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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 12/02/2026, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2373/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14957/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21/8/2025, l'avv. Ricorrente_1, in proprio e quale erede e successore della sig. Nominativo_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Napoli il 29.06.2022, ha impugnato nei confronti del COMUNE DI NAPOLI e di Agenzia delle Entrate - Riscossione la cartella di pagamento avente n. 07120220025177868/502, notificatale il 13.06.2025, con cui l'A.d.E.R. le richiede il pagamento della TARI anni 2015-2016-2017 comprensiva di sanzioni e interessi per un importo totale pari ad € 1.487,02 oggetto di omesso versamento da parte della de cuius.
La ricorrente ha esposto che la cartella di pagamento impugnata si fonda su tre avvisi di accertamento:
1. TARI 2015 prot 950448/54060 del 02.11.2018 notificato il 18.01.2019 per totale € 517,28;
2. TARI 2016 prot 950473/66945 del 02.11.2018 notificato il 09.01.2019 per un totale di € 508,80;
3. TARI 2017 prot 950488/66414 del 02.11.2018 notificato il 04.02.2019 per un totale di € 498,20.
Di questa cartella ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi.
1. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per richiesta per intero e non pro quota.
In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e
1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie
(Cass. n. 22426/2014; Cass. n. 18451/2016). Nel caso di specie l'odierna ricorrente è erede della madre nella misura della quota del 50%, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_2, anche la quale ha ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero. Appare pertanto evidente l'illegittimità della formulata richiesta.
2. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione delle imposte richieste.
La cartella come notificata deve essere annullata per intervenuta prescrizione delle imposte ingiunte. Invero la richiesta afferisce pagamento Tari anni 2015-2016 e 2017 i cui avvisi, secondo l'Ente impositore, sarebbero stati notificati rispettivamente per l'anno 2015 in data 18.01.2019, per l'anno 2016 in data 09.01.2019 e per l'anno 2017 in data 04.02.2019. E' dunque decorso il termine di cinque anni operante in materia.
3. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento dei tributi.
La cartella di pagamento, oggetto dell'odierna opposizione, è nulla/annullabile stante comunque la mancata prova della previa e necessaria notifica dei tre avvisi di accertamento dei rispettivi tributi, quali atti presupposti della cartella stessa.
4. Intervenuta decadenza del diritto all'attività di riscossione
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti citati, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. Esaminando per ragioni di priorità logica gli ultimi tre motivi, occorre rilevare che gli avvisi di accertamento risultano notificati (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata a mani di persona idonea a ricevere, rinvenuta dall'agente postale presso il domicilio della destinataria). Il corso della prescrizione, iniziato nel 2019, è stato sospeso per circa due anni ex art. 68 d.l. 18 del 2020 e art. 12 d. lgs. 159 del 2015.
Non è dunque maturata alcuna decadenza. Questi tre sono quindi infondati.
Il primo motivo è, viceversa, fondato.
La deroga alla disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie opera, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, esclusivamente per le imposte per le quali essa è espressamente prevista, e dunque, secondo Cass. n. 22426 del 2014, in relazione alle imposte sui redditi, non anche in tema di imposte locali.
L'atto impugnato va, dunque, annullato per la metà, sussistendo la responsabilità della ricorrente limitatamente alla sua quota ereditaria.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per la parte eccedente la somma di 743,51
€;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14957/2025 depositato il 21/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220025177868502 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21/8/2025, l'avv. Ricorrente_1, in proprio e quale erede e successore della sig. Nominativo_1 nata a [...] il [...] e deceduta in Napoli il 29.06.2022, ha impugnato nei confronti del COMUNE DI NAPOLI e di Agenzia delle Entrate - Riscossione la cartella di pagamento avente n. 07120220025177868/502, notificatale il 13.06.2025, con cui l'A.d.E.R. le richiede il pagamento della TARI anni 2015-2016-2017 comprensiva di sanzioni e interessi per un importo totale pari ad € 1.487,02 oggetto di omesso versamento da parte della de cuius.
La ricorrente ha esposto che la cartella di pagamento impugnata si fonda su tre avvisi di accertamento:
1. TARI 2015 prot 950448/54060 del 02.11.2018 notificato il 18.01.2019 per totale € 517,28;
2. TARI 2016 prot 950473/66945 del 02.11.2018 notificato il 09.01.2019 per un totale di € 508,80;
3. TARI 2017 prot 950488/66414 del 02.11.2018 notificato il 04.02.2019 per un totale di € 498,20.
Di questa cartella ha dedotto l'illegittimità per i seguenti motivi.
1. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per richiesta per intero e non pro quota.
In tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e
1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie
(Cass. n. 22426/2014; Cass. n. 18451/2016). Nel caso di specie l'odierna ricorrente è erede della madre nella misura della quota del 50%, essendo l'altra metà intestata alla germana Nominativo_2, anche la quale ha ricevuto identica cartella di pagamento per le stesse causali e per l'intero. Appare pertanto evidente l'illegittimità della formulata richiesta.
2. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione delle imposte richieste.
La cartella come notificata deve essere annullata per intervenuta prescrizione delle imposte ingiunte. Invero la richiesta afferisce pagamento Tari anni 2015-2016 e 2017 i cui avvisi, secondo l'Ente impositore, sarebbero stati notificati rispettivamente per l'anno 2015 in data 18.01.2019, per l'anno 2016 in data 09.01.2019 e per l'anno 2017 in data 04.02.2019. E' dunque decorso il termine di cinque anni operante in materia.
3. Nullità/Annullabilità della cartella di pagamento per omessa notifica degli avvisi di accertamento dei tributi.
La cartella di pagamento, oggetto dell'odierna opposizione, è nulla/annullabile stante comunque la mancata prova della previa e necessaria notifica dei tre avvisi di accertamento dei rispettivi tributi, quali atti presupposti della cartella stessa.
4. Intervenuta decadenza del diritto all'attività di riscossione
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si sono costituiti entrambi gli enti citati, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è solo in parte fondato.
4. Esaminando per ragioni di priorità logica gli ultimi tre motivi, occorre rilevare che gli avvisi di accertamento risultano notificati (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, recapitata a mani di persona idonea a ricevere, rinvenuta dall'agente postale presso il domicilio della destinataria). Il corso della prescrizione, iniziato nel 2019, è stato sospeso per circa due anni ex art. 68 d.l. 18 del 2020 e art. 12 d. lgs. 159 del 2015.
Non è dunque maturata alcuna decadenza. Questi tre sono quindi infondati.
Il primo motivo è, viceversa, fondato.
La deroga alla disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 cod. civ., in base alla quale gli eredi rispondono dei debiti in proporzione delle loro rispettive quote ereditarie opera, in tema di responsabilità per i debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, esclusivamente per le imposte per le quali essa è espressamente prevista, e dunque, secondo Cass. n. 22426 del 2014, in relazione alle imposte sui redditi, non anche in tema di imposte locali.
L'atto impugnato va, dunque, annullato per la metà, sussistendo la responsabilità della ricorrente limitatamente alla sua quota ereditaria.
6. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso in parte e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato per la parte eccedente la somma di 743,51
€;
compensa le spese.
Così deciso in Napoli, il 5/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello