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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/05/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 599/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 599/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINASOLA DAVIDE Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_2
N VIA PRINCIPALE NEL MERITO
[...]
1) Disporre, previa l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, l'affidamento esclusivo alla IG.ra dei minori nato il [...], nata il [...] e nato il Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
24.03.2013 con collocamento degli stessi presso la madre, riservando in via esclusiva alla IG.ra qualsivoglia decisione in via ordinaria e straordinaria in merito a residenza dei minori, Pt_1 educazione, salute, istruzione, espatrio ecc…
2) Dare atto che, in considerazione dell'interruzione delle frequentazioni del IG. on i minori, CP_1 la ripresa dei rapporti padre-figli avverrà esclusivamente secondo i desiderata dei minori che pertanto provvederanno in autonomia alla eventuale regolamentazione degli incontri con il padre.
3) Disporre che l'assegno Unico per i figli minori sarà percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1
4) Confermare nel resto le statuizioni di cui al Decreto di Accoglimento nr. 18129/2021 del Tribunale di Monza del 4.10.2021.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto, in revisione delle condizioni del decreto emesso dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 30.09.21 che aveva recepito le condizioni concordate dalle parti in merito ai figli minori , Per_1
e l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, l'eventuale ripresa dei rapporti di Per_2 Per_3 frequentazione padre-figli solo con il consenso dei figli e la percezione per intero dell'assegno unico ed universale per la prole. A fondamento delle proprie richieste di modifica ha allegato che il padre ha interrotto i rapporti con i figli sin dal 2021 e ha anche omesso il versamento dell'assegno di mantenimento, fatta eccezione per un breve periodo dopo che la ricorrente aveva presentato querela.
La domanda è fondata.
Il sostanziale disinteresse del resistente per le esigenze dei figli e l'assenza totale di collaborazione con la ricorrente costituiscono comportamenti pregiudizievoli per i minori che giustificano la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, unico genitore che si fa carico di tutte le loro necessità.
Inoltre, al fine di evitare che il disinteresse del resistente nei confronti dei figli impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio di documenti validi per l'espatrio), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, tenuto conto del lungo tempo di interruzione dei rapporti
(circa quattro anni) e dell'età dei minori, tutti capaci di discernimento, l'eventuale ripresa potrà avvenire solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli.
Ricorrono i presupposti anche per prevedere che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva dei figli.
Le spese di lite, stante la totale soccombenza del resistente, vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
In via definitiva così provvede, in parziale modifica del decreto n.18129/21 del 30.09.21:
1) Affida i figli , e in via esclusiva alla madre che avrà, altresì, il potere di Per_1 Per_2 Per_3 assumere autonomamente, senza la necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni inerenti l'istruzione, educazione, salute, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
2) Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti di frequentazione tra padre e figli, attualmente interrotti da tempo, potrà avvenire solo previo accordo con la madre affidataria e con il consenso dei figli stessi;
3) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a Pt_1
;
[...]
4) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in € 1500,00 per compensi professionali, oltre il 15% di tale importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Quarta Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti Presidente relatore dr. Carmen Arcellaschi Giudice dr. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 599/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MINASOLA DAVIDE Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica regolamentazione figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per Parte_2
N VIA PRINCIPALE NEL MERITO
[...]
1) Disporre, previa l'adozione dei provvedimenti ritenuti opportuni, l'affidamento esclusivo alla IG.ra dei minori nato il [...], nata il [...] e nato il Pt_1 Per_1 Per_2 Per_3
24.03.2013 con collocamento degli stessi presso la madre, riservando in via esclusiva alla IG.ra qualsivoglia decisione in via ordinaria e straordinaria in merito a residenza dei minori, Pt_1 educazione, salute, istruzione, espatrio ecc…
2) Dare atto che, in considerazione dell'interruzione delle frequentazioni del IG. on i minori, CP_1 la ripresa dei rapporti padre-figli avverrà esclusivamente secondo i desiderata dei minori che pertanto provvederanno in autonomia alla eventuale regolamentazione degli incontri con il padre.
3) Disporre che l'assegno Unico per i figli minori sarà percepito in via esclusiva dalla IG.ra . Pt_1
4) Confermare nel resto le statuizioni di cui al Decreto di Accoglimento nr. 18129/2021 del Tribunale di Monza del 4.10.2021.
pagina 1 di 2 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto, in revisione delle condizioni del decreto emesso dal Tribunale di Monza in Parte_1 data 30.09.21 che aveva recepito le condizioni concordate dalle parti in merito ai figli minori , Per_1
e l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli, l'eventuale ripresa dei rapporti di Per_2 Per_3 frequentazione padre-figli solo con il consenso dei figli e la percezione per intero dell'assegno unico ed universale per la prole. A fondamento delle proprie richieste di modifica ha allegato che il padre ha interrotto i rapporti con i figli sin dal 2021 e ha anche omesso il versamento dell'assegno di mantenimento, fatta eccezione per un breve periodo dopo che la ricorrente aveva presentato querela.
La domanda è fondata.
Il sostanziale disinteresse del resistente per le esigenze dei figli e l'assenza totale di collaborazione con la ricorrente costituiscono comportamenti pregiudizievoli per i minori che giustificano la previsione dell'affidamento esclusivo dei figli alla madre, unico genitore che si fa carico di tutte le loro necessità.
Inoltre, al fine di evitare che il disinteresse del resistente nei confronti dei figli impedisca, di fatto, alla madre l'esercizio della responsabilità genitoriale su questioni fondamentali (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, rilascio di documenti validi per l'espatrio), va rimesso alla ricorrente, quale genitore affidatario, anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle citate questioni fondamentali, con la precisazione che questa concentrazione di genitorialità in capo alla madre incide non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale da parte del padre, ma solo sul suo esercizio e non preclude a quest'ultimo il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione dei figli, con facoltà di ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse dei minori (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Quanto ai rapporti di frequentazione padre-figli, tenuto conto del lungo tempo di interruzione dei rapporti
(circa quattro anni) e dell'età dei minori, tutti capaci di discernimento, l'eventuale ripresa potrà avvenire solo previo accordo con la madre e tenuto conto della volontà dei figli.
Ricorrono i presupposti anche per prevedere che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente in favore della ricorrente nella sua qualità di genitore affidatario in via esclusiva dei figli.
Le spese di lite, stante la totale soccombenza del resistente, vanno poste a suo carico.
P.Q.M.
In via definitiva così provvede, in parziale modifica del decreto n.18129/21 del 30.09.21:
1) Affida i figli , e in via esclusiva alla madre che avrà, altresì, il potere di Per_1 Per_2 Per_3 assumere autonomamente, senza la necessità del consenso dell'altro genitore, le decisioni inerenti l'istruzione, educazione, salute, residenza e rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei figli;
2) Dispone che l'eventuale ripresa dei rapporti di frequentazione tra padre e figli, attualmente interrotti da tempo, potrà avvenire solo previo accordo con la madre affidataria e con il consenso dei figli stessi;
3) Dispone che l'assegno unico ed universale per la prole venga erogato interamente a Pt_1
;
[...]
4) Condanna a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio che si CP_1 liquidano in € 1500,00 per compensi professionali, oltre il 15% di tale importo a titolo di rimborso spese forfettarie ed oltre oneri accessori di legge.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente estensore
Laura Gaggiotti
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