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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
VENTURINI AR CARLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 395/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0079129 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sull'appello n. 396/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0079130 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellanti: Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria accogliere il presente appello e, previa riforma della sentenza di primo grado e, ove ritenuto, remissione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte sub 7): a) in via principale, dichiarare la nullità dell'atto impugnato in primo grado per assenza di quei requisiti di fatto, di diritto e di prova degli stessi, nonché per carenza od assenza di motivazione, tutti requisiti che dovevano rendere l'atto conforme a legge;
b) ancora in via principale – e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento del punto “a” che precede – annullare l'avviso di accertamento impugnato, perché infondato in fatto e nel merito, riconoscendo che all'unità immobiliare in discussione non appartengono (o non appartengono più) le caratteristiche della categoria A/8 e pertanto attribuire la più consona categoria A/7, come proposto nella procedura catastale
DOCFA; c) in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 7 del D.Lgs. n.
546/1992 e dell'art. 210 c.p.c., di esibire e depositare in giudizio: 1) i c.d. prospetti 9; 2) i riferimenti e le caratteristiche dell'unità immobiliare tipo di riferimento. Vinte in ogni caso le spese, incluse spese generali, CPA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: Voglia codesta on. le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, previa riunione del giudizio pendente nanti codesta on.le Corte sub R.G.A. n. 395/25 e 396/2025, - in via preliminare, dichiarare inammissibili i motivi n. 2 e n. 7 dell'appello per le ragioni esposte;
- in via principale, respingere l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado ex adverso impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del processo ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella qualità di nudi proprietari, e Ricorrente_4, in qualità di usufruttuario, dell'unità immobiliare ubicata in Genova Pegli, Indirizzo_1, censito al NCEU del Comune di Genova, Dati NCEU, subalterno 11 e subalterno 13, in data 06/06/2022 presentavano la variazione Docfa prot. n. GE0079847 avente causale “Divisione”, con la quale procedevano allo stralcio delle cantine e al frazionamento in due unità abitative della villa sopra menzionata, già denominata
“Nome Immobile”. Con la suddetta variazione veniva proposta per l'unità immobiliare subalterno 11 la categoria A/7, classe 3 e una consistenza di vani 11, per subalterno 13 la categoria A/7, classe 3 e una consistenza di vani 7,5.
L'Ufficio, con avviso di accertamento catastale n. 2023GE0079129, rettificava il classamento proposto per subalterno 11 in categoria A/8 classe 2, modificando altresì la consistenza in vani 12, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il declassamento dell'unità immobiliare;
con avviso di accertamento catastale n. 2023GE0079130, rettificava anche il classamento proposto per subalterno 13 in categoria A/8 classe 2, mantenendo inalterata la consistenza di 7,5 vani, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il declassamento dell'unità immobiliare.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati dagli odierni appellanti con ricorso-reclamo, mediante cui chiedevano l'annullamento dell'atto lamentando i) il difetto di sottoscrizione e ii) la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
iii) il difetto di istruttoria e carenza di prova delle condizioni che giustificano l'attribuzione della categoria A/8, nonché, iv) nel merito, l'assenza di caratteristiche idonee a ricondurre l'immobile alla categoria A/8.
L'Ufficio si costituiva e insisteva per la correttezza del proprio operato, l'inammisibiliotà della DOCFA,
l'infondatezza delle tesi avverse.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova, con sentenza n. 894/02/2024 depositata il 16/10/2024, respingeva integralmente il ricorso per subalterno 11 aderendo alla tesi difensiva dell'ufficio; con sentenza n. 895/02/2024 depositata il 16/10/2024, respingeva integralmente anche il ricorso per subalterno 13 aderendo alla tesi difensiva dell'ufficio; respinte le eccezioni formali quanto all'aspetto del palazzo rilevava in particolare che è dotato di “doppio scalone di ingresso la cui base è impreziosita da un fontanile e da un bassorilievo raffigurante San OR che uccide il drago, nonché la presenza di due uscite e da ultimo la stessa denominazione dell'immobile come “Nome Immobile””. Le spese venivano compensate.
Parti private propongono poi appelli originando i fascicoli RGA 395/25 (su sent. 894/24) e RGA 396/25
(su sent. 895/224) che vanno riuniti;
gli esponenti precisano (pag. 2 degli appelli) che era stato proposto il classamento in categoria A/7 (abitazione in villino, in cui già numerose altre unità immobiliari limitrofe si trovavano classate) “considerati, in particolare, lo stato del fabbricato, la vetustà del medesimo, le importanti modifiche urbanistiche intercorse nel quartiere, gli affacci su strada trafficata, le civili e normali finiture interne ed esterne, nonché il frazionamento realizzato”.
Censurano le predette sentenze, proponendo i seguenti motivi di impugnazione variati solo relativamente ad alcune diverse caratteristiche intrinseche dei due subalterni:
1. difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e difetto di delega, atteso che il Responsabile di firma (a stampa) sugli atti menzionati è il Direttore Provinciale (dott. Nominativo_3, appunto), e non il responsabile del procedimento.
2. violazione e/o falsa applicazione del r.d. n. 652/1939 conv. in legge 1249/1939, del d.p.r. n. 1142/1939 e del d.l. n. 70/1988, conv. in legge n. 154/1988; evidenzia che per giurisprudenza di legittimità il contribuente ha diritto di domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, e può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti. Richiama Cass. ord. 15 settembre 2022, n. 27190, Cass., Sez. V, ord. 8 febbraio 2022, n. 4058.
3. difetto di motivazione dell'avviso; falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
4. difetto di sopralluogo;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 1142/1949. Omessa pronuncia da parte dei primi giudici.
5 e 6. Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla L. n.
1249/1939. Nel merito, l'assenza delle caratteristiche costruttive di livello superiore all'ordinario; richiama in particolare l'omessa applicazione dei “prospetti 9”, di cui chiede che sia disposta la produzione. Quanto ad intrinseco ed estrinseco insiste sul decadimento dell'immobile e della zona in cui è inserito, nonché sull'assenza di particolari rifiniture di pregio. Porta a comparazione numerosi immobili nella stessa via
(fotografie inserite negli appelli), tutti classati in A7; lamenta la mancanza nell'avviso della individuazione degli “immobili tipo”.
7. questione di legittimità costituzionale. grave disparità di trattamento tra i contribuenti: sia, a livello “macro”, tra i contribuenti liguri e i contribuenti di altre regioni italiane, dove gli A/1 e gli A/8 rappresentano davvero un'eccezione; sia a livello “micro”, tra i contribuenti della stessa città (non di rado, come nel caso di specie, all'interno della stessa via o dello stesso fabbricato) tra i quali si realizzano disparità di trattamento assolutamente ingiustificate, col risultato di “intasare” i ruoli delle corti tributarie.
L'Ufficio si costituisce e preliminarmente lamenta l'omissione di giudizio da parte dei primi giudici in ordine alla eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 r.d. 652/1939, art. 1 d.m. 701/1994 e art. 38, comma 1 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto i ricorsi risultano fondati sulla presentazione di Docfa “fittizi”, ossia privi dei presupposti richiesti dalla legge, da individuarsi in una modifica sostanziale dello stato dell'immobile. Richiama Cass. 31553/2022, 25806/2022, 37491/2022 e sentenze di questa Corte.
Evidenzia che –al di là dello scorporo delle cantine- le planimetrie ante Docfa e post Docfa, prodotte in primo grado, sono perfettamente identiche e ciò significa che gli appartamenti non hanno subito mutamenti strutturali. Aggiunge che la presenza della scala interna di collegamento dei due appartamenti contrasta con l'assenza di vano scale e/o pianerottolo;
l'assenza della creazione del vano scale rende le due porzioni inidonee all'uso abitativo da parte di soggetti che non siano parte dello stesso nucleo familiare. Osserva anche che non risulta neppure l'esistenza di due interni.
Quanto ai motivi di appello, controdeduce:
1. Sul primo, che Risulta evidente che il Responsabile di firma sugli atti menzionati sia il Direttore Provinciale
(dott. Nominativo_3 ), e non il responsabile del procedimento cui, com'è noto, compete solo la
“responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale” (art. 5, legge n. 241/1990).
2. Sul secondo insiste sulla fittizietà del frazionamento e alla totale assenza di modifiche che non consentono un declassamento dell'immobile nella presente fattispecie. Per alcuni versi, inammissibile novità della questione.
3. Sul terzo richiama Cass., sez. V, 8/03/2023, n. 6970; ex plurimis, Cass., sez. 12 V, n. 7671 del 21/03/2025;
Cass., sez. V, 20/02/2023, n. 5245; Cass., sez. V, ord. 27/07/2022, n. 23546; Cass., sez. V, 28/10/2020, n.
23674; Cass., sez. V, 13/11/2019, n. 29373; Cass., sez. V, 9/07/2018, n. 17971; Cass. sez. V, 3/02/2014, n.
2268), (Cass., sez. V, n. 7671 del 21/03/2025)
4. Sul quarto richiama Corte di Cassazione, sez. V, n. 13771/2020 che in relazione alla procedura Docfa ha riconosciuto che “tale tipo di accertamento non presuppone l'effettuazione di un previo sopralluogo”.
5. Sul quinto e sesto evidenzia in primis l'inammissibilità della richiesta in secondo grado di produzione dei prospetti 9, che comunque vengono prodotti. Quanto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, evidenzia la non sussistenza di elementi per giustificare il classamento in A7 villini. Superficie catastale di mq. 354 per subalterno 11 e mq. 156 per subalterno 13, superiori ai 150 mq che contraddistinguono di regola il classamento in A8. Evidenzia che le abitazioni A7 portate a raffronto sono dall'origine A7, mentre l'immobile di Indirizzo_1 è dall'origine A8.
6. Sul settimo motivo rileva l'inammissibile novità della questione e comunque la pretestuosità della stessa, infondata. L'Ufficio, nel caso di specie, si è limitato ad applicare la normativa vigente in materia, come di consueto a partire dall'istituzione del Catasto.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono come un atti.
In particolare parte privata evidenzia che l'Ufficio ha provveduto a rettifica per ciascun appartamento, prendendo atto di fatto della divisione, e quindi non può in giudizio eccepire l'erroneità dell'operazione posta in essere con la presentazioe delle due DOCFA. Tale eccezione avrebbe dovuto, semmai, essere contestata in avviso di rettifica.
In particolare l'Ufficio insiste sostenendo come di fatto risulti che l'affermato frazionamento sia solo fittizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti presenti, è dell'avviso che l'appello sia fondato nei termini di cui oltre si dirà.
-A) Quanto al primo motivo: (difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e difetto di delega); lo stesso è infondato. il comma 1 dell'art. 5 della L. 241/1990 stabilisce l'obbligo di nominare ed indicare sia il responsabile del procedimento, sia quello responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
dalla lettura dell'avviso (ultima pagina) si rileva come entrambi i nominativi siano indicati;
ovviamente, l'atto è firmato dal responsabile dell'adozione del provvedimento, che non necessita di delega essendo il Direttore dell'Ufficio.
-B) Quanto al secondo motivo: (il contribuente ha diritto di domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, e può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori); il motivo è fondato, visto l'assunto di cui a Cass. 9938/2023 laddove si afferma, in causa relativa a procedura Docfa, che "Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione.........Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574)". Con ciò la Corte di legittimità ha superato l'orientamento di cui a Cass.18617/2020, che tra l'altro pare qui non richiamabile, atteso che in quel caso non erano state rilevate apprezzabili variazioni dell'immobile, mentre nella fattispecie la suddivisione in sé costituisce già variazione.
-C) Quanto al terzo motivo: (difetto di motivazione dell'avviso; falsa applicazione dell'art. 7 della L. n.
212/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990); il motivo è infondato. Va richiamato l'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte di legittimità: tra le ultime, Cass. 3359/2025 laddove si stabilisce che "qualora l'attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso". Nella fattispecie, non emerge dagli avvisi in discussione alcun elemento che porti a ritenere che la valutazione operata dall'Ufficio sia andata oltre la diversa valutazione tecnica;
le censure relative alla effettività del frazionamento sono state dallo stesso inammissibilmente espresse solo in corso di giudizio.
-D) Quanto al quarto motivo: (difetto di sopralluogo); la lagnanza non è stata affrontata dai primi giudici,
e comunque è infondata.Quanto al difetto di istruttoria (violazione R,D. 652/39 – D.P.R. 1142/1939 – art. 11
D.L. 70/88) parte privata lamenta in sostanza che l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna verifica in loco circa le caratteristiche dell'immobile. In merito, va osservato che il comma 3 del D.M. 701/94, prevede che l'accertamento delle pratiche DOCFA avvenga in base a metodologie informatiche che escludono la necessità del sopralluogo;
per la fattispecie peraltro, il sopralluogo o altra forma di contradditorio preventivo non sono previsti: l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Va inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. n. 701/1994 per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta (che comporta sopralluogo e – quindi contradditorio) ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile ed sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili a "destinazione speciale" (come gli alberghi) -il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori- che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo (Cass.
5600/17). Le argomentazioni di parte privata, in senso opposto, non possono essere accolte.
-E) Quanto al quinto e sesto motivo: (Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla L. n. 1249/1939. Assenza delle caratteristiche costruttive di livello superiore all'ordinario); il motivo è fondato.
E1 Il Collegio è dell'avviso che la decisione debba essere resa al fine della valutazione degli immobili sulla base della documentazione agli atti;
dall'esame delle planimetrie prima e dopo l'intervento edilizio, si desume: gli spazi interni sono variati solo relativamente al sub. 13, che vede la suddivisione in due porzioni della stanza sovrastante lo scalone esterno. Non si evidenziano variazioni per il sub. 11. L'accesso indipendente ai due subalterni appare possibile: Indirizzo_1 -oltrepassato il cancello di accesso principale del palazzo- dopo curva destrorsa procede fino a raggungere la parte posteriore dell'immobile, dove è ubicato cancello di accesso -tramite passerella ben visibile in planimetria- al piano superiore. Quindi, il sub. 14 ha accesso dallo scalone centrale del palazzo, mentre il sub. 13 ha accesso indipendente attraverso la passerella che conduce al cancello sito in Indirizzo_1. La servitù di passaggio che l'Ufficio sostiene essere necessaria attraverso il sub.14 per raggiungere il sub. 11 pare non avere basi oggettive.
E2 Le fotografie degli interni prodotte in atti, integrate nell'atto di appello, evidenziano vani con caratteristiche non signorili se riferiti al concetto moderno di villa, ma riconducibili al concetto di villino A7.
Verosimilmente, in origine l'immobile è stato classato come villa in virtù della signorilità dell'esterno e del numero complessivo dei vani e dei vani di servizio, oltre che della zona da ritenere in allora scarsamente edificata, considerato che gli immobili limitrofi (vedi fotografie in atti) appaiono indiscutibilmente edificati successivamente, viste le caratteristiche costruttive più moderne rispetto all'immobile di cui si tratta. La totalità delle predette palazzine limitrofe sono classate indiscutibilmente in A7.
E3 Quanto all'esterno, va detto che l'elemento che attira l'attenzione è sicuramente il doppio scalone di accesso al sub. 14 (piano seminterrato), che -appunto- ha attirato l'attenzione dei primi giudici in quanto dotato di fontanile e di bassorilievo. Ma questo, ad avviso del collegio, unitamene alla metratura in particolare del sub. 14, appare essere l'unico elemento che configura elevata signorilità. Non appare sufficiente, di per sé, a configurare gli appartamenti "in villa" secondo i canoni attuali del comune sentire (più volte richiamati dalla Corte di Legittimità: tra le ultime vedi Sez. 5, Ordinanza n. 9410 del 2025 punto 2.4), atteso che la zona
è oggi molto più edifcata rispetto al passato (il che compporta la presenza di traffico veicolare), è contornata da edifici più recenti classati A7 (quelli classati A8 portati in comparazione dell'Ufficio sono più lontani, in altre vie della zona); il giardino circostante è assai limitato, e non può certo definirsi "parco". Elementi che giustificano la classe 3 proposta dai contribuenti. Per contro, va detto che l'insistenza dei contribuenti nel richiamare i "prospetti 9" trova limite nel fatto che la valutazione delle caratteristiche in essi analizzate è assai spesso preceduta dall'avverbio "ordinariamente", il che conforta l'avviso del Collegio nel ritenere che la valutazione degli immobili vada effettuata tenendo conto anche della prassi, ma tenendo presente che le indicazioni da essa fornite -in particolari contesti come quello oggi in discussione- non possono essere considerate categoriche.
-F) Tanto ritenuto e considerato, il settimo motivo è assorbito. Gli appelli riuniti vanno accolti nei termini suesposti, così come i ricorsi introduttivi. Gli atti opposti vanno annullati. Quanto alle spese, la presenza di cospicua giurisprudenza di merito e di legittimità caratterizzata da oscillazioni continue, costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma delle sentenze di primo grado, accoglie i ricorsi introduttivi delle cause riunite.
Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
VENTURINI AR CARLO, Relatore
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 395/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 894/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0079129 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
- sull'appello n. 396/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023GE0079130 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 761/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Appellanti: Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Liguria accogliere il presente appello e, previa riforma della sentenza di primo grado e, ove ritenuto, remissione delle questioni di legittimità costituzionale dedotte sub 7): a) in via principale, dichiarare la nullità dell'atto impugnato in primo grado per assenza di quei requisiti di fatto, di diritto e di prova degli stessi, nonché per carenza od assenza di motivazione, tutti requisiti che dovevano rendere l'atto conforme a legge;
b) ancora in via principale – e nella denegata ipotesi del mancato accoglimento del punto “a” che precede – annullare l'avviso di accertamento impugnato, perché infondato in fatto e nel merito, riconoscendo che all'unità immobiliare in discussione non appartengono (o non appartengono più) le caratteristiche della categoria A/8 e pertanto attribuire la più consona categoria A/7, come proposto nella procedura catastale
DOCFA; c) in via istruttoria, ordinare all'Amministrazione finanziaria, ai sensi degli artt. 7 del D.Lgs. n.
