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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 7883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7883 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 03/07/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 29834 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to PIAZZOLLA SABINO GIUSEPPE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to TETI MARIA PIA TERESA** ,
resistente
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 2.8.2024 -in opposizione a ordinanza- ingiunzione n. OI- CP_ 001658464, emessa dall notificata il 4.7.2024, con la quale era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 10.582,55 quale sanzione amministrativa per violazioni accertate con atto prot. CP_ n. 7001.06/03/2019.0134188 del 6.3.2019, in riferimento all'annualità 2017- , Parte_1
eccepiva la nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art.14 legge 689/81 e la decadenza dal potere sanzionatorio, oltre che la violazione dell'art.28 legge 689/81 e la prescrizione del diritto a
1 riscuotere;
concludeva : “ 1- annullare e/o dichiarare nulla illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero OI-001658464, per mancato rispetto dei termini (di decadenza) di cui all'art. 14 e ss della legge 689/1981 nonchè il verbale/atto di accertamento è coperto da prescrizione quinquennale come previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981 – in merito a violazione del 2017 mai notificata.
- nel merito annullare l'ordinanza ingiunzione avente numero OI-001658464 in quanto le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state adempiute.
In merito alla prova documentale del pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si riserva la produzione del documento attestante l'adempimento – stante i termini brevi per proporre opposizione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione orale e discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art.14 legge 689/81 ( Contestazione e notificazione) prevede:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
2 Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art.28 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene in ricorso che l'atto di accertamento non sia stato mai CP_ notificato, ma l' ha depositato i documenti 1) e 2) , dai quali si ricava che la notifica è regolarmente avvenuta, con consegna al destinatario in data 18.3.2019.
Né appare violato l'art.14 L.689/81, in quanto nessuna eccezione specifica è stata sollevata circa i tempi di completamento dell'accertamento che ha condotto l'Ente ad irrogare la sanzione amministrativa.
Del resto, come si evince dalla note conclusive, parte ricorrente ha abbandonato l'eccezione sul punto, a seguito della produzione della raccomandata di ricevimento dell'atto, insistendo solo sull'eccezione di prescrizione.
La prescrizione, che decorre dalla commessa violazione (l'anno delle omissioni è il 2017), è stata una prima volta utilmente interrotta il 18.3.2019, con la notifica dell'atto di accertamento (ex art.2943 IV c. CC).
Deve però rilevarsi come da questo momento decorra un ulteriore periodo di prescrizione, questa volta non interrotto utilmente dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione.
E invero, pur considerando il periodo di sospensione in periodo emergenziale – pacificamente tra le parti pari a n.98 giorni- , il decorso della prescrizione risulta avere superato il termine dei cinque anni di cui all'art.28 citato in quanto la notifica dell'atto impugnato è pervenuto dopo il 25.6.2024.
3 Né può applicarsi l'ulteriore periodo di n. 3 mesi, previsto come termine di pagamento nell'atto di CP_ accertamento, come richiesto da in quanto si tratta di termine concesso in sanatoria per il pagamento delle ritenute omesse.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto la pretesa sanzionatoria si è prescritta.
Le spese devono essere poste a carico di parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto impugnato per prescrizione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E. 2695,50, oltre Iva, CAP
e rimb. Forf. Come per legge, da distrarsi.
Roma 3.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi all'udienza del 03/07/2025, all'esito di Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art.429 ,I c.CPC ,nella causa iscritta al n. 29834 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to PIAZZOLLA SABINO GIUSEPPE , Parte_1
ricorrente contro
CP_
rappresentato e difeso dall' avv.to TETI MARIA PIA TERESA** ,
resistente
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 2.8.2024 -in opposizione a ordinanza- ingiunzione n. OI- CP_ 001658464, emessa dall notificata il 4.7.2024, con la quale era stato ordinato il pagamento della somma di Euro 10.582,55 quale sanzione amministrativa per violazioni accertate con atto prot. CP_ n. 7001.06/03/2019.0134188 del 6.3.2019, in riferimento all'annualità 2017- , Parte_1
eccepiva la nullità dell'ingiunzione per violazione dell'art.14 legge 689/81 e la decadenza dal potere sanzionatorio, oltre che la violazione dell'art.28 legge 689/81 e la prescrizione del diritto a
1 riscuotere;
concludeva : “ 1- annullare e/o dichiarare nulla illegittima l'ordinanza-ingiunzione avente numero OI-001658464, per mancato rispetto dei termini (di decadenza) di cui all'art. 14 e ss della legge 689/1981 nonchè il verbale/atto di accertamento è coperto da prescrizione quinquennale come previsto dall'articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981 – in merito a violazione del 2017 mai notificata.
- nel merito annullare l'ordinanza ingiunzione avente numero OI-001658464 in quanto le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state adempiute.
In merito alla prova documentale del pagamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali si riserva la produzione del documento attestante l'adempimento – stante i termini brevi per proporre opposizione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha contestato in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione orale e discussione, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso merita accoglimento.
L'art.14 legge 689/81 ( Contestazione e notificazione) prevede:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
2 Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non
è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art.28 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene in ricorso che l'atto di accertamento non sia stato mai CP_ notificato, ma l' ha depositato i documenti 1) e 2) , dai quali si ricava che la notifica è regolarmente avvenuta, con consegna al destinatario in data 18.3.2019.
Né appare violato l'art.14 L.689/81, in quanto nessuna eccezione specifica è stata sollevata circa i tempi di completamento dell'accertamento che ha condotto l'Ente ad irrogare la sanzione amministrativa.
Del resto, come si evince dalla note conclusive, parte ricorrente ha abbandonato l'eccezione sul punto, a seguito della produzione della raccomandata di ricevimento dell'atto, insistendo solo sull'eccezione di prescrizione.
La prescrizione, che decorre dalla commessa violazione (l'anno delle omissioni è il 2017), è stata una prima volta utilmente interrotta il 18.3.2019, con la notifica dell'atto di accertamento (ex art.2943 IV c. CC).
Deve però rilevarsi come da questo momento decorra un ulteriore periodo di prescrizione, questa volta non interrotto utilmente dalla notifica dell'ordinanza – ingiunzione.
E invero, pur considerando il periodo di sospensione in periodo emergenziale – pacificamente tra le parti pari a n.98 giorni- , il decorso della prescrizione risulta avere superato il termine dei cinque anni di cui all'art.28 citato in quanto la notifica dell'atto impugnato è pervenuto dopo il 25.6.2024.
3 Né può applicarsi l'ulteriore periodo di n. 3 mesi, previsto come termine di pagamento nell'atto di CP_ accertamento, come richiesto da in quanto si tratta di termine concesso in sanatoria per il pagamento delle ritenute omesse.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto in quanto la pretesa sanzionatoria si è prescritta.
Le spese devono essere poste a carico di parte soccombente e si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto impugnato per prescrizione;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in E. 2695,50, oltre Iva, CAP
e rimb. Forf. Come per legge, da distrarsi.
Roma 3.7.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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