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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1177 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Pompeo Magno n. 94, presso Parte_1
rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Barbara Parte_2
Morbinati
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del legale Controparte_1
rappresentante Dott. , elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Crisafi n. 34, CP_2
presso lo studio del procuratore Avv. Giuseppe Mazzotta, che la rappresenta e difende
OPPOSTA
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_3
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2022, ha rappresentato di aver ricevuto Parte_1 il 10 febbraio 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720219036218008000, relativo, tra l'altro all'avviso di addebito n. 39720180007322956, di € 3.400,43, emesso per contributi I.V.S. relativamente agli anni 2017 e 2018.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione del credito assicurativo, la mancata notifica del titolo impositivo, la illegittimità delle maggiorazioni e il CP_ difetto di motivazione dell'atto; ha quindi convenuto in giudizio e Controparte_1
, chiedendo che il giudice annulli l'intimazione di pagamento ricevuta, relativamente
[...] all'avviso di addebito n. 39720180007322956.
1.1. Si è costituita in giudizio che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. L' pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 18 ottobre 2022 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha eccepito il difetto della propria legittimazione Controparte_1
passiva.
3.1. In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n.
7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999-
l'agente della riscossione resta estraneo. Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass. Ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
3.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di Cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito, che attiene al merito della pretesa, deve essere affermato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
, essendo legittimato passivo solo il titolare del credito.
[...]
Deve invece essere affermata la legittimazione passiva dell'opposta in relazione al difetto di motivazione e alla sostenuta illegittimità delle maggiorazioni indicate nel provvedimento impugnato, in cui devono essere compresi anche gli oneri di riscossione applicati dall'ente costituito in giudizio.
4. ha affermato l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati Parte_1 nell'avviso di addebito n. 39720180007322956, di € 3.400,43, emesso per contributi I.V.S. relativamente agli anni 2017 e 2018.
4.1. Essendo stata eccepita da parte del ricorrente la prescrizione del debito, occorre ricordare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, CP_3
ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 CP_4 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre
2016, n. 23397).
4.2. Nel caso di specie, i crediti portati nell'avviso di addebito risultano maturati nell'anno
2017 e nell'anno 2018 (doc. 2 di ) e il ricorrente ha ricevuto Controparte_1
l'intimazione di pagamento opposta il 12 febbraio 2022 (doc. 3 di Controparte_1
)
[...]
4.3. Sulla base di tale documentazione, rileva l'Ufficio che, affermata l'applicabilità della prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, anche alla luce della sospensione disposta dall'art. 83 comma 2 d.l. 18/2020 e dall'art. 36 comma 1 d.l. 23/2020, rilevato che nel caso di specie è non trascorso senza atti interruttivi un periodo di tempo superiore a cinque anni dalla maturazione del credito dalla maturazione dei crediti alla notifica dell'intimazione di pagamento,
l'eccezione di prescrizione non può essere accolta.
5. L'opponente ha affermato il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento, con conseguente illegittimità per violazione dell'art. 7 legge 212/2000.
5.1. Sul punto, occorre ricordare che l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata. (Cass. ord. 9 novembre 2018, n.
28689).
5.2. Il motivo di ricorso deve essere respinto, in considerazione della genericità del motivo di ricorso e della rispondenza formale dell'intimazione di pagamento ai modelli ministeriali.
6. Parimenti inammissibile deve essere dichiarato il motivo di ricorso relativo alla illegittimità delle maggiorazioni applicate, in quanto assolutamente generico.
7. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
8. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, parte ricorrente, soccombente, deve essere condannata al relativo pagamento in favore di , secondo Controparte_1
la liquidazione operata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014 n. 55.
CP_ Nulla sulle spese di lite tra parte ricorrente e stante la contumacia dell' . CP_4
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento dei compensi di lite in favore di Parte_1 [...]
, liquidati in € 1.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;
Controparte_1
CP_
nulla sulle spese di lite tra parte ricorrente e
Velletri, 11 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi