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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NT RI PU ET
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2094/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.11.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 02.09.2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. MAROTTA RITA, e da , rappresentata e difesa dall'avv. DI Parte_2
UC ER, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in NT RI PU ET (CE) in Per_ data 21.07.2003 dal quale sono nati i figli (il 25.11.2004) e (l'8.08.2008); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso, così come modificate con note di trattazione scritta del 10.11.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. i coniugi sono autorizzati a vivere separati nel mutuo rispetto
2. la casa coniugale, di proprietà del sig. , resterà nella piena disponibilità di Parte_1 quest'ultimo in quanto la moglie trasferirà, unitamente ai figli la propria residenza in altro immobile sito in S. Maria C.V. entro il 30/09/2025; fino a quel momento il sig.
tornerà a vivere nella casa coniugale. La sig.ra , inoltre, si impegna al Parte_1 Pt_2 pagamento del 50% delle bollette di luce e gas per i mesi di maggio/giugno/luglio, agosto, mentre il signor pagherà il 50% delle spese straordinarie in corso e Parte_1 precisamente: il saldo del corso di formazione del figlio per complessivi Controparte_1 euro 720,00 da pagarsi entro il 15 luglio 2025 ed il saldo delle spese del dentista per la 1 figlia pari a complessivi euro 1.500,00 da pagarsi a rate entro il 30 aprile Persona_3
2026,
3. Il garage sito in Curti, di proprietà della sig.ra , rimane in capo alla proprietaria Pt_2 esclusiva come la casa coniugale rimane in capo al signor , Parte_2 Parte_1 impegnandosi la signora a trasferire la metà del prezzo di vendita del detto Pt_2 garage al Signor entro dieci giorni dalla vendita dello stesso. Parte_1
4. Ciascuno dei coniugi rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine alle somme giacenti sui rispettivi conti correnti
5. Per quanto concerne le polizze stipulate dalla sig.ra sono stati già modificati i Pt_2 beneficiari e sono stati indicati quali beneficiari i nominativi di entrambi i figli.
6. la sig.ra lascerà il suddetto immobile entro 30.09.2025 e, unitamente ai figli, Pt_2 trasferirà la propria residenza altrove, sempre nel comune di S. Maria C.V.; Per_
7. La figlia resterà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, il figlio maggiore , già maggiorenne, resterà a vivere con la madre, ed entrambi avranno Per_1 come domicilio privilegiato quello della madre in Santa Maria C.V.
8. il sig. , entro il giorno 05 di ciascun mese, verserà alla sig.ra la somma Parte_1 Pt_2
Per_ di euro 300,00 (trecento/00) a titolo di mantenimento per la figlia minore fino al raggiungimento della maggiore età di quest'ultima, successivamente lo stesso verserà la Per_ detta somma sulla carta prepagata intestata alla figlia , nonché verserà ulteriori euro 300,00 direttamente al figlio maggiorenne , con bonifico sul conto corrente di Per_1 quest'ultimo , con rivalutazione ISTAT a far data dal 1° anno successivo a quello della sentenza di omologa della separazione, oltre al 50% occorrente per le spese straordinarie, partecipate e concordate preventivamente tra i coniugi, che saranno regolate come da protocollo di intesa raggiunto tra il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. del 28.03.2024 che è stato portato alla conoscenza delle parti. Si precisa che il 50% delle spese straordinarie che il sig. sarà tenuto a pagare dovranno essere versate in favore della sig.ra Parte_1
Pt_2
9. La sig.ra porterà con sé parte del mobilio della casa coniugale e precisamente: Pt_2 potrà asportare lo specchio dell'ingresso posteriore a piano terra;
i tappeti, la lavatrice,
l'asciugatrice, il ferro da stiro, le camere da letto dei figli, mobile del corridoio e libreria.
Per quanto concerne l'argenteria ed il servizio di piatti di nozze, gli stessi saranno assegnati alla signora . La IG acconsente a lasciare il folletto verde, Pt_2 Pt_2
2 la camera da letto matrimoniale, l'intero mobilio della cucina, lampadari e tende al signor . Per quanto concerne il mobilio del salone la signora asporterà i Parte_1 Pt_2 mobili di sua proprietà e precisamente: vetrinetta, due divani in pelle, scrivania con sedia, tavolo con sei sedie, quadro grande con cornice in legno scuro, quadro piccolo con cornice crema, tavolino basso giallo, tavolino tondo. Infine, la signora potrà portare con Pt_2 sé il divano da esterni ed il tavolo con sedie, il barbecue, nonché tutte le suppellettili acquistate dalla medesima.
10. Il Signor con la sottoscrizione del presente accordo trasferisce la Parte_1 proprietà dell'autovettura FIAT 500L targa EV716RN alla IG , Parte_2 impegnandosi a porre in essere tutti gli atti e documenti necessari a tale scopo, il tutto a cura e spese della IG Pt_2
11. Il sig. concorderà direttamente con il figlio maggiorenne e la figlia Parte_1 Per_1
Per_
di 16 anni, modalità e tempi in cui potrà vederli e tenerli con sé, collaborando fattivamente con la madre alla loro gestione.
12. I figli trascorreranno le festività, natalizie e pasquali, ad anni alterni con ciascun genitore, e così nel periodo delle vacanze estive potranno trascorrere un periodo di 15 giorni con il padre, il quale dovrà dare congruo preavviso alla madre nel mese di maggio, nonché i coniugi si impegnano a garantire che i figli possano conservare e consolidare i rapporti con le rispettive famiglie di origine
13. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e pertanto rinunciano reciprocamente al mantenimento;
14. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni rapporto economico tra loro esistente e che per l'effetto, ad eccezione di quanto sopra previsto e convenuto, non hanno null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
15. I coniugi si danno fin da ora reciproco permesso per l'espatrio. rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza dell'11.11.2025; rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
3 rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nato il [...] in [...] e nata il Parte_1 Parte_2
9.12.1974 in NT RI PU ET (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NT RI PU ET (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 64, parte II, serie A, anno 2003);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 13/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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