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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/10/2025, n. 1593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1593 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6837/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6837/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bilotta, Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Logudoro n. 3/b presso lo studio dell'avv. Paolo Pinna
Parpaglia;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(già . già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in LL (CA),
[...]
Zona Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in LL nella Zona CP_4
Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Ossi nella via Grazia CP_5
Deledda n. 10, P. Iva P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 14 in persona del legale rap-presentante pro tempore, corrente in Uta nella via Controparte_6
Sa Mura n. 23, P. Iva P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 corrente in Selargius nella via Gallus n. 18, P. Iva;
P.IVA_5
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 corrente in Maracalagonis nella via Cagliari n. 79;
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, corrente in Carloforte nella via A. Diaz n. 18, P. Iva;
P.IVA_6
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 corrente in Pabillonis nella via Mi-lano n. 5, P. Iva;
P.IVA_7
CONVENUTO CONTUMACE
corrente in Baunei nel viale Pe-dras n. 28, C. F;
CP_11 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_12 tempore, corrente in Guspini nella via Oristano, angolo via Nuoro sn, P. Iva;
P.IVA_8
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_13
CREDITORE INTERVENUTO CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito:
1) Contrariis reiectis;
2) Nel merito dell'opposizione, previa revoca o in riforma della ordinanza 15/12/2016 in atti;
3) Viste le dichiarazioni da intendersi parzialmente positive di e di CP_12 [...]
, assegnare al creditore procedente senz'altro il credito/importo dichiarato, da ritenersi CP_14 provato in base alle tabelle allegate alle loro dichiarazioni come dovuto a Controparte_15 rispettivamente pari ad € 144.987,54 (somma tra l'importo espressamente dichiarato a proprio debito, di € 121.678,54 e l'importo per “quote sociali” non opponibile in compensazione di € 23.309,00) per il primo ed € 2.433,92 per il secondo;
4) In assenza di qualsiasi prova di fatti estintivi dell'obbligazione, considerare esistenti e provati al momento del pignoramento anche il residuo debito di verso fino CP_12 Controparte_15 alla concorrenza di € 214.001,20 nonché il residuo debito di verso Controparte_14 fino alla concorrenza di € 63.850,72 nonché i crediti pignorati presso gli altri terzi di Controparte_15 cui in epigrafe in base alle dichiarazioni pervenute (in atti), nei limiti delle relative consistenze dichiarate con le tabelle riportate in espositiva, procedendo ad assegnazione degli stessi crediti e importi in favore del creditore procedente fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, detratti gli acconti versati dalla debitrice alla data della decisione;
- 4.1) per l'effetto condannare tutti i terzi convenuti ( in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, corrente in LL nella Zona Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente P.IVA_2 CP_5 in Ossi nella via Grazia Deledda n. 10, P. Iva in persona del P.IVA_3 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, corrente in Uta nella via Sa Mura n. 23, P. Iva P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_7 in Selargius nella via Gallus n. 18, P. Iva;
P.IVA_5 Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Maracalagonis nella via Cagliari n. 79;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 corrente in Carloforte nella via A. Diaz n. 18, P. Iva;
P.IVA_6 Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Pabillonis nella via Milano
[...]
n. 5, P. Iva;
corrente in Baunei nel viale Pedras n. 28, C. F P.IVA_7 CP_11 pagina 3 di 14 , in persona del legale C.F._1 Controparte_12 rappresentante pro tempore, corrente in Guspini nella via Oristano, angolo via Nuoro sn, P. Iva
), ciascuno nella misura corrispondente al rispettivo credito pignorato e per quanto di P.IVA_8 ragione a pagare gli importi corrispondenti in favore della curatela fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, oltre agli interessi al saggio legale calcolato ex art. 1284 cod. civ., detratti gli acconti versati dalla debitrice alla data della decisione.
5) In via istruttoria subordinata, e senza con questo voler invertire gli oneri della prova gravanti sulle parti che hanno allegato un ipotetico fatto estintivo dell'obbligazione, preso atto del tentativo e della impossibilità per la curatela di accedervi altrimenti e della documentata assenza di collaborazione da parte dei terzi pignorati,
- 5.1) rimettere la causa in istruttoria;
- 5.2) ordinare ex art. 2711 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 212 cpc ai terzi meglio identificati in epigrafe di esibire in giudizio tutta la documentazione contabile attestante la consistenza dei rapporti di credito e debito alla data della notifica del pignoramento, incaricando un perito contabile per l'analisi e l'esposizione sintetica dei dati ivi contenuti.
6) In tutti i casi con vittoria di spese legali del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , creditore di in forza del Parte_1 Controparte_15 titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna n. 276/2014 per l'importo capitale di euro
1.033.321,90 oltre interessi e spese legali, pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 25.02.2014, confermata in appello dalla sentenza n. 40/2018, pubblicata il 26/01/2018, ha intrapreso una procedura di pignoramento mobiliare presso terzi, sottoponendo al vincolo espropriativo i crediti vantati dalla erso i terzi odierni convenuti. Controparte_15
I terzi CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , e
[...] Controparte_10 CP_11
, ritualmente intimati, hanno omesso di rendere Controparte_12 la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e di comparire all'udienza, cosicché il G.E., con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha fissato una nuova udienza ex art. 548 c.p.c., in cui i terzi non sono nuovamente comparsi.
pagina 4 di 14 A seguito dell'istanza del creditore, il G.E. ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 549 c.p.c. al fine di addivenire all'accertamento dell'obbligo dei terzi.
I citati terzi sono rimasti contumaci anche nel corso dell'incidente di esecuzione ex art. 549 c.p.c., che, come noto, ha natura endoesecutiva.
Tuttavia, gli stessi, ad eccezione della società , hanno Controparte_7 inviato al creditore distinte comunicazioni in cui hanno precisato di essere soci della debitrice e legati a questa da rapporti di fornitura commerciale (cfr. doc. 6 di parte Controparte_15 opponente).
Più precisamente, con apposite dichiarazioni fornite al creditore odierno attore, n data CP_4
18.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per l'importo di euro Controparte_15
1.621.884,46”. in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché Controparte_5 alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore Controparte_15 della stessa per l'importo di euro 266.971,06”. La in data 12.07.2016 ha Controparte_6 dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per l'importo di euro 110.560,15”. La Controparte_15
SOC.SA.DA. in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale Controparte_8 nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì Controparte_15 creditore della stessa per l'importo di euro 164.618,39”. La Controparte_9 in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica
[...] dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per Controparte_15
l'importo di euro 549.227,27”. La in data 18.07.2016 ha Controparte_16 dichiarato che “la società scrivente alla data puntuale del 12.07.2016 è debitrice di CP_15 CP_15 dell'importo di euro 2.433,92”; in data 15.07.2016 ha dichiarato che “allo stato CP_11 attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di Controparte_15 bensì creditore della stessa per l'importo di euro 11.857,71”; n data 12.07.2016 Controparte_12 ha dichiarato che “la società scrivente alla data puntuale del 12.07.2016 è debitrice di CP_15 dell'importo di euro 121.678,54”. Non risulta nessuna dichiarazione da parte di
[...] [...]
. Controparte_7
pagina 5 di 14 Tutte le dichiarazioni sono corredate di un'apposita tabella con due importi distinti: “PFA
FORNITURE” e “DEBITI FORNITURE”, da cui si evince il debito dei terzi e l'asserito controcredito vantato dai terzi nei confronti della società debitrice.
A seguito del deposito delle predette comunicazioni, il Fallimento odierno attore ha quindi chiesto l'assegnazione di tutte le somme di cui i terzi si sono dichiarati debitori della Controparte_15
a prescindere dagli “eccepiti <> dei terzi, siccome pretesi fatti estintivi dell'obbligazione dichiarata, in mancanza di qualsiasi prova (da considerare a carico dell'eccipiente in base al principio cardine del processo civile per cui affirmanti incumbit probatio), nonché in mancanza di data certa anteriore al pignoramento dei supposti
contro
-crediti ”, domandando in subordine “lo svolgimento degli <> di cui all'art. 549 cpc mediante ordine di esibizione della documentazione contabile e contrattuale dei terzi pignorati, con l'ausilio di un perito contabile ai sensi dell'art. 212 cpc, onde chiarire esistenza, consistenza ed eventuale anteriorità dei controcrediti rispetto al pignoramento ”.
Con ordinanza del 15.12.2016, il G.E. ha rigettato l'istanza di assegnazione, sebbene almeno le dichiarazioni della e della fossero Controparte_12 Controparte_16 positive rispettivamente per € 121.678,54 e per € 2.433,92, a prescindere dai calcoli debiti- controcrediti, ritenendo “meramente esplorativa” la richiesta della curatela di esibizione dei documenti contabili e ritenendo che il creditore non avesse assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso in ordine al fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, e per l'effetto ha dichiarato estinto il procedimento
(cfr. all. 10 di parte opponente).
Con tempestivo ricorso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. il creditore ha impugnato la predetta ordinanza, eccependo “l'omessa considerazione della natura almeno parzialmente positiva delle dichiarazioni dei terzi e;
la mancanza di prova delle CP_12 Controparte_14
“compensazioni” eccepite ma non debitamente provate dai terzi, con la conseguente necessità di considerare interamente positive le rispettive dichiarazioni di debitor debitoris;
la mancanza di dichiarazione da parte del terzo la corretta interpretazione da Controparte_7 attribuire alla dichiarazione di nel rapporto tra crediti e debiti indicati verso la debitrice CP_4 esecutata;
l'errata qualificazione dell'istanza istruttoria ex art. 212 cpc come CTU esplorativa;
con la conseguenza complessiva di doversi ritenere sussistenti dichiarazioni positive verso i terzi pignorati diversi da per un totale di ben € 1.280.497,48 per forniture e “debiti consortili” e di un CP_4 ulteriore credito pignorato di almeno € 376.727,63 nel rapporto tra “cliente” e CP_4 CP_15
Più “fornitore””. pagina 6 di 14 A conclusione della fase sommaria dell'opposizione, il G.E., con ordinanza del 10.05.2018, ha disposto che i “terzi mantenessero gli obblighi che la legge impone Parte_2 al custode ex art. 546 c.p.c. rispetto alle somme pignorate e indicate nelle dichiarazione rese nel procedimento”, ritenendo di non poter estendere il provvedimento agli altri soggetti pignorati che non avevano reso le dichiarazioni ( o avevano reso la dichiarazione Controparte_7 negativa, “avendo dedotto l'estinzione del loro debito verso in ragione della Controparte_15 consistenza di un controcredito (e).. non potendosi adottare la sospensione nell'ambito di un procedimento estinto”.
Nell'odierno giudizio di merito, regolarmente instaurato dal creditore, i terzi, il debitore, nonché il creditore intervenuto nella procedura esecutiva, sono rimasti contumaci.
Il creditore attore, fermo restando il vincolo pignoratizio riconosciuto in sede cautelare nei confronti della e della ha evidenziato, con riferimento Controparte_14 CP_12
a questi ultimi “la necessità di procedere ad accertamento definitivo sulla debenza delle somme pignorate anche nei confronti di e di (in quanto) il GE non CP_12 Controparte_14 ha tenuto conto della dichiarazione francamente positiva del primo di tali soggetti, per un totale in sorte capitale di € 214.001,20. Né ha considerato che, per la parte “negativa” della rispettiva dichiarazione, il terzo si era basato su titoli impropri e non documentati: una partita di CP_12
“contro credito” commerciale non meglio precisata e non certo provata (€ 69.013,66), nonché una rilevante partita di preteso credito per “quote sociali” (€ 23.309,00) assolutamente inopponibile, dato che la misura della partecipazione sociale non è un credito esigibile al di fuori del processo di risoluzione della partecipazione e liquidazione della quota, del quale non ha prodotto CP_12 alcuna prova”; in ordine agli altri terzi ha rilevato che “gli stessi hanno confermato di avere rapporti di affiliazione e fornitura con e di avere maturato debiti consistenti nei suoi confronti” di CP_15 talché “una siffatta dichiarazione dei terzi non può assolutamente essere intesa come “meramente negativa”, essendo notorio che la legge, nell'ambito delle procedure di Pignoramento Presso Terzi attribuisce valore positivo alla dichiarazione del terzo che affermi l'esistenza di un proprio debito verso l'esecutata; per contro, la dichiarazione di un fatto estintivo di tale obbligazione necessita di essere provata all'interno del processo, sicché la mera eccezione di controcredito non fa prova, di per sé, del fatto estintivo-compensativo”.
L'opponente ha inoltre contestato le valutazioni del G.E., che avrebbe “erroneamente ritenuto che si trattasse di una CTU di cui all'art. 191 e ss. cpc, qualificato come “meramente esplorativa” l'istanza, tacendo del tutto ogni riferimento all'art. 212 cpc (indicato espressamente a verbale dal creditore) pagina 7 di 14 quanto a presupposti e contenuti”, oltre al fatto che “in mancanza di tale verifica il GE avrebbe dovuto considerare sicuramente accertati i crediti pignorati nei limiti della consistenza dichiarata dai terzi, e non provati i fatti estintivi”.
Con ordinanza del 13.12.2018 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2020.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di organizzazione del ruolo e alla variazione dei magistrati titolari del fascicolo, all'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
L'opponente ha depositato la comparsa conclusionale con cui ha ribadito le proprie argomentazioni e insistito nelle sue conclusioni.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come noto, l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. è funzionale alla sola delimitazione dell'oggetto del pignoramento, al fine di garantire il buon esito dell'esecuzione forzata con la soddisfazione del creditore a seguito dell'assegnazione del credito.
Il creditore, che invoca una decisione circa l'esistenza del rapporto sostanziale che assume intercorra tra il debitore ed il terzo pignorato, deve provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo nei limiti della pretesa esecutiva, mentre il terzo può far valere le ordinarie eccezioni estintive o sostenere che il debitore non ha il diritto a ricevere il pagamento, purché dimostri che i fatti posti a fondamento dell'eccezione si siano verificati prima del pignoramento.
Più precisamente, il creditore deve provare il fatto genetico del credito, allegando elementi tali da rendere specifico l'oggetto della domanda. Una volta specificata la domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., disposizione applicabile a tutti i procedimenti, attribuire un valore significativo anche al comportamento delle parti nel processo.
Nella specie, nella fase dell'incidente di esecuzione per l'accertamento del credito ex art. 549 c.p.c., i terzi, ad esclusione della società , hanno reso, ciascuno Controparte_7 per sé, le dichiarazioni allegate al ricorso, consentendo l'individuazione dell'oggetto del pignoramento
(doc. 6).
In particolare, i predetti terzi hanno dichiarato che alla data di notifica del pignoramento non erano debitori della bensì suoi creditori in forza di controcrediti, senza fornire Controparte_15
pagina 8 di 14 alcuna documentazione a supporto, ma una mera tabella nella quale è riportata una somma a debito, una somma a credito e un totale finale.
Tuttavia, come noto, la compensazione può operare come causa estintiva del credito solo se il controcredito vantato dal terzo nei confronti del debitore sia preesistente alla notificazione dell'atto di pignoramento. Nella specie, i terzi hanno allegato una tabella sprovvista di riferimenti temporali (ad eccezione di che ha indicato almeno le annualità, la cui dichiarazione non è congrua CP_4 per aver sommato i propri debiti ai controcrediti).
Non è quindi condivisibile l'assunto del giudice dell'esecuzione, che nell'ordinanza impugnata ha ritenuto “che il procedente non abbia assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso”.
Detta prova, infatti, è raggiunta per il tramite delle stesse dichiarazioni dei terzi, allegate dal creditore, nelle quali gli stessi hanno dato atto dei rapporti societari e di fornitura intercorrenti con il debitore.
Parimenti i predetti terzi non hanno adeguatamente provato il fatto estintivo dedotto, nonché
l'anteriorità di esso al pignoramento (Cass. ord. n. 6760 del 21/03/2014; Cass. n. 23324 del
18/11/2010).
Ed invero, “allorquando nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il debitor debitoris sostenga che il credito pignorato del debitore esecutato nei suoi confronti si fosse estinto per compensazione all'atto del pignoramento, l'onere di dare dimostrazione del controcredito che avrebbe dispiegato l'effetto estintivo è a carico del debitor debitoris qualora il creditore procedente contesti
l'esistenza del controcredito” (Cass. ordinanza n. 9624 del 19.04.2018).
