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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Burcei.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/10/1999 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Burcei, anno 1999, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Burcei, in Via Trieste n. 1, con esclusivo riferimento all'appartamento sito al piano primo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra e nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, fin tanto Parte_2 che gli stessi vi dimoreranno stabilmente e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, salve eventuali nuove circostanze che legittimeranno la proprietaria a richiederne la restituzione.
Pag. 2 di 4 I mobili e gli arredi resteranno in ogni caso in proprietà alla signora Pt_2
3) Confermare che le spese relative ai consumi dell'energia elettrica e internet saranno a carico della sig.ra la quale si farà carico altresì del 50% Pt_2 della TARI e del 50% dei consumi idrici.
Entrambi questi oneri verranno anticipati dal sig. soggetto in capo al Pt_1 quale rimarranno intestate TARI e utenza idrica, e successivamente compensati e detratti dal mantenimento dei mesi successivi a quello della scadenza del pagamento e per l'importo corrispondente.
4) Confermare che la macchina FIAT modello Punto verrà assegnata alla sig.ra che si occuperà a sue spese del passaggio di proprietà del veicolo. Pt_2
Il sig. con gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., garantisce il consenso Pt_1 della signora al trasferimento della proprietà del veicolo alla Parte_3 signora come parte dell'accordo di definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniali tra i coniugi.
La macchina Mitsubishi modello L200 viene assegnato al sig. il quale Pt_1 procederà a sue spese al relativo passaggio di proprietà.
I due passaggi di proprietà avverranno contestualmente.
5) Confermare l'affido del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6) Confermare che il figlio e la figlia vivranno presso la Per_1 Persona_2 dimora familiare insieme alla madre, ove manterranno la propria residenza.
Il padre potrà vedere il figlio minorenne quando vorrà, nel rispetto Per_1 degli impegni scolastici/extrascolastici del minore e della volontà di quest'ultimo oramai adolescente e prossimo alla maggiore età, nonché degli impegni lavorativi del padre.
7) Confermare l'assegno periodico che il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
tramite accredito presso c/c a lei intestato IBAN Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 300,00, rispettivamente € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Pag. 3 di 4 8) L'importo dell'assegno di mantenimento non è comprensivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico che, nell'anno 2024 è stato pari ad € 307,00 complessivi per entrambi i figli.
I coniugi concordano che il predetto sostegno economico o altro equivalente, verrà richiesto ed erogato per il 100% alla sola signora . Parte_2
9) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1514 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Elisabetta Cherchi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Sandra Gaviano, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
ER GA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 02/10/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Burcei.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 02/10/1999 tra Pt_1
e trascritto presso il registro dello stato civile del Comune
[...] Parte_2 di Burcei, anno 1999, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Cagliari.
2) Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Burcei, in Via Trieste n. 1, con esclusivo riferimento all'appartamento sito al piano primo, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della sig.ra e nell'interesse dei figli ivi stabilmente conviventi, fin tanto Parte_2 che gli stessi vi dimoreranno stabilmente e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, salve eventuali nuove circostanze che legittimeranno la proprietaria a richiederne la restituzione.
Pag. 2 di 4 I mobili e gli arredi resteranno in ogni caso in proprietà alla signora Pt_2
3) Confermare che le spese relative ai consumi dell'energia elettrica e internet saranno a carico della sig.ra la quale si farà carico altresì del 50% Pt_2 della TARI e del 50% dei consumi idrici.
Entrambi questi oneri verranno anticipati dal sig. soggetto in capo al Pt_1 quale rimarranno intestate TARI e utenza idrica, e successivamente compensati e detratti dal mantenimento dei mesi successivi a quello della scadenza del pagamento e per l'importo corrispondente.
4) Confermare che la macchina FIAT modello Punto verrà assegnata alla sig.ra che si occuperà a sue spese del passaggio di proprietà del veicolo. Pt_2
Il sig. con gli effetti di cui all'art. 1381 c.c., garantisce il consenso Pt_1 della signora al trasferimento della proprietà del veicolo alla Parte_3 signora come parte dell'accordo di definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniali tra i coniugi.
La macchina Mitsubishi modello L200 viene assegnato al sig. il quale Pt_1 procederà a sue spese al relativo passaggio di proprietà.
I due passaggi di proprietà avverranno contestualmente.
5) Confermare l'affido del figlio ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
6) Confermare che il figlio e la figlia vivranno presso la Per_1 Persona_2 dimora familiare insieme alla madre, ove manterranno la propria residenza.
Il padre potrà vedere il figlio minorenne quando vorrà, nel rispetto Per_1 degli impegni scolastici/extrascolastici del minore e della volontà di quest'ultimo oramai adolescente e prossimo alla maggiore età, nonché degli impegni lavorativi del padre.
7) Confermare l'assegno periodico che il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
tramite accredito presso c/c a lei intestato IBAN Parte_2
[...], entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari nel complesso ad € 300,00, rispettivamente € 150,00 per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Pag. 3 di 4 8) L'importo dell'assegno di mantenimento non è comprensivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico che, nell'anno 2024 è stato pari ad € 307,00 complessivi per entrambi i figli.
I coniugi concordano che il predetto sostegno economico o altro equivalente, verrà richiesto ed erogato per il 100% alla sola signora . Parte_2
9) Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, determinate sulla base delle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” elaborate dal CNF in data 29 novembre 2017, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Le medesime spese, ad eccezione di quelle urgenti, dovranno essere previamente concordate e documentate da parte del genitore anticipatario.
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 11/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4