046,68 ma ne ha effettivamente riversati all'Erario solo euro 59.563,80, il recupero è stato rideterminato per un importo pari alla differenza fra importi addebitati e importi riversati, per euro 6.482,68. Rideterminato l'importo dovuto a titolo di capitale,
l'Ufficio ha proposto una consequenziale rideterminazione delle sanzioni, per euro 1.945,08, e oltre interessi, come da proposta allegata in primo grado doc. 3.
L'appellata precisa di aver rettamente operato prendendo a base proprio i dati forniti dalla attuale appellante che essa stessa ha riconosciuto essere stati a suo tempo errati.
L'appellata addebita alla società di non fornire alcuna effettiva giustificazione relativa alla differenza non versata, in quanto si limita ad affermare, senza integrare il relativo onere probatorio, che tale anomalia sarebbe relativa alla posizione di 351 POD (utenze) che, però sarebbero state regolarmente fatturate. Sul punto, la documentazione fornita dalla Parte (e nello specifico i prospetti excel prodotti in primo grado, incluso l'allegato 20 al ricorso) non sono idonei a provare l'effettivo mancato addebito degli importi richiesti, con l'atto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che le contestazioni,mosse dall'Ufficio circa la mancanza di prove concrete per dare fondamento ai dati utili e necessari per una adeguata soluzione della vicenda, sono fondate. La ricapitolazione degli elementi contabili fornita dall'appellante non ha trovato in giudizio probanti riscontri. La tabella che li contiene è stata elaborata dalla società, ma senza nessun altro elemento da cui possa evincersi la sua rispondenza alla situazione reale.
Già in primo grado l'Ufficio aveva evidenziato di aver formulato in sede di mediazione una proposta ricalcolando gli importi dovuti sulla base dei dati indicati dalla stessa società che in certo tempo aveva dichiarato di aver addebitato ai clienti importi per canoni per euro 66.046,68 pur avendone effettivamente riversati all'Erario solo euro 59.563,8. La somma dovuta era pertanto stata stimata in euro 6.482,60 , a cui andavano aggiunti euro 1.945,08 a titolo di sanzioni oltre agli interessi.
I dati altalenanti forniti dall'appellante, gli errori nella loro trasmissione riconosciuiti dalla stessa contribuente, consentono di ritenere la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio, anche sulla scorta di dati forniti dalla stessa parte, idonea a definire la controversia anche in questa sede.
Le spese, avuto riguardo alla evoluzione della vicenda nel suo complesso ed all'esito della statuizione in questa fase del giudizio, sono interamente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce la pretesa dell'Ufficio nei limiti della proposta conciliativa dal medesimo avanzata in atti. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUCCINELLI ALBERTO, Presidente
CASCINI PROSPERO, TO
RINALDI ETTORE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 447/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 816/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 2
e pubblicata il 13/11/2023
Atti impositivi:
- REC. CANONE TV n. T7GCR200509/2021 CANONE TV
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 826/2025 depositato il
17/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: In via principale e nel merito,
- dichiarare la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da motivazione apparente e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate con ricorso in primo grado come di seguito riportate
“accertare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque privo di efficacia l'atto di recupero canone TV n.
T7GCR200509/2021 notificato in data 24 dicembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Ufficio Controlli annullando altresì ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale”.
- riformare la sentenza impugnata in quanto affetta dal vizio di motivazione esposto in narrativa e conseguentemente accogliere le conclusioni formulate con ricorso in primo grado come di seguito riportate
“accertare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e comunque privo di efficacia l'atto di recupero canone TV n.
T7GCR200509/2021 notificato in data 24 dicembre 2021 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Torino, Ufficio Controlli annullando altresì ogni atto ad esso presupposto e/o consequenziale.
In ogni caso con vittoria delle spese, onorari, diritti, rimborso forfettario, IVA e CPA di legge relative ad entrambi i gradi di giudizio
Resistente/Appellato: Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, rejectis adversis In via principale • in conferma della sentenza n. 816/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, depositata in data 13/11/2023, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese, come da nota in atti. In subordine, considerata la proposta di mediazione notificata alla
Società e non accolta dalla medesima, l'Ufficio richiede che il Giudice esperisca il tentativo di conciliazione giudiziale nei termini della proposta di mediazione di cui sopra e, nell'eventuale difetto di adesione della
Controparte, ridetermini la pretesa come da proposta, con la condanna di controparte alle spese di giudizio, anche in considerazione dell'art. 15 comma 2-octies D.lgs 546/92 secondo cui: “Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio 14 maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”. esplicita le argomentazioni in atti e chiede la conferma della sentenza di primo grado. In subordine, chiede la valutazione della proposta conciliativa in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante ha impugnato la sentenza n. 816/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Torino, depositata in data 13/11/2023, che ne aveva respinto il ricorso avverso l'atto di recupero di canoni
TV relativi all'anno 2016.
L'appellante preliminarmente chiarisce di aver trasmesso per l'anno 2016 attraverso il canale Entratel, il dettaglio dei canoni addebitati ai clienti, (euro 57.841,92), l'ammontare riscosso dai medesimi (euro
54.883,66) e quanto effettivamente riversato all'Erario, (euro 59.563,8O).
Con il primo motivo la società addebita alla sentenza una motivazione apparente. Con il secondo motivo critica nel merito la decisione per non aver considerato quanto quanto effettivamente riscosso e quanto versato. Le società elettriche infatti sono tenute a riversare solo quanto effettivamente riscosso a titolo di canone TV. L'appellante precisa di non aver comunicato correttamente all'agenzia delle entrate i casi in cui ha operato come UDD ( unita di dispacciamento – trasportatrici di energia) e i casi in cui ha operato come CC (controparti commerciale cioè aventi rapporti diretti con il cliente finale). Ciò ha determinato che l'Agenzia abbia potuto stimare un importo addebitabile pari a 82.619,04 che però non corrisponde a quanto effettivamente dovuto che può essere pari solo a quanto effettivamente riscosso sempre a titolo di canone
TV.