546/1992 e dell'art. 210 c.p.c., di esibire e depositare in giudizio: 1) i c.d. prospetti 9; 2) i riferimenti e le caratteristiche dell'unità immobiliare tipo di riferimento. Vinte in ogni caso le spese, incluse spese generali, CPA e IVA, di entrambi i gradi di giudizio.
Appellato: Voglia codesta on. le Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, previa riunione del giudizio pendente nanti codesta on.le Corte sub R.G.A. n. 395/25 e 396/2025, - in via preliminare, dichiarare inammissibili i motivi n. 2 e n. 7 dell'appello per le ragioni esposte;
- in via principale, respingere l'appello con conferma integrale della sentenza di primo grado ex adverso impugnata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del processo ex art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1, nella qualità di nudi proprietari, e Ricorrente_4, in qualità di usufruttuario, dell'unità immobiliare ubicata in Genova Pegli, Indirizzo_1, censito al NCEU del Comune di Genova, Dati NCEU, subalterno 11 e subalterno 13, in data 06/06/2022 presentavano la variazione Docfa prot. n. GE0079847 avente causale “Divisione”, con la quale procedevano allo stralcio delle cantine e al frazionamento in due unità abitative della villa sopra menzionata, già denominata
“Nome Immobile”. Con la suddetta variazione veniva proposta per l'unità immobiliare subalterno 11 la categoria A/7, classe 3 e una consistenza di vani 11, per subalterno 13 la categoria A/7, classe 3 e una consistenza di vani 7,5.
L'Ufficio, con avviso di accertamento catastale n. 2023GE0079129, rettificava il classamento proposto per subalterno 11 in categoria A/8 classe 2, modificando altresì la consistenza in vani 12, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il declassamento dell'unità immobiliare;
con avviso di accertamento catastale n. 2023GE0079130, rettificava anche il classamento proposto per subalterno 13 in categoria A/8 classe 2, mantenendo inalterata la consistenza di 7,5 vani, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il declassamento dell'unità immobiliare.
Gli avvisi di accertamento venivano impugnati dagli odierni appellanti con ricorso-reclamo, mediante cui chiedevano l'annullamento dell'atto lamentando i) il difetto di sottoscrizione e ii) la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
iii) il difetto di istruttoria e carenza di prova delle condizioni che giustificano l'attribuzione della categoria A/8, nonché, iv) nel merito, l'assenza di caratteristiche idonee a ricondurre l'immobile alla categoria A/8.
L'Ufficio si costituiva e insisteva per la correttezza del proprio operato, l'inammisibiliotà della DOCFA,
l'infondatezza delle tesi avverse.
La Corte di Giustizia di primo grado di Genova, con sentenza n. 894/02/2024 depositata il 16/10/2024, respingeva integralmente il ricorso per subalterno 11 aderendo alla tesi difensiva dell'ufficio; con sentenza n. 895/02/2024 depositata il 16/10/2024, respingeva integralmente anche il ricorso per subalterno 13 aderendo alla tesi difensiva dell'ufficio; respinte le eccezioni formali quanto all'aspetto del palazzo rilevava in particolare che è dotato di “doppio scalone di ingresso la cui base è impreziosita da un fontanile e da un bassorilievo raffigurante San OR che uccide il drago, nonché la presenza di due uscite e da ultimo la stessa denominazione dell'immobile come “Nome Immobile””. Le spese venivano compensate.
Parti private propongono poi appelli originando i fascicoli RGA 395/25 (su sent. 894/24) e RGA 396/25
(su sent. 895/224) che vanno riuniti;
gli esponenti precisano (pag. 2 degli appelli) che era stato proposto il classamento in categoria A/7 (abitazione in villino, in cui già numerose altre unità immobiliari limitrofe si trovavano classate) “considerati, in particolare, lo stato del fabbricato, la vetustà del medesimo, le importanti modifiche urbanistiche intercorse nel quartiere, gli affacci su strada trafficata, le civili e normali finiture interne ed esterne, nonché il frazionamento realizzato”.
Censurano le predette sentenze, proponendo i seguenti motivi di impugnazione variati solo relativamente ad alcune diverse caratteristiche intrinseche dei due subalterni:
1. difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e difetto di delega, atteso che il Responsabile di firma (a stampa) sugli atti menzionati è il Direttore Provinciale (dott. Nominativo_3, appunto), e non il responsabile del procedimento.
2. violazione e/o falsa applicazione del r.d. n. 652/1939 conv. in legge 1249/1939, del d.p.r. n. 1142/1939 e del d.l. n. 70/1988, conv. in legge n. 154/1988; evidenzia che per giurisprudenza di legittimità il contribuente ha diritto di domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, e può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori, atteso che la non emendabilità di dichiarazioni inesatte cristallizzerebbe, in contrasto con l'art. 53 Cost., un'imposizione falsata nei presupposti. Richiama Cass. ord. 15 settembre 2022, n. 27190, Cass., Sez. V, ord. 8 febbraio 2022, n. 4058.
3. difetto di motivazione dell'avviso; falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990.
4. difetto di sopralluogo;
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 54 e 55 del D.P.R. n. 1142/1949. Omessa pronuncia da parte dei primi giudici.
5 e 6. Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla L. n.
1249/1939. Nel merito, l'assenza delle caratteristiche costruttive di livello superiore all'ordinario; richiama in particolare l'omessa applicazione dei “prospetti 9”, di cui chiede che sia disposta la produzione. Quanto ad intrinseco ed estrinseco insiste sul decadimento dell'immobile e della zona in cui è inserito, nonché sull'assenza di particolari rifiniture di pregio. Porta a comparazione numerosi immobili nella stessa via
(fotografie inserite negli appelli), tutti classati in A7; lamenta la mancanza nell'avviso della individuazione degli “immobili tipo”.
7. questione di legittimità costituzionale. grave disparità di trattamento tra i contribuenti: sia, a livello “macro”, tra i contribuenti liguri e i contribuenti di altre regioni italiane, dove gli A/1 e gli A/8 rappresentano davvero un'eccezione; sia a livello “micro”, tra i contribuenti della stessa città (non di rado, come nel caso di specie, all'interno della stessa via o dello stesso fabbricato) tra i quali si realizzano disparità di trattamento assolutamente ingiustificate, col risultato di “intasare” i ruoli delle corti tributarie.
L'Ufficio si costituisce e preliminarmente lamenta l'omissione di giudizio da parte dei primi giudici in ordine alla eccezione di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 e 20 r.d. 652/1939, art. 1 d.m. 701/1994 e art. 38, comma 1 del dpr 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto i ricorsi risultano fondati sulla presentazione di Docfa “fittizi”, ossia privi dei presupposti richiesti dalla legge, da individuarsi in una modifica sostanziale dello stato dell'immobile. Richiama Cass. 31553/2022, 25806/2022, 37491/2022 e sentenze di questa Corte.
Evidenzia che –al di là dello scorporo delle cantine- le planimetrie ante Docfa e post Docfa, prodotte in primo grado, sono perfettamente identiche e ciò significa che gli appartamenti non hanno subito mutamenti strutturali. Aggiunge che la presenza della scala interna di collegamento dei due appartamenti contrasta con l'assenza di vano scale e/o pianerottolo;
l'assenza della creazione del vano scale rende le due porzioni inidonee all'uso abitativo da parte di soggetti che non siano parte dello stesso nucleo familiare. Osserva anche che non risulta neppure l'esistenza di due interni.
Quanto ai motivi di appello, controdeduce:
1. Sul primo, che Risulta evidente che il Responsabile di firma sugli atti menzionati sia il Direttore Provinciale
(dott. Nominativo_3 ), e non il responsabile del procedimento cui, com'è noto, compete solo la
“responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale” (art. 5, legge n. 241/1990).
2. Sul secondo insiste sulla fittizietà del frazionamento e alla totale assenza di modifiche che non consentono un declassamento dell'immobile nella presente fattispecie. Per alcuni versi, inammissibile novità della questione.
3. Sul terzo richiama Cass., sez. V, 8/03/2023, n. 6970; ex plurimis, Cass., sez. 12 V, n. 7671 del 21/03/2025;
Cass., sez. V, 20/02/2023, n. 5245; Cass., sez. V, ord. 27/07/2022, n. 23546; Cass., sez. V, 28/10/2020, n.
23674; Cass., sez. V, 13/11/2019, n. 29373; Cass., sez. V, 9/07/2018, n. 17971; Cass. sez. V, 3/02/2014, n.
2268), (Cass., sez. V, n. 7671 del 21/03/2025)
4. Sul quarto richiama Corte di Cassazione, sez. V, n. 13771/2020 che in relazione alla procedura Docfa ha riconosciuto che “tale tipo di accertamento non presuppone l'effettuazione di un previo sopralluogo”.
5. Sul quinto e sesto evidenzia in primis l'inammissibilità della richiesta in secondo grado di produzione dei prospetti 9, che comunque vengono prodotti. Quanto alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, evidenzia la non sussistenza di elementi per giustificare il classamento in A7 villini. Superficie catastale di mq. 354 per subalterno 11 e mq. 156 per subalterno 13, superiori ai 150 mq che contraddistinguono di regola il classamento in A8. Evidenzia che le abitazioni A7 portate a raffronto sono dall'origine A7, mentre l'immobile di Indirizzo_1 è dall'origine A8.
6. Sul settimo motivo rileva l'inammissibile novità della questione e comunque la pretestuosità della stessa, infondata. L'Ufficio, nel caso di specie, si è limitato ad applicare la normativa vigente in materia, come di consueto a partire dall'istituzione del Catasto.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza delle parti che insistono come un atti.
In particolare parte privata evidenzia che l'Ufficio ha provveduto a rettifica per ciascun appartamento, prendendo atto di fatto della divisione, e quindi non può in giudizio eccepire l'erroneità dell'operazione posta in essere con la presentazioe delle due DOCFA. Tale eccezione avrebbe dovuto, semmai, essere contestata in avviso di rettifica.
In particolare l'Ufficio insiste sostenendo come di fatto risulti che l'affermato frazionamento sia solo fittizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia, letti gli atti e udite le parti presenti, è dell'avviso che l'appello sia fondato nei termini di cui oltre si dirà.
-A) Quanto al primo motivo: (difetto di sottoscrizione del provvedimento impugnato e difetto di delega); lo stesso è infondato. il comma 1 dell'art. 5 della L. 241/1990 stabilisce l'obbligo di nominare ed indicare sia il responsabile del procedimento, sia quello responsabile dell'adozione del provvedimento finale;
dalla lettura dell'avviso (ultima pagina) si rileva come entrambi i nominativi siano indicati;
ovviamente, l'atto è firmato dal responsabile dell'adozione del provvedimento, che non necessita di delega essendo il Direttore dell'Ufficio.
-B) Quanto al secondo motivo: (il contribuente ha diritto di domandare, in ogni momento, all'Amministrazione la correzione dei dati dichiarati e la rettifica della rendita proposta quando la situazione di fatto o di diritto denunciata non corrisponde al vero, e può sempre presentare istanze di variazione, anche a correzione dei propri errori); il motivo è fondato, visto l'assunto di cui a Cass. 9938/2023 laddove si afferma, in causa relativa a procedura Docfa, che "Avendo la rendita catastale efficacia illimitata nel tempo, altrettanto illimitata deve essere la facoltà del contribuente di presentare istanze di variazione, di rettifica, di correzione.........Se, dunque, l'esito del procedimento di classamento è di tipo accertativo e mira solo a fornire chiarezza sul valore economico del bene, attraverso il sistema del catasto, in vista di una congrua tassazione secondo le diverse leggi d'imposta, deve concludersi che quando la situazione di fatto e di diritto ab origine denunziata non sia veritiera il contribuente mantiene il diritto di modificare la rendita proposta all'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 6^-5, 4 novembre 2021, n. 31574)". Con ciò la Corte di legittimità ha superato l'orientamento di cui a Cass.18617/2020, che tra l'altro pare qui non richiamabile, atteso che in quel caso non erano state rilevate apprezzabili variazioni dell'immobile, mentre nella fattispecie la suddivisione in sé costituisce già variazione.
-C) Quanto al terzo motivo: (difetto di motivazione dell'avviso; falsa applicazione dell'art. 7 della L. n.
212/2000. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990); il motivo è infondato. Va richiamato l'orientamento espresso ripetutamente dalla Corte di legittimità: tra le ultime, Cass. 3359/2025 laddove si stabilisce che "qualora l'attribuzione della rendita avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso". Nella fattispecie, non emerge dagli avvisi in discussione alcun elemento che porti a ritenere che la valutazione operata dall'Ufficio sia andata oltre la diversa valutazione tecnica;
le censure relative alla effettività del frazionamento sono state dallo stesso inammissibilmente espresse solo in corso di giudizio.
-D) Quanto al quarto motivo: (difetto di sopralluogo); la lagnanza non è stata affrontata dai primi giudici,
e comunque è infondata.Quanto al difetto di istruttoria (violazione R,D. 652/39 – D.P.R. 1142/1939 – art. 11
D.L. 70/88) parte privata lamenta in sostanza che l'Ufficio non ha proceduto ad alcuna verifica in loco circa le caratteristiche dell'immobile. In merito, va osservato che il comma 3 del D.M. 701/94, prevede che l'accertamento delle pratiche DOCFA avvenga in base a metodologie informatiche che escludono la necessità del sopralluogo;
per la fattispecie peraltro, il sopralluogo o altra forma di contradditorio preventivo non sono previsti: l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. Va inoltre rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. n. 701/1994 per gli immobili che appartengono alla categoria ordinaria, ai fini del classamento, il metodo di stima non è la stima diretta (che comporta sopralluogo e – quindi contradditorio) ma è la metodologia comparativa, basata sulle caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell'immobile ed sulla sua ubicazione, in relazione alla tariffa prevista per la classe d'appartenenza, mentre è solo per gli immobili a "destinazione speciale" (come gli alberghi) -il cui valore scaturisce dalla sommatoria di più fattori- che risulta necessaria la stima diretta con sopralluogo (Cass.
5600/17). Le argomentazioni di parte privata, in senso opposto, non possono essere accolte.
-E) Quanto al quinto e sesto motivo: (Violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 652/1939, convertito con modificazioni dalla L. n. 1249/1939. Assenza delle caratteristiche costruttive di livello superiore all'ordinario); il motivo è fondato.
E1 Il Collegio è dell'avviso che la decisione debba essere resa al fine della valutazione degli immobili sulla base della documentazione agli atti;
dall'esame delle planimetrie prima e dopo l'intervento edilizio, si desume: gli spazi interni sono variati solo relativamente al sub. 13, che vede la suddivisione in due porzioni della stanza sovrastante lo scalone esterno. Non si evidenziano variazioni per il sub. 11. L'accesso indipendente ai due subalterni appare possibile: Indirizzo_1 -oltrepassato il cancello di accesso principale del palazzo- dopo curva destrorsa procede fino a raggungere la parte posteriore dell'immobile, dove è ubicato cancello di accesso -tramite passerella ben visibile in planimetria- al piano superiore. Quindi, il sub. 14 ha accesso dallo scalone centrale del palazzo, mentre il sub. 13 ha accesso indipendente attraverso la passerella che conduce al cancello sito in Indirizzo_1. La servitù di passaggio che l'Ufficio sostiene essere necessaria attraverso il sub.14 per raggiungere il sub. 11 pare non avere basi oggettive.
E2 Le fotografie degli interni prodotte in atti, integrate nell'atto di appello, evidenziano vani con caratteristiche non signorili se riferiti al concetto moderno di villa, ma riconducibili al concetto di villino A7.
Verosimilmente, in origine l'immobile è stato classato come villa in virtù della signorilità dell'esterno e del numero complessivo dei vani e dei vani di servizio, oltre che della zona da ritenere in allora scarsamente edificata, considerato che gli immobili limitrofi (vedi fotografie in atti) appaiono indiscutibilmente edificati successivamente, viste le caratteristiche costruttive più moderne rispetto all'immobile di cui si tratta. La totalità delle predette palazzine limitrofe sono classate indiscutibilmente in A7.
E3 Quanto all'esterno, va detto che l'elemento che attira l'attenzione è sicuramente il doppio scalone di accesso al sub. 14 (piano seminterrato), che -appunto- ha attirato l'attenzione dei primi giudici in quanto dotato di fontanile e di bassorilievo. Ma questo, ad avviso del collegio, unitamene alla metratura in particolare del sub. 14, appare essere l'unico elemento che configura elevata signorilità. Non appare sufficiente, di per sé, a configurare gli appartamenti "in villa" secondo i canoni attuali del comune sentire (più volte richiamati dalla Corte di Legittimità: tra le ultime vedi Sez. 5, Ordinanza n. 9410 del 2025 punto 2.4), atteso che la zona
è oggi molto più edifcata rispetto al passato (il che compporta la presenza di traffico veicolare), è contornata da edifici più recenti classati A7 (quelli classati A8 portati in comparazione dell'Ufficio sono più lontani, in altre vie della zona); il giardino circostante è assai limitato, e non può certo definirsi "parco". Elementi che giustificano la classe 3 proposta dai contribuenti. Per contro, va detto che l'insistenza dei contribuenti nel richiamare i "prospetti 9" trova limite nel fatto che la valutazione delle caratteristiche in essi analizzate è assai spesso preceduta dall'avverbio "ordinariamente", il che conforta l'avviso del Collegio nel ritenere che la valutazione degli immobili vada effettuata tenendo conto anche della prassi, ma tenendo presente che le indicazioni da essa fornite -in particolari contesti come quello oggi in discussione- non possono essere considerate categoriche.
-F) Tanto ritenuto e considerato, il settimo motivo è assorbito. Gli appelli riuniti vanno accolti nei termini suesposti, così come i ricorsi introduttivi. Gli atti opposti vanno annullati. Quanto alle spese, la presenza di cospicua giurisprudenza di merito e di legittimità caratterizzata da oscillazioni continue, costituisce giusto motivo per l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte, in totale riforma delle sentenze di primo grado, accoglie i ricorsi introduttivi delle cause riunite.
Spese compensate.