D'altronde, a norma dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Come noto, l'articolo 2917 c.c. sanziona con l'inefficacia tutte le vicende estintive del credito che si siano verificate successivamente alla notifica del pignoramento, per cui “se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
Conseguentemente, spetta al terzo dimostrare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, facendo quindi venir meno l'esistenza del credito asserita dal pignorante (Cass. 4 agosto
2017, n. 19485, Cass. 12 aprile 2017, n. 9364; Cass. Sez. 3, n. 26112 del 2021).
pagina 9 di 14 Corre l'obbligo sottolineare che il credito del terzo pignorato, purché sorto anteriormente alla notifica del pignoramento, è certamente opponibile in compensazione ma nella specie nessun documento contabile avente data certa è stato allegato dai terzi (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018,
n. 24867 in ordine al valore probatorio meramente indiziario della quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato).
Alla luce di quanto sopra, stante la totale assenza di prova del controcredito e della sua anteriorità rispetto al pignoramento, nonché della sua liquidità ed esigibilità, la dichiarazione contenuta nelle tabelle allegate alle dichiarazioni va senz'altro qualificata come dichiarazione positiva con riguardo agli importi elencati come “debiti per forniture”.
Più nel dettaglio, quanto ad la dichiarazione deve essere intesa come positiva in CP_4 relazione a euro 376.727,63:
Quanto ad la dichiarazione è da intendersi positiva in relazione a euro 403.265,02: Controparte_5
Quanto alla FRATELLI MACCIONI S.A.S. la dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro
153.886,61:
pagina 10 di 14 Quanto alla la dichiarazione è da leggersi positiva in relazione Parte_3
a euro 173.955,74 (debiti forniture + debiti costi consortili):
Quanto alla la dichiarazione è da leggersi positiva Controparte_9 in relazione a euro 146.190,58 (debiti forniture + debiti costi consortili):
Quanto alla a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a Controparte_14 euro 63.850,72:
Quanto a a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro 125.347,61: CP_11
Quanto alla a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro 214.001,2 Controparte_12
(debiti per forniture + debito costi consortili 2011):
pagina 11 di 14 A tal proposito, deve essere condiviso l'assunto del creditore-attore secondo cui la partita “quote sociali” è “assolutamente inopponibile, dato che la misura della partecipazione sociale non è un credito esigibile al di fuori del processo di risoluzione della partecipazione e liquidazione della quota, del quale non ha prodotto alcuna prova”. CP_12
Sul punto non può prescindersi dall'inesigibilità della quota sia dal lato del creditore, tenuto conto che a norma dell'art. 2270 c.c. “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione”, sia dal lato del terzo, che non può eccepirla in compensazione in assenza della prova dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, che consegua ad un evento naturale (morte) o all'esercizio di un diritto potestativo della società (esclusione) o del socio
(recesso), casi in cui il socio uscente o i suoi aventi causa hanno diritto a vedersi liquidata la relativa quota di partecipazione al capitale sociale (artt. 2284 ss. c.c. 2289 c.c.).
Per tutte le ragioni suesposte l'opposizione deve essere accolta.
Il processo dovrà essere riassunto innanzi al giudice dell'esecuzione, che dovrà emettere il provvedimento di assegnazione tenuto conto dell'accertamento dell'obbligo dei terzi e del complessivo credito vantato dal creditore procedente odierno opponente.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei terzi che hanno reso una dichiarazione positiva, tenuto conto dell'ammontare dei rispettivi crediti, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori minimi per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878 secondo cui
“ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie […]”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pagina 12 di 14 - accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto revoca l'ordinanza di rigetto dell'istanza di assegnazione e di estinzione del 15.12.2016;
- accerta e dichiara esistente l'obbligo dei terzi per euro 376.727,63, CP_4 [...] per euro 403.265,02, FRATELLI MACCIONI S.A.S. per euro 153.886,61, CP_5 per euro 173.955,74, Parte_3 Controparte_9
per euro 146.190,58, per euro
[...] Controparte_14
63.850,72, per euro 125.347,61, CP_11 Controparte_12 per euro 214.001,2, verso la debitrice esecutata alla data della notifica
[...] dell'atto di pignoramento;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_4
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
6.023,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_5
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
6.023,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente Controparte_6
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge
- condanna il convenuto opposto . al pagamento in CP_17 Parte_4 favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate Parte_1 complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge
- condanna il convenuto opposto al Controparte_9 pagamento in favore dell'opponente delle spese di Parte_1 lite, liquidate complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore Controparte_14 dell'opponente delle spese di lite, liquidate Parte_1 complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_11
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_12
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - compensa le spese di lite tra l'attore e il debitore Controparte_15
- assegna termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al fine della prosecuzione del processo esecutivo.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6837/2018 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Bilotta, Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari nella Via Logudoro n. 3/b presso lo studio dell'avv. Paolo Pinna
Parpaglia;
ATTORE OPPONENTE
Contro
(già . già Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in LL (CA),
[...]
Zona Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
e contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in LL nella Zona CP_4
Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Ossi nella via Grazia CP_5
Deledda n. 10, P. Iva P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 14 in persona del legale rap-presentante pro tempore, corrente in Uta nella via Controparte_6
Sa Mura n. 23, P. Iva P.IVA_4
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_7 corrente in Selargius nella via Gallus n. 18, P. Iva;
P.IVA_5
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 corrente in Maracalagonis nella via Cagliari n. 79;
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_9 tempore, corrente in Carloforte nella via A. Diaz n. 18, P. Iva;
P.IVA_6
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_10 corrente in Pabillonis nella via Mi-lano n. 5, P. Iva;
P.IVA_7
CONVENUTO CONTUMACE
corrente in Baunei nel viale Pe-dras n. 28, C. F;
CP_11 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_12 tempore, corrente in Guspini nella via Oristano, angolo via Nuoro sn, P. Iva;
P.IVA_8
CONVENUTO CONTUMACE
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_13
CREDITORE INTERVENUTO CONVENUTO CONTUMACE
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti pagina 2 di 14 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice : Parte_1
“Piaccia al Tribunale adito:
1) Contrariis reiectis;
2) Nel merito dell'opposizione, previa revoca o in riforma della ordinanza 15/12/2016 in atti;
3) Viste le dichiarazioni da intendersi parzialmente positive di e di CP_12 [...]
, assegnare al creditore procedente senz'altro il credito/importo dichiarato, da ritenersi CP_14 provato in base alle tabelle allegate alle loro dichiarazioni come dovuto a Controparte_15 rispettivamente pari ad € 144.987,54 (somma tra l'importo espressamente dichiarato a proprio debito, di € 121.678,54 e l'importo per “quote sociali” non opponibile in compensazione di € 23.309,00) per il primo ed € 2.433,92 per il secondo;
4) In assenza di qualsiasi prova di fatti estintivi dell'obbligazione, considerare esistenti e provati al momento del pignoramento anche il residuo debito di verso fino CP_12 Controparte_15 alla concorrenza di € 214.001,20 nonché il residuo debito di verso Controparte_14 fino alla concorrenza di € 63.850,72 nonché i crediti pignorati presso gli altri terzi di Controparte_15 cui in epigrafe in base alle dichiarazioni pervenute (in atti), nei limiti delle relative consistenze dichiarate con le tabelle riportate in espositiva, procedendo ad assegnazione degli stessi crediti e importi in favore del creditore procedente fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, detratti gli acconti versati dalla debitrice alla data della decisione;
- 4.1) per l'effetto condannare tutti i terzi convenuti ( in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, corrente in LL nella Zona Industriale Loc. Su Tasuru strada C/7 sn, P. Iva in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente P.IVA_2 CP_5 in Ossi nella via Grazia Deledda n. 10, P. Iva in persona del P.IVA_3 Controparte_6 legale rappresentante pro tempore, corrente in Uta nella via Sa Mura n. 23, P. Iva P.IVA_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_7 in Selargius nella via Gallus n. 18, P. Iva;
P.IVA_5 Controparte_8 in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Maracalagonis nella via Cagliari n. 79;
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_9 corrente in Carloforte nella via A. Diaz n. 18, P. Iva;
P.IVA_6 Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Pabillonis nella via Milano
[...]
n. 5, P. Iva;
corrente in Baunei nel viale Pedras n. 28, C. F P.IVA_7 CP_11 pagina 3 di 14 , in persona del legale C.F._1 Controparte_12 rappresentante pro tempore, corrente in Guspini nella via Oristano, angolo via Nuoro sn, P. Iva
), ciascuno nella misura corrispondente al rispettivo credito pignorato e per quanto di P.IVA_8 ragione a pagare gli importi corrispondenti in favore della curatela fino alla concorrenza del credito per il quale si procede, oltre agli interessi al saggio legale calcolato ex art. 1284 cod. civ., detratti gli acconti versati dalla debitrice alla data della decisione.
5) In via istruttoria subordinata, e senza con questo voler invertire gli oneri della prova gravanti sulle parti che hanno allegato un ipotetico fatto estintivo dell'obbligazione, preso atto del tentativo e della impossibilità per la curatela di accedervi altrimenti e della documentata assenza di collaborazione da parte dei terzi pignorati,
- 5.1) rimettere la causa in istruttoria;
- 5.2) ordinare ex art. 2711 cod. civ. in combinato disposto con l'art. 212 cpc ai terzi meglio identificati in epigrafe di esibire in giudizio tutta la documentazione contabile attestante la consistenza dei rapporti di credito e debito alla data della notifica del pignoramento, incaricando un perito contabile per l'analisi e l'esposizione sintetica dei dati ivi contenuti.
6) In tutti i casi con vittoria di spese legali del presente giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il , creditore di in forza del Parte_1 Controparte_15 titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza di condanna n. 276/2014 per l'importo capitale di euro
1.033.321,90 oltre interessi e spese legali, pronunciata dal Tribunale di Sassari in data 25.02.2014, confermata in appello dalla sentenza n. 40/2018, pubblicata il 26/01/2018, ha intrapreso una procedura di pignoramento mobiliare presso terzi, sottoponendo al vincolo espropriativo i crediti vantati dalla erso i terzi odierni convenuti. Controparte_15
I terzi CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
,
[...] Controparte_8 Controparte_9
, , e
[...] Controparte_10 CP_11
, ritualmente intimati, hanno omesso di rendere Controparte_12 la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e di comparire all'udienza, cosicché il G.E., con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ha fissato una nuova udienza ex art. 548 c.p.c., in cui i terzi non sono nuovamente comparsi.
pagina 4 di 14 A seguito dell'istanza del creditore, il G.E. ha fissato l'udienza ai sensi dell'art. 549 c.p.c. al fine di addivenire all'accertamento dell'obbligo dei terzi.
I citati terzi sono rimasti contumaci anche nel corso dell'incidente di esecuzione ex art. 549 c.p.c., che, come noto, ha natura endoesecutiva.
Tuttavia, gli stessi, ad eccezione della società , hanno Controparte_7 inviato al creditore distinte comunicazioni in cui hanno precisato di essere soci della debitrice e legati a questa da rapporti di fornitura commerciale (cfr. doc. 6 di parte Controparte_15 opponente).
Più precisamente, con apposite dichiarazioni fornite al creditore odierno attore, n data CP_4
18.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per l'importo di euro Controparte_15
1.621.884,46”. in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché Controparte_5 alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore Controparte_15 della stessa per l'importo di euro 266.971,06”. La in data 12.07.2016 ha Controparte_6 dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per l'importo di euro 110.560,15”. La Controparte_15
SOC.SA.DA. in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale Controparte_8 nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì Controparte_15 creditore della stessa per l'importo di euro 164.618,39”. La Controparte_9 in data 12.07.2016 ha dichiarato che “allo stato attuale nonché alla data di notifica
[...] dell'atto di pignoramento, non sono debitore di bensì creditore della stessa per Controparte_15
l'importo di euro 549.227,27”. La in data 18.07.2016 ha Controparte_16 dichiarato che “la società scrivente alla data puntuale del 12.07.2016 è debitrice di CP_15 CP_15 dell'importo di euro 2.433,92”; in data 15.07.2016 ha dichiarato che “allo stato CP_11 attuale nonché alla data di notifica dell'atto di pignoramento, non sono debitore di Controparte_15 bensì creditore della stessa per l'importo di euro 11.857,71”; n data 12.07.2016 Controparte_12 ha dichiarato che “la società scrivente alla data puntuale del 12.07.2016 è debitrice di CP_15 dell'importo di euro 121.678,54”. Non risulta nessuna dichiarazione da parte di
[...] [...]
. Controparte_7
pagina 5 di 14 Tutte le dichiarazioni sono corredate di un'apposita tabella con due importi distinti: “PFA
FORNITURE” e “DEBITI FORNITURE”, da cui si evince il debito dei terzi e l'asserito controcredito vantato dai terzi nei confronti della società debitrice.
A seguito del deposito delle predette comunicazioni, il Fallimento odierno attore ha quindi chiesto l'assegnazione di tutte le somme di cui i terzi si sono dichiarati debitori della Controparte_15
a prescindere dagli “eccepiti <
contro
-crediti
Con ordinanza del 15.12.2016, il G.E. ha rigettato l'istanza di assegnazione, sebbene almeno le dichiarazioni della e della fossero Controparte_12 Controparte_16 positive rispettivamente per € 121.678,54 e per € 2.433,92, a prescindere dai calcoli debiti- controcrediti, ritenendo “meramente esplorativa” la richiesta della curatela di esibizione dei documenti contabili e ritenendo che il creditore non avesse assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso in ordine al fatto costitutivo dell'obbligo del terzo, e per l'effetto ha dichiarato estinto il procedimento
(cfr. all. 10 di parte opponente).
Con tempestivo ricorso di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. il creditore ha impugnato la predetta ordinanza, eccependo “l'omessa considerazione della natura almeno parzialmente positiva delle dichiarazioni dei terzi e;
la mancanza di prova delle CP_12 Controparte_14
“compensazioni” eccepite ma non debitamente provate dai terzi, con la conseguente necessità di considerare interamente positive le rispettive dichiarazioni di debitor debitoris;
la mancanza di dichiarazione da parte del terzo la corretta interpretazione da Controparte_7 attribuire alla dichiarazione di nel rapporto tra crediti e debiti indicati verso la debitrice CP_4 esecutata;
l'errata qualificazione dell'istanza istruttoria ex art. 212 cpc come CTU esplorativa;
con la conseguenza complessiva di doversi ritenere sussistenti dichiarazioni positive verso i terzi pignorati diversi da per un totale di ben € 1.280.497,48 per forniture e “debiti consortili” e di un CP_4 ulteriore credito pignorato di almeno € 376.727,63 nel rapporto tra “cliente” e CP_4 CP_15
Più “fornitore””. pagina 6 di 14 A conclusione della fase sommaria dell'opposizione, il G.E., con ordinanza del 10.05.2018, ha disposto che i “terzi mantenessero gli obblighi che la legge impone Parte_2 al custode ex art. 546 c.p.c. rispetto alle somme pignorate e indicate nelle dichiarazione rese nel procedimento”, ritenendo di non poter estendere il provvedimento agli altri soggetti pignorati che non avevano reso le dichiarazioni ( o avevano reso la dichiarazione Controparte_7 negativa, “avendo dedotto l'estinzione del loro debito verso in ragione della Controparte_15 consistenza di un controcredito (e).. non potendosi adottare la sospensione nell'ambito di un procedimento estinto”.
Nell'odierno giudizio di merito, regolarmente instaurato dal creditore, i terzi, il debitore, nonché il creditore intervenuto nella procedura esecutiva, sono rimasti contumaci.
Il creditore attore, fermo restando il vincolo pignoratizio riconosciuto in sede cautelare nei confronti della e della ha evidenziato, con riferimento Controparte_14 CP_12
a questi ultimi “la necessità di procedere ad accertamento definitivo sulla debenza delle somme pignorate anche nei confronti di e di (in quanto) il GE non CP_12 Controparte_14 ha tenuto conto della dichiarazione francamente positiva del primo di tali soggetti, per un totale in sorte capitale di € 214.001,20. Né ha considerato che, per la parte “negativa” della rispettiva dichiarazione, il terzo si era basato su titoli impropri e non documentati: una partita di CP_12
“contro credito” commerciale non meglio precisata e non certo provata (€ 69.013,66), nonché una rilevante partita di preteso credito per “quote sociali” (€ 23.309,00) assolutamente inopponibile, dato che la misura della partecipazione sociale non è un credito esigibile al di fuori del processo di risoluzione della partecipazione e liquidazione della quota, del quale non ha prodotto CP_12 alcuna prova”; in ordine agli altri terzi ha rilevato che “gli stessi hanno confermato di avere rapporti di affiliazione e fornitura con e di avere maturato debiti consistenti nei suoi confronti” di CP_15 talché “una siffatta dichiarazione dei terzi non può assolutamente essere intesa come “meramente negativa”, essendo notorio che la legge, nell'ambito delle procedure di Pignoramento Presso Terzi attribuisce valore positivo alla dichiarazione del terzo che affermi l'esistenza di un proprio debito verso l'esecutata; per contro, la dichiarazione di un fatto estintivo di tale obbligazione necessita di essere provata all'interno del processo, sicché la mera eccezione di controcredito non fa prova, di per sé, del fatto estintivo-compensativo”.
L'opponente ha inoltre contestato le valutazioni del G.E., che avrebbe “erroneamente ritenuto che si trattasse di una CTU di cui all'art. 191 e ss. cpc, qualificato come “meramente esplorativa” l'istanza, tacendo del tutto ogni riferimento all'art. 212 cpc (indicato espressamente a verbale dal creditore) pagina 7 di 14 quanto a presupposti e contenuti”, oltre al fatto che “in mancanza di tale verifica il GE avrebbe dovuto considerare sicuramente accertati i crediti pignorati nei limiti della consistenza dichiarata dai terzi, e non provati i fatti estintivi”.
Con ordinanza del 13.12.2018 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.2.2020.
Dopo una serie di rinvii dovuti ad esigenze di organizzazione del ruolo e alla variazione dei magistrati titolari del fascicolo, all'udienza dell'8.04.2025 la causa è stata trattenuta a decisione.
L'opponente ha depositato la comparsa conclusionale con cui ha ribadito le proprie argomentazioni e insistito nelle sue conclusioni.
***
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Come noto, l'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. è funzionale alla sola delimitazione dell'oggetto del pignoramento, al fine di garantire il buon esito dell'esecuzione forzata con la soddisfazione del creditore a seguito dell'assegnazione del credito.
Il creditore, che invoca una decisione circa l'esistenza del rapporto sostanziale che assume intercorra tra il debitore ed il terzo pignorato, deve provare il fatto costitutivo dell'obbligo del terzo nei limiti della pretesa esecutiva, mentre il terzo può far valere le ordinarie eccezioni estintive o sostenere che il debitore non ha il diritto a ricevere il pagamento, purché dimostri che i fatti posti a fondamento dell'eccezione si siano verificati prima del pignoramento.
Più precisamente, il creditore deve provare il fatto genetico del credito, allegando elementi tali da rendere specifico l'oggetto della domanda. Una volta specificata la domanda, il giudice può, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., disposizione applicabile a tutti i procedimenti, attribuire un valore significativo anche al comportamento delle parti nel processo.
Nella specie, nella fase dell'incidente di esecuzione per l'accertamento del credito ex art. 549 c.p.c., i terzi, ad esclusione della società , hanno reso, ciascuno Controparte_7 per sé, le dichiarazioni allegate al ricorso, consentendo l'individuazione dell'oggetto del pignoramento
(doc. 6).
In particolare, i predetti terzi hanno dichiarato che alla data di notifica del pignoramento non erano debitori della bensì suoi creditori in forza di controcrediti, senza fornire Controparte_15
pagina 8 di 14 alcuna documentazione a supporto, ma una mera tabella nella quale è riportata una somma a debito, una somma a credito e un totale finale.
Tuttavia, come noto, la compensazione può operare come causa estintiva del credito solo se il controcredito vantato dal terzo nei confronti del debitore sia preesistente alla notificazione dell'atto di pignoramento. Nella specie, i terzi hanno allegato una tabella sprovvista di riferimenti temporali (ad eccezione di che ha indicato almeno le annualità, la cui dichiarazione non è congrua CP_4 per aver sommato i propri debiti ai controcrediti).
Non è quindi condivisibile l'assunto del giudice dell'esecuzione, che nell'ordinanza impugnata ha ritenuto “che il procedente non abbia assolto l'onere probatorio incombente sullo stesso”.
Detta prova, infatti, è raggiunta per il tramite delle stesse dichiarazioni dei terzi, allegate dal creditore, nelle quali gli stessi hanno dato atto dei rapporti societari e di fornitura intercorrenti con il debitore.
Parimenti i predetti terzi non hanno adeguatamente provato il fatto estintivo dedotto, nonché
l'anteriorità di esso al pignoramento (Cass. ord. n. 6760 del 21/03/2014; Cass. n. 23324 del
18/11/2010).
Ed invero, “allorquando nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo il debitor debitoris sostenga che il credito pignorato del debitore esecutato nei suoi confronti si fosse estinto per compensazione all'atto del pignoramento, l'onere di dare dimostrazione del controcredito che avrebbe dispiegato l'effetto estintivo è a carico del debitor debitoris qualora il creditore procedente contesti
l'esistenza del controcredito” (Cass. ordinanza n. 9624 del 19.04.2018).
D'altronde, a norma dell'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si
è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Come noto, l'articolo 2917 c.c. sanziona con l'inefficacia tutte le vicende estintive del credito che si siano verificate successivamente alla notifica del pignoramento, per cui “se oggetto del pignoramento è un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione”.
Conseguentemente, spetta al terzo dimostrare di aver estinto la sua obbligazione prima del pignoramento, facendo quindi venir meno l'esistenza del credito asserita dal pignorante (Cass. 4 agosto
2017, n. 19485, Cass. 12 aprile 2017, n. 9364; Cass. Sez. 3, n. 26112 del 2021).
pagina 9 di 14 Corre l'obbligo sottolineare che il credito del terzo pignorato, purché sorto anteriormente alla notifica del pignoramento, è certamente opponibile in compensazione ma nella specie nessun documento contabile avente data certa è stato allegato dai terzi (cfr. Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 9 ottobre 2018,
n. 24867 in ordine al valore probatorio meramente indiziario della quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato).
Alla luce di quanto sopra, stante la totale assenza di prova del controcredito e della sua anteriorità rispetto al pignoramento, nonché della sua liquidità ed esigibilità, la dichiarazione contenuta nelle tabelle allegate alle dichiarazioni va senz'altro qualificata come dichiarazione positiva con riguardo agli importi elencati come “debiti per forniture”.
Più nel dettaglio, quanto ad la dichiarazione deve essere intesa come positiva in CP_4 relazione a euro 376.727,63:
Quanto ad la dichiarazione è da intendersi positiva in relazione a euro 403.265,02: Controparte_5
Quanto alla FRATELLI MACCIONI S.A.S. la dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro
153.886,61:
pagina 10 di 14 Quanto alla la dichiarazione è da leggersi positiva in relazione Parte_3
a euro 173.955,74 (debiti forniture + debiti costi consortili):
Quanto alla la dichiarazione è da leggersi positiva Controparte_9 in relazione a euro 146.190,58 (debiti forniture + debiti costi consortili):
Quanto alla a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a Controparte_14 euro 63.850,72:
Quanto a a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro 125.347,61: CP_11
Quanto alla a dichiarazione è da leggersi positiva in relazione a euro 214.001,2 Controparte_12
(debiti per forniture + debito costi consortili 2011):
pagina 11 di 14 A tal proposito, deve essere condiviso l'assunto del creditore-attore secondo cui la partita “quote sociali” è “assolutamente inopponibile, dato che la misura della partecipazione sociale non è un credito esigibile al di fuori del processo di risoluzione della partecipazione e liquidazione della quota, del quale non ha prodotto alcuna prova”. CP_12
Sul punto non può prescindersi dall'inesigibilità della quota sia dal lato del creditore, tenuto conto che a norma dell'art. 2270 c.c. “il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione”, sia dal lato del terzo, che non può eccepirla in compensazione in assenza della prova dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, che consegua ad un evento naturale (morte) o all'esercizio di un diritto potestativo della società (esclusione) o del socio
(recesso), casi in cui il socio uscente o i suoi aventi causa hanno diritto a vedersi liquidata la relativa quota di partecipazione al capitale sociale (artt. 2284 ss. c.c. 2289 c.c.).
Per tutte le ragioni suesposte l'opposizione deve essere accolta.
Il processo dovrà essere riassunto innanzi al giudice dell'esecuzione, che dovrà emettere il provvedimento di assegnazione tenuto conto dell'accertamento dell'obbligo dei terzi e del complessivo credito vantato dal creditore procedente odierno opponente.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dei terzi che hanno reso una dichiarazione positiva, tenuto conto dell'ammontare dei rispettivi crediti, visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori minimi per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale, in considerazione dell'attività svolta (cfr. Cass. Sez. 3, 06/12/2022, n. 35878 secondo cui
“ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie […]”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pagina 12 di 14 - accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e per l'effetto revoca l'ordinanza di rigetto dell'istanza di assegnazione e di estinzione del 15.12.2016;
- accerta e dichiara esistente l'obbligo dei terzi per euro 376.727,63, CP_4 [...] per euro 403.265,02, FRATELLI MACCIONI S.A.S. per euro 153.886,61, CP_5 per euro 173.955,74, Parte_3 Controparte_9
per euro 146.190,58, per euro
[...] Controparte_14
63.850,72, per euro 125.347,61, CP_11 Controparte_12 per euro 214.001,2, verso la debitrice esecutata alla data della notifica
[...] dell'atto di pignoramento;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_4
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
6.023,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_5
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
6.023,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente Controparte_6
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge
- condanna il convenuto opposto . al pagamento in CP_17 Parte_4 favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate Parte_1 complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge
- condanna il convenuto opposto al Controparte_9 pagamento in favore dell'opponente delle spese di Parte_1 lite, liquidate complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore Controparte_14 dell'opponente delle spese di lite, liquidate Parte_1 complessivamente in € 4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_11
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
- condanna il convenuto opposto al pagamento in favore dell'opponente CP_12
delle spese di lite, liquidate complessivamente in € Parte_1
4.217,00 oltre spese generali, Iva e CPA come per legge;
pagina 13 di 14 - compensa le spese di lite tra l'attore e il debitore Controparte_15
- assegna termine di 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al fine della prosecuzione del processo esecutivo.
Cagliari, 17 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 14 di 14