Rispetto alla documentazione fornita l'importo complessivamente addebitabile da LEG ai clienti in fornitura a titolo di canone TV ammonta ad euro 66.045,88 (importo dato dalla somma di euro 9.364,05 POD trasportati dalla stessa e 56.681,83 POD di Nominativo_1 per i quali ha svolto il ruolo di controparte commerciale). L'appellante assume di aver riepilogato in apposita tabella i dati rilevanti evidenziando in modo particolare quanto effettivamente addebitato agli utenti. La differenza tra l'importo effettivamente addebitato e quello successivamente riversato è un fattore assolutamente fisiologico. Tale differenza non è imputabile ad un'indebita trattenuta di somme riscosse ma al solo mancato, parziale o tardivo pagamento delle fatture commerciali (comprensive del canone TV) da parte dei clienti. L'addebito in fattura infatti non equivale ad ottenerne la riscossione. L'appellante ha allegato un file che evidenzia l'esistenza di 351 morosi totali o parziali : al 30.11.2016 Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti complessivi euro 20.435,60 di cui euro 6.642,08 per canone TV;
al 20.12.2016, rispetto ai corrispettivi dovuti nel 2016, Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti indicati complessivi 17.407, di cui euro 5.967,29 per canone TV;
al 31 marzo 2017, rispetto ai corrispettivi dovuti nel 2016, Ricorrente_1 non aveva incassato dai clienti complessivi 12.604,03 di cui euro 4.649,46 per canone TV. L'appellante specifica che la società è tenuta a riversare le somme entro il 20 del mese successivo all'incasso e comunque entro il 20 dicembre di ciascun anno. In caso di pagamento parziale l'imputazione pririoritaria è al pagamento dell'energia e che ove il canone non sia pagato entro la fine dell'anno solare successivo compete all'Agenzia provvedere al recupero.
Conclusivamente l'appellante precisa di aver versato, a fronte di un importo addebitato di euro 66.046,78, la somma di euro 59.563,80. La differenza algebrica tra l'addebitato e il riversato è dunque pari a 6.482,98, mentre l'importo effettivamente non riscosso dai clienti al 20.12.2016 così come risulta dal doc. 20 colonna
L è dunque pari 6.642,08 (ossia un importo superiore alla differenza tra l'addebitato e il riversato), pertanto nessun importo può esserle richiesto.
L'Agenzia premette che a meri fini di deflazione del contenzioso, l'Ufficio ha formulato una proposta di mediazione, ricalcolando gli importi dovuti sulla base dei dati indicati dalla stessa Ricorrente_1: atteso che la Società ha dichiarato di aver addebitato ai clienti importi di canone per euro 66.046,68 ma ne ha effettivamente riversati all'Erario solo euro 59.563,80, il recupero è stato rideterminato per un importo pari alla differenza fra importi addebitati e importi riversati, per euro 6.482,68. Rideterminato l'importo dovuto a titolo di capitale,
l'Ufficio ha proposto una consequenziale rideterminazione delle sanzioni, per euro 1.945,08, e oltre interessi, come da proposta allegata in primo grado doc. 3.
L'appellata precisa di aver rettamente operato prendendo a base proprio i dati forniti dalla attuale appellante che essa stessa ha riconosciuto essere stati a suo tempo errati.
L'appellata addebita alla società di non fornire alcuna effettiva giustificazione relativa alla differenza non versata, in quanto si limita ad affermare, senza integrare il relativo onere probatorio, che tale anomalia sarebbe relativa alla posizione di 351 POD (utenze) che, però sarebbero state regolarmente fatturate. Sul punto, la documentazione fornita dalla Parte (e nello specifico i prospetti excel prodotti in primo grado, incluso l'allegato 20 al ricorso) non sono idonei a provare l'effettivo mancato addebito degli importi richiesti, con l'atto di recupero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che le contestazioni,mosse dall'Ufficio circa la mancanza di prove concrete per dare fondamento ai dati utili e necessari per una adeguata soluzione della vicenda, sono fondate. La ricapitolazione degli elementi contabili fornita dall'appellante non ha trovato in giudizio probanti riscontri. La tabella che li contiene è stata elaborata dalla società, ma senza nessun altro elemento da cui possa evincersi la sua rispondenza alla situazione reale.
Già in primo grado l'Ufficio aveva evidenziato di aver formulato in sede di mediazione una proposta ricalcolando gli importi dovuti sulla base dei dati indicati dalla stessa società che in certo tempo aveva dichiarato di aver addebitato ai clienti importi per canoni per euro 66.046,68 pur avendone effettivamente riversati all'Erario solo euro 59.563,8. La somma dovuta era pertanto stata stimata in euro 6.482,60 , a cui andavano aggiunti euro 1.945,08 a titolo di sanzioni oltre agli interessi.
I dati altalenanti forniti dall'appellante, gli errori nella loro trasmissione riconosciuiti dalla stessa contribuente, consentono di ritenere la proposta conciliativa formulata dall'Ufficio, anche sulla scorta di dati forniti dalla stessa parte, idonea a definire la controversia anche in questa sede.
Le spese, avuto riguardo alla evoluzione della vicenda nel suo complesso ed all'esito della statuizione in questa fase del giudizio, sono interamente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce la pretesa dell'Ufficio nei limiti della proposta conciliativa dal medesimo avanzata in atti. Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi.